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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41973/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ada Favarolo ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41973/2023 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Lombardo in virtù di procura Controparte_2 in atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec: Email_1
OPPONENTE contro
, già (P.I. Controparte_3 Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa P.IVA_2 CP_5 dall'Avv. Luca Canevotti, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Email_2
OPPOSTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza in data odierna.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
14579/2023 del 18 settembre 2023, emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento recante R.G. n.
28848/2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente Controparte_3
, della somma di euro 10.596,00, oltre interessi di mora e spese della procedura
[...] monitoria, quale credito vantato dalla medesima ricorrente a titolo di premi assicurativi riferiti a plurime polizze fideiussorie (precisamente ventiquattro polizza), con proroga semestrale, stipulate tra le parti.
L'opponente in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale Controparte_1 di Milano, allegando che:
- la prima polizza azionata, recante n. 016263-2PR/CO (doc. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), al punto 7, prevede che: «Foro Competente per qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, il foro competente è quello nel cui circondario risiede o ha sede l'Ente Beneficiario», nella fattispecie l'ente pagina 1 di 3 beneficiario è l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con sede in Viale Regione
Siciliana, 33, Palermo;
- nella medesima polizza, in particolare nel capitolo riguardante le condizioni integrative che regolano i rapporti tra società e contraente, l'art. 11 prevede che: «eventuali controversie tra la Società ed il contraente saranno attribuite alla giurisdizione del Foro del luogo in cui ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede
l'Agenzia che ha emesso la polizza»; di conseguenza, in virtù di tale previsione sarebbe territorialmente competente il Tribunale di Roma, ove ha sede l' che ha emesso la polizza in Controparte_6 esame;
- per ciò che concerne tutte le altre polizze azionate, emesse in data 21 dicembre 2018 (docc. nn. dal 2 al n.
24 allegati al ricorso), l'art. 8 di ciascuna polizza alla voce “Foro competente” stabilisce che: «In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma».
La società opponente ha quindi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con riferimento ai summenzionati contratti, attesa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, indicando quale competente il Tribunale di Roma.
Con comparsa depositata in data 13 settembre 2024 si è costituita in giudizio la società
[...]
, la quale ha contestato i motivi di opposizione eccependone Controparte_3
l'infondatezza in fatto e in diritto e ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo n. 14579/2023 del 18 settembre 2023, emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G. n. 28848/2023.
Nel corso dell'udienza odierna, la società opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dalla in favore del Tribunale di Roma e il Giudice ha invitato le parti a precisare le Controparte_1 conclusioni e discutere la causa, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, l'adesione all'indicazione del giudice competente per territorio, ex art. 38, comma
2, c.p.c., è consentita anche in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo peraltro il giudice, nel disporre la cancellazione della causa dal ruolo, provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, ferma restando l'esclusione del potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, di pronunciarsi anche sulle spese processuali relative alla fase svolta davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice innanzi al quale sarà, eventualmente, riassunta la causa (Cass., 20 marzo 2006, n. 6106; analogamente, Cass., 8 novembre 2013 n. 25180 e, più di recente, Cass., Ordinanza, 11 maggio 2022 n.
15017 e Cass., 30 luglio 2024 n. 21300).
L'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente riveste evidente carattere assorbente, nella presente sede, sulle ulteriori questioni di merito sollevate dalla Controparte_1
Conseguentemente, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Roma, va anche dichiarata la nullità e disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 14579/2023 del 18 pagina 2 di 3 settembre 2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della società - Controparte_1 statuizione che impone l'emissione del presente provvedimento in forma di sentenza - e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Per quanto concerne le spese di lite, va riservato al giudice territorialmente competente ogni provvedimento sulle stesse;
in effetti, le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. sul tema, Cass. civ. 8 luglio 1980 n. 4345). Entrambi i presupposti appena indicati sono insussistenti nel caso in esame;
in conclusione, il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 30 luglio 2024 n. 21300).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ada Favarolo in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo 14579/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore della società
[...]
, così provvede: Controparte_3
1) visto l'art. 38, comma 2, c.p.c., dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 14579/2023, con conseguente revoca dello stesso, e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) fissa, per la riassunzione della causa innanzi al competente Tribunale di Roma, il termine di tre mesi dalla lettura della presente sentenza;
3) riserva al giudice territorialmente competente ogni provvedimento sulle spese di giudizio.
Così deciso a Milano in data 15 gennaio 2025
Il giudice
Ada Favarolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione di Jessica Pintauro, Magistrato Ordinario in Tirocinio, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ada Favarolo ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41973/2023 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Lombardo in virtù di procura Controparte_2 in atti, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec: Email_1
OPPONENTE contro
, già (P.I. Controparte_3 Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa P.IVA_2 CP_5 dall'Avv. Luca Canevotti, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Email_2
OPPOSTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza in data odierna.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
14579/2023 del 18 settembre 2023, emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento recante R.G. n.
28848/2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente Controparte_3
, della somma di euro 10.596,00, oltre interessi di mora e spese della procedura
[...] monitoria, quale credito vantato dalla medesima ricorrente a titolo di premi assicurativi riferiti a plurime polizze fideiussorie (precisamente ventiquattro polizza), con proroga semestrale, stipulate tra le parti.
L'opponente in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale Controparte_1 di Milano, allegando che:
- la prima polizza azionata, recante n. 016263-2PR/CO (doc. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), al punto 7, prevede che: «Foro Competente per qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, il foro competente è quello nel cui circondario risiede o ha sede l'Ente Beneficiario», nella fattispecie l'ente pagina 1 di 3 beneficiario è l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con sede in Viale Regione
Siciliana, 33, Palermo;
- nella medesima polizza, in particolare nel capitolo riguardante le condizioni integrative che regolano i rapporti tra società e contraente, l'art. 11 prevede che: «eventuali controversie tra la Società ed il contraente saranno attribuite alla giurisdizione del Foro del luogo in cui ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede
l'Agenzia che ha emesso la polizza»; di conseguenza, in virtù di tale previsione sarebbe territorialmente competente il Tribunale di Roma, ove ha sede l' che ha emesso la polizza in Controparte_6 esame;
- per ciò che concerne tutte le altre polizze azionate, emesse in data 21 dicembre 2018 (docc. nn. dal 2 al n.
24 allegati al ricorso), l'art. 8 di ciascuna polizza alla voce “Foro competente” stabilisce che: «In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma».
La società opponente ha quindi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con riferimento ai summenzionati contratti, attesa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, indicando quale competente il Tribunale di Roma.
Con comparsa depositata in data 13 settembre 2024 si è costituita in giudizio la società
[...]
, la quale ha contestato i motivi di opposizione eccependone Controparte_3
l'infondatezza in fatto e in diritto e ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo n. 14579/2023 del 18 settembre 2023, emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G. n. 28848/2023.
Nel corso dell'udienza odierna, la società opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dalla in favore del Tribunale di Roma e il Giudice ha invitato le parti a precisare le Controparte_1 conclusioni e discutere la causa, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, l'adesione all'indicazione del giudice competente per territorio, ex art. 38, comma
2, c.p.c., è consentita anche in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo peraltro il giudice, nel disporre la cancellazione della causa dal ruolo, provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, ferma restando l'esclusione del potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, di pronunciarsi anche sulle spese processuali relative alla fase svolta davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice innanzi al quale sarà, eventualmente, riassunta la causa (Cass., 20 marzo 2006, n. 6106; analogamente, Cass., 8 novembre 2013 n. 25180 e, più di recente, Cass., Ordinanza, 11 maggio 2022 n.
15017 e Cass., 30 luglio 2024 n. 21300).
L'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente riveste evidente carattere assorbente, nella presente sede, sulle ulteriori questioni di merito sollevate dalla Controparte_1
Conseguentemente, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Roma, va anche dichiarata la nullità e disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 14579/2023 del 18 pagina 2 di 3 settembre 2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della società - Controparte_1 statuizione che impone l'emissione del presente provvedimento in forma di sentenza - e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Per quanto concerne le spese di lite, va riservato al giudice territorialmente competente ogni provvedimento sulle stesse;
in effetti, le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. sul tema, Cass. civ. 8 luglio 1980 n. 4345). Entrambi i presupposti appena indicati sono insussistenti nel caso in esame;
in conclusione, il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 30 luglio 2024 n. 21300).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ada Favarolo in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo 14579/2023 emesso dal Tribunale di Milano in favore della società
[...]
, così provvede: Controparte_3
1) visto l'art. 38, comma 2, c.p.c., dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 14579/2023, con conseguente revoca dello stesso, e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) fissa, per la riassunzione della causa innanzi al competente Tribunale di Roma, il termine di tre mesi dalla lettura della presente sentenza;
3) riserva al giudice territorialmente competente ogni provvedimento sulle spese di giudizio.
Così deciso a Milano in data 15 gennaio 2025
Il giudice
Ada Favarolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione di Jessica Pintauro, Magistrato Ordinario in Tirocinio, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
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