Articolo 52 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 51Articolo 53
Versione
1 settembre 1984
Art. 52. (Regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi estere) 1. I lavoratori marittimi italiani, che non siano stati iscritti preventivamente con le forme stabilite ai punti a) e b) del precedente articolo 47 possono chiedere di regolarizzare, ai fini assicurativi previsti dalla presente legge, ciascun periodo di navigazione compiuto su navi battenti bandiera straniera, successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, presentando all'istituto apposita domanda.
2. La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata da idoneo documento relativo all'imbarco. Tale documento deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve specificare, inoltre, il periodo di navigazione effettuato e la retribuzione effettivamente percepita, dettagliata nelle sue componenti. Il documento stesso, convalidato dall'armatore o da chi lo rappresenta, deve essere omologato dalla competente autorita' italiana.
3. La retribuzione da assoggettare a contribuzione e' quella prevista dal primo comma del precedente articolo 51.
4. I contributi dovuti per la regolarizzazione di cui al presente articolo sono calcolati con le stesse aliquote vigenti, all'atto della presentazione della domanda, per le assicurazioni generali obbligatorie di cui all'articolo 47 che precede, con l'ulteriore esclusione dalla iscrizione alla assicurazione contro la tubercolosi, e sono maggiorati degli interessi per il ritardato pagamento a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al mese cui i contributi stessi si riferiscono, nella misura che sara' stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 56, non superiore comunque a quella massima prevista per i casi di ritardato pagamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria.
5. I periodi di navigazione regolarizzati in base alle modalita' previste dai commi precedenti sono riconosciuti utili ai fini indicati dall'articolo 48. Tuttavia i periodi stessi non sono utili per il conseguimento della pensione privilegiata di cui all'articolo 34 della presente legge.
6. La facolta' di riscatto prevista dall' articolo 37 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , puo' essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per i periodi di navigazione compiuta in epoca anteriore alla predetta data, ancorche' sia trascorso il termine di cui all'articolo 37 della citata legge 27 luglio 1967, n. 658 .
7. Ai fini previsti dal precedente comma sara' fatto riferimento alle retribuzioni tabellari ed alle aliquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda di riscatto cosi' come indicate al successivo articolo 58 e troveranno, altresi', applicazione le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.
8. La facolta' di ottenere la regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi straniere, nonche' quella di riscatto prevista al precedente sesto comma, puo' essere esercitata anche dai superstiti del marittimo, alle stesse condizioni che sarebbero state riservate al marittimo stesso.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, al momento dell'imbarco su nave battente bandiera straniera, siano gia' titolari di trattamento di pensione a carico dell'Istituto o della soppressa Cassa.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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