Sentenza 23 maggio 2024
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La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la delibera n. 17/SEZAUT/2024/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 del CCNL, stante la loro … La corte dei conti Lombardia con la deliberazione 187/2024/VSGC, nell'ambito di una verifica sui controlli interni ai sensi dell'art. 147 del Testo unico degli enti locali, ha fatto una dettagliata disamina sull'importanza del controllo di gestione e soprattutto sul … L'importo riconosciuto ad una società di leasing a fronte dell'esercizio da parte del Comune del diritto di recesso dal contratto di locazione …
Leggi di più… - 2. Tassa rifiuti: legittimo applicare la tariffa del garage al parcheggio scopertoGiuseppe Debenedetto · https://www.publika.it/ · 2 luglio 2024
Con la sentenza n. 14404 del 23/05/2024 la Cassazione ha affermato che è legittimo il regolamento comunale TARI che applica al parcheggio scoperto la tariffa prevista per i garage. La Cassazione evidenzia che l'applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, ma può essere ancorata all'attività che venga concretamente svolta al suo interno. Non è pertanto viziato da illegittimità il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini tassa rifiuti, equipara l'area scoperta adibita a parcheggio all'area coperta adibita garage, poiché si . . .
Leggi di più… - 3. Enti Locali NewsGiuseppe Debenedetto · https://www.publika.it/
Con la sentenza n 14404 del 23/05/2024 la Cassazione ha affermato che è legittimo il regolamento comunale TARI che applica al parcheggio scoperto la tariffa prevista per i garage La Cassazione evidenzia che l'applicazione di una determinata tariffa, da parte [...] Con la pronuncia n 14890 del 28/05/2024 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui la mancata presentazione della dichiarazione non consente di usufruire del trattamento agevolato previsto per i fabbricati “merce” La Cassazione evidenzia che l'art 2 comma [...] Non spetta nessun rimborso dell'Imu versata sull'area divenuta successivamente inedificabile a seguito di annullamento del piano regolatore generale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2024, n. 14404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14404 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, come dianzi illustrato, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la ricorrente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza. 6. La prima e l’ultima censura in quanto involgenti questioni correlate vanno scrutinate congiuntamente. Esse non meritano accoglimento. 7.L'art. 68, comma 1, lett, a), del d.lgs. n. 507 del 1993, dispone che "per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria". A sua volta, il comma 2 dell'articolo citato dispone: "L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, 5 di 10 tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri...". 7.1.Dunque, la fonte normativa statale demanda al comune l'adozione di un regolamento che, in materia di TARSU, contenga una classificazione degli immobili per gruppi (e, eventualmente, sottogruppi) omogenei, in base alla loro attitudine a produrre rifiuti e, dunque, ad incidere sui costi del servizio. Tale classificazione costituisce la base per differenziare le tariffe tra le varie categorie o sottocategorie di immobili, previste nel regolamento e presenti sul territorio comunale. A sua volta, l'art. 42 del testo unico sugli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento alle attribuzioni del consiglio comunale, prevede, al comma 2, lett. f), che il consiglio ha competenza limitatamente a determinati atti fondamentali, tra cui (lettera f) vi sono l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. 7.2.Il legislatore accomuna nella medesima categoria o sottocategoria «gruppi di attività appartenenti alla medesima area di potenzialità di rifiuti» ma le relative previsioni non assumono carattere di tassatività assumendo all'uopo rilievo l'inciso «di massima»( (cfr. Cass. n. 1003/2023; Cass. n. 5504/2023). In tal modo viene lasciato ai singoli Comuni il potere di discostarsene, ad esempio, prevedendo ulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali, stazioni ferroviarie, distributori di carburante, 6 di 10 ecc.); così come può prevedere diverse sottocategorie nell'ambito della medesima tipologia di utenza (ad esempio, per la tipologia degli alberghi possono essere previste le sottocategorie di alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante). Infine, è possibile tenere distinti, ai fini della misura delle tariffe, utenze (abitazioni ed alberghi) che l'art. 68, comma 2, cit. ha ricondotto allo stesso «gruppo di attività o di utilizzazione». L'esercizio di tale facoltà è esercizio di una scelta che rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria» (così Cass., Sez. T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nel medesimo senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 6 agosto 2019, nn. 20964, 20965, 20966 e la giurisprudenza ivi richiamata). Si pensi, ad esempio, alla scelta del Comune, nella ripartizione dei costi del servizio, di tenere più basse le tariffe per le abitazioni in virtù del loro essere un "bene primario", da tutelare maggiormente rispetto ad altre categorie di utenza. In sostanza, e per quanto attiene al caso in esame, il testo letterale della norma dato dall'assimilazione dei locali ed aree 'ad uso abitativo' con quelli destinati ad 'esercizi alberghieri' è previsto solo in via di massima e come indirizzo programmatico, senza escludere, pertanto, una diversità applicativa, cosi come avvenuto, per le due categorie sulla base di specifiche caratteristiche che ne comportino un diverso trattamento ai fini dell'imposizione della tassa in questione. 8. Non ignora questo collegio che in taluni precedenti di legittimità si è esclusa la legittimità del regolamento comunale sul presupposto che la discrezionalità dell'ente territoriale, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica e non "politica". Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione della caratteristiche proprie dell'imposizione; deve insomma concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, 7 di 10 incluse adeguatezza e necessarietà; di talchè l'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di "species" a "genus" e dovendosi escludere l'esimente di cui all'art. 62, comma 2, del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507 per inidoneità dell'area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all'area coperta (Cass. n. 25244/20; Cass. n. 14385/2020; Cass. n. 5744/2023). 9.Tuttavia, l’applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, ma può essere ancorata all'attività che venga concretamente svolta al suo interno, come consentito dall'art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993. Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara l’area scoperta adibita a parcheggio all’area coperta adibita garage, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento e non vietata da alcuna norma statale( v. Cass. n. 11545/2022, non massimata;
Cass. n. 5358/2020; Cass. n. 5355/2020, massimata;
Cass. n.. 33545 del 2019; Cass. 8308 del 2018; Cass. n. 16175 del 03/08/2016). Tanto più che il regolamento comunale ha utilizzato i criteri stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. “metodo normalizzato”), nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, commisurando la tariffa alle quantità (e qualità) media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia dell’attività svolte, nonché al costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti;
difatti, la tabella 4 del predetto d.P.R. individua una unica categoria per autorimesse e magazzini senza 8 di 10 vendita diretta(v. Cass. n. 6924/2024; Cass. 5504/23; Cas. n. 1003/2023). 9.1. L’applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU, infatti, è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile, in quanto lo stesso legislatore, con l’art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993, ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all’attività economica concretamente svolta all’interno dell’immobile. Si tratta di un indirizzo interpretativo che ha altresi’ vagliato la compatibilità sia costituzionale sia unionale della soluzione accolta, ed in ordine al quale si è aggiunto che gli “elementi di riscontro della legittimità della delibera non vanno, d'altronde, riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. ord. 11655/09; così Cass. ord. n. 15861/11). In definitiva, non si tratta qui di porre in discussione il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare incidentalmente un atto amministrativo generale (come la delibera tariffaria) che si ritenga illegittimo quanto, più in radice, di escludere del tutto, sotto il profilo lamentato dalla società contribuente, l'illegittimità medesima. 9.2.Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani, la riconduzione del parcheggio scoperto nella categoria tariffaria dei magazzini, depositi, garages, autolavaggi è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti ad una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (l’uso dell’area con veicoli, dove i garages producono normalmente più o meno la medesima quantità di rifiuti di un parcheggio scoperto). 9 di 10 9.3.Sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass. del 23.02.2023, n. 5687). 10.In considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, respinto il secondo motivo ed assorbito il terzo;
compensa le spese di lite. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, in data 30.04.2024 Il Consigliere estensore LE LS Il Presidente ZO De AS 10 di 10