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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/11/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 415 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1991, elettivamente domiciliata in Praia a Mare (Cs) alla via Mario La Cava n. 123 presso lo studio dell'avv. Stagetti Caterina, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 16.04.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.04.1990, elettivamente domiciliato in Praia a Mare (Cs) alla via della Repubblica n. 46 presso lo studio dell'avv. Di Deco Francesco, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.06.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: modifica della regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 16/04/2025, ha denunciato la Parte_1 grave violazione da parte di delle statuizioni adottate dal Controparte_1
Tribunale di Paola, ai fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 dei confronti della figlia minore (nata dalla relazione more uxorio con lui intrattenuta), Per_1 prima, con il decreto n. 260/2022 (emesso a definizione del procedimento iscritto al R.G.V.G. n.
783/2022) e, poi, con la sentenza n. 939/2023 (emessa a definizione del giudizio iscritto al R.G.
n. 1074/2023). Quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In parziale modifica del decreto n.260/2022 emesso dal Tribunale di Paola a definizione del giudizio
n.783/2022 R.G.V.G., confermato con sentenza n. 939/2023, emessa a definizione del giudizio n.
1074/2023 R.G. Trib. Paola, per i motivi di cui in narrativa disporre: a. l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
b. l'aumento dell'assegno di Persona_2 Parte_1 mantenimento, attualmente determinato in € 200,00, nella misura ritenuta equa e di giustizia;
c.
Rimodulare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia nei termini indicati in narrativa. 2. Ammonire ovvero condannare ai sensi dell'art. Controparte_1
473 bis 39 c.p.c. al pagamento della somma individuata ai sensi dell'art 614 bis c.p.c. ovvero di una sanzione amministrativa in favore di Cassa delle Ammende ritenuta di giustizia per le inadempienze descritte in narrative”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 17.04.2025. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 Controparte_1
c.p.c. depositata il 13.06.2025. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, per il rigetto integrale del ricorso ex adverso, poiché infondato in fatto e in diritto;
2. per il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, alla luce della documentata e sopravvenuta riduzione della propria disponibilità economica, derivante dal congedo parentale in corso;
3. per: a) La conferma dell'assegno di mantenimento nella misura di € 200,00 mensili, ex art. 337-ter c.c.; b)
La revisione dell'attuale regime di contribuzione straordinaria, mediante richiesta di rendicontazione documentale preventiva e condivisione delle scelte rilevanti (art. 337-quater
c.c.); c) L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo, ribadendo la necessità della bigenitorialità ai sensi dell'art. 337-ter c.c.”.
All'udienza del 20.10.2025, le parti, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in data 29.10.2025, ha espresso parere favorevole.
Alla luce dell'accordo raggiunto in corso di causa, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti
[...] della figlia minore a parziale modifica delle statuizioni vigenti, con l'omologa delle Per_1
2 condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 20.10.2025) di seguito testualmente riportate: “conferma delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il [...]) di cui alla Persona_2 sentenza n. 939/2023 del 14.12.2023 emessa dal Tribunale di Paola a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 1074/2023, ad esclusione del regime di affido che viene modificato da condiviso ad entrambi i genitori ad esclusivo in favore di ”. Ebbene, il Parte_1
Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore;
circostanza che, altresì, ha reso non necessario l'ascolto della stessa ex art. 473 bis.4 c.p.c..
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 415/2025, così provvede:
- modifica le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il [...]) adottate con la Persona_2 sentenza n. 939/2023 emessa il 14.12.2023 dal Tribunale di Paola mediante l'omologa delle condizioni riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 30.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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