TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16792/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DELL'ORFANO LUISA Parte_1
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. PERSICO CINZIA Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta parte ricorrente rinuncia all'addebito e parte convenuta dichiara di accettare la rinuncia. Parte convenuta dichiara che la casa coniugale non verrà venduta e potrà essere utilizzata dalla sig.ra
fino a quando quest'ultima sarà in vita. La sig.ra continuerà a farsi carico Parte_1 Parte_1 del pagamento integrale del mutuo. Il sig. si impegna a continuare a pagare CP_1 integralmente i finanziamenti da lui stesso indicati. Il sig. verserà mensilmente la somma CP_1 di euro 300 per il mantenimento della figlia direttamente sul conto di quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile in base a Indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie e spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 in data 17/10/1998. Per_ Dal matrimonio è nata una figlia, in data 04/03/2002.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato in data 30/09/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
In data 11/03/2025 si costituiva il sig. Controparte_1
All'udienza del 14/04/2025 avanti al GR le parti venivano sentite alla presenza di entrambi gli avvocati. Il giudice esperiva il tentativo di conciliazione e le parti trovavano un accordo. Parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione e parte convenuta accettava la rinuncia.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo.
Il Giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico, parte ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito e parte convenuta ha accettato la rinuncia.
Spese di lite compensate come da accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
DA' ATTO che parte convenuta dichiara che la casa coniugale non verrà venduta e potrà essere utilizzata dalla sig.ra fino a quando quest'ultima sarà in vita. Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra continuerà a farsi carico del pagamento Parte_1 integrale del mutuo.
DA' ATTO che il sig. si impegna a continuare a pagare integralmente i finanziamenti da CP_1 lui stesso indicati.
DISPONE che il sig. versi mensilmente la somma di euro 300 per il mantenimento della CP_1 figlia direttamente sul conto di quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile in base a Indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4.6.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16792/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DELL'ORFANO LUISA Parte_1
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. PERSICO CINZIA Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta parte ricorrente rinuncia all'addebito e parte convenuta dichiara di accettare la rinuncia. Parte convenuta dichiara che la casa coniugale non verrà venduta e potrà essere utilizzata dalla sig.ra
fino a quando quest'ultima sarà in vita. La sig.ra continuerà a farsi carico Parte_1 Parte_1 del pagamento integrale del mutuo. Il sig. si impegna a continuare a pagare CP_1 integralmente i finanziamenti da lui stesso indicati. Il sig. verserà mensilmente la somma CP_1 di euro 300 per il mantenimento della figlia direttamente sul conto di quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile in base a Indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie e spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 in data 17/10/1998. Per_ Dal matrimonio è nata una figlia, in data 04/03/2002.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato in data 30/09/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
In data 11/03/2025 si costituiva il sig. Controparte_1
All'udienza del 14/04/2025 avanti al GR le parti venivano sentite alla presenza di entrambi gli avvocati. Il giudice esperiva il tentativo di conciliazione e le parti trovavano un accordo. Parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione e parte convenuta accettava la rinuncia.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo.
Il Giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico, parte ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito e parte convenuta ha accettato la rinuncia.
Spese di lite compensate come da accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
DA' ATTO che parte convenuta dichiara che la casa coniugale non verrà venduta e potrà essere utilizzata dalla sig.ra fino a quando quest'ultima sarà in vita. Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra continuerà a farsi carico del pagamento Parte_1 integrale del mutuo.
DA' ATTO che il sig. si impegna a continuare a pagare integralmente i finanziamenti da CP_1 lui stesso indicati.
DISPONE che il sig. versi mensilmente la somma di euro 300 per il mantenimento della CP_1 figlia direttamente sul conto di quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile in base a Indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4.6.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 2 di 2