Art. 707. Rinnovo della domanda di estradizione 1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano gia' stati valutati dall'autorita' giudiziaria.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
[…] Sicché anche in materia di mandato di arresto europeo, certamente connotata da tratti analoghi alla consegna estradizionale, deve ritenersi applicabile l'art. 707 c.p.p., intitolato "Rinnovo della domanda di estradizione", secondo cui: "La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria". 1.4. […]
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Giurisprudenza • 47
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2024, n. 42594Provvedimento: […] Sicché anche in materia di mandato di arresto europeo, certamente connotata da tratti analoghi alla consegna estradizionale, deve ritenersi applicabile l'art. 707 cod. proc. pen., intitolato "Rinnovo della domanda di 2 estradizione", secondo cui: "La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria" (In questi termini cfr. […]Leggi di più...
- limiti·
- nuova richiesta di consegna a seguito di revoca di un precedente mandato·
- violazione del “ne bis in idem”·
- mandato di arresto europeo processuale·
- sussistenza·
- accoglimento·
- rapporti giurisdizionali con autorita' straniere