Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 19592/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19592/2024 promossa da:
il (c.f. ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1
dall'amministratore p.t. sig.ra , elettivamente domiciliato presso lo Parte_2
studio dell'avv. Pietro Avallone ( ), sito in alla Piazza G. C.F._1 Pt_1
Bovio n. 22, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
contro
, titolare della Controparte_1 Controparte_2
, P. Iva n. , dom.to per la carica presso la sede legale in
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 8
C.F. C.F._2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9-6-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18-9-2024 il Parte_3
ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 3094/24, notificato in
[...]
data 12.7.2024, con il quale veniva ad esso intimato il pagamento della somma di euro 54.697,81, oltre interessi e spese, a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria, realizzati presso il condominio dalla ditta IL P_
, in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data Controparte_1
8.3.2018.
L ingiunto adduceva a motivi dell'opposizione: il difetto di giurisdizione o di competenza del Tribunale adito, in virtù della clausola compromissoria (arbitrale) di cui all'art.10 del contratto di appalto in atti;
il difetto di legittimazione passiva del convenuto , posto che il contratto di appalto prevedeva espressamente, Parte_1
all'art.7, una clausola di esonero dalla solidarietà passiva per i condomini adempienti;
l'infondatezza nel merito della domanda proposta dalla ricorrente ditta, non essendovi alcun debito dell'ente condominiale nei confronti della stessa. pagina 2 di 8 In data 27-1-2025 si costituiva in giudizio parte opposta, prestando adesione all'eccezione sollevata dall'opponente, relativa al difetto di giurisdizione o incompetenza del giudice adito in favore di un arbitro a nominarsi. La ricorrente chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'eccezione in parola, con compensazione delle spese di lite, posto che la operatività della clausola compromissoria, rilevabile su eccezione della parte interessata, non impediva l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la piena legittimazione del creditore a promuovere il procedimento monitorio.
In via subordinata, l'opposto chiedeva rigettare la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.3094/2024, ribadendo la sussistenza di un credito in suo favore, e nei confronti del condominio, nella misura di euro 54697,81, di cui chiedeva l'accertamento.
Con ordinanza in data 14-4-2025 il G.I.,, viste le note scritte depositate dalle parti, fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc per la data del 9-6-2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di opposizione il ingiunto ha eccepito Parte_1
l'incompetenza del Tribunale di Napoli, stante la previsione, all'art.10 del contratto di appalto in atti, della competenza di un unico arbitro “per qualunque controversia derivante dalla interpretazione o dalla esecuzione del presente contratto” (si legge,
infatti, nel detto articolo 10: “Per qualunque controversia derivante pagina 3 di 8 dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto sarà demandata ad un
arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di competenza territoriale”).
Ebbene, non vi è dubbio che la presente causa rientri nell'ambito di operatività
dell'art.10 succitato, avendo ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dalla ditta individuale IL rinveniente la sua fonte proprio nel contratto di CP_1
appalto dell'8-3-2018, contenente la clausola arbitrale summenzionata.
L'efficacia, tra le parti, della clausola compromissoria sussiste nonostante l'intestato
Tribunale, in sede monitoria, abbia riconosciuto la propria competenza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in tale giudizio.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di competenza arbitrale,
afferma che la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (cfr.: Tribunale Brescia, sez. I, n. 4104/2024; Cass. n. 5265/2011).
Pertanto, il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale origina il rapporto creditorio dedotto in giudizio, ma, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se si eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati pagina 4 di 8 nella clausola compromissoria e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale o all'arbitro unico, a seconda dei casi (cfr.: Tribunale
Trento n. 802/2024; Tribunale Bergamo, sez. I, n. 2369/2022; Cass., sez. VI, n.
25939/2021).
Per tutte le ragioni ora esposte, la clausola compromissoria di cui all'art. 10 del contratto di appalto in atti è da ritenersi pienamente valida ed efficace tra le parti.
Risultando, così, in maniera chiara ed inequivocabile che tra le parti fosse vigente la clausola compromissoria de qua, in conformità alla citata giurisprudenza di legittimità e di merito deve essere dichiarato nullo il decreto ingiuntivo e rimesse le parti davanti all'arbitro unico, individuato alla stregua di quanto indicato dalla stessa clausola in questione.
In applicazione dell'l'art. 819 ter, co. 2, c.p.c. - dichiarato costituzionalmente illegittimo
(Corte Cost. n. 223/2013) nella parte in cui, nei rapporti tra arbitrato e processo, non consentiva l'applicazione dell'art. 50 c.p.c. - quando è dichiarata dal giudice togato la competenza in favore di quella arbitrale è possibile (ma, beninteso, non obbligatoria) la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 c.p.c.: così, in accoglimento del capo preliminare dell'opposizione proposta,
oltre a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, va assegnato alle parti il termine di legge per la eventuale riassunzione della causa - ove le parti vogliano pagina 5 di 8 conservare gli effetti processuali della domanda monitoria - avanti al nominando Arbitro
Unico.
Il motivo di opposizione incentrato sulla competenza arbitrale, in quanto fondato, deve ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori doglianze di parte opponente;
ed inoltre, le domande proposte nel merito non vengono esaminate da questo Giudice, in quanto riservate alla cognizione dell'Arbitro Unico per espressa pattuizione contenuta nella clausola compromissoria de qua.
In punto di regolamentazione delle spese processuali, si osserva quanto segue.
Premesso che il giudice, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto deve pronunciarsi sulle spese giudiziali, pur se non ha deciso su alcun punto di merito della causa, non potendo rimettere la relativa pronuncia all'organo giudicante dichiarato competente (cfr.: Cass.,
sez. II, n. 18021/2023; Tribunale Crotone, sez. I, n.1106/2020; Tribunale Milano, sez.
VI, n. 3355/2019; Cass., sez. III, n. 22541/2006), nel presente giudizio deve ritenersi che non ricorrano motivi di compensazione.
Sul punto, la giurisprudenza afferma che la scelta della parte ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio, nonostante la presenza della clausola compromissoria, è
soggetta al rischio che tale clausola possa essere legittimamente invocata dall'ingiunto nella fase di opposizione (cfr.: Tribunale Civitavecchia n. 307/2023; Tribunale Milano n.
5606/2022): ecco che, se è vero che la ditta opposta, che ha sottoscritto la clausola compromissoria de qua, poteva sempre ricorrere alla tutela monitoria, è altrettanto vero pagina 6 di 8 che lo ha fatto a proprio rischio, in quanto l'accoglimento dell'opposizione rende parte vittoriosa l'opponente , con la conseguenza che non è ravvisabile una Parte_1
soccombenza reciproca o una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. (sia pure nell'ampia interpretazione fornitane dalla Corte Costituzionale).
Conseguentemente, considerato che la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione: cfr. Cass.,
sez. II, n. 18021/2023), la parte ingiungente deve essere condannata a pagare le spese processuali, le quali seguono il principio della soccombenza e devono essere poste e carico della . Esse sono liquidate in Controparte_2
dispositivo alla stregua dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così
come aggiornati dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la pronuncia in rito, l'esaurimento della fase istruttoria-trattazione nel deposito delle memoria integrativa (senza l'assunzione di prove costituende) e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, Avv.Pietro
Avallone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: pagina 7 di 8 - dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore dell'arbitro unico individuato ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 10 del contratto di appalto del 8-3-
2018, oggetto di causa;
- assegna alle parti il termine di mesi tre dalla data di comunicazione della presente sentenza per la eventuale riassunzione della controversia avanti al nominando arbitro unico;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3094/24, emesso dal Tribunale di Napoli in data 11-6-2024, revocandolo;
- condanna l'opposto , titolare della Controparte_1 Controparte_2
di , al rimborso, in favore del
[...] CP_1 CP_1 Parte_1
, sito in alla via Aida, n. 50, delle spese del presente procedimento di
[...] Pt_1
opposizione, liquidate in € 7052,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv.Avallone Pietro, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 9.6.2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 8 di 8