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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2024, n. 8148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8148 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
N. 19521/2023 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 8.07.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n.7, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Guigo Chiodetti (PEC: ), che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma, via Monzambano CP_1
n.10, assistita dall'avv. Marcello Bonomo (PEC: , che la rappresenta Email_2
e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento qualifica superiore e richiesta delle relative differenze retributive
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 12.06.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando che, in data 03.03.1997, veniva assunta alle dipendenze della
Società convenuta, con contratto a tempo indeterminato ed assegnata alla (allora) Direzione
Sistemi Informativi ed Impianti, oggi Direzione Technology, Innovation & Digital Spoke, presieduta dal direttore;
che la Direzione Technology, Innovation & Digital Controparte_2 Spoke si articolava in cinque strutture presiedute da altrettanti dirigenti: ICT Integration
Management, Digital & Tecnology Program Management, Vertical Solutions Product Owner,
Centre of Excellence Smart Road & SHM, Innovation & Technical POC;
che a sua volta la struttura
Vertical Solutions Product Owner, presieduta dal dirigente si articolava in sei Persona_1 unità: Construction Planning & Monitoring, Research & Field Testing Support, Digital Asset
Management Administration, Finance & Control;
Web & Content Management;
People,
Organization & Payroll;
che la ricorrente era inserita nell'ambito della sopracitata unità Research
& Field Testing Support, quale risorsa assegnata, solo formalmente, alle dipendenze del relativo responsabile sig. che alla ricorrente, inquadrata all'atto dell'assunzione con il CP_3 profilo professionale di , posizione economico ed organizzativa B del Persona_2
CCNL nell'anno 2005, in seguito a sentenza di Questo Tribunale, che ha statuito la CP_1 fondatezza della domanda di superiore inquadramento dalla medesima proposta, veniva riconosciuto il superiore profilo di Analista, posizione economico ed organizzativa A1, , con decorrenza retroattiva dalla data dell'assunzione del 03.03.1997; che riteneva tale inquadramento illegittimo, poiché la ricorrente svolgeva in modo pieno, sin da data anteriore, e comunque dal 2017, mansioni riconducibili al profilo di “Responsabile Informatico”, posizione economico ed organizzativa A del CCNL Anas;
che a decorrere dal 2017 era stata progressivamente e contestualmente preposta, in qualità di system owner, a distinti progetti aziendali per i quali, ricevuto l'incarico dal Dirigente di occuparsi di detti applicativi, definiva gli obiettivi, i tempi e le funzionalità generali (macroanalisi), si interfacciava con altri system owner complessi che si integravano con altri sistemi, individuandone le professionalità interne ed esterne da mettere in comunicazione;
che la ricorrente si interfacciava anche con altre strutture come la ICT Integration Management per definire circa i propri applicativi, le necessità di database e di rete, oppure per definire numero, caratteristiche, impostazioni e metodi di richiesta di tablet e sim da fornire ai propri utenti, presenti su tutto il territorio nazionale;
che si occupava inoltre di ottenere dai fornitori l'offerta più congrua, di gestire i tempi dello sviluppo del progetto coordinando varie figure professionali che concorrevano sia all' analisi più dettagliata dell'applicativo (microanalisi), sia allo sviluppo del software, sia alla documentazione, sia infine all'assistenza degli utenti;
che in particolare: - dal novembre 2017 era responsabile del Progetto
Realizzazione Giornale dei Lavori Digitale - Fase 2; - nel novembre 2019 richiedeva la formalizzazione del proprio ruolo sui sistemi di supporto, formalizzazione necessaria per rendere disponibile agli utenti il sistema GL, come da documento denominato “cambio PM
pagina 2 di 12 GL”; - dal febbraio 2019 era responsabile del Progetto “Analisi del processo Timesheet Lavori” denominato “18_163_13_PR_KO_TSL_2019- 02-28_rev2”; - dal dicembre 2019 era responsabile dell'iniziativa Assistenza Specialistica applicativo Timesheet (19_124_13_Scheda Valutazione
Sostenibilità_rev6); - dal luglio 2020 era responsabile dell'iniziativa Realizzazione Nuovo
Timesheet Lavori come da documento “PR0104ICT001 - Realizzazione Nuovo Timesheet Lavori_
SVS_rev1 (1)”; - dall'ottobre 2021 veniva inserita quale PMA nel Progetto SILWEB Adeguamenti per S-4 denominato “PR0094ICT002_PR_KO_13- 10-2021_rev1”; - dal maggio 2021 è responsabile dell'iniziativa GL - Nuove Funzionalità come da documento “PR0105ICT003_ GL - Nuove
Funzionalità_ SVS_rev2 (1)”; - dal settembre 2021 era responsabile dell'iniziativa Supporto specialistico in ambito GL come da documento “PR0093ICT004_Supporto specialistico in ambito GL_ SVS_rev2 (3)”; - dal luglio 2022 era responsabile dell'iniziativa per Parte_2
MP e NO come da documento “PR0093ICT007_SVS_rev2”; - dall'ottobre 2022 viene nominata responsabile dell'applicativo CE per la gestione della Certificazione Antimafia come da documento denominato “Passaggio consegne sistema CE da a Controparte_4 CP_5
, come veniva anticipato nel Maggio 2021 quando veniva affiancata a
[...] Parte_1 Parte_3 che, esclusivamente per il Progetto SILWEB, la ricorrente collaborava con il Sig. CP_3 system owner dell'applicativo, come ad esempio per l'iniziativa Adeguamenti per S-4 denominato
“PR0094ICT002_PR_KO_13-10-2021_rev1” che la vedeva come PMA, mentre, in tutti gli altri casi, la ricorrente agiva in qualità di system owner del progetto e quindi responsabile dello sviluppo, dell'approvvigionamento, dell'integrazione, della modifica, del funzionamento e della manutenzione e/o della disposizione finale di un sistema informativo;
che la ricognizione operata dalla Società convenuta di tutti gli applicativi della Direzione Technology, Innovation & Digital
Spoke era confluita in un apposito catalogo trasmesso il 19 aprile 2023 a mezzo mail da parte del
Dott. (della struttura ICT Integration Management) ai vari interessati, con Parte_4 indicazione, per ciascun applicativo, dei relativi system owner;
e che la ricorrente era system owner di tre distinti applicativi e dei relativi progetti ad essi inerenti: Timesheet, Analisi del
Nuovo Timesheet, Glad e CE.
La ricorrente proseguiva rappresentando inoltre che, in data 21 aprile 2022 la stessa, nell'ambito di un incontro ufficiale all'uopo calendarizzato ed alla presenza del direttore della Direzione
Technology, Innovation & Digital Spoke, Ing. e del direttore della Direzione Controparte_2
Investimenti e Realizzazione, Ing. illustrava le principali funzionalità Persona_3 dell'applicativo GL all'amministratore delegato di Ing. che quanto al Nuovo CP_1 CP_6
pagina 3 di 12 Timesheet, la ricorrente era stata individuata come responsabile;
che tuttavia, al momento dell'inizio della fase realizzativa e appena pochi giorni dopo la richiesta stragiudiziale di superiore inquadramento (cfr. pec in data 30.11.2022, sub doc. 16 allegato al ricorso e sub. Doc.
17), le veniva revocata la funzione, dopo averci lavorato dal 2018; che dal 2017, la ricorrente forniva la propria consulenza altamente specialistica, collaborando e relazionandosi direttamente con il dirigente, dott. in ordine a tutti i numerosi aspetti di ciascun Per_1 progetto, quali eventuali variazioni tecnologiche, compresa la individuazione e la realizzazione di nuove soluzioni tecnologiche, sussistenza di requisiti per la pianificazione di determinate attività
e la successiva realizzazione, fornitura di apparecchiature da parte di terzi etc., approvazione dei
SAL ed autorizzazione al pagamento in favore dell'impresa fornitrice;
che in qualità di system owner, nei rapporti con i fornitori, con i consulenti e con i terzi a qualsiasi titolo coinvolti operava in nome e per conto di di cui assumeva la formale rappresentanza;
CP_1 che partecipava a corsi di aggiornamento quali ad esempio CONVOCAZIONE EDIZIONE 14_CORSO
“AGILE PROJECT MANAGEMENT” e Workshop di formazione referenti di progetto e System owner per le attività di gestione e aggiornamento del CMDB (come da mail allegate al ricorso); che in qualità di system owner, responsabile della organizzazione e pianificazione per la realizzazione di progetti complessi ed articolati in più settori, operava coordinando personale altamente specialistico, sia i consulenti esterni che i fornitori che avevano sviluppato/manutenuto i vari applicativi (personale di Engineering per GL, Timesheet e CE;
personale di Progesi per
CEe Timesheet;
personale di KPMG per Analisi del Nuovo Timesheet e GL) e che attualmente coordinava diverse risorse esterne indicate in ricorso;
che la contestuale preposizione a distinti progetti aziendali, in qualità di system owner, era prerogativa del quadro apicale, inquadrato nella posizione economica ed organizzativa A del CCNL, se non dirigenziale;
che tutti i system owners indicati (cfr. doc. 15, colonna H del catalogo), ad eccezione della ricorrente e del sig. , erano quadri A;
che la funzione di system owner prevedeva: le Parte_5 macroanalisi delle procedure e dei sistemi in accordo con l'infrastruttura aziendale interessata,
l'analisi ed il controllo delle caratteristiche dei sistemi complessivi hardware e software di reti di comunicazione, la organizzazione e pianificazione per la realizzazione di progetti complessi ed in articolazione in più settori, il coordinamento di differenziate professionalità che concorrono all'automazione ed ai progetti di singoli settori, l'attività di collaborazione con il dirigente,
l'individuazione di carenze e la conseguente adozione di soluzioni adeguate, la partecipazione pagina 4 di 12 periodica ai corsi di aggiornamento e la responsabilità delle attività relative alla rete dati, sia centrale che periferica.
La ricorrente infine rappresentava che lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di
Responsabile Informatico era documentato tra l'altro dalle numerose mail intercorse tra la stessa e vari soggetti, sia aziendali che esterni (anch'esse riportate in ricorso) e che infine aveva provveduto a richiedere, in via stragiudiziale, l'inquadramento nel profilo di Responsabile Informatico, ma che la richiesta era rimasta priva di riscontro.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Riconoscere che la ricorrente ha ininterrottamente svolto mansioni di responsabile informatico sin dalla fine dell'anno 2017; b) Riconoscere, conseguentemente, il diritto della Sig.ra ad essere Parte_1 inquadrata, ex art. 2103 c.c., nel profilo di responsabile informatico, posizione economica ed organizzativa A sin dal 30 maggio e per l' effetto - condannare l in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore con sede a Roma, in Via Monzambano 10, a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti, come da conteggio allegato che forma parte integrante del presente ricorso, spettanze che si quantificano in complessivi Euro
40.128,45, dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2022, o la diversa somma, anche maggiore, che riterrà di giustizia, oltre interessi dalle scadenze e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare l in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede a Roma, in CP_1
Via Monzambano 10, a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti in ragione della superiore qualifica riconosciutagli, a far data dal 1° gennaio
2023 sino all'emananda sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- condannare per l'effetto la convenuta alla consequenziale regolarizzazione contributiva e previdenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendo di: “rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra in quanto Pt_1 infondato in fatto ed in diritto e, comunque, carente di prova. Comunque, rigettare la richiesta di condanna avversaria, stante l'erroneità delle somme quantificate in ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso rimborso forfetario di spese generali”.
La presente controversia, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione dei testimoni, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
Al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e, pertanto, del diritto alla percezione delle differenze retributive richieste, giova osservare, in linea generale, che, a norma dell'art. 2103 c.c., così come modificato dal c.d. Jobs Act,
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte
(Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n.
9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528).
Pertanto, al fine di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da attribuire ad un lavoratore subordinato, la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che il ragionamento dell'interprete non possa prescindere da tre fasi successive, consistenti 1)
“nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte” 2) “nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria” e 3) “nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. Ord. n. 30580/2019; Cass. Sent.
n. 8589/2015; Cass. Sent. n. 20272/2010; Cass. Sent. n. 26234/2008; Cass. Sent. n. 26233/2008;
Cass. Sent. n. 17896/2007; Cass. Sent. n. 11037/2006; Cass. Sent. n. 3069/2005; Cass. Sent. n.
3446/2004; Cass. Sent. n. 4508/2003; Cass. Sent. n. 9614/2000), con la conseguenza che, “Ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o pagina 6 di 12 livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali,
l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore non va effettuata sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento a costoro attribuito, esaurendosi invece nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove correttamente e congruamente motivato” (Cass. Sent. n.
12513/2004). Nel compiere tale valutazione di equivalenza, inoltre, il giudice non può limitarsi ad esaminare il complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se le mansioni siano state svolte mediante l'assunzione della responsabilità e dell'autonomia tipiche della qualifica rivendicata (in questo senso, si vedano, Cass. Sent. n. 4149/2011; Cass. Sent. n. 9141/2004; Cass. Sent. n. 15968/2004).
La lavoratrice ha rivendicato il diritto al superiore inquadramento nell'ambito del livello A del
CCNL – profilo professionale di responsabile informatico del medesimo contratto collettivo CP_1 con decorrenza dalla fine del 2017.
Al fine di valutare la domanda, occorre in primo luogo evidenziare che appartiene al livello A1 del
CCNL oggetto di formale inquadramento nel periodo rivendicato in ricorso, il personale che CP_1 svolge: “a) Attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico-specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali. b) Attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significati gruppi di risorse umane e l'esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio. c) Sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.”
Diversamente, appartengono al livello A del medesimo CCNL i dipendenti che svolgono “a)
Attività di alta professionalità, con responsabilità diretta e sottoposta a verifica dei risultati;
richiedente rilevanti capacità di tipo specialistico o acquisite attraverso maturata esperienza lavorativa. b) Funzioni rivolte alla gestione di complesse unità operative, sulla base di indicazioni di massima;
attività gestionali aventi anche rilevanza esterna;
prestazioni di carattere consulenziale.
c) Sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.”. In particolare, il profilo professionale di Responsabile informatico è rivestito da personale che: “a) Definisce le macroanalisi delle procedure e dei sistemi complessi, in funzione delle strutture dei sistemi complessivi e delle reti di comunicazione. b) Analizza e controlla pagina 7 di 12 le caratteristiche dei sistemi complessivi hardware e software di reti di comunicazione. c) Concorre alla organizzazione e pianificazione per la realizzazione di progetti complessi ed in articolazione in più settori. d) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità che concorrono all'automazione ed ai progetti di singoli settori. e) Esplica attività di collaborazione con il dirigente.
f) Programma, verifica e segnala eventuali carenze adottando o proponendo le soluzioni di funzionalità. g) È tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento;
rappresenta, su delega, l in convegni e congressi. h) È responsabile delle attività relative alla rete dati, sia CP_1 centrale che periferica”.
Ebbene, dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi adeguati e sufficienti a comprovare lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori.
Il teste ha dichiarato: "conosco la ricorrente da anni perché collaboriamo con la Testimone_1 struttura centrale per i sistemi informativi. Noi abbiamo una collaborazione importante per una dipendenza funzionale. Tutte le regioni dipendono dalla direzione Innovation tecnology e digital
Spoke. Siamo in contatto lavorativo spesso. La ricorrente si occupa di una serie di programmi tecnici che sono stati sponsorizzati da quando nel 2007 è diventato direttore ed ha avuto la CP_7 sensibilità di portare avanti i programmi ed informatizzare i cantieri con i programmi GL,
Giornale lavori e prima ancora il TImesheet e poi il programma per il controllo dell'antimafia. La ricorrente collaborando con tecnici esterni di supporto dava le indicazioni ai responsabili territoriali. a Roma è stato fatto un progetto specifico voluto da ossia quello di testare il CP_7 programma GL su un cantiere sulla a Monterotondo ed abbiamo organizzato una Pt_6 riunione con il mio capo, l'ing. che in quella circostanza non era presente ed ho presieduto Per_4 io la riunione. La ricorrente ha portato i suoi consulenti esterni e noi abbiamo invitato i direttori dei lavori presenti per parlare di questa nuova applicazione da utilizzare nei cantieri e che poi è stata estesa in tutta Italia. Il programma ha chiaramente bisogno di manutenzione. il Time sheet, che era un programma già esistente ma on utilizzato da tutti, è stato presentato dalla ricorrente nella stessa riunione fissata per il GL. Ed anche il programma per la verifica dei requisiti antimafia
CEAD è stato presentato sempre nella stessa riunione. Oltre alla ricorrente c'erano tutti i consulenti esterni con cui la ricorrente lavora. per c'era solo la ricorrente. Io ho visto questi consulenti un CP_1 paio di volte. Erano consulenti di ditte esterne che lavorano per per la realizzazione dei CP_1 programmi. Erano 6 o 7 persone delle quali non ricordo i nomi. La ricorrente ha risposto alle domande dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista tecnico che sono state fatte in quella occasione dai tecnici del cantiere. I tecnici erano consulenti ed erano presenti per questa ragione,
pagina 8 di 12 ma tutte le domande ha risposto la ricorrente. Io ero presente perché dovevo coordinare le attività di questo incontro ed anche per il futuro al livello software e hardware per i cantieri”.
La teste ha affermato che “conosco la ricorrente da quando sono entrata in Testimone_2
Non abbiamo mai lavorato insieme ma è una collega che incontro al lavoro. La ricorrente CP_1 lavora all'interno della struttura di che ha una struttura organizzativa Persona_1 denominata VSPO Vertical Solution Product Owner. So che la ricorrente si occupa di sistemi che interfacciano sistemi centrali che si chiamano Legacy per tutta la parte che riguarda l'esecuzione dei lavori. Io sono la dirigente di un'altra struttura. Io curo la gestione centralizzata di tutti gli affidamenti, di tutti gli appalti che riguardano la gestione dei nostri programmi. Non mi ricordo quali siano le società alle quali con gare d'appalto sono stati affidati i lavori per i programmi tipo
GL o CE, anzi ricordo Engineering e RTI con Intellera e poi di ricordo DEDA Group ma non ricordo i raggruppamenti. i pagamenti a tutte le società che hanno vinto gli appalti ed eseguono i lavori sono avallati dal direttore esecutivo del contratto e dal responsabile unico del procedimento che vengono nominati appena viene bandita la gara o l'affidamento. La ricorrente non mi risulta fosse né direttore esecutivo né responsabile unico del procedimento. Alcune volte la ricorrente ha Pers mandato delle email per i Il project manager come la ricorrente ha il ruolo di verificare lo stato di avanzamento tecnico ed è quello che faceva la ricorrente ed inviava le email a tal fine. Quello del project manager è solo un documento tecnico interno ed il SAL è firmato solo dalla mia struttura, dal direttore esecutivo del contratto e dal responsabile unico del procedimento. Questi SAL vengono mandati al fornitore che li controfirma e poi si procede al pagamento”.
La teste ha dichiarato "conosco la ricorrente dal 2018 circa. Io mi occupo e seguo Tes_3 all'interno di diversi progetti per la mia società Engineering SPA e per i diversi progetti ho CP_1 diversi referenti all'interno di Per due progetti la mia referente è la ricorrente. Si tratta di CP_1
GL e CE, è passato tanto tempo e non ricordo chi mi ha indicato la ricorrente come referente.
Per questi due progetti io sento solo ed esclusivamente la ricorrente. Le decisioni che prendiamo sono relative a come devono essere portate avanti le attività. Io all'interno della mia società ho potere decisionale rispetto a questo due progetti. Noi come Engineering proponiamo delle attività e la ricorrente per decide se accettare o meno. Generalmente quando proponiamo delle attività CP_1 non vengono accettate nell'immediato ma effettua delle valutazioni anche per i costi e poi CP_1 decide se accettare o meno, in un caso abbiamo sviluppato una attività in modo non conforme alle richieste e la ricorrente ha bloccato le attività direttamente in fase di riunione. Generalmente si fa una riunione durante la quale vengono fatti vedere gli sviluppi ed in quel caso i test evidenziavano pagina 9 di 12 che non era stato fatto quanto richiesto e la ricorrente ha baloccato quella attività. Io mando alla ricorrente gli stati di avanzamento alla ricorrente per i pagamenti. A fronte degli stati di avanzamento io ricevo l'approvazione da parte della sola ricorrente attraverso una e-mail. Noi abbiamo un gruppo di lavoro che si occupa di diverse attività alcune su progetto GL ed altre su
CE. Io coordino le persone che svolgono le loro attività sotto la supervisione della ricorrente e sono il supervisore Engineering per Seguo anche altri progetti con altri referenti tipo CP_1 CP_1
SILWEB con referente e FASCICOLO DEL DIPENDENTE con referente CP_3 Per_6
CE è un sistema che quando io ho iniziato a lavorare già esisteva e GL prima non
[...] esisteva ed abbiamo iniziato a svilupparlo da zero. È stato sviluppato da Engineering su richiesta
GL ha una parte WEB sviluppato prima della presa in carico da parte della ricorrente ed CP_1 una parte APP che ha iniziato ad esistere dop oche il progetto è stato preso in carico alla ricorrente. comunica una esigenza e noi realizziamo il progetto. è la committente, è il nostro CP_1 CP_1 cliente.”
La teste ha affermato: “conosco la ricorrente da quando sono entrata in perché Testimone_4 CP_1 lavoriamo entrambe per la stessa direzione. Non so cosa faccia la ricorrente nel dettaglio. Conosco
GL, CE e TI ET ma non so chi se ne prenda cura. Io sono responsabile dell'area
Amministrazione, finanza e controlla dei sistemi. I programmi sopra indicato non sono programmi della mia direzione”.
Il teste ha dichiarato “conosco la ricorrente dal 1997 circa. Abbiamo lavorato Persona_1 insieme. la mia unità è articolata in 6 reparti e la ricorrente fa parte di uno di queto reparti che so chiama Research and Field Testing. In questo ambito si occupa di soluzioni che riguardano attività verticali svolte dall'azienda. La ricorrente ha il ruolo di Project manager. Il dirigo l'unità e quel reparto è diretto da GL e CE sono soluzioni a supporto delle attività di CP_3 cantieri questi progetti la nostra unità li ha ereditati da delle unità che prima facevano parte CP_1 della direzione Information e comunication tecnology. Questi progetti hanno continue evoluzioni sulla base delle richieste degli utilizzatori in relazione ai quali la ricorrente fa la project manager ossia ha la responsabilità ed il governo del progetto. Sicuramente si raccordava con me per le attività su questi progetti. Quanto al sistem owner, all'interno della gestione degli aspetti che riguardano sia la parte software che la parte tecnologica, costituisce il punto di riferimento al quale rivolgere le domande. La ricorrente aveva questo incarico da quando è stato inserita la necessità di individuare questa posizione. Io avevo potere di rappresentanza e di firma verso i fornitori. Ci sono delle procedure che regolamentano la richiesta di modifiche ai programmi. C'è una richiesta verso il pagina 10 di 12 fornitore, poi c'è una sorta di preventivo e vengono svolte delle attività per la congruità e poi c'è una approvazione e cioè viene fatto un contratto attuativo e poi si passa alla realizzazione. La ricorrente interagiva nella parte di congruità per la valutazione degli aspetti tecnici. Sono io il responsabile che una volta effettuata la fase relativa alla congruità dell'intervento si preoccupa attraverso alla direzione acquisti per approvare e realizzare l'intervento richiesto. si CP_1 approvvigiona dei fornitori attraverso gare ad evidenza pubblica sotto forma di accordo quadro con un capitolato che definisce le attività e gli elenchi prezzi. Sono comunque soggetti esterni all'azienda. La ricorrente approva i SAL solo da un punto di vista tecnico. La ricorrente non aveva potere di firma e non poteva impegnare l'azienda. Non ha mai avuto incarichi di RUP. In fase di demo o di avvio di nuove modifiche od integrazioni dei programmi la ricorrente ha partecipato a fare la formazione agli utenti. L'incarico di formazione è all'interno del contratto di sviluppo e la effettua la società esterna che è incaricata, ma può capitare ed è capitato che la ricorrente abbia fatto formazione interna. Il ruolo di sistem owner ed anche la formazione vengono svolti anche da altri tecnici interni tipo , e . Ribadisco che sistem Owner Parte_5 Persona_7 Persona_8
è una qualifica tecnica. Per la tecnologia le attività erano svolte da altra unità e non dalla ricorrente. La ricorrente non è mai stata responsabile di un reparto. L'app per rendere utilizzabile
GL faceva parte del progetto e la ricorrente si è preoccupata di distribuire i dispositivi mobili una volta individuati gli utenti. Sul progetto Timesheet la ricorrente si è preoccupata di governare il progetto di definizione delle specifiche, lo ha fatto con un collega . Come project Persona_9 manager la ricorrente coordinava le risorse.”
La teste ha dichiarato: "conosco la ricorrente da quando sono arrivata a Roma, Testimone_5 come collega, circa 20 anni fa. Prima abbiamo avuto dei contatti di lavoro per il SIL, l'inserimento dei dati sul lavoro e poi ci siamo perse di vista e ci siamo incontrate nel settembre 2019 per il GL il giornale dei lavori digitale. Io faccio parte della direzione tecnica ed avevamo la necessità di CP_1 creare questo giornale prima cartaceo in modalità digitale. Il progetto ha avuto inizio nel 2017 e poi nel 2018 abbiamo sviluppato la prima fase ed abbiamo realizzato un prodotto e poi nel 2019 ho ricevuto la prima email da parte della ricorrente che mi chiedeva l'autorizzazione all'utilizza perché lei era subentrata in questa attività. La ricorrente è nella direzione Informatica, diversa dalla mia direzione. Abbiamo avuto contatti per il GL. Poi sono passati all'utilizzo e non ero coinvolta, dopo l'estate del 2020 io sono stata nuovamente coinvolta per la realizzazione della seconda fase di questo progetto. E da quel periodo è iniziato un contatto continuo per migliorare questo software. La ricorrente seguiva la parte informatica del progetto ed io fornivo i requisiti e le pagina 11 di 12 esigenze;
quindi, le funzionalità che il progetto doveva considerare. La ricorrente era la mia interlocutrice, non c'era solo lei, c'era un gruppo di sviluppo esterno formato da altre 5 o 6 persone, noi ci vedevamo mediamente ogni 3 settimane con tutti. Gli altri erano dipendenti esterni e la ricorrente era l'unica interna. sicuramente la ricorrente aveva un diretto re di divisione ma non so come fossero organizzati. La parte informatica è stata realizzata dai dipendenti esterni, io approvavo i rapporti di test. Timesheet rileva le ore che noi impieghiamo per la realizzazione del nostro lavoro e CE un software che rileva le presenze nei cantieri. Non so da chi siamo stati realizzati.”
Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali non è emersa adeguata e sufficiente prova che la ricorrente svolgesse, nel periodo dal 2017 ad oggi, mansioni connotate da autonomia gestionale e responsabilità tipiche del profilo di Responsabile informatico.
Difatti, la stessa si occupava della gestione informatica dei progetti del settore di inquadramento, ma non è emerso che ne curava in autonomia la progettazione, né che svolgesse funzioni di coordinamento e di collaborazione con il dirigente preposto, infatti, l'espletata istruttoria, ha confermato che la ricorrente, nella qualità di project manager, verificava lo stato di avanzamento tecnico, non essendo né direttore esecutivo né responsabile unico del procedimento.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione;
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di elle spese di lite, liquidate Parte_1 CP_1 in complessivi € 2.300,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Roma 8.07.2024
Il giudice del lavoro dott. Angela Damiani
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N. 19521/2023 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 8.07.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n.7, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Guigo Chiodetti (PEC: ), che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma, via Monzambano CP_1
n.10, assistita dall'avv. Marcello Bonomo (PEC: , che la rappresenta Email_2
e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento qualifica superiore e richiesta delle relative differenze retributive
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 12.06.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando che, in data 03.03.1997, veniva assunta alle dipendenze della
Società convenuta, con contratto a tempo indeterminato ed assegnata alla (allora) Direzione
Sistemi Informativi ed Impianti, oggi Direzione Technology, Innovation & Digital Spoke, presieduta dal direttore;
che la Direzione Technology, Innovation & Digital Controparte_2 Spoke si articolava in cinque strutture presiedute da altrettanti dirigenti: ICT Integration
Management, Digital & Tecnology Program Management, Vertical Solutions Product Owner,
Centre of Excellence Smart Road & SHM, Innovation & Technical POC;
che a sua volta la struttura
Vertical Solutions Product Owner, presieduta dal dirigente si articolava in sei Persona_1 unità: Construction Planning & Monitoring, Research & Field Testing Support, Digital Asset
Management Administration, Finance & Control;
Web & Content Management;
People,
Organization & Payroll;
che la ricorrente era inserita nell'ambito della sopracitata unità Research
& Field Testing Support, quale risorsa assegnata, solo formalmente, alle dipendenze del relativo responsabile sig. che alla ricorrente, inquadrata all'atto dell'assunzione con il CP_3 profilo professionale di , posizione economico ed organizzativa B del Persona_2
CCNL nell'anno 2005, in seguito a sentenza di Questo Tribunale, che ha statuito la CP_1 fondatezza della domanda di superiore inquadramento dalla medesima proposta, veniva riconosciuto il superiore profilo di Analista, posizione economico ed organizzativa A1, , con decorrenza retroattiva dalla data dell'assunzione del 03.03.1997; che riteneva tale inquadramento illegittimo, poiché la ricorrente svolgeva in modo pieno, sin da data anteriore, e comunque dal 2017, mansioni riconducibili al profilo di “Responsabile Informatico”, posizione economico ed organizzativa A del CCNL Anas;
che a decorrere dal 2017 era stata progressivamente e contestualmente preposta, in qualità di system owner, a distinti progetti aziendali per i quali, ricevuto l'incarico dal Dirigente di occuparsi di detti applicativi, definiva gli obiettivi, i tempi e le funzionalità generali (macroanalisi), si interfacciava con altri system owner complessi che si integravano con altri sistemi, individuandone le professionalità interne ed esterne da mettere in comunicazione;
che la ricorrente si interfacciava anche con altre strutture come la ICT Integration Management per definire circa i propri applicativi, le necessità di database e di rete, oppure per definire numero, caratteristiche, impostazioni e metodi di richiesta di tablet e sim da fornire ai propri utenti, presenti su tutto il territorio nazionale;
che si occupava inoltre di ottenere dai fornitori l'offerta più congrua, di gestire i tempi dello sviluppo del progetto coordinando varie figure professionali che concorrevano sia all' analisi più dettagliata dell'applicativo (microanalisi), sia allo sviluppo del software, sia alla documentazione, sia infine all'assistenza degli utenti;
che in particolare: - dal novembre 2017 era responsabile del Progetto
Realizzazione Giornale dei Lavori Digitale - Fase 2; - nel novembre 2019 richiedeva la formalizzazione del proprio ruolo sui sistemi di supporto, formalizzazione necessaria per rendere disponibile agli utenti il sistema GL, come da documento denominato “cambio PM
pagina 2 di 12 GL”; - dal febbraio 2019 era responsabile del Progetto “Analisi del processo Timesheet Lavori” denominato “18_163_13_PR_KO_TSL_2019- 02-28_rev2”; - dal dicembre 2019 era responsabile dell'iniziativa Assistenza Specialistica applicativo Timesheet (19_124_13_Scheda Valutazione
Sostenibilità_rev6); - dal luglio 2020 era responsabile dell'iniziativa Realizzazione Nuovo
Timesheet Lavori come da documento “PR0104ICT001 - Realizzazione Nuovo Timesheet Lavori_
SVS_rev1 (1)”; - dall'ottobre 2021 veniva inserita quale PMA nel Progetto SILWEB Adeguamenti per S-4 denominato “PR0094ICT002_PR_KO_13- 10-2021_rev1”; - dal maggio 2021 è responsabile dell'iniziativa GL - Nuove Funzionalità come da documento “PR0105ICT003_ GL - Nuove
Funzionalità_ SVS_rev2 (1)”; - dal settembre 2021 era responsabile dell'iniziativa Supporto specialistico in ambito GL come da documento “PR0093ICT004_Supporto specialistico in ambito GL_ SVS_rev2 (3)”; - dal luglio 2022 era responsabile dell'iniziativa per Parte_2
MP e NO come da documento “PR0093ICT007_SVS_rev2”; - dall'ottobre 2022 viene nominata responsabile dell'applicativo CE per la gestione della Certificazione Antimafia come da documento denominato “Passaggio consegne sistema CE da a Controparte_4 CP_5
, come veniva anticipato nel Maggio 2021 quando veniva affiancata a
[...] Parte_1 Parte_3 che, esclusivamente per il Progetto SILWEB, la ricorrente collaborava con il Sig. CP_3 system owner dell'applicativo, come ad esempio per l'iniziativa Adeguamenti per S-4 denominato
“PR0094ICT002_PR_KO_13-10-2021_rev1” che la vedeva come PMA, mentre, in tutti gli altri casi, la ricorrente agiva in qualità di system owner del progetto e quindi responsabile dello sviluppo, dell'approvvigionamento, dell'integrazione, della modifica, del funzionamento e della manutenzione e/o della disposizione finale di un sistema informativo;
che la ricognizione operata dalla Società convenuta di tutti gli applicativi della Direzione Technology, Innovation & Digital
Spoke era confluita in un apposito catalogo trasmesso il 19 aprile 2023 a mezzo mail da parte del
Dott. (della struttura ICT Integration Management) ai vari interessati, con Parte_4 indicazione, per ciascun applicativo, dei relativi system owner;
e che la ricorrente era system owner di tre distinti applicativi e dei relativi progetti ad essi inerenti: Timesheet, Analisi del
Nuovo Timesheet, Glad e CE.
La ricorrente proseguiva rappresentando inoltre che, in data 21 aprile 2022 la stessa, nell'ambito di un incontro ufficiale all'uopo calendarizzato ed alla presenza del direttore della Direzione
Technology, Innovation & Digital Spoke, Ing. e del direttore della Direzione Controparte_2
Investimenti e Realizzazione, Ing. illustrava le principali funzionalità Persona_3 dell'applicativo GL all'amministratore delegato di Ing. che quanto al Nuovo CP_1 CP_6
pagina 3 di 12 Timesheet, la ricorrente era stata individuata come responsabile;
che tuttavia, al momento dell'inizio della fase realizzativa e appena pochi giorni dopo la richiesta stragiudiziale di superiore inquadramento (cfr. pec in data 30.11.2022, sub doc. 16 allegato al ricorso e sub. Doc.
17), le veniva revocata la funzione, dopo averci lavorato dal 2018; che dal 2017, la ricorrente forniva la propria consulenza altamente specialistica, collaborando e relazionandosi direttamente con il dirigente, dott. in ordine a tutti i numerosi aspetti di ciascun Per_1 progetto, quali eventuali variazioni tecnologiche, compresa la individuazione e la realizzazione di nuove soluzioni tecnologiche, sussistenza di requisiti per la pianificazione di determinate attività
e la successiva realizzazione, fornitura di apparecchiature da parte di terzi etc., approvazione dei
SAL ed autorizzazione al pagamento in favore dell'impresa fornitrice;
che in qualità di system owner, nei rapporti con i fornitori, con i consulenti e con i terzi a qualsiasi titolo coinvolti operava in nome e per conto di di cui assumeva la formale rappresentanza;
CP_1 che partecipava a corsi di aggiornamento quali ad esempio CONVOCAZIONE EDIZIONE 14_CORSO
“AGILE PROJECT MANAGEMENT” e Workshop di formazione referenti di progetto e System owner per le attività di gestione e aggiornamento del CMDB (come da mail allegate al ricorso); che in qualità di system owner, responsabile della organizzazione e pianificazione per la realizzazione di progetti complessi ed articolati in più settori, operava coordinando personale altamente specialistico, sia i consulenti esterni che i fornitori che avevano sviluppato/manutenuto i vari applicativi (personale di Engineering per GL, Timesheet e CE;
personale di Progesi per
CEe Timesheet;
personale di KPMG per Analisi del Nuovo Timesheet e GL) e che attualmente coordinava diverse risorse esterne indicate in ricorso;
che la contestuale preposizione a distinti progetti aziendali, in qualità di system owner, era prerogativa del quadro apicale, inquadrato nella posizione economica ed organizzativa A del CCNL, se non dirigenziale;
che tutti i system owners indicati (cfr. doc. 15, colonna H del catalogo), ad eccezione della ricorrente e del sig. , erano quadri A;
che la funzione di system owner prevedeva: le Parte_5 macroanalisi delle procedure e dei sistemi in accordo con l'infrastruttura aziendale interessata,
l'analisi ed il controllo delle caratteristiche dei sistemi complessivi hardware e software di reti di comunicazione, la organizzazione e pianificazione per la realizzazione di progetti complessi ed in articolazione in più settori, il coordinamento di differenziate professionalità che concorrono all'automazione ed ai progetti di singoli settori, l'attività di collaborazione con il dirigente,
l'individuazione di carenze e la conseguente adozione di soluzioni adeguate, la partecipazione pagina 4 di 12 periodica ai corsi di aggiornamento e la responsabilità delle attività relative alla rete dati, sia centrale che periferica.
La ricorrente infine rappresentava che lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di
Responsabile Informatico era documentato tra l'altro dalle numerose mail intercorse tra la stessa e vari soggetti, sia aziendali che esterni (anch'esse riportate in ricorso) e che infine aveva provveduto a richiedere, in via stragiudiziale, l'inquadramento nel profilo di Responsabile Informatico, ma che la richiesta era rimasta priva di riscontro.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Riconoscere che la ricorrente ha ininterrottamente svolto mansioni di responsabile informatico sin dalla fine dell'anno 2017; b) Riconoscere, conseguentemente, il diritto della Sig.ra ad essere Parte_1 inquadrata, ex art. 2103 c.c., nel profilo di responsabile informatico, posizione economica ed organizzativa A sin dal 30 maggio e per l' effetto - condannare l in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore con sede a Roma, in Via Monzambano 10, a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti, come da conteggio allegato che forma parte integrante del presente ricorso, spettanze che si quantificano in complessivi Euro
40.128,45, dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2022, o la diversa somma, anche maggiore, che riterrà di giustizia, oltre interessi dalle scadenze e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare l in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede a Roma, in CP_1
Via Monzambano 10, a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti in ragione della superiore qualifica riconosciutagli, a far data dal 1° gennaio
2023 sino all'emananda sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- condannare per l'effetto la convenuta alla consequenziale regolarizzazione contributiva e previdenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendo di: “rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra in quanto Pt_1 infondato in fatto ed in diritto e, comunque, carente di prova. Comunque, rigettare la richiesta di condanna avversaria, stante l'erroneità delle somme quantificate in ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso rimborso forfetario di spese generali”.
La presente controversia, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione dei testimoni, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
Al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e, pertanto, del diritto alla percezione delle differenze retributive richieste, giova osservare, in linea generale, che, a norma dell'art. 2103 c.c., così come modificato dal c.d. Jobs Act,
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte
(Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n.
9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528).
Pertanto, al fine di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da attribuire ad un lavoratore subordinato, la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che il ragionamento dell'interprete non possa prescindere da tre fasi successive, consistenti 1)
“nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte” 2) “nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria” e 3) “nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. Ord. n. 30580/2019; Cass. Sent.
n. 8589/2015; Cass. Sent. n. 20272/2010; Cass. Sent. n. 26234/2008; Cass. Sent. n. 26233/2008;
Cass. Sent. n. 17896/2007; Cass. Sent. n. 11037/2006; Cass. Sent. n. 3069/2005; Cass. Sent. n.
3446/2004; Cass. Sent. n. 4508/2003; Cass. Sent. n. 9614/2000), con la conseguenza che, “Ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o pagina 6 di 12 livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali,
l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore non va effettuata sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento a costoro attribuito, esaurendosi invece nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove correttamente e congruamente motivato” (Cass. Sent. n.
12513/2004). Nel compiere tale valutazione di equivalenza, inoltre, il giudice non può limitarsi ad esaminare il complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se le mansioni siano state svolte mediante l'assunzione della responsabilità e dell'autonomia tipiche della qualifica rivendicata (in questo senso, si vedano, Cass. Sent. n. 4149/2011; Cass. Sent. n. 9141/2004; Cass. Sent. n. 15968/2004).
La lavoratrice ha rivendicato il diritto al superiore inquadramento nell'ambito del livello A del
CCNL – profilo professionale di responsabile informatico del medesimo contratto collettivo CP_1 con decorrenza dalla fine del 2017.
Al fine di valutare la domanda, occorre in primo luogo evidenziare che appartiene al livello A1 del
CCNL oggetto di formale inquadramento nel periodo rivendicato in ricorso, il personale che CP_1 svolge: “a) Attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico-specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali. b) Attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significati gruppi di risorse umane e l'esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio. c) Sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.”
Diversamente, appartengono al livello A del medesimo CCNL i dipendenti che svolgono “a)
Attività di alta professionalità, con responsabilità diretta e sottoposta a verifica dei risultati;
richiedente rilevanti capacità di tipo specialistico o acquisite attraverso maturata esperienza lavorativa. b) Funzioni rivolte alla gestione di complesse unità operative, sulla base di indicazioni di massima;
attività gestionali aventi anche rilevanza esterna;
prestazioni di carattere consulenziale.
c) Sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.”. In particolare, il profilo professionale di Responsabile informatico è rivestito da personale che: “a) Definisce le macroanalisi delle procedure e dei sistemi complessi, in funzione delle strutture dei sistemi complessivi e delle reti di comunicazione. b) Analizza e controlla pagina 7 di 12 le caratteristiche dei sistemi complessivi hardware e software di reti di comunicazione. c) Concorre alla organizzazione e pianificazione per la realizzazione di progetti complessi ed in articolazione in più settori. d) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità che concorrono all'automazione ed ai progetti di singoli settori. e) Esplica attività di collaborazione con il dirigente.
f) Programma, verifica e segnala eventuali carenze adottando o proponendo le soluzioni di funzionalità. g) È tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento;
rappresenta, su delega, l in convegni e congressi. h) È responsabile delle attività relative alla rete dati, sia CP_1 centrale che periferica”.
Ebbene, dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi adeguati e sufficienti a comprovare lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori.
Il teste ha dichiarato: "conosco la ricorrente da anni perché collaboriamo con la Testimone_1 struttura centrale per i sistemi informativi. Noi abbiamo una collaborazione importante per una dipendenza funzionale. Tutte le regioni dipendono dalla direzione Innovation tecnology e digital
Spoke. Siamo in contatto lavorativo spesso. La ricorrente si occupa di una serie di programmi tecnici che sono stati sponsorizzati da quando nel 2007 è diventato direttore ed ha avuto la CP_7 sensibilità di portare avanti i programmi ed informatizzare i cantieri con i programmi GL,
Giornale lavori e prima ancora il TImesheet e poi il programma per il controllo dell'antimafia. La ricorrente collaborando con tecnici esterni di supporto dava le indicazioni ai responsabili territoriali. a Roma è stato fatto un progetto specifico voluto da ossia quello di testare il CP_7 programma GL su un cantiere sulla a Monterotondo ed abbiamo organizzato una Pt_6 riunione con il mio capo, l'ing. che in quella circostanza non era presente ed ho presieduto Per_4 io la riunione. La ricorrente ha portato i suoi consulenti esterni e noi abbiamo invitato i direttori dei lavori presenti per parlare di questa nuova applicazione da utilizzare nei cantieri e che poi è stata estesa in tutta Italia. Il programma ha chiaramente bisogno di manutenzione. il Time sheet, che era un programma già esistente ma on utilizzato da tutti, è stato presentato dalla ricorrente nella stessa riunione fissata per il GL. Ed anche il programma per la verifica dei requisiti antimafia
CEAD è stato presentato sempre nella stessa riunione. Oltre alla ricorrente c'erano tutti i consulenti esterni con cui la ricorrente lavora. per c'era solo la ricorrente. Io ho visto questi consulenti un CP_1 paio di volte. Erano consulenti di ditte esterne che lavorano per per la realizzazione dei CP_1 programmi. Erano 6 o 7 persone delle quali non ricordo i nomi. La ricorrente ha risposto alle domande dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista tecnico che sono state fatte in quella occasione dai tecnici del cantiere. I tecnici erano consulenti ed erano presenti per questa ragione,
pagina 8 di 12 ma tutte le domande ha risposto la ricorrente. Io ero presente perché dovevo coordinare le attività di questo incontro ed anche per il futuro al livello software e hardware per i cantieri”.
La teste ha affermato che “conosco la ricorrente da quando sono entrata in Testimone_2
Non abbiamo mai lavorato insieme ma è una collega che incontro al lavoro. La ricorrente CP_1 lavora all'interno della struttura di che ha una struttura organizzativa Persona_1 denominata VSPO Vertical Solution Product Owner. So che la ricorrente si occupa di sistemi che interfacciano sistemi centrali che si chiamano Legacy per tutta la parte che riguarda l'esecuzione dei lavori. Io sono la dirigente di un'altra struttura. Io curo la gestione centralizzata di tutti gli affidamenti, di tutti gli appalti che riguardano la gestione dei nostri programmi. Non mi ricordo quali siano le società alle quali con gare d'appalto sono stati affidati i lavori per i programmi tipo
GL o CE, anzi ricordo Engineering e RTI con Intellera e poi di ricordo DEDA Group ma non ricordo i raggruppamenti. i pagamenti a tutte le società che hanno vinto gli appalti ed eseguono i lavori sono avallati dal direttore esecutivo del contratto e dal responsabile unico del procedimento che vengono nominati appena viene bandita la gara o l'affidamento. La ricorrente non mi risulta fosse né direttore esecutivo né responsabile unico del procedimento. Alcune volte la ricorrente ha Pers mandato delle email per i Il project manager come la ricorrente ha il ruolo di verificare lo stato di avanzamento tecnico ed è quello che faceva la ricorrente ed inviava le email a tal fine. Quello del project manager è solo un documento tecnico interno ed il SAL è firmato solo dalla mia struttura, dal direttore esecutivo del contratto e dal responsabile unico del procedimento. Questi SAL vengono mandati al fornitore che li controfirma e poi si procede al pagamento”.
La teste ha dichiarato "conosco la ricorrente dal 2018 circa. Io mi occupo e seguo Tes_3 all'interno di diversi progetti per la mia società Engineering SPA e per i diversi progetti ho CP_1 diversi referenti all'interno di Per due progetti la mia referente è la ricorrente. Si tratta di CP_1
GL e CE, è passato tanto tempo e non ricordo chi mi ha indicato la ricorrente come referente.
Per questi due progetti io sento solo ed esclusivamente la ricorrente. Le decisioni che prendiamo sono relative a come devono essere portate avanti le attività. Io all'interno della mia società ho potere decisionale rispetto a questo due progetti. Noi come Engineering proponiamo delle attività e la ricorrente per decide se accettare o meno. Generalmente quando proponiamo delle attività CP_1 non vengono accettate nell'immediato ma effettua delle valutazioni anche per i costi e poi CP_1 decide se accettare o meno, in un caso abbiamo sviluppato una attività in modo non conforme alle richieste e la ricorrente ha bloccato le attività direttamente in fase di riunione. Generalmente si fa una riunione durante la quale vengono fatti vedere gli sviluppi ed in quel caso i test evidenziavano pagina 9 di 12 che non era stato fatto quanto richiesto e la ricorrente ha baloccato quella attività. Io mando alla ricorrente gli stati di avanzamento alla ricorrente per i pagamenti. A fronte degli stati di avanzamento io ricevo l'approvazione da parte della sola ricorrente attraverso una e-mail. Noi abbiamo un gruppo di lavoro che si occupa di diverse attività alcune su progetto GL ed altre su
CE. Io coordino le persone che svolgono le loro attività sotto la supervisione della ricorrente e sono il supervisore Engineering per Seguo anche altri progetti con altri referenti tipo CP_1 CP_1
SILWEB con referente e FASCICOLO DEL DIPENDENTE con referente CP_3 Per_6
CE è un sistema che quando io ho iniziato a lavorare già esisteva e GL prima non
[...] esisteva ed abbiamo iniziato a svilupparlo da zero. È stato sviluppato da Engineering su richiesta
GL ha una parte WEB sviluppato prima della presa in carico da parte della ricorrente ed CP_1 una parte APP che ha iniziato ad esistere dop oche il progetto è stato preso in carico alla ricorrente. comunica una esigenza e noi realizziamo il progetto. è la committente, è il nostro CP_1 CP_1 cliente.”
La teste ha affermato: “conosco la ricorrente da quando sono entrata in perché Testimone_4 CP_1 lavoriamo entrambe per la stessa direzione. Non so cosa faccia la ricorrente nel dettaglio. Conosco
GL, CE e TI ET ma non so chi se ne prenda cura. Io sono responsabile dell'area
Amministrazione, finanza e controlla dei sistemi. I programmi sopra indicato non sono programmi della mia direzione”.
Il teste ha dichiarato “conosco la ricorrente dal 1997 circa. Abbiamo lavorato Persona_1 insieme. la mia unità è articolata in 6 reparti e la ricorrente fa parte di uno di queto reparti che so chiama Research and Field Testing. In questo ambito si occupa di soluzioni che riguardano attività verticali svolte dall'azienda. La ricorrente ha il ruolo di Project manager. Il dirigo l'unità e quel reparto è diretto da GL e CE sono soluzioni a supporto delle attività di CP_3 cantieri questi progetti la nostra unità li ha ereditati da delle unità che prima facevano parte CP_1 della direzione Information e comunication tecnology. Questi progetti hanno continue evoluzioni sulla base delle richieste degli utilizzatori in relazione ai quali la ricorrente fa la project manager ossia ha la responsabilità ed il governo del progetto. Sicuramente si raccordava con me per le attività su questi progetti. Quanto al sistem owner, all'interno della gestione degli aspetti che riguardano sia la parte software che la parte tecnologica, costituisce il punto di riferimento al quale rivolgere le domande. La ricorrente aveva questo incarico da quando è stato inserita la necessità di individuare questa posizione. Io avevo potere di rappresentanza e di firma verso i fornitori. Ci sono delle procedure che regolamentano la richiesta di modifiche ai programmi. C'è una richiesta verso il pagina 10 di 12 fornitore, poi c'è una sorta di preventivo e vengono svolte delle attività per la congruità e poi c'è una approvazione e cioè viene fatto un contratto attuativo e poi si passa alla realizzazione. La ricorrente interagiva nella parte di congruità per la valutazione degli aspetti tecnici. Sono io il responsabile che una volta effettuata la fase relativa alla congruità dell'intervento si preoccupa attraverso alla direzione acquisti per approvare e realizzare l'intervento richiesto. si CP_1 approvvigiona dei fornitori attraverso gare ad evidenza pubblica sotto forma di accordo quadro con un capitolato che definisce le attività e gli elenchi prezzi. Sono comunque soggetti esterni all'azienda. La ricorrente approva i SAL solo da un punto di vista tecnico. La ricorrente non aveva potere di firma e non poteva impegnare l'azienda. Non ha mai avuto incarichi di RUP. In fase di demo o di avvio di nuove modifiche od integrazioni dei programmi la ricorrente ha partecipato a fare la formazione agli utenti. L'incarico di formazione è all'interno del contratto di sviluppo e la effettua la società esterna che è incaricata, ma può capitare ed è capitato che la ricorrente abbia fatto formazione interna. Il ruolo di sistem owner ed anche la formazione vengono svolti anche da altri tecnici interni tipo , e . Ribadisco che sistem Owner Parte_5 Persona_7 Persona_8
è una qualifica tecnica. Per la tecnologia le attività erano svolte da altra unità e non dalla ricorrente. La ricorrente non è mai stata responsabile di un reparto. L'app per rendere utilizzabile
GL faceva parte del progetto e la ricorrente si è preoccupata di distribuire i dispositivi mobili una volta individuati gli utenti. Sul progetto Timesheet la ricorrente si è preoccupata di governare il progetto di definizione delle specifiche, lo ha fatto con un collega . Come project Persona_9 manager la ricorrente coordinava le risorse.”
La teste ha dichiarato: "conosco la ricorrente da quando sono arrivata a Roma, Testimone_5 come collega, circa 20 anni fa. Prima abbiamo avuto dei contatti di lavoro per il SIL, l'inserimento dei dati sul lavoro e poi ci siamo perse di vista e ci siamo incontrate nel settembre 2019 per il GL il giornale dei lavori digitale. Io faccio parte della direzione tecnica ed avevamo la necessità di CP_1 creare questo giornale prima cartaceo in modalità digitale. Il progetto ha avuto inizio nel 2017 e poi nel 2018 abbiamo sviluppato la prima fase ed abbiamo realizzato un prodotto e poi nel 2019 ho ricevuto la prima email da parte della ricorrente che mi chiedeva l'autorizzazione all'utilizza perché lei era subentrata in questa attività. La ricorrente è nella direzione Informatica, diversa dalla mia direzione. Abbiamo avuto contatti per il GL. Poi sono passati all'utilizzo e non ero coinvolta, dopo l'estate del 2020 io sono stata nuovamente coinvolta per la realizzazione della seconda fase di questo progetto. E da quel periodo è iniziato un contatto continuo per migliorare questo software. La ricorrente seguiva la parte informatica del progetto ed io fornivo i requisiti e le pagina 11 di 12 esigenze;
quindi, le funzionalità che il progetto doveva considerare. La ricorrente era la mia interlocutrice, non c'era solo lei, c'era un gruppo di sviluppo esterno formato da altre 5 o 6 persone, noi ci vedevamo mediamente ogni 3 settimane con tutti. Gli altri erano dipendenti esterni e la ricorrente era l'unica interna. sicuramente la ricorrente aveva un diretto re di divisione ma non so come fossero organizzati. La parte informatica è stata realizzata dai dipendenti esterni, io approvavo i rapporti di test. Timesheet rileva le ore che noi impieghiamo per la realizzazione del nostro lavoro e CE un software che rileva le presenze nei cantieri. Non so da chi siamo stati realizzati.”
Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali non è emersa adeguata e sufficiente prova che la ricorrente svolgesse, nel periodo dal 2017 ad oggi, mansioni connotate da autonomia gestionale e responsabilità tipiche del profilo di Responsabile informatico.
Difatti, la stessa si occupava della gestione informatica dei progetti del settore di inquadramento, ma non è emerso che ne curava in autonomia la progettazione, né che svolgesse funzioni di coordinamento e di collaborazione con il dirigente preposto, infatti, l'espletata istruttoria, ha confermato che la ricorrente, nella qualità di project manager, verificava lo stato di avanzamento tecnico, non essendo né direttore esecutivo né responsabile unico del procedimento.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione;
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di elle spese di lite, liquidate Parte_1 CP_1 in complessivi € 2.300,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Roma 8.07.2024
Il giudice del lavoro dott. Angela Damiani
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