Art. 4. (((Composizione delle corti di assise di appello).
La corte di assise di appello e' composta:
a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilita', di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;
b) di un magistrato della corte di appello;
c) di sei giudici popolari))
La corte di assise di appello e' composta:
a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilita', di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;
b) di un magistrato della corte di appello;
c) di sei giudici popolari))