Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3495 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “mediazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 194/23, pubblicata il 19
Gennaio 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 15 Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta) e comunicata in data 28 Aprile 2025 – causa pendente tra:
( ), quale titolare dell'agenzia “AR Controparte_1 C.F._1
AV” (P.IVA: , rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Umberto P.IVA_1
d'Aragona ( ) e Francesco Brescia ( , con i C.F._2 C.F._3
quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC: E
.salerno. Email_1 CP_2
Email_3
Appellante
E
( ); _3 C.F._4
Appellata contumace
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in riassunzione notificata in data 20 Luglio 2020 nei confronti di , _3
(quale titolare dell'agenzia “AR AV”) esponeva di esercitare Controparte_1
attività di intermediazione immobiliare, essendo regolarmente iscritta al ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione.
L'attrice (anche quale titolare dell'omonima ditta individuale) deduceva che, in data 21
Novembre 2017, le aveva conferito incarico di intermediazione immobiliare. _3
L'incarico era finalizzato alla vendita, al prezzo di euro 250.000,00, dell'unità immobiliare sita in Aversa alla Via G. Garibaldi n. 10 – unità immobiliare di cui la suddetta era _3
proprietaria.
Con la sottoscrizione dell'incarico di intermediazione immobiliare, si era _3
impegnata a corrispondere all'agenzia una provvigione pari ad euro 7.500,00, in caso di comunicazione all'acquirente dell'avvenuta accettazione della proposta d'acquisto.
Il suddetto incarico aveva avuto decorrenza dal 21 Novembre 2017, e si era più volte tacitamente rinnovato (come previsto nel contratto).
Inoltre, l'accordo prevedeva che l'incarico di intermediazione immobiliare (irrevocabile per tutta la durata stabilita dalle parti) venisse conferito all'agenzia in forma esclusiva: per vigeva il divieto di alienare in autonomia l'unità immobiliare o di ricorrere, _3
all'uopo, ad altro referente.
Le parti si erano obbligate a dare esecuzione al contratto nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede;
l'inadempimento dell'una o dell'altra parte sarebbe stato sanzionato “secondo le comuni regole del codice civile….
2 L'agenzia immobiliare attrice, in esecuzione dell'incarico, aveva svolto un'intensa attività di promozione della vendita.
Proprio nell'ambito di tale attività promozionale, l'agenzia sosteneva di avere ricevuto, in data 6 Settembre 2018, da parte di , una formale proposta di acquisto Parte_1
dell'immobile di proprietà per l'importo di euro 250.000,00 (di cui euro 30.000,00 a _3
titolo di caparra entro il 30 Settembre 2018). Si trattava di proposta del tutto conforme alle condizioni richieste dalla nell'incarico di mediazione. _3
aveva rifiutato la proposta. _3
In particolare così proseguiva l'attrice nella sua esposizione:…pertanto, Controparte_1
scaduto il termine di efficacia della proposta previsto in giorni quindici, la trattativa con la
venne meno, con magra figura professionale da parte dell'attrice, la quale aveva Pt_1
dichiarato che all'importo di euro 250.000,00 la venditrice avrebbe dovuto accettare la proposta di acquisto….
In effetti , in data 29 Marzo 2019, durante il periodo di validità dell'incarico di _3
mediazione, aveva alienato a terzi l'unità immobiliare oggetto di incarico. Ed appunto, è in atti il rogito per notar del 29 Marzo 2019, con il quale ha alienato a Per_1 _3
l'unità immobiliare sita in Aversa alla Via G. Garibaldi n. 10, in catasto al fol. CP_4
500, p.lla 5122, sub. 12, piano secondo.
Dunque – sia con il rifiuto di accettare la proposta di acquisto della _3 Pt_1
conforme all'incarico, sia con la vendita a terzi effettuata durante il periodo di validità dell'incarico medesimo – aveva violato gli impegni nei confronti dell'attrice, assunti con la sottoscrizione dell'incarico di intermediazione.
Era stata ostacolata l'attività della ditta mediatrice, e si era impedito a quest'ultima di ottenere la provvigione pattuita in caso di conclusione dell'affare.
L'attrice aveva diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti, quali spese ed investimenti affrontati, mancato guadagno, danni di immagine, perdita di chance e tutto
3 quant'altro collegato o collegabile alle condotte inadempienti poste in essere dalla convenuta, da quantificarsi in euro 15.000,00.
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria.
Sulla base di queste premesse , nella qualità, conveniva in giudizio Controparte_1 _3
dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo di:
[...]
Accertarsi che il comportamento di costituiva grave violazione degli obblighi _3
contrattuali, dalla stessa assunti nei confronti dell'agenzia, attraverso la sottoscrizione del modulo di conferimento dell'incarico di mediazione per vendita immobiliare, ovvero costituiva violazione delle norme contrattuali e dei canoni di buona fede e correttezza, ovvero ancora costituiva atto illecito a norma dell'art. 2043 cc.;
Per l'effetto, condannarsi al pagamento, in favore della ditta attrice, della _3
somma di euro 15.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa della condotta tenuta dalla convenuta;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
La convenuta restava contumace (pur a fronte della rituale notifica dell'atto di _3
citazione).
Nel corso del primo grado, all'udienza del 29 Aprile 2022, il G.I. dava atto dell'assenza della convenuta contumace , la quale avrebbe dovuto rendere l'interrogatorio _3
formale, deferito da controparte (tutto ciò, pur avendo ricevuto rituale notifica per
“interpello”).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 194/23, pubblicata il 19 Gennaio 2023.
Il G.M. ha rigettato la domanda attorea;
nulla invece per le spese del giudizio, stante la contumacia della convenuta . _3
4 Ad avviso del Giudice Monocratico, ai fini della configurabilità del diritto alla provvigione previsto dall'art. 1755 cc., è sempre indispensabile che l'affare mediato sia stato concluso per il tramite dell'opera del mediatore.
Tra le altre cose, il primo giudicante si è espresso nei seguenti termini: solo con la conclusione dell'affare il preponente realizza il suo interesse, giacchè il rifiuto da parte sua di concluderlo giammai può integrare inadempimento, non foss'altro perché il preponente non ha l'obbligo di concludere il contratto, neppure alle condizioni previste nell'incarico conferito al mediatore….
Il Tribunale di Napoli Nord ha ribadito come l'art. 1755 cc. radichi strettamente il diritto del mediatore alla provvigione alla conclusione dell'affare, cosicchè quando quest'ultimo sia concluso a prescindere dall'attività del mediatore (e quand'anche in presenza di un patto di esclusiva), la mera violazione del patto di esclusiva non dà diritto al mediatore di rivendicare la provvigione.
In definitiva il G.M. ha ritenuto che nulla fosse dovuto all'agenzia immobiliare, mancando nel contratto sottoscritto tra le parti un'espressa pattuizione, che riconoscesse al mediatore il diritto ad ottenere la provvigione, anche in caso di mancata conclusione dell'affare per una qualsiasi ragione imputabile alla venditrice (oppure nell'ipotesi di violazione del patto di esclusiva).
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ditta individuale “AR AV”, con citazione notificata in data 19 Luglio 2023 nei confronti di . _3
L'agenzia impugnante chiede, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliersi la domanda risarcitoria, come proposta in primo grado nei confronti di;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. _3
L'appellata è rimasta contumace anche nel presente grado (pur avendo _3
ricevuto rituale notifica della citazione in appello).
5 Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 26 Gennaio 2024 (all'esito della trattazione scritta del 23 Gennaio 2024), ha fissato l'udienza di rimessione in decisione, per il successivo 15
Aprile 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Nell'ambito della trattazione scritta del 15 Aprile 2025 parte appellante, a mezzo delle note scritte, ha chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 28 Aprile 2025 (all'esito dell'udienza del 15 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc., ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, risulta necessario soffermarsi sulla qualificazione giuridica del contratto di conferimento dell'incarico di mediazione per la vendita immobiliare.
Alla luce di un consolidato insegnamento giurisprudenziale, è d'uopo precisare che, oltre alla mediazione c.d. ordinaria o tipica di cui all'art. 1754 cc. (consistente in un'attività giuridica in senso stretto), è configurabile un ulteriore modello di mediazione, riconducibile al contratto di mandato.
Infatti, accanto all'ipotesi delineata dall'art. 1754 cc., le disposizioni di cui agli artt. 1756 e
1761 cc. configurano un vero e proprio rapporto di mandato, ex art. 1703 cc..
Ad avviso dei Supremi Giudici, risulta preferibile ritenere l'attività di mediazione tipica, di cui all'art. 1754 cc., quale giuridica in senso stretto e non negoziale, non solo perché, riconducendosi all'antica distinzione tra atto e negozio, gli effetti della stessa sono specificamente predeterminati dallo stesso Legislatore (con particolare riferimento a detta provvigione), ma soprattutto perché non vi è alla base della stessa un contratto (rectius: regolamento di interessi “preventivamente” concordato dal mediatore con una o più parti); ciò comporta che il mediatore, sempre per quanto configurato nell'art. 1754 cc., acquista il diritto alla provvigione (a condizione della conclusione dell'affare) non in virtù di un negozio posto in essere ai sensi dell'art. 1322 cc. (in tema di autonomia contrattuale) ed i cui effetti si producono ex art. 1372 cc. (“il contratto ha forza di Legge tra le parti”, nel senso che
6 l'efficacia contrattuale è giuridicamente vincolante), bensì sulla base di un mero comportamento (la messa in relazione di due o più parti), che il Legislatore riconosce per ciò solo fonte di un rapporto obbligatorio e dei connessi effetti giuridici (Cass. civ., n. 16382/09).
Ciò, però, non toglie che l'attività del mediatore possa essere svolta anche sulla base di un contratto di mandato.
Ne deriva (come spesso avviene nella prassi), che il mediatore in molti casi agisca non sulla base di un comportamento di mera messa in relazione di due o più soggetti per la conclusione di un affare (attività giuridica in senso stretto che prescinde da un sottostante titolo giuridico), ma proprio perché incaricato da una o più parti ai fini della conclusione dell'affare (generalmente in ordine all'acquisto o alla vendita di un immobile).
In tal caso risulta evidente che l'attività del mediatore o mandatario, che dir si voglia, è conseguenziale all'adempimento di un obbligo di tipo contrattuale.
Quando il mediatore assume le vesti del mandatario, le conseguenze sul piano giuridico sono ben diverse da quelle previste dalla disciplina applicabile alla figura tipica della mediazione, di cui all'art. 1754 cc..
Ed infatti: il mediatore è in realtà un mandatario poiché assume “essenzialmente”, sulla base della causa in concreto del contratto posto in essere, quale derivante dalla sintesi degli interessi regolamentati, l'incarico, di solito, di reperire un acquirente (oppure un venditore)
o un locatario (oppure un locatore) di un immobile, con “ulteriori compiti” (di consulenza anche fiscale, di assistenza nelle trattative e sino al momento del rogito, di pubblicizzare la relativa offerta, di far visitare l'immobile), in molti casi con la fissazione di un termine, con la previsione del c.d. diritto di esclusiva nonché del diritto di recesso per entrambi i contraenti;
a fronte di dette prestazioni riceve un corrispettivo, nella percentuale convenuta sul prezzo di compravendita (Cass. civ., n. 16382/09).
Il diritto al relativo compenso (o provvigione), sempre condizionato all'iscrizione nel ruolo professionale ai sensi della L. n. 39/1989, sorge non più, ex art. 1755 cc., nei confronti di ciascuna delle parti e solo per effetto del suo intervento, quale appunto conseguenziale alla sua neutralità ed imparzialità nel metterle in relazione.
7 Piuttosto, il compenso è a carico del solo mandante, rispetto al quale il mandatario è a sua volta contrattualmente vincolato, nell'espletamento dell'incarico, con la diligenza ex art. 1176 co. 2 cc..
Ciò premesso, nella fattispecie concreta , a mezzo della sottoscrizione, in data _3
21 Novembre 2017, del modulo di conferimento dell'incarico di mediazione, ha dato luogo ad un contratto di mandato con l'agenzia “AR AV”.
A questo punto – accertata la riconducibilità dell'accordo inter partes al tipo del contratto di mandato – ad avviso del Collegio è opportuno precisare quale sia il thema decidendum del presente gravame.
Si tratta di verificare se sussista il diritto al risarcimento dei danni subìti dall'agenzia odierna appellante, a seguito del dedotto inadempimento contrattuale di . _3
Invero, secondo la prospettazione dell'agenzia immobiliare, la avrebbe violato _3
l'obbligo di accettare la proposta d'acquisto (proveniente da ), del tutto Parte_1
conforme alle condizioni previste dall'incarico di mediazione (per giunta, in un contesto caratterizzato dal fatto che, in costanza di efficacia dell'incarico di mediazione, _3
alienò l'unità immobiliare a terzi;
cfr. il succitato rogito per notar del 29.3.2019). Per_1
In tal modo la avrebbe tenuto una condotta non conforme ai princìpi codicistici di _3
correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Il modulo di conferimento dell'incarico di mediazione, sottoscritto dalla titolare dell'agenzia e da , effettivamente prevedeva una clausola, in forza della quale gravava sulla _3
l'obbligo di accettare la proposta d'acquisto, conforme alle condizioni previste _3
dall'incarico.
Dunque, ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia erroneamente qualificato il petitum della domanda attorea e la relativa causa petendi, assumendo che l'agenzia immobiliare abbia agìto per ottenere le provvigioni maturate in virtù dell'attività di mediazione svolta.
Al contrario, l'agenzia invoca il risarcimento dei danni subìti, a causa del denunciato
8 inadempimento contrattuale della venditrice.
Vale a dire, la domanda proposta in primo grado (ed integralmente riprodotta in appello) non aveva ad oggetto una richiesta di pagamento delle provvigioni maturate per l'attività di mediazione, svolta durante l'intero periodo di durata dell'incarico.
Piuttosto, la domanda era incentrata sulla condanna dell'odierna appellata alla corresponsione di una somma di denaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale (ai sensi dell'art. 1218 cc.).
L'inadempimento consiste nell'inosservanza dell'obbligo di accettare e di far accettare agli eventuali aventi diritto sull'immobile la proposta d'acquisto conforme alle condizioni previste dall'incarico di mediazione, nonché nella violazione dei più generali princìpi codicistici di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Appunto, giammai in primo grado l'attrice ha richiesto il pagamento delle Controparte_1
provvigioni maturate per l'attività di mediazione svolta.
Del resto, al punto n. 8 del modulo di incarico le parti avevano stabilito che il diritto del mediatore a percepire la provvigione (quantificata in euro 7.500,00) sarebbe maturato soltanto con la comunicazione all'acquirente dell'avvenuta accettazione della sua proposta d'acquisto; oppure in caso di conclusione dell'affare, intervenuta in un periodo di tempo successivo alla scadenza dell'incarico di mediazione, nei confronti di soggetti messi in contatto con il venditore per opera dell'agente immobiliare.
Ebbene, nel caso di specie non vi è stata alcuna accettazione di un'eventuale proposta d'acquisto; né tantomeno l'affare si è concluso in un periodo di tempo successivo alla scadenza dell'incarico di mediazione, nei confronti di soggetti messi in contatto con il venditore per opera dell'agente immobiliare.
Pertanto, non si è verificata alcuna delle due succitate condizioni.
Di conseguenza, ad avviso del Collegio, a giusta ragione parte appellante si duole dell'erronea individuazione del petitum della domanda attorea, da parte del Tribunale
(quindi risulta violato il principio della piena corrispondenza tra chiesto e pronunciato).
9 Ecco quindi la necessità di valutare la condotta tenuta, in esecuzione del contratto, dall'odierna appellata , in ragione delle contestazioni a quest'ultima mosse _3
dall'agenzia AR AV.
Osserva l'agenzia immobiliare: durante il periodo di vigenza del contratto, ha _3
rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da e ritualmente Parte_1
comunicata alla per euro 250.000,00, vale a dire esattamente rispondente alle _3
condizioni previste dall'incarico di mediazione.
L'odierna impugnante, fin dalla citazione di primo grado, ha osservato come la _3
(benchè contattata più volte) non abbia mai inteso accettare la proposta di acquisto, rifiutando più volte qualsivoglia contatto ed incontro (comportamento della _3
caratterizzato anche dalla vendita a terzi conclusa il 29 Marzo 2019, nella specie in favore di
). CP_4
Pertanto, vi è prova documentale dell'atteggiamento di indifferenza, scorrettezza e mala fede, con il quale la si rapportò all'attività posta in essere dagli incaricati dell'agenzia _3
immobiliare in oggetto.
Né si può trascurare, ai sensi dell'art. 232 cpc, la valenza probatoria della mancata risposta della all'udienza del 29 Aprile 2022, allorquando era stata chiamata a rendere _3
l'interrogatorio formale, deferito da parte attrice.
Per contro, nulla quaestio sulla correttezza e professionalità dell'operato dell'agenzia
, considerato che quest'ultima era riuscita a reperire una acquirente, disposta ad CP_1
offrire le medesime condizioni richieste dalla _3
Effettivamente la condotta della mandante integra un'ipotesi di grave _3
inadempimento contrattuale, derivante dall'inosservanza dell'obbligo di accettare e di far accettare agli eventuali aventi diritto sull'immobile, la proposta d'acquisto conforme alle condizioni previste dall'incarico di mediazione.
Dal grave inadempimento contrattuale consegue la responsabilità ex art. 1218 cc. di _3
(obbligata quindi a risarcire l'agenzia immobiliare per i danni subìti).
[...]
10 Quindi, è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale.
Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante era _3
obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull'appartamento, una proposta d'acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite.
Durante il periodo di vigenza del contratto, ha rifiutato di accettare la proposta _3
di acquisto, formalizzata da , per euro 250.000,00, e dunque esattamente Parte_1
rispondente alle condizioni previste dall'incarico di mediazione.
Tra l'altro, a conferma dell'interesse palesato, la signora si era impegnata a Pt_1
riconoscere all'agenzia immobiliare la somma di euro 6.600,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l'affare si fosse concluso (e cioè all'avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta di acquisto).
Pertanto, si ribadisce come risulti meritevole di accoglimento la domanda attorea di risarcimento dei danni, derivati dall'inadempimento contrattuale di . _3
Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la AV AR fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora avesse _3
accettato la proposta di acquisto per euro 250.000,00, esattamente rispondente alle condizioni previste dall'incarico di mediazione.
Dunque, l'agenzia immobiliare invoca il riconoscimento di un importo, nella sostanza corrispondente alla sommatoria della cifra di euro 7.500,00 (che la ditta avrebbe CP_1
percepito dalla a titolo di provvigione, in caso di conclusione dell'affare), e _3
dell'ulteriore provvigione di euro 6.600,00 oltre IVA (che la potenziale acquirente
[...]
si era impegnata ad erogare, in caso di conclusione dell'acquisto). Parte_1
Ebbene il Collegio, sotto il profilo del quantum debeatur, ritiene di dover fare esclusivo riferimento al contratto di mandato stipulato tra le parti.
Invero, per quel che concerne la provvigione di euro 6.600,00 promessa da Parte_1
, non vi è certezza del fatto che l'affare si sarebbe concluso, dopo l'accettazione della
[...]
11 proposta da parte della infatti, le parti erano comunque tenute a stipulare _3
successivamente l'atto notarile di vendita, ai fini del trasferimento di proprietà.
Inoltre, l'ulteriore importo di euro 6.600,00 oltre IVA risulta eccessivo, se parametrato alla voce di danno relativa al lucro cessante, cioè al mancato guadagno della agenzia mandataria, conseguente all'inadempimento contrattuale della mandante.
Pertanto, è d'uopo quantificare i danni nella misura di euro 7.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione.
Trattasi, come sopra evidenziato, della somma che avrebbe dovuto erogare a _3
AV AR, a titolo di provvigione.
In definitiva, debbono trovare accoglimento sia l'appello che la domanda proposta in primo grado da AV AR (con la conseguente totale riforma della pronuncia di prime cure).
E' d'uopo scrivere di un accoglimento parziale della domanda risarcitoria, considerato che si riconosce la somma di euro 7.500,00 (in luogo degli euro 15.000,00 invocati in via principale).
Quindi, deve essere condannata al pagamento, in favore di _3 Controparte_1
(quale titolare dell'omonima ditta individuale), a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 7.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Invero, nella liquidazione del danno cagionato da illecito contrattuale, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione che non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.
12 Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si reputa opportuno condannare al pagamento, in favore dell'agenzia AV AR, degli interessi al tasso _3
legale previsto dal cc., dalla data della domanda (20.7.2020) sull'importo complessivo di euro 7.500,00, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito contrattuale si è prodotto – e quindi, anno per anno, ed a partire dal 20.7.2020 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con la conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta.
Resta, a questo punto, da statuire sulle spese del doppio grado di giudizio.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito dell'accoglimento dell'appello e della domanda proposta in primo grado, si impone la rideterminazione delle spese dell'intero giudizio, e cioè non solo del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'odierna appellata . _3
Vanno applicati i vigenti parametri forensi, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota- spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
13 Il valore della causa è pari all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, e cioè euro
7.500,00; pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Per entrambi i gradi risulta equo e congruo attestarsi sui valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale non di particolare complessità.
Dunque, a titolo di compensi professionali, si liquidano, in favore di parte appellante, i seguenti importi:
euro 2.540,00 con riferimento al primo grado;
euro 2.906,00 per quel che concerne il presente grado.
Con riferimento al presente grado, il compenso professionale è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria.
Invero, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc
(cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
A titolo di esborsi del primo grado deve essere riconosciuta, in favore dell'agenzia immobiliare attrice ed odierna appellante, la somma di euro 264,00 (sommatoria del versato contributo unificato di euro 237,00, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
A titolo di esborsi del presente grado deve essere riconosciuta, in favore della medesima agenzia, la somma di euro 382,50 (sommatoria del versato contributo unificato di euro
355,50, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Infine, per entrambi i gradi deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore degli avv.ti Umberto d'Aragona e Francesco Brescia, co-Difensori dell'agenzia “AR
14 AV”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (quale titolare dell'agenzia “AR AV”) nei confronti Controparte_1
di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 194/23, pubblicata il 19 _3
Gennaio 2023, così provvede:
A) Accoglie per quanto di ragione l'appello e la domanda proposta in primo grado da
[...]
(nella qualità); per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, CP_1
A1) Condanna al pagamento, in favore di , quale titolare _3 Controparte_1
dell'agenzia “AR AV”, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
7.500,00 (settemilacinquecento/00), oltre interessi al tasso legale dal 20.7.2020 (data della domanda) e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 20.7.2020 – quale momento dell'illecito contrattuale – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 20.7.2020 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di _3
(quale titolare dell'agenzia “AR AV”) – spese che liquida, Controparte_1
quanto al primo grado, in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (riferita ad entrambi i gradi di giudizio) in favore degli avv.ti
Umberto d'Aragona e Francesco Brescia.
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 Giugno 2025.
15 Il Consigliere est.
dott. Antonio Criscuolo Gaito
16
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo