Articolo 4 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 3Articolo 5
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22 maggio 1951
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18 gennaio 1957
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15 febbraio 1978
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26 novembre 1987
Art. 4. (((Composizione delle corti di assise di appello).

La corte di assise di appello e' composta:
a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilita', di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;
b) di un magistrato della corte di appello;
c) di sei giudici popolari))
Entrata in vigore il 26 novembre 1987
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