Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 17/03/2025, n. 5471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5471 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09215/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 9215 del 2021, proposto da
- Confederazione Nazionale Autonoma Piccoli e Medi Imprenditori (CAPIMED – Confersercenti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale in atti;
contro
- Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota n. 2533 del 08.07.2021, con cui il Presidente del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi odierno resistente ha respinto l’istanza dell’odierna ricorrente volta all’inserimento nell’elenco delle organizzazioni in possesso dei requisiti per la nomina di un rappresentante in seno al Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle Persone Fisiche e Giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi; 1
- del decreto n. 107 del 14 settembre 2021 del Presidente del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi ha disposto la prosecuzione del procedimento alla luce del DL 121/2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come, con memoria depositata il 13 marzo 2025, parte ricorrente abbia dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto, in applicazione del principio dispositivo, che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuta, altresì, anche in ragione della definizione in rito dell’affare, la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, coll'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO