Articolo 707 del Codice di procedura penale
Articolo 690Articolo 708
Versione
24 ottobre 1989
Art. 707. Rinnovo della domanda di estradizione 1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano gia' stati valutati dall'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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