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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/09/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 374/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 374/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Corso Martiri della Liberazione n. 25 -con il patrocinio dell'avv. SONIA BOVA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato in [...], il giorno 11.9.1993, Controparte_1 C.F._2
resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
La ricorrente, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate il …, ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI
[…] richiesta di conferma dei provvedimenti urgenti già disposti.
Si chiede, inoltre, fissazione di udienza per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 12.11.2022 nel Comune di Lecco, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 52, p. I, dell'anno 2022. Dalla loro unione è nato il figlio (a Lecco, il 10.2.2024). Persona_1
Con ricorso depositato in data 5.3.2025, la SI.ra ha chiesto la pronuncia di separazione Pt_1 personale dei coniugi, disponendo l'affidamento super esclusivo del figlio, con diritto di visita paterno un sabato al mese, nonché la regolamentazione in punto di mantenimento e di ulteriori aspetti economici.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che il SI. a causa di CP_1 insanabili dissidi che hanno reso di fatto intollerabile la convivenza, si è allontanato dalla casa familiare, senza farvi più ritorno. Da diversi mesi, il resistente si sarebbe reso irreperibile, disinteressandosi dell'intero nucleo familiare e sottraendosi all'obbligo di mantenimento del figlio, nonché al pagamento delle spese ordinarie dell'abitazione (tra cui, il canone di locazione). Tale situazione ha costretto la SI.ra , quale unico genitore di riferimento per il figlio, a trasferirsi Pt_1 dai propri genitori, per avere supporto, anche economico, nella gestione dello stesso.
La ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo del giudizio divorzile, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
All'udienza del 10.9.2025, dato che il SI. nonostante la regolarità della notifica, CP_1 non è comparso, né si è costituito, il Tribunale, su istanza del procuratore attoreo, ha dichiarato la contumacia dello stesso e ha adottato, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
Dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa in Lecco, via Giuseppe Arrigoni, n. 43 , ovvero ove la stessa riterrà opportuno, precisando che, alla madre, ai sensi dell'art. 337 quarter, siano riservate le scelte di maggiore interesse da prendersi in favore del figlio tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'effettuazione di intervento chirurgico o alla sottoposizione a cure, anche psicologiche.
Dispone che la madre sia autorizzata a procedere autonomamente, senza il consenso del padre, alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
Dispone che, allo stato, il padre possa vedere il figlio un sabato al mese dalle ore 8.00 del mattino fino alle ore 20.00 dello stesso giorno, ove ne faccia richiesta.
Dispone, a carico del padre, l'obbligo di corresponsione, alla IG.ra , a titolo di Pt_1 mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese di un contributo di Euro 300,00= mensili rivalutabile annualmente ex indici Istat, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica da parte del ragazzo.
Dispone l'obbligo, in capo al padre, di contribuzione nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore, sino al raggiungimento della sua piena autonomia economica. Dispone l'assegnazione degli assegni familiari, erogati dall'Inps, alla IG.ra , in Pt_1 quanto madre collocataria della prole.
Il Presidente relatore, vista la rinuncia alle richieste istruttorie espressa dalla ricorrente, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
La SI.ra ha pertanto depositato le proprie note nel termine assegnato e la causa è stata Pt_1 rimessa al Collegio per la decisione.
2. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
3. Affidamento super-esclusivo. Deve essere disposto l'affidamento super-esclusivo alla madre del figlio ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., Persona_1 con attribuzione alla SI.ra della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario Pt_1
e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse dello stesso. Tra di esse va riconosciuto espressamente il diritto della ricorrente a procedere autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, alla richiesta di rilascio o di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio.
Tale decisione si rende necessaria a fronte delle allegazioni attoree, dalle quali si evince la totale assenza di rapporti tra il SI. e il figlio e il suo disinteresse rispetto a tutte le sue CP_1 eSIenze di vita. Circostanze che trovano conferma nella condotta processuale del resistente, il quale, pur a fronte della regolare notifica degli atti introduttivi del giudizio, non ha ritenuto di costituirsi o di presenziare all'udienza di comparizione, per esporre le proprie ragioni o anche solo per esprimere un seppur minimo coinvolgimento nelle eSIenze di vita del figlio.
La circostanza, inoltre, che il SI. si sia reso, di fatto, irreperibile alla ricorrente, CP_1 comporta, di per sé, un'oggettiva impossibilità per il genitore collocatario di ottenere una qualsiasi forma di collaborazione da parte dell'altro genitore, nell'assunzione delle decisioni attinenti al minore.
5. Contributo al mantenimento del minore e diritto di visita paterno. In ordine al contributo economico in favore del figlio, si ritiene che debba essere accolta la domandata svolta nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
A fronte delle allegazioni di parte ricorrete sulle sue attuali capacità economiche, che trovano riscontro nella documentazione prodotta, e in assenza di informazioni circa la situazione reddituale del SI. il quale non ha assolto al relativo onere di documentare la propria situazione CP_1 reddituale, il Collegio ritiene di dover determinare il contributo al mantenimento del minore, in una misura minimale e quindi compatibile con il doveroso svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.
Deve, pertanto, disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla SI.ra , Pt_1 fino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte del figlio, la somma di € 300,00 mensili, a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco.
Va riconosciuto, altresì, alla ricorrente, in quanto genitore collocatario, il diritto a percepire, in via esclusiva, l'assegno unico universale per il figlio. Considerati l'assenza di una frequentazione e il totale disinteresse dimostrato dal SI. CP_1 sin dal suo allontanamento dalla casa familiare e la richiesta formulata dalla SI.ra , che Pt_1 dimostra la disponibilità della stessa a garantire un, seppur minimo, rapporto tra il minore ed il padre, va riconosciuto, laddove il resistente dovesse farne richiesta, il diritto di visita paterno da regolamentarsi come da ricorso introduttivo, ovvero con incontri a cadenza mensile, da svolgersi il sabato dalle ore 8:00 del mattino, sino alle ore 20:00 della sera.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile a Lecco, il 12.11.2022, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2022, parte I, numero 52;
DISPONE
l'affidamento super esclusivo del minore Persona_1
(nato a [...], il [...]), alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con
[...] attribuzione alla SI.ra della facoltà di assumere tutte le decisioni, di Parte_1 carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della minore e con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per la figlia;
AUTORIZZA la SI.ra a procedere autonomamente, senza il consenso del padre, alla Parte_1 richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
DISPONE che, allo stato, il padre possa vedere il figlio un sabato al mese dalle ore 8:00 del mattino fino alle ore 20:00 dello stesso giorno, ove ne faccia richiesta;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 la somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conSIliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eSIenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE
l'assegnazione dell'assegno unico familiare o di analoghi emolumenti erogati dall'Inps, alla SI.ra
, in quanto madre collocataria della prole;
Pt_1
DISPONE che le spese di lite siano liquidate al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di conSIlio del 22 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 374/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Corso Martiri della Liberazione n. 25 -con il patrocinio dell'avv. SONIA BOVA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato in [...], il giorno 11.9.1993, Controparte_1 C.F._2
resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
La ricorrente, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate il …, ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI
[…] richiesta di conferma dei provvedimenti urgenti già disposti.
Si chiede, inoltre, fissazione di udienza per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 12.11.2022 nel Comune di Lecco, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 52, p. I, dell'anno 2022. Dalla loro unione è nato il figlio (a Lecco, il 10.2.2024). Persona_1
Con ricorso depositato in data 5.3.2025, la SI.ra ha chiesto la pronuncia di separazione Pt_1 personale dei coniugi, disponendo l'affidamento super esclusivo del figlio, con diritto di visita paterno un sabato al mese, nonché la regolamentazione in punto di mantenimento e di ulteriori aspetti economici.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che il SI. a causa di CP_1 insanabili dissidi che hanno reso di fatto intollerabile la convivenza, si è allontanato dalla casa familiare, senza farvi più ritorno. Da diversi mesi, il resistente si sarebbe reso irreperibile, disinteressandosi dell'intero nucleo familiare e sottraendosi all'obbligo di mantenimento del figlio, nonché al pagamento delle spese ordinarie dell'abitazione (tra cui, il canone di locazione). Tale situazione ha costretto la SI.ra , quale unico genitore di riferimento per il figlio, a trasferirsi Pt_1 dai propri genitori, per avere supporto, anche economico, nella gestione dello stesso.
La ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo del giudizio divorzile, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
All'udienza del 10.9.2025, dato che il SI. nonostante la regolarità della notifica, CP_1 non è comparso, né si è costituito, il Tribunale, su istanza del procuratore attoreo, ha dichiarato la contumacia dello stesso e ha adottato, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
Dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa in Lecco, via Giuseppe Arrigoni, n. 43 , ovvero ove la stessa riterrà opportuno, precisando che, alla madre, ai sensi dell'art. 337 quarter, siano riservate le scelte di maggiore interesse da prendersi in favore del figlio tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'effettuazione di intervento chirurgico o alla sottoposizione a cure, anche psicologiche.
Dispone che la madre sia autorizzata a procedere autonomamente, senza il consenso del padre, alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
Dispone che, allo stato, il padre possa vedere il figlio un sabato al mese dalle ore 8.00 del mattino fino alle ore 20.00 dello stesso giorno, ove ne faccia richiesta.
Dispone, a carico del padre, l'obbligo di corresponsione, alla IG.ra , a titolo di Pt_1 mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese di un contributo di Euro 300,00= mensili rivalutabile annualmente ex indici Istat, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica da parte del ragazzo.
Dispone l'obbligo, in capo al padre, di contribuzione nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore, sino al raggiungimento della sua piena autonomia economica. Dispone l'assegnazione degli assegni familiari, erogati dall'Inps, alla IG.ra , in Pt_1 quanto madre collocataria della prole.
Il Presidente relatore, vista la rinuncia alle richieste istruttorie espressa dalla ricorrente, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
La SI.ra ha pertanto depositato le proprie note nel termine assegnato e la causa è stata Pt_1 rimessa al Collegio per la decisione.
2. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
3. Affidamento super-esclusivo. Deve essere disposto l'affidamento super-esclusivo alla madre del figlio ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., Persona_1 con attribuzione alla SI.ra della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario Pt_1
e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse dello stesso. Tra di esse va riconosciuto espressamente il diritto della ricorrente a procedere autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, alla richiesta di rilascio o di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio.
Tale decisione si rende necessaria a fronte delle allegazioni attoree, dalle quali si evince la totale assenza di rapporti tra il SI. e il figlio e il suo disinteresse rispetto a tutte le sue CP_1 eSIenze di vita. Circostanze che trovano conferma nella condotta processuale del resistente, il quale, pur a fronte della regolare notifica degli atti introduttivi del giudizio, non ha ritenuto di costituirsi o di presenziare all'udienza di comparizione, per esporre le proprie ragioni o anche solo per esprimere un seppur minimo coinvolgimento nelle eSIenze di vita del figlio.
La circostanza, inoltre, che il SI. si sia reso, di fatto, irreperibile alla ricorrente, CP_1 comporta, di per sé, un'oggettiva impossibilità per il genitore collocatario di ottenere una qualsiasi forma di collaborazione da parte dell'altro genitore, nell'assunzione delle decisioni attinenti al minore.
5. Contributo al mantenimento del minore e diritto di visita paterno. In ordine al contributo economico in favore del figlio, si ritiene che debba essere accolta la domandata svolta nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
A fronte delle allegazioni di parte ricorrete sulle sue attuali capacità economiche, che trovano riscontro nella documentazione prodotta, e in assenza di informazioni circa la situazione reddituale del SI. il quale non ha assolto al relativo onere di documentare la propria situazione CP_1 reddituale, il Collegio ritiene di dover determinare il contributo al mantenimento del minore, in una misura minimale e quindi compatibile con il doveroso svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.
Deve, pertanto, disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla SI.ra , Pt_1 fino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte del figlio, la somma di € 300,00 mensili, a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco.
Va riconosciuto, altresì, alla ricorrente, in quanto genitore collocatario, il diritto a percepire, in via esclusiva, l'assegno unico universale per il figlio. Considerati l'assenza di una frequentazione e il totale disinteresse dimostrato dal SI. CP_1 sin dal suo allontanamento dalla casa familiare e la richiesta formulata dalla SI.ra , che Pt_1 dimostra la disponibilità della stessa a garantire un, seppur minimo, rapporto tra il minore ed il padre, va riconosciuto, laddove il resistente dovesse farne richiesta, il diritto di visita paterno da regolamentarsi come da ricorso introduttivo, ovvero con incontri a cadenza mensile, da svolgersi il sabato dalle ore 8:00 del mattino, sino alle ore 20:00 della sera.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile a Lecco, il 12.11.2022, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2022, parte I, numero 52;
DISPONE
l'affidamento super esclusivo del minore Persona_1
(nato a [...], il [...]), alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con
[...] attribuzione alla SI.ra della facoltà di assumere tutte le decisioni, di Parte_1 carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della minore e con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse per la figlia;
AUTORIZZA la SI.ra a procedere autonomamente, senza il consenso del padre, alla Parte_1 richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
DISPONE che, allo stato, il padre possa vedere il figlio un sabato al mese dalle ore 8:00 del mattino fino alle ore 20:00 dello stesso giorno, ove ne faccia richiesta;
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 la somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conSIliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eSIenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE
l'assegnazione dell'assegno unico familiare o di analoghi emolumenti erogati dall'Inps, alla SI.ra
, in quanto madre collocataria della prole;
Pt_1
DISPONE che le spese di lite siano liquidate al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di conSIlio del 22 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada