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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5101/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5101/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO FABRIZIO e Parte_1 dell'avv. FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA, giusta procura in atti;
-opponente- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con il
[...] patrocinio dell'avv. LANZOLLA NICOLA BARTOLO, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_2
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo la ,
[...] CP_1 riassumendo il giudizio di merito all'esito della fase sommaria introdotta dai ricorsi in opposizione ex artt. 615, co. 2, e 617, co. 2, c.p.c. dallo stesso proposti e successivamente riuniti dal Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura pagina 1 di 9 esecutiva immobiliare iscritta al n. 249/2019 R.G.E., promossa con pignoramento notificato il 26/04/2019 dalla CP_1
Reiterando le doglianze già sollevate dinanzi al G.E., l'opponente ha dedotto:
1) l'inefficacia del pignoramento ex art. 557, ultimo comma, c.p.c., dovendosi ritenere la tardività della relativa iscrizione a ruolo, siccome presuntivamente avvenuta oltre il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore, la cui data non era stata annotata dall'Ufficiale giudiziario sull'originale dell'atto;
2) l'invalidità e/o nullità del pignoramento per mancata indicazione del credito per cui procede (e, quindi, per mancanza del requisito dell'ingiunzione richiesto dall'art. 555, co. 1 e 492, co. 1, c.p.c., oltre che per violazione del diritto del debitore di richiedere la conversione del pignoramento);
3) l'invalidità del pignoramento per incompleta/insufficiente indicazione degli elementi di cui all'art. 555, co. 1, c.p.c., con conseguente incertezza dei beni pignorati e per la discrasia e contraddittorietà nella identificazione dei contenuti dell'atto di pignoramento;
4) l'improcedibilità dell'esecuzione per inefficacia del pignoramento, stante il mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 557 c.p.c.
Ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione, con la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
II. – Costituendosi in giudizio, la convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
III. – Istruita documentalmente, la causa è infine pervenuta all'udienza del
10/09/2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, co. 3, c.p.c. e 7, co. 3, d.lgs. n.
164/2024.
IV. – L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
IV.1. – Eccepisce innanzitutto l'opponente l'inefficacia del pignoramento immobiliare notificatogli dalla BANCA creditrice, dovendosi ritenere la relativa iscrizione a ruolo tardiva, siccome presuntivamente avvenuta oltre il termine di 15
pagina 2 di 9 giorni dalla consegna al creditore, la cui data non era stata annotata dall'Ufficiale giudiziario sull'originale dell'atto, come prescritto dall'art. 557, ultimo comma,
c.p.c.
Lamenta, in particolare, il debitore esecutato l'impossibilità in concreto di verificare la tempestività della iscrizione a ruolo, in quanto sull'originale dell'atto di pignoramento non è stata apposta, da parte dell'Ufficiale giudiziario, la data di restituzione al creditore pignorante.
Il motivo di opposizione è infondato.
Giova evidenziare che l'opponente fa derivare l'inefficacia del pignoramento non dalla comprovata tardiva iscrizione a ruolo ex art. 557 c.p.c., bensì dalla lamentata impossibilità di verificarne la tempestività, stante l'omessa indicazione, sull'originale del pignoramento, della data di restituzione al creditore.
La doglianza, per come articolata, si scontra allora, innanzitutto, con l'ordinario criterio di riparto degli oneri probatori, gravando sull'eccipiente, secondo il principio "reus in excipiendo fit actor", l'onere di provare il fatto idoneo a integrare il presupposto operativo della disciplina di cui invoca l'applicazione, dimostrando l'avvenuto decorso da un dies a quo certo e documentato del termine di 15 giorni per il deposito in cancelleria del pignoramento notificato.
In mancanza, la censura, disancorata dal rilievo documentale della tardiva iscrizione a ruolo ex art. 557 c.p.c., finisce per essere caratterizzata da un deficit di astrattezza e, veicolando, in definitiva, un motivo di opposizione espresso in termini affatto dubitativi e perplessi, non può trovare accoglimento.
Né può sostenersi che l'omessa annotazione, da parte dell'Ufficiale giudiziario, della data di restituzione dell'atto notificato, determini, di per sé sola,
l'inefficacia del pignoramento, trattandosi di omissione indipendente da un comportamento inerte del creditore procedente e che non può certamente ridondare in suo danno, in difetto, peraltro, di un principio di prova della tardività dell'iscrizione a ruolo.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la convenuta opposta ha pure prodotto l'apposita dichiarazione resa in data 13/11/2019 dall'U.n.e.p. della Corte di Appello di Bari (doc. 3 prod. convenuta opposta), che certifica sia il motivo pagina 3 di 9 dell'omessa annotazione (erronea apposizione del timbro di consegna dell'atto di pignoramento sulla copia ad “uso trascrizione”, invece che sull'originale), sia la data effettiva in cui detto atto fu ritirato dal creditore (29/04/2019), data coincidente con quella riportata in calce alla copia ad uso trascrizione versata in atti dalla creditrice procedente, rispetto alla quale l'iscrizione a ruolo del
06/05/2019 è certamente tempestiva.
Con la conseguenza che, quand'anche l'eccezione sollevata dall'opponente fosse stata intesa come sollecitazione al rilievo officioso dell'inefficacia derivante dall'omessa osservanza dei termini imposti dal codice di rito, la documentazione prodotta esclude la sussistenza dei presupposti giustificativi dell'applicazione dell'art. 557, ultimo comma, c.p.c.
A fronte di ciò, l'opponente ha peraltro affidato la critica rivolta all'attendibilità dimostrativa di tale documentazione ad argomentazioni meramente presuntive, ipotetiche e congetturali, inidonee a smentire la incontestata veridicità dell'attestazione dell'Unep – non impugnata di falso –, in quanto fondate esclusivamente sulla valorizzata diversità tra la annotazione della data di restituzione della copia uso trascrizione e quella di restituzione dell'originale risultante dall'attestazione dell'Unep, priva, ex se, di univoca concludenza dimostrativa.
IV.2. – Quanto al motivo di opposizione sub 2), la doglianza non contesta, né in via principale né in via subordinata, l'an dell'esecuzione e cioè il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata. Essa, piuttosto, contesta la legittimità dell'atto di pignoramento, sull'assunto che lo stesso non recherebbe esatta indicazione del credito per cui si procede.
Il pignoramento contestato, in particolare, indica il credito così come risultante dalla residua debitoria del mutuo ipotecario costituente il titolo esecutivo (euro 80.383,89, oltre interessi), oggetto dell'atto di precetto notificato nel 2015, pur dando atto che la creditrice aveva già avviato nei confronti dell'odierno opponente altra procedura esecutiva, all'esito della quale i beni oggetto di ipoteca erano aggiudicati per una somma (euro 58.738,9), non sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
pagina 4 di 9 Ora, l'art. 483 c.p.c. prevede espressamente che “il creditore può valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge”.
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha chiarito che il creditore può agire con più pignoramenti in forza del medesimo titolo esecutivo, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si esaurisca (Cass. n. 6019 del 9/3/2017; Cass. n. 18161 del
23/10/2012 che ribadiscono un orientamento risalente, già espresso da Cass. n.
23847/2008).
Nel contempo, è altresì pacifico che l'adempimento parziale, intervenuto prima o in corso di processo esecutivo, non fa venire meno il diritto del creditore pignorante (o del creditore intervenuto in forza di titolo esecutivo) di proseguire nell'azione esecutiva, fatta salva la determinazione dell'entità del credito, in fase di distribuzione, da compiersi tenendo conto dei pagamenti eventualmente intervenuti nelle more del processo (Cass. n. 23745 del 14/11/2011).
Ne discende che l'atto di pignoramento risulta immune dal vizio di nullità lamentato, recando l'indicazione della somma precettata a titolo di residua debitoria così come pacificamente risultante dall'inadempimento del contratto di mutuo ipotecario e dando conto del potenziale, parziale soddisfacimento delle ragioni di credito all'esito di distinta procedura esecutiva, rientrando nella facoltà del creditore procedente di agire con più pignoramenti cumulando – come nella specie – più procedure esecutive;
d'altra parte, eventuali pagamenti parziali intervenuti nelle more ben possono essere valutati in sede distributiva.
D'altra parte, non ricorrendo, nella specie, il caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente e potendo il debitore, in ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede, degli strumenti di cui agli artt. 483 e 496 c.p.c., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione, ricorrere allo strumento della riduzione del pignoramento (arg. ex Cass. civ. sez. 3, n. 18533 del 03/09/2007), la doglianza non è neanche accompagnata dalla apprezzabile deduzione delle ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del diritto di difesa dell'opponente o un altro pagina 5 di 9 pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo, non essendo affatto preclusa dall'eventuale erronea indicazione dell'effettivo credito legittimamente azionabile dal creditore procedente, a differenza di quanto pare opinare parte attrice, la facoltà del debitore esecutato di presentare l'istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., potendo la contestazione della quantificazione operata trovare spazio in apposito incidente cognitivo in seno alla procedura esecutiva.
IV.3. – Del pari, infondata è la censura relativa alla eccepita incertezza dell'individuazione degli immobili pignorati attesa la rilevata discrasia tra il contenuto dell'atto sottoscritto dal creditore (ove vi è la descrizione dei diritti dell'esecutato – proprietà per la quota indivisa di 1/3 – sui beni immobili colpiti da pignoramento, puntualmente elencati ed esattamente individuati anche attraverso i relativi riferimenti catastali) e quello proprio dell'Ufficiale giudiziario (ove si fa riferimento, peraltro soltanto nella parte finale dell'intimazione, dopo la corretta indicazione della sottoposizione a pignoramento delle “unità immobiliari innanzi descritte”, al plurale, all'invito ad astenersi da atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito l'“immobile sopra descritto”, al singolare), trattandosi, all'evidenza, alla luce della lettura necessariamente unitaria e complessiva dell'atto, di un mero errore materiale, privo di idoneità invalidante alla luce della sua riconoscibilità
(arg. ex Cass., n. 15729 del 18/07/2011).
A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “l'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso” (Cass. n. 2110/2014 e n. 19123/2020). Con la conseguenza che, come già evidenziato dal G.E., quand'anche errori o imprecisioni si siano verificati nella descrizione dei beni, questi non potrebbero comunque inficiare l'azione esecutiva, non ingenerando incertezza assoluta sull'individuazione dei cespiti con i quali l'esecutato, essendone proprietario, risponde dei propri debiti inadempiuti verso il creditore.
IV.4. – Quanto alla intempestivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, ritiene il Tribunale che l'opinione più convincente sia quella,
pagina 6 di 9 prevalente nella prassi giudiziaria invalsa al tempo della vigenza della precedente versione dell'art. 557 c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis), secondo la quale la sanzione dell'inefficacia del pignoramento è comminata per l'omesso o tardivo deposito dei soli atti espressamente menzionati al comma 3 dell'art. 557
c.p.c., ossia nota di iscrizione a ruolo e copia del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento e non per il mancato deposito della nota di trascrizione (Vedi
Trib. Lecce 29 novembre 2019; Trib. Napoli Nord 6 dicembre 2018; Trib. Roma 22 gennaio 2019; Trib. Pistoia 29 ottobre 2019).
In sostanza, il fatto stesso che esistesse un terzo comma dell'art. 557
c.p.c., volto ad indicare gli atti da depositarsi nel termine quindicinale a pena di inefficacia, testimoniava che solo alcuni dei documenti indicati al secondo comma dell'art. 557 c.p.c. rilevavano, quanto alla tempestività del deposito, sulle sorti del processo esecutivo.
Se così non fosse stato, il legislatore si sarebbe limitato a comminare l'inefficacia direttamente al comma secondo dell'art. 557 c.p.c., con riferimento al mancato tempestivo deposito di tutti i documenti ivi elencati, come poi ha effettivamente fatto con il D.lgs. n. 164/2024.
L'inapplicabilità della sanzione dell'inefficacia oltre le ipotesi espressamente previste emergeva anche da pronunce di legittimità come la sentenza n. 4543 del
18/03/2016 che, con ragionamento applicabile per analogia al caso di specie, aveva precisato che l'omesso deposito della nota di trascrizione nel termine di cui all'art. 567 c.p.c. non implicava l'inefficacia del pignoramento per cui, a fortiori, non poteva essere considerato perentorio il minor termine di quindici giorni di cui all'art. 557 c.p.c. (vedi anche Trib. di Bari 1° luglio 2019).
In definitiva, sotto la vigenza del regime ante correttivo ex d.lgs. n.
164/2024, era sufficiente che la nota di trascrizione venisse depositata prima che fosse disposta la vendita essendo “elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento”. (vedi Trib.
Salerno 23/4/2021, Trib. Milano, 4/6/2021).
pagina 7 di 9 In definitiva, deve ritenersi che, anche in caso di deposito della nota di trascrizione oltre il termine stabilito dall'art. 557, u.c. c.p.c. – opinandosi in senso contrario rispetto all'isolata pronuncia, evocata dall'opponente, di cui a Cass. n.
4751/2016, che peraltro prende posizione sul punto solo in forma di obiter dictum
e si occupa di fattispecie completamente diversa da quella che qui ci interessa –
l'obbligo di deposito di copia conforme della nota di trascrizione emerge dal 557 primo comma ma il mancato deposito non è sanzionato espressamente con l'inefficacia del pignoramento, prevista solo per il ritardato deposito della nota di iscrizione a ruolo, delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto.
Inoltre, l'omessa previsione di analoga sanzione parrebbe piuttosto frutto di una scelta precisa del legislatore, ben potendo accadere che il creditore al momento dell'iscrizione a ruolo non abbia ancora avuto dal Conservatore la nota, così derivando l'ipotetica decadenza da fatto a lui non imputabile, ben diversa risultando l'espressa previsione del termine del comma 2, prevista quando alla trascrizione abbia provveduto l'ufficiale giudiziario, dovendo nel primo caso provvedere il creditore a depositare la nota di trascrizione “appena restituitagli”, e dovendosi detto documento essere depositato al più entro il termine per la presentazione dell'istanza di vendita ovvero non oltre l'udienza fissata per la delega/vendita, come avvenuto nel caso di specie.
Detta conclusione appare compatibile con la funzione della trascrizione del vincolo, volto a renderlo opponibile ai terzi e a perfezionare la fattispecie a formazione progressiva che è il pignoramento, avendo “effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene” (Cass. n. 7998/2015).
Questa esegesi interpretativa è condivisa da giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ. 7998/2015, cit. ), che questo giudice condivide, la quale ha affermato che l'art. 557 c.p.c. “commina l'inefficacia del pignoramento quando, nel termine predetto di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, non siano state depositate la nota di iscrizione a ruolo e le copie
pagina 8 di 9 dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto: resta perciò irrilevante, ai fini della formazione del fascicolo, secondo la disciplina attualmente vigente, così come nel vigore dell'originario testo dell'art. 557 cod. proc. civ., il deposito della nota di trascrizione (che, nell'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 555 cod. proc. civ., il creditore deve effettuare “appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, non essendo stata sul punto modificata la disposizione dell'art. 557, comma secondo, ultimo inciso)”.
La doglianza è dunque da ritenersi infondata.
IV.6. – Inammissibili le ulteriori doglianze proposte soltanto nelle note conclusive, in violazione della struttura bifasica del presente giudizio di opposizione esecutiva e con inosservanza delle preclusioni processuali.
IV.5. – L'opposizione va dunque conclusivamente rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
V. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi aggiornati al D.M. 147/2022, alla luce dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CO l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 3.809 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 8 ottobre 2025
Il giudice
AN LL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5101/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO FABRIZIO e Parte_1 dell'avv. FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA, giusta procura in atti;
-opponente- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con il
[...] patrocinio dell'avv. LANZOLLA NICOLA BARTOLO, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_2
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo la ,
[...] CP_1 riassumendo il giudizio di merito all'esito della fase sommaria introdotta dai ricorsi in opposizione ex artt. 615, co. 2, e 617, co. 2, c.p.c. dallo stesso proposti e successivamente riuniti dal Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura pagina 1 di 9 esecutiva immobiliare iscritta al n. 249/2019 R.G.E., promossa con pignoramento notificato il 26/04/2019 dalla CP_1
Reiterando le doglianze già sollevate dinanzi al G.E., l'opponente ha dedotto:
1) l'inefficacia del pignoramento ex art. 557, ultimo comma, c.p.c., dovendosi ritenere la tardività della relativa iscrizione a ruolo, siccome presuntivamente avvenuta oltre il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore, la cui data non era stata annotata dall'Ufficiale giudiziario sull'originale dell'atto;
2) l'invalidità e/o nullità del pignoramento per mancata indicazione del credito per cui procede (e, quindi, per mancanza del requisito dell'ingiunzione richiesto dall'art. 555, co. 1 e 492, co. 1, c.p.c., oltre che per violazione del diritto del debitore di richiedere la conversione del pignoramento);
3) l'invalidità del pignoramento per incompleta/insufficiente indicazione degli elementi di cui all'art. 555, co. 1, c.p.c., con conseguente incertezza dei beni pignorati e per la discrasia e contraddittorietà nella identificazione dei contenuti dell'atto di pignoramento;
4) l'improcedibilità dell'esecuzione per inefficacia del pignoramento, stante il mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 557 c.p.c.
Ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione, con la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
II. – Costituendosi in giudizio, la convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
III. – Istruita documentalmente, la causa è infine pervenuta all'udienza del
10/09/2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, co. 3, c.p.c. e 7, co. 3, d.lgs. n.
164/2024.
IV. – L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
IV.1. – Eccepisce innanzitutto l'opponente l'inefficacia del pignoramento immobiliare notificatogli dalla BANCA creditrice, dovendosi ritenere la relativa iscrizione a ruolo tardiva, siccome presuntivamente avvenuta oltre il termine di 15
pagina 2 di 9 giorni dalla consegna al creditore, la cui data non era stata annotata dall'Ufficiale giudiziario sull'originale dell'atto, come prescritto dall'art. 557, ultimo comma,
c.p.c.
Lamenta, in particolare, il debitore esecutato l'impossibilità in concreto di verificare la tempestività della iscrizione a ruolo, in quanto sull'originale dell'atto di pignoramento non è stata apposta, da parte dell'Ufficiale giudiziario, la data di restituzione al creditore pignorante.
Il motivo di opposizione è infondato.
Giova evidenziare che l'opponente fa derivare l'inefficacia del pignoramento non dalla comprovata tardiva iscrizione a ruolo ex art. 557 c.p.c., bensì dalla lamentata impossibilità di verificarne la tempestività, stante l'omessa indicazione, sull'originale del pignoramento, della data di restituzione al creditore.
La doglianza, per come articolata, si scontra allora, innanzitutto, con l'ordinario criterio di riparto degli oneri probatori, gravando sull'eccipiente, secondo il principio "reus in excipiendo fit actor", l'onere di provare il fatto idoneo a integrare il presupposto operativo della disciplina di cui invoca l'applicazione, dimostrando l'avvenuto decorso da un dies a quo certo e documentato del termine di 15 giorni per il deposito in cancelleria del pignoramento notificato.
In mancanza, la censura, disancorata dal rilievo documentale della tardiva iscrizione a ruolo ex art. 557 c.p.c., finisce per essere caratterizzata da un deficit di astrattezza e, veicolando, in definitiva, un motivo di opposizione espresso in termini affatto dubitativi e perplessi, non può trovare accoglimento.
Né può sostenersi che l'omessa annotazione, da parte dell'Ufficiale giudiziario, della data di restituzione dell'atto notificato, determini, di per sé sola,
l'inefficacia del pignoramento, trattandosi di omissione indipendente da un comportamento inerte del creditore procedente e che non può certamente ridondare in suo danno, in difetto, peraltro, di un principio di prova della tardività dell'iscrizione a ruolo.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la convenuta opposta ha pure prodotto l'apposita dichiarazione resa in data 13/11/2019 dall'U.n.e.p. della Corte di Appello di Bari (doc. 3 prod. convenuta opposta), che certifica sia il motivo pagina 3 di 9 dell'omessa annotazione (erronea apposizione del timbro di consegna dell'atto di pignoramento sulla copia ad “uso trascrizione”, invece che sull'originale), sia la data effettiva in cui detto atto fu ritirato dal creditore (29/04/2019), data coincidente con quella riportata in calce alla copia ad uso trascrizione versata in atti dalla creditrice procedente, rispetto alla quale l'iscrizione a ruolo del
06/05/2019 è certamente tempestiva.
Con la conseguenza che, quand'anche l'eccezione sollevata dall'opponente fosse stata intesa come sollecitazione al rilievo officioso dell'inefficacia derivante dall'omessa osservanza dei termini imposti dal codice di rito, la documentazione prodotta esclude la sussistenza dei presupposti giustificativi dell'applicazione dell'art. 557, ultimo comma, c.p.c.
A fronte di ciò, l'opponente ha peraltro affidato la critica rivolta all'attendibilità dimostrativa di tale documentazione ad argomentazioni meramente presuntive, ipotetiche e congetturali, inidonee a smentire la incontestata veridicità dell'attestazione dell'Unep – non impugnata di falso –, in quanto fondate esclusivamente sulla valorizzata diversità tra la annotazione della data di restituzione della copia uso trascrizione e quella di restituzione dell'originale risultante dall'attestazione dell'Unep, priva, ex se, di univoca concludenza dimostrativa.
IV.2. – Quanto al motivo di opposizione sub 2), la doglianza non contesta, né in via principale né in via subordinata, l'an dell'esecuzione e cioè il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata. Essa, piuttosto, contesta la legittimità dell'atto di pignoramento, sull'assunto che lo stesso non recherebbe esatta indicazione del credito per cui si procede.
Il pignoramento contestato, in particolare, indica il credito così come risultante dalla residua debitoria del mutuo ipotecario costituente il titolo esecutivo (euro 80.383,89, oltre interessi), oggetto dell'atto di precetto notificato nel 2015, pur dando atto che la creditrice aveva già avviato nei confronti dell'odierno opponente altra procedura esecutiva, all'esito della quale i beni oggetto di ipoteca erano aggiudicati per una somma (euro 58.738,9), non sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
pagina 4 di 9 Ora, l'art. 483 c.p.c. prevede espressamente che “il creditore può valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge”.
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha chiarito che il creditore può agire con più pignoramenti in forza del medesimo titolo esecutivo, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si esaurisca (Cass. n. 6019 del 9/3/2017; Cass. n. 18161 del
23/10/2012 che ribadiscono un orientamento risalente, già espresso da Cass. n.
23847/2008).
Nel contempo, è altresì pacifico che l'adempimento parziale, intervenuto prima o in corso di processo esecutivo, non fa venire meno il diritto del creditore pignorante (o del creditore intervenuto in forza di titolo esecutivo) di proseguire nell'azione esecutiva, fatta salva la determinazione dell'entità del credito, in fase di distribuzione, da compiersi tenendo conto dei pagamenti eventualmente intervenuti nelle more del processo (Cass. n. 23745 del 14/11/2011).
Ne discende che l'atto di pignoramento risulta immune dal vizio di nullità lamentato, recando l'indicazione della somma precettata a titolo di residua debitoria così come pacificamente risultante dall'inadempimento del contratto di mutuo ipotecario e dando conto del potenziale, parziale soddisfacimento delle ragioni di credito all'esito di distinta procedura esecutiva, rientrando nella facoltà del creditore procedente di agire con più pignoramenti cumulando – come nella specie – più procedure esecutive;
d'altra parte, eventuali pagamenti parziali intervenuti nelle more ben possono essere valutati in sede distributiva.
D'altra parte, non ricorrendo, nella specie, il caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente e potendo il debitore, in ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede, degli strumenti di cui agli artt. 483 e 496 c.p.c., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione, ricorrere allo strumento della riduzione del pignoramento (arg. ex Cass. civ. sez. 3, n. 18533 del 03/09/2007), la doglianza non è neanche accompagnata dalla apprezzabile deduzione delle ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del diritto di difesa dell'opponente o un altro pagina 5 di 9 pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo, non essendo affatto preclusa dall'eventuale erronea indicazione dell'effettivo credito legittimamente azionabile dal creditore procedente, a differenza di quanto pare opinare parte attrice, la facoltà del debitore esecutato di presentare l'istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., potendo la contestazione della quantificazione operata trovare spazio in apposito incidente cognitivo in seno alla procedura esecutiva.
IV.3. – Del pari, infondata è la censura relativa alla eccepita incertezza dell'individuazione degli immobili pignorati attesa la rilevata discrasia tra il contenuto dell'atto sottoscritto dal creditore (ove vi è la descrizione dei diritti dell'esecutato – proprietà per la quota indivisa di 1/3 – sui beni immobili colpiti da pignoramento, puntualmente elencati ed esattamente individuati anche attraverso i relativi riferimenti catastali) e quello proprio dell'Ufficiale giudiziario (ove si fa riferimento, peraltro soltanto nella parte finale dell'intimazione, dopo la corretta indicazione della sottoposizione a pignoramento delle “unità immobiliari innanzi descritte”, al plurale, all'invito ad astenersi da atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito l'“immobile sopra descritto”, al singolare), trattandosi, all'evidenza, alla luce della lettura necessariamente unitaria e complessiva dell'atto, di un mero errore materiale, privo di idoneità invalidante alla luce della sua riconoscibilità
(arg. ex Cass., n. 15729 del 18/07/2011).
A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “l'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso” (Cass. n. 2110/2014 e n. 19123/2020). Con la conseguenza che, come già evidenziato dal G.E., quand'anche errori o imprecisioni si siano verificati nella descrizione dei beni, questi non potrebbero comunque inficiare l'azione esecutiva, non ingenerando incertezza assoluta sull'individuazione dei cespiti con i quali l'esecutato, essendone proprietario, risponde dei propri debiti inadempiuti verso il creditore.
IV.4. – Quanto alla intempestivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, ritiene il Tribunale che l'opinione più convincente sia quella,
pagina 6 di 9 prevalente nella prassi giudiziaria invalsa al tempo della vigenza della precedente versione dell'art. 557 c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis), secondo la quale la sanzione dell'inefficacia del pignoramento è comminata per l'omesso o tardivo deposito dei soli atti espressamente menzionati al comma 3 dell'art. 557
c.p.c., ossia nota di iscrizione a ruolo e copia del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento e non per il mancato deposito della nota di trascrizione (Vedi
Trib. Lecce 29 novembre 2019; Trib. Napoli Nord 6 dicembre 2018; Trib. Roma 22 gennaio 2019; Trib. Pistoia 29 ottobre 2019).
In sostanza, il fatto stesso che esistesse un terzo comma dell'art. 557
c.p.c., volto ad indicare gli atti da depositarsi nel termine quindicinale a pena di inefficacia, testimoniava che solo alcuni dei documenti indicati al secondo comma dell'art. 557 c.p.c. rilevavano, quanto alla tempestività del deposito, sulle sorti del processo esecutivo.
Se così non fosse stato, il legislatore si sarebbe limitato a comminare l'inefficacia direttamente al comma secondo dell'art. 557 c.p.c., con riferimento al mancato tempestivo deposito di tutti i documenti ivi elencati, come poi ha effettivamente fatto con il D.lgs. n. 164/2024.
L'inapplicabilità della sanzione dell'inefficacia oltre le ipotesi espressamente previste emergeva anche da pronunce di legittimità come la sentenza n. 4543 del
18/03/2016 che, con ragionamento applicabile per analogia al caso di specie, aveva precisato che l'omesso deposito della nota di trascrizione nel termine di cui all'art. 567 c.p.c. non implicava l'inefficacia del pignoramento per cui, a fortiori, non poteva essere considerato perentorio il minor termine di quindici giorni di cui all'art. 557 c.p.c. (vedi anche Trib. di Bari 1° luglio 2019).
In definitiva, sotto la vigenza del regime ante correttivo ex d.lgs. n.
164/2024, era sufficiente che la nota di trascrizione venisse depositata prima che fosse disposta la vendita essendo “elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento”. (vedi Trib.
Salerno 23/4/2021, Trib. Milano, 4/6/2021).
pagina 7 di 9 In definitiva, deve ritenersi che, anche in caso di deposito della nota di trascrizione oltre il termine stabilito dall'art. 557, u.c. c.p.c. – opinandosi in senso contrario rispetto all'isolata pronuncia, evocata dall'opponente, di cui a Cass. n.
4751/2016, che peraltro prende posizione sul punto solo in forma di obiter dictum
e si occupa di fattispecie completamente diversa da quella che qui ci interessa –
l'obbligo di deposito di copia conforme della nota di trascrizione emerge dal 557 primo comma ma il mancato deposito non è sanzionato espressamente con l'inefficacia del pignoramento, prevista solo per il ritardato deposito della nota di iscrizione a ruolo, delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto.
Inoltre, l'omessa previsione di analoga sanzione parrebbe piuttosto frutto di una scelta precisa del legislatore, ben potendo accadere che il creditore al momento dell'iscrizione a ruolo non abbia ancora avuto dal Conservatore la nota, così derivando l'ipotetica decadenza da fatto a lui non imputabile, ben diversa risultando l'espressa previsione del termine del comma 2, prevista quando alla trascrizione abbia provveduto l'ufficiale giudiziario, dovendo nel primo caso provvedere il creditore a depositare la nota di trascrizione “appena restituitagli”, e dovendosi detto documento essere depositato al più entro il termine per la presentazione dell'istanza di vendita ovvero non oltre l'udienza fissata per la delega/vendita, come avvenuto nel caso di specie.
Detta conclusione appare compatibile con la funzione della trascrizione del vincolo, volto a renderlo opponibile ai terzi e a perfezionare la fattispecie a formazione progressiva che è il pignoramento, avendo “effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene” (Cass. n. 7998/2015).
Questa esegesi interpretativa è condivisa da giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ. 7998/2015, cit. ), che questo giudice condivide, la quale ha affermato che l'art. 557 c.p.c. “commina l'inefficacia del pignoramento quando, nel termine predetto di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, non siano state depositate la nota di iscrizione a ruolo e le copie
pagina 8 di 9 dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto: resta perciò irrilevante, ai fini della formazione del fascicolo, secondo la disciplina attualmente vigente, così come nel vigore dell'originario testo dell'art. 557 cod. proc. civ., il deposito della nota di trascrizione (che, nell'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 555 cod. proc. civ., il creditore deve effettuare “appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, non essendo stata sul punto modificata la disposizione dell'art. 557, comma secondo, ultimo inciso)”.
La doglianza è dunque da ritenersi infondata.
IV.6. – Inammissibili le ulteriori doglianze proposte soltanto nelle note conclusive, in violazione della struttura bifasica del presente giudizio di opposizione esecutiva e con inosservanza delle preclusioni processuali.
IV.5. – L'opposizione va dunque conclusivamente rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
V. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi aggiornati al D.M. 147/2022, alla luce dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CO l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 3.809 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 8 ottobre 2025
Il giudice
AN LL
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