Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5006 R.G. cont. 2019
TRA
-C.F./ P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Giustiniano n.
7 - Latina presso lo studio dell'avv. Cesare GALLINELLI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via
Montesano n. 46 - Latina presso lo studio dell'avv. Stefano REALI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E
1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in viale Cirene n. 7 -
Milano e presso il domicilio digitale dell'avv. Guido M. MELLA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
- C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Duca del Mare n. 24 -
Latina presso lo studio dell'avv. Dino LUCCHETTI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: garanzia per i vizi.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Conclude riportandosi a tutti gli scritti difensivi in atti e ne chiede accoglimento
[Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, condannare la Controparte_1
alla restituzione dell'importo di euro 47.866,01 alla ovvero in
[...] Parte_1
quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese competenze ed onorari]”; per parte convenuta (comparsa di costituzione e risposta): “Per tutto quanto motivato, allo stato si CONCLUDE Perché il Tribunale In via preliminare: vista
l'istanza per la chiamata del terzo, e differisca Controparte_2 Controparte_3
l'udienza di prima comparizione per consentirne la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c. nel merito - accerti la mancanza di interesse alla domanda
e comunque il difetto di legittimazione ad agire della e per l'effetto ne Parte_1
rigetti la domanda;
- rigetti la domanda principale formulata dalla società attrice, perché infondata e comunque non provata;
in subordine - nell'ipotesi che si accerti che l'incendio si è sviluppato dal nebbiogeno e per un malfunzionamento, dichiari tenuto a rispondere del danno conseguito il produttore, non Controparte_2
2 dovendone rispondere la , che lo ha solo venduto;
in Controparte_1
ulteriore subordine - nella denegata ipotesi che venga accertata la responsabilità della per la vendita del prodotto asseritamente Controparte_1
difettoso e causa del principio di incendio e, per effetto di ciò venga condannata al risarcimento del danno, anche in forma di rivalsa, venga dichiarata tenuta a manlevarla dagli eventuali esborsi cui dovesse essere condannata, in esecuzione dell'obbligo di garanzia, la Con il favore delle spese di lite”; Controparte_3 per la terza chiamata in causa all'udienza di precisazione Controparte_2 delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Nel riportarsi a quanto dedotto, allegato ed eccepito nella propria comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA
PRINCIPALE - Rigettare la domanda proposta dalla perché infondata in Parte_1
fatto e in diritto e, comunque, non provata. - Rigettare siccome infondata e comunque non provata la domanda di manleva formulata dalla società Controparte_1
in danno della conchiudente. IN VIA SUBORDINATA Nel denegato caso in
[...]
cui la domanda di manleva svolta in danno della conchiudente dovesse essere ritenuta fondata dichiarare la carenza di legittimazione attiva e il difetto di interesse dell'attrice rispetto alla domanda proposta. IN VIA DI ESTREMO Parte_1
SUBORDINE In caso di accoglimento della domanda attorea determinare il grado di responsabilità nella causazione dei danni tra tutti i soggetti che partecipano al presente grado di giudizio. In ogni caso con il favore delle spese processuali”; per la terza chiamata in causa all'udienza di Controparte_3 precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.): “Si riporta alle precisate conclusioni, chiedendone l'accoglimento:
“Piaccia al Tribunale: - rigettare la domanda di manleva proposta dalla
nei confronti di perché infondata e Controparte_1 Controparte_3
comunque non provata;
- in subordine, qualora la convenuta Controparte_1
dovesse fornire prova della valida copertura assicurativa dell'evento per cui è
[...]
causa, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e il difetto di interesse dell'attrice rispetto alla domanda proposta;
- in via ulteriormente Parte_1 gradata, accertare e dichiarare la decadenza della dall'azione proposta Parte_1
3 per tardività della denuncia del preteso vizio della cosa venduta;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dalla perché infondata in fatto e in diritto Parte_1
e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Chiede che la causa venga assunta in decisione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26/09/2019, la società ha convenuto in giudizio la al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirla condannare alla restituzione dell'importo di € 47.886,01 o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che, nell'ambito dell'esercizio della sua attività di noleggio e distribuzione di videogiochi, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di divertimento e intrattenimento, ha installato presso l'attività “Il Caffè del Viandante”, sito in Sezze, via Calabria, dei congegni elettronici e che, per una maggior tutela degli esercizi commerciali in cui installa i propri dispositivi, predispone anche dei congegni di sicurezza, quali il nebbiogeno, che si attiva in caso di furto, neutralizzando l'azione delittuosa mediante l'emissione di nebbia;
che ha, in particolare, installato all'interno del locale “Il Caffè del Viandante” il nebbiogeno DT - Heavy Fog Fluid DT - 400 plus, prodotto dalla Deferendertech ed acquistato presso la Controparte_1
che in data 07/07/2018 i locali della detta attività commerciale, a seguito
[...]
di un incendio, ha subìto ingenti danni, prontamente riparati da essa attrice Parte_1
a seguito della richiesta di risarcimento dei danni del gestore del bar, stante
[...]
l'asserita derivazione causale dell'incendio dal dispositivo di sicurezza (nebbiogeno) installato, secondo quanto sarebbe emerso dalla perizia di parte.
Inviata in data 19/10/2018 una lettera alla Controparte_1
società che le ha venduto il congegno di sicurezza, al fine di ottenere il ristoro
[...]
dei danni subìti e delle somme anticipate, la stessa società ha indicato quale garante per la propria responsabilità la compagnia assicurativa la quale, Controparte_3 svolta l'istruttoria del sinistro, ha negato il risarcimento.
Prospettato il proprio diritto alla restituzione delle somme corrisposte per il ripristino dello stato dei luoghi, parte attrice ha così concluso come pure riportato in
4 epigrafe: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, condannare la
[...] alla restituzione dell'importo di euro 47.866,01 alla Controparte_1 Parte_1
ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
1.1 Con atto del 16/12/2019, si è costituita in giudizio la
[...]
che ha preliminarmente rilevato di aver sottoscritto con la Controparte_1 un'assicurazione per la responsabilità civile e di aver acquistato Controparte_3
il nebbiogeno dalla società produttrice chiedendo, dunque, di essere Controparte_2
manlevate dalle stesse in caso di accoglimento della domanda attorea.
Parte convenuta ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva della trattandosi di evento occorso nei locali dell'esercizio commerciale “Il Parte_1
Caffè del Viandante”.
Nel merito, la società convenuta ha dedotto l'assenza di prova della causa dell'evento, in quanto la perizia giurata di parte offerta dalla società “Il Caffè del
Viandante”, e sulla cui base la ha eseguito i lavori, ricostruisce la Parte_1
vicenda senza fornire certezze circa l'origine dell'incendio, con conseguente assenza di responsabilità in capo alla società venditrice.
Parte convenuta ha, peraltro, rilevato che, ad ogni modo, anche laddove dovesse ritenersi che l'incendio abbia avuto origine dal nebbiogeno, non si è in grado di escludere che il malfunzionamento sia dovuto ad un'errata installazione del dispositivo di sicurezza.
Realizzazione e modifica dell'impianto elettrico che deve avvenire nel rispetto della normativa in materia (D.M. 37/08) ed essere eseguiti da una ditta specializzata, chiamata a rilasciare, all'esito dei lavori, una dichiarazione di conformità.
Adempimenti di cui non si avrebbe contezza nel caso in esame.
Prospettata in subordine la responsabilità del produttore ai sensi degli artt. 114
e 116 del codice del consumo, parte convenuta ha concluso come in epigrafe, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la e la Controparte_3 [...]
per essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto alla società CP_2
attrice.
1.2 Vista l'istanza di chiamata in causa del terzo, tempestivamente proposta da e la contestuale richiesta di differimento Controparte_1
5 dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, con decreto del 17/12/2019, visto l'art. 269, secondo comma, c.p.c., è stato disposto il differimento dell'udienza, con assegnazione a parte convenuta del termine di legge per la citazione del terzo e Controparte_2 Controparte_3
1.3 Con atto del 03/11/2020, si è costituita in giudizio la Controparte_3
la quale ha eccepito la non operatività della garanzia assicurativa, trattandosi di garanzia per responsabilità civile, con esclusione della copertura assicurativa in caso di responsabilità per inadempimento conseguente alla garanzia per vizi come dedotta da parte attrice.
Nel merito, aderendo alla linea difensiva di parte convenuta, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza e la genericità della domanda, stante la mancata prova circa la causa dell'incendio e il pagamento di cui alle fatture in atti.
Ha altresì eccepito la decadenza dall'azione di risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1494 e 1495 c.c., stante la tardività della denuncia del preteso vizio da parte della inviata solo in data 19/10/2018, a fronte della verificazione Parte_1 dell'evento in data 07/07/2018.
Sulla scorta delle richiamate premesse, la ha così Controparte_3 concluso: “Per quanto esposto, si conclude: “Piaccia al Tribunale:
- rigettare la domanda di manleva proposta dalla Controparte_1
nei confronti di perché infondata e comunque non provata;
[...] Controparte_3
- in subordine, qualora la convenuta dovesse Controparte_1 fornire prova della valida copertura assicurativa dell'evento per cui è causa, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e il difetto di interesse dell'attrice Parte_1
[... rispetto alla domanda proposta;
- in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la decadenza della dall'azione proposta per tardività della denuncia del preteso vizio della Parte_1
cosa venduta;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dalla perché Parte_1
infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
6 1.4 Con atto del 24/11/2020 si è altresì costituita in giudizio la CP_2
la quale, associando alle eccezioni sollevate da parte convenuta, ha eccepito il
[...] difetto di legittimazione attiva e di un valido interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., nonché, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, non risultando provata la causa dell'incendio occorso presso i locali in cui la società “Il
Caffè del Viandante” esercita la propria attività.
Esclusa, peraltro, l'applicabilità della disciplina consumeristica, operante solo laddove il danno da prodotto difettoso sia dedotto dal danneggiato in qualità di consumatore, con esclusione, dunque, del professionista, con conseguente operatività delle norme del codice civile, la ha eccepito la non tempestività della Controparte_2 denuncia ai sensi dell'art. 1495 c.c. e l'intervenuta prescrizione dell'azione.
Ciò premesso, ha concluso come in epigrafe.
1.5 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 13/08/2022, il g.i., ha provveduto sulle istanze istruttorie, ammettendo la prova per testi articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., limitatamente al cap. 12, ritenuti generici e irrilevanti i cap. da
1 a 5 della predetta memoria;
valutativi i cap. 6, 7, 8 e 15; ha ritenuto superflue le circostanze dei cap. 9, 10 e 11; il cap. 13 è superfluo per il fatto in sé (mentre ha rilievo l'acquisizione dell'accertamento peritale svolto); ha considerato altresì superflua di per sé la circostanza del cap. 14. Non è stata ammessa la prova per interpello.
Non è stata altresì ammessa la prova per interpello articolata da parte convenuta, per non avere il legale rappresentate di non Controparte_3
altrimenti individuato) effettiva conoscenza dei fatti dedotti.
È stato, da ultimo, ordinato a di esibire in giudizio, Controparte_3
mediante deposito telematico di copia, la perizia svolta da CV ER (perito
[...]
) ed avente ad oggetto i fatti per cui è causa, assegnando per l'adempimento Per_1
termine sino al 30/10/2022.
Istruita la causa mediante l'espletamento della prova per testi ammessa e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 12/02/2025, riesaminate le prove acquisite e rilevata la non indispensabilità dell'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle
7 parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice, sollevata da parte convenuta e dalle terze chiamate in causa ( e , in quanto il soggetto danneggiato a Controparte_3 Controparte_2 seguito dell'incendio del dispositivo di sicurezza è la società “Il Caffè del Viandante”
e non la società attrice.
Va dapprima operato un distinguo tra legittimazione ad agire, che opera sul piano processuale, e la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa.
La questione relativa alla legittimazione si risolve nell'individuazione, dal punto vista attivo, del soggetto che può validamente esercitare l'azione e, dal lato passivo, del soggetto nei cui confronti l'azione può validamente essere esercitata.
La legittimazione ad agire attiene, dunque, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della causa (così Cass. civ., Sez. Un.,
16/02/2016, n. 2951).
Pare utile sul punto richiamare il principio di diritto, cristallizzato nella pronuncia a Sezioni Unite, alla stregua del quale “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che
l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
63.Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
64. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
8 65. Essa, pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato).
A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche
d'ufficio” (Cass. civ., sez. un., 16/02/2016, n. 2951).
Trattandosi, dunque, di mera difesa relativa alla titolarità del diritto di credito azionato non incontra il limite delle preclusioni.
2.1 Nel caso di specie, parte attrice agisce ai fini della restituzione della somma corrisposta per l'esecuzione dei lavori volti al ripristino dello stato dei luoghi,
a seguito dell'incendio occorso presso i locali dell'attività commerciale “Il Caffè del
Viandante”, ove essa aveva installato il dispositivo di sicurezza (nebbiogeno), da cui avrebbe asseritamente avuto origine l'evento.
Ancorché parte attrice argomenti in termini di “azione di restituzione”, senza allegare alcun titolo posto a fondamento della stessa domanda (così letteralmente intesa), in ragione della vendita a catena che appare essersi verificata nel caso di specie, occorre accertare se la domanda possa o meno essere qualificata in termini di azione di rivalsa ex art. 134 del codice del consumo del venditore finale ( Parte_1
nei confronti del diretto venditore ( , in
[...] Controparte_1
ragione della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale esperita, in via stragiudiziale, dalla società “Il Caffè del Viandante” alla Parte_1
[...]
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nella c.d. vendita a catena, spettano all'acquirente l'azione contrattuale esclusivamente nei confronti del suo diretto venditore e quella extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa (Cass. civ., sez. II, 04/04/2024, n. 8893, in motivazione).
È altresì pacifico che nella vendita a catena il principio di autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto egli sarà costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (in tal senso, Cass. n. 2115 del 2015; Cass. n.
1631 del 2020) (Cass. civ., sez. VI, 03/11/2021, n. 31430).
9 Ed ancora: “Nella vendita 'a catena', il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore. Nelle cosiddette vendite 'a catena' spettano all'acquirente, quindi, due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando come già detto salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. civ. sez. II, 05/02/2015,
n.2115).
L'autonomia di ciascun trasferimento non consente, dunque, di esercitare un'azione di tipo contrattuale nei confronti di un soggetto con cui non è avvenuta la negoziazione, pertanto la responsabilità per i vizi della cosa ricade sul venditore diretto.
2.2 Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle deduzioni delle parti in giudizio, la venditrice diretta del dispositivo di sicurezza Parte_1
(nebbiogeno) alla società “Il Caffè del Viandante”, a fronte della richiesta di risarcimento da quest'ultima avanzata, avrebbe eseguito lavori di ripristino dei danni conseguenti all'incendio verificatosi nei locali in cui la società esercitata la propria attività commerciale, asseritamente dovuti al malfunzionamento del nebbiogeno.
Ascrivendo la responsabilità alla sua venditrice diretta (la
[...]
, ha agito, chiedendo la “restituzione” dell'importo corrisposto. Controparte_1
Pare utile osservare come ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., le disposizioni del titolo relativo ai contratti in generale si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Dall'attuale assetto normativo emerge una chiara preferenza del legislatore per la disciplina relativa alla vendita come prevista dal codice del consumo ed un
10 conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica, ragione per cui trova applicazione la disciplina in materia di compravendita solo per quanto non prevista dalla normativa speciale, attesa, appunto, la preferenza del legislatore per la normativa speciale consumeristica (Cass. civ., sez. III, 30/05/2019, n. 14775).
Pertanto, agli strumenti previsti dagli artt. 1490 e ss. c.c. in tema di garanzia dei beni oggetto di vendita, si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo (“Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno” art. 135, septies, d.lgs. n. 206 del 2005).
Ai sensi dell'art. 134 del codice del consumo, il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.
Al venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore è riconosciuto un diritto di agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato (art. 135, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005).
Ne consegue, dunque, che il compratore può far valere la responsabilità da prodotto difettoso solo ed esclusivamente nei confronti del proprio venditore, e non può agire, a livello contrattuale, nei confronti degli altri anelli della catena di vendita, come il produttore o l'importatore.
La responsabilità è in capo al venditore finale, al quale, però, è fatta salva la possibilità di agire in regresso nei confronti degli altri soggetti facenti parte della catena di vendita, per il recupero di quanto è stato condannato a pagare.
Si è voluto introdurre in tal modo una forma di tutela per il venditore appartenente ad una catena distributiva, ovverosia per il professionista (venditore finale) che non produce il bene per venderlo, ma è preceduto da altri soggetti, quali l'intermediario, il produttore.
11 La ratio sottesa a tale diritto è da individuarsi, dunque, nella volontà di tutelare il venditore finale dalle conseguenze di aver venduto al consumatore un bene difettoso, senza che possa ascriversi alcuna responsabilità allo stesso, atteso che il difetto riscontrato dall'acquirente dipende da azioni o comportamenti posti in essere da altri soggetti della catena distributiva.
La normativa in questione, tuttavia, non può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, posto che l'acquirente (finale) non è una persona fisica, e che non sono emersi elementi atti a ritenere che lo stesso abbia agito per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lettera a), del d.lgs. n. 206 del 2005).
Pertanto, non può ritenersi operante nel caso di specie l'azione di regresso prevista dall'art. 134 del d.lgs. n. 206 del 2005.
Ne consegue l'impossibilità di qualificare la domanda di “restituzione” avanzata in termini di rivalsa ex art. 134 del d.lgs. n. 206 del 2005, trattandosi di diritto riconosciuto nell'ambito di applicazione del codice del consumo, non operante nel caso in esame.
2.3 La domanda di “restituzione” per come formulata non avrebbe, peraltro, alcun fondamento, non risultando allegato e a fortiori provato alcun titolo che ne costituisca la ratio giustificatrice.
L'effetto restitutorio sic et simpliciter, implica, di regola, il venir meno del titolo, in virtù del quale la somma è stata corrisposta, come accade nelle ipotesi di risoluzione, nullità.
Fattispecie che, nel caso in esame, non sono state in alcun modo dedotte.
Né risulta allegata la sussistenza di un diritto di “manleva” tra parte attrice e parte convenuta.
Pertanto, è di difficile comprensione, per come formulata, la ragione per cui parte attrice chiede la “restituzione” delle somme corrisposte per l'esecuzione dei lavori di ripristino, a seguito dell'incendio verificatosi nei locali in cui la società “Il
Caffè del Viandante” esercitava la propria attività commerciale.
2.4 Con un ulteriore sforzo interpretativo, la domanda avanzata da parte attrice può essere qualificata in termini di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c., che opera nell'ambito della garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.).
12 A tal proposito, si osserva con la giurisprudenza di legittimità come “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. civ., sez. II, 21/02/2019, n. 5153).
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di aver acquistato dalla società convenuta il dispositivo di sicurezza (nebbiogeno DT - Heavy Fog fluid DT - 400 plus), installato presso il locale de “Il Caffè del Viandante” e da cui avrebbe avuto origine l'incendio verificatosi.
Ha altresì dedotto di aver inviato, in data 19/10/2018, una lettera alla società convenuta al fine di ottenere il ristoro dei danni subìti ed in particolare le somme anticipate.
Sulla scorta di tali deduzioni, la domanda può (a limite) essere qualificata in termini di risarcimento del danno da vizio della cosa venduta.
Così qualificata la domanda, sussisterebbe, pertanto, la legittimazione attiva di parte attrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione sollevata da parte convenuta e dalle terze chiamate in causa è priva di fondamento.
2.5 La domanda di parte attrice è, tuttavia, infondata nel merito per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
In materia di compravendita, come si evince dall'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune dai vizi che la rendano inadatta all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, purché, al momento del contratto, il compratore non fosse a conoscenza dei vizi della cosa e non si tratti di vizi facilmente riconoscibili (art. 1491 c.c.).
Nel caso in cui la cosa venduta presenti dei vizi, è riconosciuta all'acquirente l'azione di risoluzione del contratto, a cui consegue la restituzione del prezzo corrisposto e il rimborso delle spese sostenute per la vendita da parte del venditore nonché la restituzione della cosa venduta, se non è perita in conseguenza dei vizi, o di riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.).
13 In materia di compravendita, l'acquirente, dunque, nel caso in cui la cosa venduta presenti dei vizi, può alternativamente proporre l'azione di risoluzione e di riduzione del prezzo e cumulativamente l'azione di risarcimento del danno.
Invero, ai sensi dell'art. 1494 c.c., in ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore è altresì tenuto a risarcire i danni derivanti dai vizi della cosa.
Pertanto, mentre le azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. si pongono in concorso alternativo, il risarcimento del danno può essere richiesto indipendentemente dall'esperimento delle richiamate azioni.
Pare utile, sul punto, richiamare il principio di diritto, alla stregua del quale:
“mentre le azioni di risoluzione (actio redhibitoria) e riduzione del prezzo (actio quanti minoris) si pongono fra loro in concorso alternativo, il risarcimento del danno si cumula sia con l'una, sia con l'altra domanda;
e quindi ben può essere associata a quella fra le due che venga scelta dal compratore, fermo restando che l'azione di risarcimento del danno può essere esercitata anche da sola, cioè senza chiedere né la risoluzione, né la riduzione del prezzo. Quando l'azione di risarcimento del danno sia esercitata unitamente all'azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa e il lucro cessante per la mancata rivendita del bene.
Non vanno, invece, rimborsate le spese necessarie per eliminare i vizi, che sono ricomprese nella disposta riduzione. Viceversa, allorché l'azione di risarcimento dei danni sia proposta dall'acquirente ex articolo 1494 del codice civile, senza alcun collegamento con altre domande, sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, essa può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene” (Cass. civ., sez. II, 19/11/2024, n. 29783).
Va altresì osservato che, “nelle vendite cosiddette a catena, ciascuno dei successivi acquirenti agisce, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in regresso contro l'immediato dante causa in forza del proprio distinto rapporto
14 contrattuale di compravendita e senza che tra l'azione principale e il rapporto obbligatorio che sta alla base della successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza” (Cass. civ., sez. II, 24/01/2020, n. 1631).
Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può, dunque, rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (Cass. civ., sez. II, 17/01/2022, ord. n. 1218).
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, incombe sull'acquirente (nel caso di specie, l'odierna attrice), anche laddove sia richiesto il solo risarcimento del danno, l'onere di provare di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495
c.c., trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione.
L'art. 1495 c.c. prevede che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o lo abbia occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna (“In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio” Cass. civ., sez. VI, 09/02/2023, n. 3926).
Il termine di decadenza decorre dal giorno della scoperta del vizio da parte del compratore, che deve coincidere con il momento in cui si sia ingenerata, in capo all'acquirente, la consapevolezza circa l'esistenza e la consistenza dei vizi della cosa venduta.
L'art. 1494 c.c., consente, dunque, all'acquirente, che abbia subìto un danno a causa dei vizi della cosa venduta, laddove ricorrano i presupposti della garanzia per i vizi, di chiedere il risarcimento del danno.
Sull'acquirente grava, tuttavia, come già osservato, l'onere di provare la tempestività della denuncia, l'esistenza dei vizi e delle conseguenze pregiudizievoli lamentate.
15 In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dall'applicabilità o meno della disciplina consumeristica, il primo venditore è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore. La denuncia deve provenire dal primo venditore o da suo incaricato e non già 'aliunde', come, ad esempio, dal primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi” (Cass. civ., sez. II,
17/05/2024, n. 13782).
Nel caso di specie, l'evento si è verificato in data 07/07/2018, tuttavia, non vi
è contezza circa la data della denuncia effettuata nei confronti della Parte_1
(doc. 3 atto di citazione), né della denuncia effettuata da quest'ultima alla società
risultando solo una lettera di diffida e messa in Controparte_1
mora (doc. 5 atto di citazione) del 19/10/2018.
A ciò si aggiunga che una delle fatture relative all'acquisto di materiale necessario per il ripristino dello stato dei luoghi è datata 18/09/2018 (doc. 6 atto di citazione), il che implica che già prima del 19/10/2018 la società attrice era a conoscenza dei vizi.
La prova dell'avvenuta denuncia entro il termine normativamente previsto, come già rilevato, incombe sul compratore.
Tale onere non risulta in alcun modo assolto da parte attrice.
Va osservato che “la decadenza dalla garanzia rende inutile l'accertamento che l'azione giudiziale per la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni sia stata proposta entro l'anno dalla consegna. Una volta maturata la decadenza,
l'acquirente non può più far valere i vizi del prodotto, nemmeno entro il termine di prescrizione. Questo si discosta dal caso in cui i vizi siano stati prontamente denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e un anno dalla consegna della cosa, in tal caso la garanzia può essere fatta valere anche oltre il termine di prescrizione. La decadenza non è sottoposta alla regola di efficacia dell'eccezione oltre i limiti temporali, e quindi un diritto estinto per decadenza non può essere rivitalizzato attraverso l'eccezione” (Cass. civ., sez. II, 25/04/2025, n.10915).
16 2.6Tuttavia, ad abuntantiam, si rileva che, anche laddove la società istante avesse dimostrato la tempestiva denuncia dei vizi lamentati, non risulta, in alcun modo, assolto l'onere probatorio circa l'esistenza dei vizi e il nesso di causalità tra il vizio lamentato e il danno subìto.
Invero, per quanto concerne l'esistenza dei vizi, parte attrice deduce che l'incendio occorso nel locale de “Il Caffè del Viandante”, in base ad una perizia giurata di parte e alla relazione dei vigili del fuoco intervenuti, sia derivato dal dispositivo di sicurezza dalla stessa installato ed acquistato dall'odierna società convenuta, presumendone un malfunzionamento.
Va, a tal proposito, osservato con la giurisprudenza di legittimità che
“la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. civ., sez. I, 04/03/2025, n. 5667).
In assenza di ulteriori elementi idonei a comprovare il malfunzionamento del dispositivo di sicurezza, non assume alcun rilievo la sola perizia di parte in atti.
Va altresì osservato che, anche laddove si ritenesse che la causa dell'incendio sia da individuarsi nel dispositivo di sicurezza, non si è in grado di comprendere se ciò sia derivato da un malfunzionamento del dispositivo di sicurezza per un difetto di produzione o per un'errata installazione dello stesso, predisposta, per sua stessa ammissione, da parte attrice, al fine anche di individuare il soggetto responsabile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), e del principio di diritto per cui “le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione
17 delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ., sez. II, 10/03/2025, n. 6358), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, stante la scarsa complessità della controversia ed il tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza nei rapporti tra attore convenuto.
Quanto ai terzi chiamati, va richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale: “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. sez. II, 17/09/2019, (ord.) n.
23123).
Non risultando la palese arbitrarietà della chiamata in causa, anche le spese di lite dei terzi chiamati in causa devono essere poste a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta dalla società nei confronti della Parte_1
società Controparte_1
- condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della società che liquida in € 3.808,00 per Controparte_1
compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%,
IVA e CPA nella misura di legge;
18 - condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della che liquida in € 3.808,00 per compenso al difensore, oltre Controparte_3
rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della società che liquida in € 3.808,00 per compenso al difensore, Controparte_2
oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 05/06/2025
Il giudice
Luca Venditto
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