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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5159/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa AR AN CE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del
23 giugno 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(P.IVA: ) con sede in Caserta al Corso Trieste n. Parte_1 P.IVA_1
291, unipersonale, in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in
Caserta al Corso Trieste n. 291 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mauro del Foro di
SA AR AP TE (c.f: ) che la rappresenta e difende in C.F._1
pagina 1 di 7 virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione (PEC: . Email_1
ATTORE/OPPONENTE
E
(C.F.: ), in virtù di procura alle liti rilasciata CP_1 C.F._2
in calce al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 2659/2022 R.G. (n. 1050/22
R.D.I.), dall'avv. Pierluigi Merola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Eboli (SA) al Viale Tavoliello n.° 16 (pec: . Email_2
CONVENUTO/OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.1050/2022– conclusivo del procedimento monitorio segnato al RGN 2659/2022- reso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 21.04.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 23 giugno 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. depositava, innanzi il Tribunale civile di Salerno, il ricorso CP_1
monitorio segnato al RG 2659/2022 al cui esito veniva reso il decreto ingiuntivo n.
1050/2022 del 21.04.2022, con il quale veniva ingiunto alla società di Parte_1
pagare la somma di € 18.908,00, oltre gli interessi richiesti, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per spese, € 540,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 2 di 7 Fonte del rapporto dedotto era individuata nella scrittura privata redatta in Eboli il 30 maggio 2018, dalla quale risultava la residua esposizione debitoria della : Parte_1
a fronte di un debito iniziale di euro 71.800,00, per il quale era stato previsto ed accettato un piano di rientro a partire dal 5.12.2021 e con scadenza al 5.03.2023 e composto da 16 rate, erano rimaste insolute quattro rate scadute e non saldate per l'importo richiesto in monitorio.
* * *
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, notificando ritualeatto di citazione, la contestando integralmente il contenuto e la fondatezza Parte_1
della pretesa azionata e concludeva instando per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, per la declaratoria di inesistenza della pretesa creditoria avanzata dal sig.
con consequenziale revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1050/2022, CP_1
e con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Deduceva al riguardo che tra le parti era stati stipulato un atto di cessione di quota per notaio che ne aveva autenticato le firme in Caserta, in data 30.05.2018 Persona_1
(Atto rep. 2334, racc. 1793); che le parti avevano stabilito in precedente accordo
(sempre formalizzato in data 30.05.2018) le modalità di pagamento dell'importo dovuto dalla società per la cessione delle quote societarie in rate mensili come Parte_1
determinate nella scrittura posta alla base del decreto ingiuntivo.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo con RG 5159/2022 ed affidato alla II sez. civile del
Tribunale di Salerno.
Si costituiva parte opposta, il sig. che contestava ed impugnava CP_1
l'avversa citazione in opposizione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo de quo: opponeva una parziale e non veritiera rappresentazione degli eventi generativi della pagina 3 di 7 vicenda precisando che la somma per la quale si era proceduto in via monitoria trovava fonte nella scrittura privata ricognitiva del debito del sottoscritta in Parte_1
Eboli il 30.05.2018, nei confronti del per un importo di euro 71.900,00 CP_1
dovuti per intercorsi rapporti commerciali e non nell'atto di cessione delle quote, stipulato in pari data cui faceva riferimento parte opponente con cui CP_1
cedeva la sua quota sociale fino ad allora detenuta nella società Parte_2
in favore della per l'importo complessivo di euro 250.000,00. Parte_1
Nel merito eccepiva la mancata contestazione della scrittura privata di ricognizione del debito sottoscritta in Eboli.
Alla luce delle verifiche preliminari il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta e concedeva i termini alle parti per dare avvio alla procedura di mediazione.
La stessa, tuttavia, non andava a buon fine: il giudice ne prendeva atto e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava le parti alla udienza cartolare di precisazione di conclusioni del 23.06.2025 dove tratteneva la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Nella valutazione della fattispecie in esame occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. pagina 4 di 7 Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civile sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
La pretesa creditoria dell'odierno convenuto/opposto, assunto creditore, sig. CP_1
è sostenuta dalla presentazione della scrittura privata del 30.05.2018 nella quale si
[...]
cristallizza la ricognizione del debito da parte della nei confronti del Parte_1
per intercorsi rapporti commerciali, per un importo di € 71.900,00 ed il CP_1
conseguenziale piano di rientro suddiviso in sedici rate espressamente indicate negli importi e nelle scadenze.
Tale documento, presente sin dal ricorso in monitorio, non risulta contestato dalla controparte né nella firma né, tantomeno, nell'importo.
pagina 5 di 7 Tanto vero che nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice fa rientrare, espressamente, tale somma nel piano di rientro previsto per il pagamento del debito derivante dalla cessione delle quote: …”l'importo complessivo di euro 250.000,00 doveva esser versato nei modi seguenti: euro 50.000,00 entro il 30 settembre 2018;
l'importo restante di euro 200.000,00 sarebbe stato versato nel modo seguente: a)-euro
128.100,00 entro il 5 dicembre 2021 in rate mensili ed euro 71.900,00 entro il 5 marzo
2023, in rate mensili come determinate nella scrittura posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo…” (pag.2 atto di citazione).
Alla luce di quanto sopra, dal momento che la domanda monitoria espressamente faceva richiamo alla scrittura privata redatta in Eboli il 30.05.2018 e che, avverso la stessa, non si rinvengono contestazioni, appare provata e fondata la pretesa creditoria avanzata da parte opposta.
Non può, invece, trovare accoglimento la proposta opposizione in quanto, ancorché sfornita di prova circa alcune dichiarazioni fattuali, non evidenzia alcuna lacuna dal punto di vista procedurale o di diritto.
La fonte dell'obbligazione odierna è stata evidenziata da parte opposta e non deve essere, ne può, confusa con l'obbligazione sorta in Caserta, lo stesso giorno, ma avente natura diversa.
La conferma di uno speculativo tentativo di confondere le acque è data dalla lettura del contratto di cessione di quote (sopra richiamata come riportata in citazione) dove, in merito al piano di rientro, non si rinviene alcuna traccia dell'importo per cui oggi è causa.
La domanda di opposizione al decreto ingiuntivo va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa AR
AN CE, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 5159/2022, così decide:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2659/22 R.G., reso dal Tribunale di Salerno – I Sezione Civile reso in data 25.03.2022 dichiarandone l'efficacia esecutiva.
- Condanna l'opponente come rappresentata in epigrafe, al Parte_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3387,00 per onorari professionali, oltre Iva e Cnap come per legge.
Così deciso in Salerno, il 26.11.2025.
Il giudice dott. sa AR AN CE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa AR AN CE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del
23 giugno 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(P.IVA: ) con sede in Caserta al Corso Trieste n. Parte_1 P.IVA_1
291, unipersonale, in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in
Caserta al Corso Trieste n. 291 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mauro del Foro di
SA AR AP TE (c.f: ) che la rappresenta e difende in C.F._1
pagina 1 di 7 virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione (PEC: . Email_1
ATTORE/OPPONENTE
E
(C.F.: ), in virtù di procura alle liti rilasciata CP_1 C.F._2
in calce al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 2659/2022 R.G. (n. 1050/22
R.D.I.), dall'avv. Pierluigi Merola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Eboli (SA) al Viale Tavoliello n.° 16 (pec: . Email_2
CONVENUTO/OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.1050/2022– conclusivo del procedimento monitorio segnato al RGN 2659/2022- reso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 21.04.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 23 giugno 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. depositava, innanzi il Tribunale civile di Salerno, il ricorso CP_1
monitorio segnato al RG 2659/2022 al cui esito veniva reso il decreto ingiuntivo n.
1050/2022 del 21.04.2022, con il quale veniva ingiunto alla società di Parte_1
pagare la somma di € 18.908,00, oltre gli interessi richiesti, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per spese, € 540,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 2 di 7 Fonte del rapporto dedotto era individuata nella scrittura privata redatta in Eboli il 30 maggio 2018, dalla quale risultava la residua esposizione debitoria della : Parte_1
a fronte di un debito iniziale di euro 71.800,00, per il quale era stato previsto ed accettato un piano di rientro a partire dal 5.12.2021 e con scadenza al 5.03.2023 e composto da 16 rate, erano rimaste insolute quattro rate scadute e non saldate per l'importo richiesto in monitorio.
* * *
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, notificando ritualeatto di citazione, la contestando integralmente il contenuto e la fondatezza Parte_1
della pretesa azionata e concludeva instando per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, per la declaratoria di inesistenza della pretesa creditoria avanzata dal sig.
con consequenziale revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1050/2022, CP_1
e con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Deduceva al riguardo che tra le parti era stati stipulato un atto di cessione di quota per notaio che ne aveva autenticato le firme in Caserta, in data 30.05.2018 Persona_1
(Atto rep. 2334, racc. 1793); che le parti avevano stabilito in precedente accordo
(sempre formalizzato in data 30.05.2018) le modalità di pagamento dell'importo dovuto dalla società per la cessione delle quote societarie in rate mensili come Parte_1
determinate nella scrittura posta alla base del decreto ingiuntivo.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo con RG 5159/2022 ed affidato alla II sez. civile del
Tribunale di Salerno.
Si costituiva parte opposta, il sig. che contestava ed impugnava CP_1
l'avversa citazione in opposizione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo de quo: opponeva una parziale e non veritiera rappresentazione degli eventi generativi della pagina 3 di 7 vicenda precisando che la somma per la quale si era proceduto in via monitoria trovava fonte nella scrittura privata ricognitiva del debito del sottoscritta in Parte_1
Eboli il 30.05.2018, nei confronti del per un importo di euro 71.900,00 CP_1
dovuti per intercorsi rapporti commerciali e non nell'atto di cessione delle quote, stipulato in pari data cui faceva riferimento parte opponente con cui CP_1
cedeva la sua quota sociale fino ad allora detenuta nella società Parte_2
in favore della per l'importo complessivo di euro 250.000,00. Parte_1
Nel merito eccepiva la mancata contestazione della scrittura privata di ricognizione del debito sottoscritta in Eboli.
Alla luce delle verifiche preliminari il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta e concedeva i termini alle parti per dare avvio alla procedura di mediazione.
La stessa, tuttavia, non andava a buon fine: il giudice ne prendeva atto e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava le parti alla udienza cartolare di precisazione di conclusioni del 23.06.2025 dove tratteneva la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Nella valutazione della fattispecie in esame occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. pagina 4 di 7 Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civile sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
La pretesa creditoria dell'odierno convenuto/opposto, assunto creditore, sig. CP_1
è sostenuta dalla presentazione della scrittura privata del 30.05.2018 nella quale si
[...]
cristallizza la ricognizione del debito da parte della nei confronti del Parte_1
per intercorsi rapporti commerciali, per un importo di € 71.900,00 ed il CP_1
conseguenziale piano di rientro suddiviso in sedici rate espressamente indicate negli importi e nelle scadenze.
Tale documento, presente sin dal ricorso in monitorio, non risulta contestato dalla controparte né nella firma né, tantomeno, nell'importo.
pagina 5 di 7 Tanto vero che nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice fa rientrare, espressamente, tale somma nel piano di rientro previsto per il pagamento del debito derivante dalla cessione delle quote: …”l'importo complessivo di euro 250.000,00 doveva esser versato nei modi seguenti: euro 50.000,00 entro il 30 settembre 2018;
l'importo restante di euro 200.000,00 sarebbe stato versato nel modo seguente: a)-euro
128.100,00 entro il 5 dicembre 2021 in rate mensili ed euro 71.900,00 entro il 5 marzo
2023, in rate mensili come determinate nella scrittura posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo…” (pag.2 atto di citazione).
Alla luce di quanto sopra, dal momento che la domanda monitoria espressamente faceva richiamo alla scrittura privata redatta in Eboli il 30.05.2018 e che, avverso la stessa, non si rinvengono contestazioni, appare provata e fondata la pretesa creditoria avanzata da parte opposta.
Non può, invece, trovare accoglimento la proposta opposizione in quanto, ancorché sfornita di prova circa alcune dichiarazioni fattuali, non evidenzia alcuna lacuna dal punto di vista procedurale o di diritto.
La fonte dell'obbligazione odierna è stata evidenziata da parte opposta e non deve essere, ne può, confusa con l'obbligazione sorta in Caserta, lo stesso giorno, ma avente natura diversa.
La conferma di uno speculativo tentativo di confondere le acque è data dalla lettura del contratto di cessione di quote (sopra richiamata come riportata in citazione) dove, in merito al piano di rientro, non si rinviene alcuna traccia dell'importo per cui oggi è causa.
La domanda di opposizione al decreto ingiuntivo va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa AR
AN CE, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 5159/2022, così decide:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2659/22 R.G., reso dal Tribunale di Salerno – I Sezione Civile reso in data 25.03.2022 dichiarandone l'efficacia esecutiva.
- Condanna l'opponente come rappresentata in epigrafe, al Parte_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3387,00 per onorari professionali, oltre Iva e Cnap come per legge.
Così deciso in Salerno, il 26.11.2025.
Il giudice dott. sa AR AN CE
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