Sentenza 29 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 29/06/2023, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2023
N. 00661/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Morace e Roberta Spagnesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Firenze ha disposto il divieto per il sig. -OMISSIS- di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi genere, con l'obbligo di consegnare immediatamente tutto il materiale eventualmente detenuto presso il Comando Stazione Carabinieri di Firenzuola (FI);
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Firenze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2023 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il decreto del Prefetto di Firenze prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto a suo carico il divieto di detenzione armi, ai sensi dell’art. 39 TULPS, a causa della presenza di grave conflittualità familiare, che ha portato al deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria in data -OMISSIS-per i reati di minacce gravi e percosse continuate ex artt. 81, 612, comma 2, e 581 c.p. in danno della moglie.
2 – Il ricorrente impugna il suddetto decreto, formulando nei suoi confronti la seguente articolata censura di violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS: egli risulta del tutto incensurato, non è mai stato sottoposto a misure di sicurezza e non è mai stato destinatario di ammonimento; è del tutto inconferente la circostanza richiamata secondo cui il -OMISSIS- egli risulterebbe essere stato in compagnia di persona gravata da precedenti di polizia inerenti gli stupefacenti e reati contro la persona; è stato denunciato il -OMISSIS- per reati in materia edilizia, ma è stato poi assolto; la Prefettura ha accolto acriticamente i rilievi di polizia senza svolgere adeguata istruttoria; la coniuge del ricorrente riferisce aggressioni e minacce da parte del ricorrente, accadute in presenza dei figli della coppia, che non rispondono al vero; la coniuge ha preparato e annunciato la querela, nell’ambito di una contrapposizione in giudizio relativa alla separazione; i fucili presi in consegna dai militari erano posti nella casa coniugale, che il ricorrente ha lasciato su richiesta della moglie e del legale di questa.
3 – Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Firenze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 – Alla pubblica udienza del 29 giugno 2023, uditi i difensori comparsi, come da verbale, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
5 - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Secondo l’indirizzo seguito da questo Tribunale amministrativo, dal quale non si vede ragione di discostarsi, la litigiosità familiare è di per sé motivo sufficiente per il diniego o la revoca del porto d’armi e l’applicazione del divieto di detenere armi (TAR Toscana, sez. II, 15 febbraio 2023, n. 156; 12 giugno 2020 n. 722; 1° dicembre 2021, n. 1604; 9 maggio 2022, n. 645; 29 settembre 2021 n. 1234; 1° dicembre 2022 n. 1411). I provvedimenti in materia emessi dalle competenti amministrazioni hanno infatti carattere preventivo e loro funzione è dunque quella di prevenire il verificarsi di fatti antigiuridici legati al cattivo uso delle armi, e ogni elemento dal quale ragionevolmente si possa inferire la probabilità di un cattivo uso delle stesse giustifica i provvedimenti di ritiro (o di diniego di rilascio) in questione. Una situazione di accesa litigiosità familiare è sufficiente a motivare il divieto di detenere armi poiché essa, a prescindere dalle reciproche responsabilità nella sua causazione, appare indice del pericolo che fatti antigiuridici possano accadere in futuro, secondo una valutazione prudenziale che deve mettere al primo posto l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, stante l’assenza nel nostro ordinamento di un diritto al porto delle armi.
Nel caso di specie, la situazione di conflittualità tra il ricorrente e la moglie non viene negata; essa ha anche portato alla reciproca presentazioni di denunce e all’insaturazione di procedimento di separazione giudiziale. In particolare la moglie, in data -OMISSIS-, denunciava il marito per minacce e percosse in esito a litigio sorto a causa di una asserita relazione extraconiugale dell’uomo, cui seguiva la fuoriuscita di quest’ultimo dal domicilio coniugale. La situazione molto critica e problematica è confermata dalla stessa denunzia del ricorrente a carico della moglie, anche se diversamente ricostruita e motivata. Ciò è sufficiente, come da indirizzo interpretativo sopra richiamato, a giustificare in via cautelativa e onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone, l’adottato divieto di detenzione armi.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con spese a carico del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.