Sentenza 21 aprile 2009
Massime • 1
La parte che, ottenuto in primo grado l'accoglimento del "petitum" - sia pure per una sola delle "causae petendi" prospettate, con espressa negazione dell'altra "causa" e con conseguente rigetto della domanda connessa - ritenga di non avere interesse ad impugnare, ha tuttavia l'onere di proporre impugnazione incidentale con riguardo alla "causa petendi" disattesa, qualora il relativo interesse nasca dall'impugnazione principale di controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2009, n. 9479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9479 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IO, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 113, presso lo studio dell'Avv. Grasso Rosalba, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv. Salvatore Morrone del foro di Torino per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SETA S.p.A., in persona del Direttore nonché procuratore Dott. Strumia Ezio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ripetta n. 22, presso lo studio dell'Avv. Vesci Gerardo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv. Agostino Pacchiana Parravicini del foro di Torino come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 458/07 della Corte di Appello di Torino del 29.03.2007/16.04.2007 nella causa iscritta al n. 1615 R.G. dell'anno 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.03.2009 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Rosanna Grasso per la ricorrente e l'Avv. Alessandro Rufini, per delega dell'Avv. Gerardo Vesci, per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.12.2004 NA ER esponeva:
- di essere stato assunta dal 16.12.1983, a seguito di visita effettuata presso la struttura pubblica, alle dipendenze della S.p.A. SETA;
- di essere stata adibita nel 1998 a svolgere le mansioni di centralinista fattorino per il manifestarsi di alcuni problemi di salute;
- di essere stata sottoposta a visita medica collegiale, all'esito della quale veniva dichiarata totalmente inabile a qualsiasi attività lavorativa;
- di essere stata licenziata in data 19.12.2002 ai sensi dell'art. 40 del CCNL;
- di essere stata riconosciuta, in base a successivi accertamenti effettuati dall'INPDAP e dalla Commissione Invalidi Civili, non totalmente inabile, tanto che quest'ultima accertava una percentuale di invalidità pari al 46%.
-che detto licenziamento era illegittimo, in quanto privo del preteso giustificato motivo oggettivo.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva al giudice adito di accertare la carenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e di condannare la convenuta al reintegro nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettivo reintegro, oltre il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo. Si costituiva la convenuta contestando le avverse deduzioni ed argomentazioni e chiedendo il rigetto della domanda. All'esito, effettuata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Torino con sentenza 20.12.2005 accoglieva il ricorso e per l'effetto dichiarava l'illegittimità del licenziamento, condannando la convenuta alla reintegrazione e al pagamento a favore della ricorrente delle retribuzioni maturate dal 20.12.2004 (data di deposito del ricorso) alla reintegrazione, con esclusione del periodo antecedente e decorrente dalla data del licenziamento. E ciò in considerazione del tempo trascorso tra il licenziamento stesso e l'impugnazione e del comportamento incolpevole del datore di lavoro. Tale decisione, a seguito di appello principale della ER ed appello incidentale della società datrice di lavoro, è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 458 del 2007, la quale, rigettato il gravame principale ed in accoglimento di quello incidentale, ha ridotto la condanna al risarcimento dei danni per l'illegittimo licenziamento alla misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. La Corte territoriale ha osservato che oggetto del giudizio di appello era unicamente la quantificazione del risarcimento del danno in ambito di tutela reale conseguente alla non contestata dichiarazione di illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità assoluta della lavoratrice, sicché il motivo di appello riguardante il mancato rispetto dell'art. 40 del CCNL non avrebbe potuto essere esaminato, stante proprio l'omessa impugnazione della pronuncia di illegittimità del licenziamento.
La medesima Corte ha ritenuto fondate le ragioni esposte dalla società datrice di lavoro, ravvisando assenza di responsabilità colpevole da parte di quest'ultima nel causare l'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro e limitando il risarcimento del danno subito dalla lavoratrice nella anzidetta misura di cinque mensilità,oltre accessori.
La ER ricorre per cassazione con quattro motivi. La società SETA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). La ER sostiene che il giudice di appello si è limitato a dichiarare l'infondatezza dell'appello principale senza specificare le ragioni di tale statuizione, a fronte delle doglianze concernenti:
a) l'inappplicabilità dell'istituto dell'aggravamento colposo ex art. 1227 c.c., comma 2, stante la mancanza di rituale eccezione da parte della resistente;
b) l'assenza di colpa in capo ad essa ricorrente in ordine al tempo intercorso tra il licenziamento e l'iniziativa giudiziaria.
Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale ha spiegato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla fondatezza dell'appello incidentale, avente ad oggetto, come già detto, la riduzione dell'ammontare del risarcimento del danno al minimo di cinque mensilità, osservando che nel caso di specie si configurava assenza di responsabilità colpevole in capo alla datrice di lavoro.
L'accoglimento dell'appello incidentale ha comportato l'assorbimento dell'appello principale, che si fondava proprio sull'affermazione della responsabilità di responsabilità colpevole in capo al datore di lavoro, esclusa, come già evidenziato, dal giudice di appello.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. La ER lamenta che l'impugnata decisione ha affermato in modo erroneo di non potersi pronunciare sulla violazione dell'art. 40 CCNL in mancanza di impugnazione avverso il capo riguardante la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, non considerando che essa ricorrente era risultata vincitrice e non aveva quindi alcun interesse ad impugnare tale statuizione.
Le esposte doglianze sono prive di pregio e quindi non sono condivisibili.
Al riguardo va precisato che la parte, la quale, ottenuto in primo grado l'accoglimento del petitum - sia pure per una sola delle causae pretendi prospettate, con espressa negazione dell'altra causa e con conseguente rigetto della domanda connessa, ritenga di non avere interesse ad impugnare, ha tuttavia l'onere di proporre appello incidentale con riguardo alla causa pretendi disattesa, qualora il relativo interesse nasca dall'appello principale di controparte. Ciò puntualizzato, può affermarsi che nella specie la ricorrente lamenta senza fondamento che la Corte di Appello non abbia pronunciato sull'imputabilità soggettiva del licenziamento a lei intimato ed oggettivamente illegittimo, e quindi sul risarcimento del danno in misura maggiore, pur ammettendo di non avere proposto appello incidentale sul punto.
3. Con il terzo motivo la ER censura l'impugnata sentenza per avere erroneamente interpretato il contenuto dell'atto di appello, con il quale sostanzialmente veniva chiesta la riforma della decisione di primo grado sul punto della limitazione del risarcimento sia in relazione all'assenza di colpa di essa ricorrente sia in relazione alla condotta colposa della società.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sulla domanda di risarcimento, che assume essere stata ritualmente avanzata. Tali e ensure s ono i nfondate, s ia perché prospettano una diversa interpretazione della domanda proposta dalla ricorrente rispetto a quella seguita dai giudici di merito, sia perché possono ritenersi assorbite nel rigetto dei primi due motivi del ricorso.
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 17,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009