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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO
DECRETO SU RICORSO EX ART. 3 L. 89/2001
Il Consigliere designato dott. Carmine Capozzi, letto il ricorso ex art. 3 della legge 24.03.2001, n. 89, per la concessione di decreto ingiuntivo di pagamento di somma a titolo di equa riparazione depositato da , titolare dell'impresa individuale operante con la ditta LA COLLINA Parte_1
DI ZAGO LARA, nei confronti di ; Controparte_1 rilevato che l'istanza di equa riparazione è stata avanzata in relazione alla procedura di fallimento della società HELIOS IMPIANTI SPA - fallimento che è stato dichiarato aperto dal Tribunale di Grosseto con sentenza n.3 del 2015 e dichiarato chiuso con decreto in data 3/10/2024 - procedura concorsuale nella quale la ricorrente è stata ammessa al passivo per l'importo di euro 2.709,92 in via chirografaria (v. decreto di esecutività dello stato passivo in data 1/2/2016); rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto entro sei mesi dal decreto di chiusura della procedura di fallimento (recte, dall'acquisizione di efficacia del medesimo ex art.119, co.4 LF, in data 2-1-2025); osservato
- che il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo (cfr., Cass. 24/05/2024, n.14604; Cass 05/01/2024 , n. 324);
- che nel caso di specie la domanda di ammissione al passivo è stata presentata in data 25-8-2015;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. 89/01 (introdotto con D.L.
83/2012 convertito con L. 134/2012) “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”;
- che, nella fattispecie in esame, la durata della procedura concorsuale sopra indicata è stata irragionevole, in quanto ultra-esennale (domanda di ammissione al passivo in data 25-8-2015; decreto di chiusura del fallimento in data 3-
10-2024);
1 - che l'art. 2 bis della L. 89/2001, come modificato dalla L. 208/2015, prevede quale parametro sulla base del quale quantificare l'indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, e che, quindi, secondo il chiaro tenore letterale della norma, la frazione non superiore a sei mesi non dà diritto a indennizzo;
- che nella fattispecie la durata non ragionevole del giudizio rilevante ai fini dell'indennizzo è pari ad anni 3 e in linea con la giurisprudenza prevalente di questa
Corte, in difetto dell'allegazione e deduzione di elementi che giustifichino la liquidazione secondo valori eccedentari, si ritiene di adottare il criterio che contempla l'importo minimo di € 400 per i primi tre anni, di € 480,00 per quelli successivi sino al settimo anno e di € 560,00 per gli anni successivi al settimo, potendosi presumere che il pregiudizio aumenti con il passare degli anni, in linea con la previsione di cui all'art.2 bis, co.1 L.89/2001;
- che, quindi, sussistono sulla base dei documenti prodotti, le condizioni previste dalla legge 24.03.2001, n. 89, per accordare l'indennizzo per la durata irragionevole del processo ed ingiungere al , il Controparte_1 pagamento senza dilazione ex art. 3 co. 5 L. n. 89/2001 e successive modifiche, in favore della ricorrente, della somma di € 1.200,00 (€ 400,00 x 3 anni);
- che tale somma non risulta superiore al valore del diritto definitivamente accertato nel giudizio presupposto;
- che le spese del procedimento seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo come da notula in atti;
P.Q.M.
INGIUNGE al , in persona del MINISTRO pro Controparte_1 tempore, di pagare immediatamente:
1. alla parte ricorrente, , per le causali di cui al ricorso, la somma Parte_1 di € 1.200,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
2. al difensore antistatario della stessa parte, Avv. Massimo Tribolo, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 614,90 per compenso, in € 27,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. (se dovuti).
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO EX LEGE.
Si comunichi.
Firenze, 31/03/2025.
Il Consigliere designato
Carmine Capozzi
2
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO
DECRETO SU RICORSO EX ART. 3 L. 89/2001
Il Consigliere designato dott. Carmine Capozzi, letto il ricorso ex art. 3 della legge 24.03.2001, n. 89, per la concessione di decreto ingiuntivo di pagamento di somma a titolo di equa riparazione depositato da , titolare dell'impresa individuale operante con la ditta LA COLLINA Parte_1
DI ZAGO LARA, nei confronti di ; Controparte_1 rilevato che l'istanza di equa riparazione è stata avanzata in relazione alla procedura di fallimento della società HELIOS IMPIANTI SPA - fallimento che è stato dichiarato aperto dal Tribunale di Grosseto con sentenza n.3 del 2015 e dichiarato chiuso con decreto in data 3/10/2024 - procedura concorsuale nella quale la ricorrente è stata ammessa al passivo per l'importo di euro 2.709,92 in via chirografaria (v. decreto di esecutività dello stato passivo in data 1/2/2016); rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto entro sei mesi dal decreto di chiusura della procedura di fallimento (recte, dall'acquisizione di efficacia del medesimo ex art.119, co.4 LF, in data 2-1-2025); osservato
- che il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo (cfr., Cass. 24/05/2024, n.14604; Cass 05/01/2024 , n. 324);
- che nel caso di specie la domanda di ammissione al passivo è stata presentata in data 25-8-2015;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. 89/01 (introdotto con D.L.
83/2012 convertito con L. 134/2012) “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”;
- che, nella fattispecie in esame, la durata della procedura concorsuale sopra indicata è stata irragionevole, in quanto ultra-esennale (domanda di ammissione al passivo in data 25-8-2015; decreto di chiusura del fallimento in data 3-
10-2024);
1 - che l'art. 2 bis della L. 89/2001, come modificato dalla L. 208/2015, prevede quale parametro sulla base del quale quantificare l'indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, e che, quindi, secondo il chiaro tenore letterale della norma, la frazione non superiore a sei mesi non dà diritto a indennizzo;
- che nella fattispecie la durata non ragionevole del giudizio rilevante ai fini dell'indennizzo è pari ad anni 3 e in linea con la giurisprudenza prevalente di questa
Corte, in difetto dell'allegazione e deduzione di elementi che giustifichino la liquidazione secondo valori eccedentari, si ritiene di adottare il criterio che contempla l'importo minimo di € 400 per i primi tre anni, di € 480,00 per quelli successivi sino al settimo anno e di € 560,00 per gli anni successivi al settimo, potendosi presumere che il pregiudizio aumenti con il passare degli anni, in linea con la previsione di cui all'art.2 bis, co.1 L.89/2001;
- che, quindi, sussistono sulla base dei documenti prodotti, le condizioni previste dalla legge 24.03.2001, n. 89, per accordare l'indennizzo per la durata irragionevole del processo ed ingiungere al , il Controparte_1 pagamento senza dilazione ex art. 3 co. 5 L. n. 89/2001 e successive modifiche, in favore della ricorrente, della somma di € 1.200,00 (€ 400,00 x 3 anni);
- che tale somma non risulta superiore al valore del diritto definitivamente accertato nel giudizio presupposto;
- che le spese del procedimento seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo come da notula in atti;
P.Q.M.
INGIUNGE al , in persona del MINISTRO pro Controparte_1 tempore, di pagare immediatamente:
1. alla parte ricorrente, , per le causali di cui al ricorso, la somma Parte_1 di € 1.200,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
2. al difensore antistatario della stessa parte, Avv. Massimo Tribolo, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 614,90 per compenso, in € 27,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. (se dovuti).
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO EX LEGE.
Si comunichi.
Firenze, 31/03/2025.
Il Consigliere designato
Carmine Capozzi
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