Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 14/2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 14/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30.12.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 13
novembre 2024
OGGETTO:
[...]
[...]
(C.F. e P.Iva , in persona Controparte_1 Pt_1 P.IVA_1
Codice: P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede a Passirano (Brescia), via
Nervi n. 22, 25050,
rappresentata e difesa dall' l'Avv. Aldo Mazzocchi (CF:
), con studio in Brescia, via Gramsci n. 30, suo C.F._1
procuratore e domiciliatario come da procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o
per atto di fusione 31.10.2013, con sede in Milano, Controparte_3
Via Livio Cambi n. 5, in persona del Presidente del CdA Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Gorio (C.F.
), con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._2
Brescia (BS), via Moretto, n. 67, come da procura in atti
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1034/2020,
pubblicata in data 04.06.2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza, previe le più
opportune declaratorie e statuizioni del caso, contrariis reiectis,
condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento di € 9.559,21 (come dichiarato da FI
nella propria e-mail del 22/12/20) o quantomeno di € 8.356,00 (come chiesto nel giudizio di primo grado), al lordo del versamento effettuato dalla convenuta nelle more del giudizio, a favore dell'attrice per i titoli dedotti in narrativa, oltre agli interessi di mora ex d.lgs 192/2012 e ai sensi dell'art. 1284 IV c.c., o di quella maggiore o minore somma l'intestata
Corte d'Appello riterrà dovuta nonché a rifondere l'importo di € 634,40
versate dall'attrice allo Studio Dotre di Lumezzane (BS)., oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo, In via subordinata: previo accertamento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 cc in capo a , condannarsi la stessa, nei limiti dell'arricchimento, Controparte_2
ad indennizzare della correlativa diminuzione Parte_2
patrimoniale nella misura di € 9.559,21 (come dichiarato da FI
nella propria e-mail del 22/12/20) o comunque di € 8.356,00 (come richiesto in primo grado), oltre agli interessi di mora ex d.lgs 192/2012, o in quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa,
nonché a rifondere l'importo di € 634,40 versato dall'attrice alla propria consulente fiscale Studio Dotre.
In via istruttoria: ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi sulle
circostanze indicate in atti con prefisso “Vero che”, nonché su quelle capitolate nella memoria ex art. 183 VI, n. 2 cpc, con i testi ivi indicati e con riserva di altri indicarne e di meglio capitolare. Ammettersi inoltre la prova contraria sulle circostanze ammesse tra quelle indicate da controparte.
In ogni caso: con rifusione delle competenze e delle spese, oltre rimborso forfetario IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“in via principale: dichiararsi l'inammissibilità e comunque respingersi l'avverso appello e confermarsi il provvedimento impugnato e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improponibilità e comunque respingersi ogni avversa
domanda;
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: respingersi ogni avversa istanza istruttoria e, nel non creduto caso di ammissione delle avverse prove orali, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli stessi capitoli di controparte eventualmente ammessi e sul seguente ulteriore capitolo a prova contraria indiretta:
“vero che il finanziamento di FI è stato accreditato a favore di in data 22.09.2015”. Controparte_2
Si indica a testimone il Dott. presso .” Tes_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_3
(di seguito ha convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Controparte_2
e ha esposto che in data 23 novembre 2012 aveva acquistato
[...]
mediante contratto di locazione finanziaria un macchinario del costo di €
230.000,00; che, in riferimento al predetto acquisto, aveva ottenuto da
FI un finanziamento agevolato in via indiretta partecipando con successo ad un bando ex lege 1/2007 Frim (fondo di rotazione per l'imprenditoria), ottenendo un finanziamento di €112.408,10; che, se avesse applicato correttamente il tasso medio tra il contratto di CP
leasing e il finanziamento predetto, come previsto dal FRIM, avrebbe dovuto conseguentemente riconoscere alla società la somma di € 8.356,00
corrispondente al risparmio per quota interessi, rispetto al tasso contrattuale previsto per il leasing;
che, di contro, aveva CP riconosciuto il minore importo di € 1.052,67 sostenendo che si Parte_2
sarebbe attivata tardivamente per ottenere il finanziamento in oggetto e che, per l'effetto, il tasso agevolato aveva trovato applicazione solo dal
32° canone del leasing;
che la responsabilità per la mancata tempestiva attivazione dei benefici Frim era ascrivibile a la quale, con la CP
sottoscrizione del contratto si era impegnata a seguire tutta la "procedura
Frim", "cosa che, presumibilmente a causa del cambio gestionale … è
concretamente avvenuta, attraverso la società finanziaria FI,
solo in data 15 settembre 2015, ovvero quando il finanziamento di
FI è stato accreditato ad "; che Controparte_2 CP
nella e-mail del 3.12.2015 aveva arbitrariamente quantificato l'importo da riconoscere all'utilizzatrice in € 1.052,67 e non in € 8.356,00; che, vista l'inerzia di nel riconoscerle quanto dovuto, si era dovuta CP
rivolgere allo studio di commercialisti Dotre affinché verificasse la sussistenza delle proprie ragioni, a fronte del pagamento di € 634,40
(parcella dello studio).
Ha chiesto, dunque, in via principale, condannarsi a pagare la CP
somma di € 8.356,00 a favore di oltre agli interessi di mora Parte_2
ex d.lgs 192/2012, o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale
riterrà dovuta, nonché a rifondere l'importo di € 634,40 versato dalla società attrice allo Studio Dotre di Lumezzane (BS) o, in via subordinata,
previo accertamento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 cc in capo a condannare al pagamento delle Controparte_2 CP
medesime somme;
in via istruttoria, ammettersi interrogatorio formale e per testi;
il tutto con vittoria di spese.
, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_2
tutto quanto da controparte dedotto. In particolare ha respinto ogni addebito di responsabilità spiegando che l'inoltro della domanda era di competenza del beneficiario, negando di avere assunto l'incarico di gestire
“la procedura Frim” (comportante la verifica dell'esistenza dei presupposti, l'inoltro della relativa domanda e seguirne l'evoluzione),
tant'è che la per la gestione della pratica si era rivolta ad Parte_4
uno studio di commercialisti associati (doc.7 dell'atto di citazione di primo grado); ha evidenziato che l'erogazione era avvenuta con molto ritardo rispetto all'avvio della pratica di agevolazione (almeno 18/24 mesi); ha contestato, in ogni caso, la genericità delle avverse deduzioni nell'addebitare ritardi alla società di leasing per "mancata tempestiva
attivazione dei benefici" , che non le ha consentito di apprestare una compiuta difesa sul punto.
Ha, poi, contestato l'interpretazione fornita dalla società attrice richiamando l'art. 2 dell'appendice al contratto di finanziamento (doc. 1
atto di citazione di primo grado), il quale prevede espressamente che: "la
mancata concessione e o erogazione da parte di FI dei
contributi richiesti, a qualunque causa dovute, non determineranno alcun
effetto giuridico sul contratto di locazione finanziaria concluso, che
rimarrà valido ed efficace con tutte le sue clausole, modalità, termini, e
garanzie convenuti".
In merito al quantum sottolinea che, sebbene il beneficio calcolato dal Dott. per conto di fosse pari ad € 8.356,00, in concreto, il Per_1 CP
contributo è stato percepito solo 32 mesi dopo l'avvio del contratto, perciò
il tasso più favorevole è stato determinato a partire dalla data di effettiva erogazione da parte di FI e non da quella solo ipotetica e non concretamente realizzata di coincidenza dell'erogazione con il primo canone di leasing.
Ha, altresì, contestato la debenza dell'importo di € 634,40 di cui alla parcella del 25 ottobre 2016 dello studio Dotre, in quanto la decisione di affidarsi a professionisti per seguire la pratica di agevolazione è stata una scelta dell'utilizzatrice e non è pertanto imputabile alla società di leasing.
Ha, infine, eccepito sia l'inammissibilità dell'azione subordinata di arricchimento senza causa per violazione del criterio della residualità a fronte di un rapporto contrattuale tutelabile tramite l'esperimento di altre azioni, sia l'infondatezza della stessa, non essendovi stato alcun arricchimento in capo ad a danno dell'attrice, la quale non aveva CP
subito alcun corrispondente impoverimento, essendo pacifico e documentalmente provato che l'erogazione da parte di FI non era pervenuta al momento dell'avvio del contratto, bensì in data 22
settembre 2015.
Nelle more del giudizio di primo grado, in data 03.04.2018, ha CP
versato tramite bonifico la somma di € 1.052,67, quale ammontare effettivamente dovuto a la quale ha trattenuto la somma in Parte_2
acconto alla maggior somma dovuta per le ragioni sostenute dalla difesa della stessa. Concesse le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 13.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai fogli già depositati e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 1034/2020 pubblicata il 04.06.2020
ha affermato che:
- il meccanismo di funzionamento dell'operazione è il seguente: a seguito del possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo alla società
utilizzatrice e alla domanda da questa effettuata, FI eroga un finanziamento in conto capitale alla società di leasing ad un tasso scontato,
mentre la concedente è tenuta a restituire l'importo erogato entro la scadenza del contratto di leasing e il beneficio, in termini di tasso goduto dalla società di leasing, viene ribaltato da quest'ultima sull'utilizzatore in leasing, che può a sua volta godere di uno sconto sul tasso applicato nell'ambito della locazione finanziaria;
- per questo motivo, il tasso agevolato deve avere decorrenza effettiva dal momento in cui il contributo perviene alla società concedente fino al termine del contratto di leasing: nel caso di specie il contributo è stato erogato in data 22 settembre 2015 (doc. 5 della comparsa di risposta di primo grado), quindi ha quantificato il beneficio goduto in euro CP
1052,67 e lo ha integralmente trasferito alla società concedente;
- l'importo trasferibile in capo alla società utilizzatrice è pari a quello concretamente goduto dalla parte concedente in funzione del momento di effettiva erogazione del finanziamento agevolato, come si evince dall'articolo 5 co. 2 dell'appendice al contratto di leasing in forza del quale
“la concedente, in seguito alla ricezione del finanziamento agevolato, [è
tenuta] ad effettuare un atto di variazione contratto”;
- non è stato specificatamente dedotto quale sia la fonte dell'asserita obbligazione gravante su nella presentazione della domanda di CP
agevolazione e/o nella sua predisposizione, non essendo state indicate circostanze di tempo e luogo, né i soggetti che avrebbero conferito e ricevuto l'incarico così impegnando la società di leasing nell'avanzare la richiesta per conto della società utilizzatrice;
- la legge 1/07 Frim della regione Lombardia (doc. 3 di parte attrice)
prevede all'articolo 9 che la domanda di ammissione al contributo vada presentata dal cliente, vale a dire dal soggetto beneficiario, come previsto anche dall'art. 1 dell'appendice del contratto di leasing;
- l'addebito della mancata tempestiva attivazione dei benefici a carico di nel caso di specie non è adeguatamente sorretto dalla prova CP
dell'assunzione da parte di dell'incombente di seguire la CP
procedura Frim;
- si tratta di un compendio probatorio carente che non può essere colmato dai capitoli di prova, da ritenersi inammissibili, in quanto generici e valutativi;
- dalla lettura integrale della corrispondenza intercorsa tra il funzionario di dottor e la società (e-mail del 3 dicembre CP Per_1 Parte_2
2015) si evince solo che a fronte della richiesta della società CP
utilizzatrice relativa al quantum erogabile da parte di FI del contributo in coincidenza col primo canone di leasing, aveva risposto che tale importo sarebbe stato pari ad € 8.356,00;
- la richiesta di condanna al pagamento dell'importo di euro 634,40 di cui all'avviso di parcella del 25 ottobre 2016 dello studio di commercialisti deve essere rigettata in forza della completa estraneità di al CP
predetto incarico e per l'infondatezza dell'addebito di tale importo alla società convenuta, non essendo stato provato alcun inadempimento a suo carico;
- sotto il profilo contrattuale, il rapporto di leasing tra e la società CP
e quello tra quest'ultima e FI per le agevolazioni Parte_2
ottenute con la partecipazione al FRIM, rimangono del tutto svincolati ed autonomi, sicché, in assenza di una specifica ed ulteriore fonte di obbligazione da parte di verso non sussiste alcuna CP Parte_2
fonte idonea a chiamare a rispondere delle tempistiche di CP
erogazione del finanziamento da parte di FI;
- l'azione di arricchimento senza causa avanzata in via subordinata da
è inammissibile a fronte dell'assenza del presupposto della Parte_2
residualità dell'azione cui all'articolo 2041 c.c. e comunque infondata per la mancata indicazione dell'arricchimento in capo ad la quale ha CP
ricevuto a decorrere da una certa data un contributo agevolato, di cui ha integralmente trasfuso gli effetti economici a beneficio della Parte_2
tramite bonifico bancario;
parallelamente, non è stato indicato alcun impoverimento a carico di parte attrice da correlarsi ad un arricchimento in capo alla convenuta. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Brescia
ha respinto le domande formulate da Parte_3
condannando la società a rifondere a le spese di lite, Controparte_2
liquidate in € 4.076,75 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_3
censurandola con due motivi sintetizzabili in una censura attinente al merito della decisione e in una censura in punto di spese;
si è costituita in giudizio quale incorporante di Controparte_2 Controparte_3
, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
Precisate, dunque, le conclusioni all'udienza del 13.11.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di appello, la società lamenta Pt_2
l'errata, illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa l'infondatezza delle proprie ragioni.
A sostegno delle stesse ha anzitutto premesso che:
- l'art. 5 dell'appendice al contratto di leasing stabilisce che “le
agevolazioni concesse verranno rese disponibili da FI, la quale
procede ad accreditare alla concedente l'importo dell'intervento
finanziario. La concedente provvede, in seguito alla ricezione del
finanziamento agevolato, ad effettuare un atto di variazione al contratto
di leasing con l'utilizzo congiunto dei mezzi finanziari propri e del fondo.
Il tasso di interesse applicato all'intervento finanziario, in seguito alla ricezione del finanziamento agevolato, sarà pari alla media ponderata tra
il tasso applicabile sulla quota di finanziamento erogato a valere sul fondo
regionale ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento erogato a
valere sul plafond messo a disposizione dal soggetto abilitato”;
– che FI ha accreditato a favore di la somma di € CP
112.048,01 (pari al 50% del costo del macchinario acquistato), che la società di leasing ha restituito ratealmente ad un tasso agevolato dello
0,5%;
-che avrebbe, quindi, dovuto applicare al finanziamento CP
concesso a il tasso agevolato indipendentemente dal momento Parte_2
dell'erogazione della somma € 112.048,01 da parte dei FI;
-che non risponde, infatti, al vero quanto affermato da nelle CP
missive tramesse il 03.12.2015 e il 18.04.2016 secondo cui “… nel caso in
cui la provvista agevolativa fosse stata acquistata contestualmente con la
partenza del primo canone di locazione finanziaria l'impatto in termini
monetari sarebbe stati di € 8.356,00 […]” poiché la coincidenza tra il momento in cui è stato erogato il Fondo FRIM da parte di FI e l'inizio della locazione finanziaria non è conditio sine qua non per l'applicazione di tutto il vantaggio, in termini di tasso agevolato, anche all'utilizzatrice, per cui la concedente non avrebbe potuto pretendere da l'intero tasso previsto nel contratto di leasing, applicando Parte_2
l'agevolazione solo a partire dal trentaduesimo canone;
- che le la modalità della procedura FRIM non permettono di ottenere il finanziamento da FI prima che maturi il primo canone del leasing, atteso che per la prima sono richieste tempistiche più lunghe,
circostanza risultante anche dal richiamo all'art. 2 dell'appendice FRIM
che esclude la determinazione di effetti giuridici sul contratto di leasing a seguito dall'eventuale mancata (non tardiva) concessione dei contributi della procedura FRIM.
- che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di leasing del
23.11.2012 ha assegnato a il compito di Parte_2 Controparte_5
seguire la procedura, per cui la responsabilità in ordine al ritardo della stessa è ascrivibile a CP
-che l'interpretazione del giudice di prime cure risulta iniqua e contraria alla natura stessa della LR 01/07 e ai principi del FRIM, giacché
condizionerebbe la concreta rilevanza dei vantaggi del fondo solo al momento in cui FI eroga il proprio finanziamento;
- che dallo scambio epistolare con la Dott.ssa di Persona_2
FI, avvenuto il 22.12.2020, è emerso che “il valore
dell'agevolazione in de minimis era di € 9.559,21”, era il vantaggio minimo che avrebbe dovuto riconoscersi alla società Parte_2
-che la società è stata costretta a rivolgersi allo studio di commercialisti
Dotre per verificare la sussistenza delle proprie ragioni a fronte dell'inerzia di nel riconoscimento di quanto dovuto, affrontando CP
una spesa di euro 634,40.
Alla luce di tali argomentazioni l'appellante censura, pertanto, la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure:
- affermato che “la concedente è tenuta a restituire l'importo erogato entro la scadenza del contratto di leasing”, in quanto, indipendentemente da quanti canoni di locazione sono stati già pagati dall'utilizzatore, la società di leasing deve restituire le somme accreditatele a tasso agevolato secondo i termini pattuiti tra e FI;
CP
- ritenuto che il tasso agevolato può avere decorrenza effettiva dal momento in cui il contributo perviene alla società concedente fino al termine del contratto di leasing, in quanto, al contrario, esso deve essere utilizzato come base di calcolo indipendentemente dal termine del contratto di leasing;
- omesso di considerare che per potere ottenere il Parte_2
riconoscimento della somma di euro 1.052,67, ha dovuto radicare il giudizio di primo grado;
- affermato che l'importo trasferibile in capo a sia “pari a quello Parte_2
concretamente goduto da parte concedente in funzione del momento di
effettiva erogazione del finanziamento agevolato”, mentre è invece indipendente dal momento della sua effettiva erogazione in quanto i termini di restituzione a FI non dipendono dai termini di pagamento dei canoni di leasing, e ritenuto che dall'art. 5, co. 2,
dell'appendice del contratto di leasing si evince che la concedente, in seguito alla ricezione del finanziamento agevolato, sia tenuta ad effettuare un atto di variazione del contratto con effetto ex nunc anziché ex tunc;
- ritenuto carente sul piano assertivo la tesi della società Parte_2
secondo cui si sarebbe assunta l'incombente di seguire la CP
procedura FRIM per conto della in quanto l'unico onere a Parte_2 carico di quest'ultima era l'inoltro della domanda prima ancora che venisse concesso il leasing, mentre l'incombente di seguire la procedura spettava alla concedente atteso che FI finanziava direttamente la società di leasing;
- ritenuto inammissibili i capitoli di prova, in quanto la email di CP
del 3.12.2015 ha valore confessorio in ordine all'importo di euro 8.356,00
e la concedente ha interamente goduto del tasso agevolato dello 0,5%;
- affermato la estraneità di con riferimento all'incarico conferito CP
allo studio di commercialisti e l'infondatezza dell'addebito dell'importo di euro 634,40 alla concedente per assenza di inadempimento ad essa imputabile, senza tenere conto che tale incarico si era reso necessario per potere valutare la fondatezza delle ragioni di al fine di radicare Parte_2
il presente giudizio;
- ritenuto che i rapporto di leasing e di finanziamento FRIM rimanessero del tutto svincolati ed autonomi per cui non vi era ragione per chiamare a rispondere delle tempistiche di erogazione del finanziamento CP
da parte di FI, in quanto proprio per tale autonomia CP
avrebbe dovuto riconoscere alla utilizzatrice il tasso agevolato anche nel caso di erogazione del FRIM quando ormai i canoni di leasing erano maturati, poichè solo la mancata erogazione, e non il ritardo nella stessa,
legittimava a non riconoscere all'utilizzatrice il tasso agevolato;
CP
- respinto la domanda di arricchimento senza causa nonostante il mancato riconoscimento della media ponderata tra il tasso dello 0,5% e quello applicato nel contratto di leasing abbia comportato un indebito arricchimento da parte di ed un conseguente impoverimento CP
dell'utilizzatrice.
Con il secondo motivo di appello lamenta l'erronea Parte_2
compensazione delle spese del giudizio, chiedendo che venga applicato il criterio della soccombenza con condanna di alla rifusione in CP
favore della società appellante delle spese della mediazione obbligatoria e di entrambi i gradi di giudizio.
***
La produzione del documento di in atto di appello, Parte_2
denominato “e-mail Avv. Mazzocchi/FI e FI/Avv.
Mazzocchi del 22/12/2020”, va dichiarata inammissibile in quanto nuova e quindi tardiva, in evidente violazione dell'ultimo comma dell'art. 345
c.p.c.
Sebbene la mail prodotta sia stata inviata a in data 22.12.2020, Parte_2
ossia in data posteriore rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado datata 04.06.2020, emerge chiaramente dalla lettura della missiva come si tratti di risposta ad istanza di chiarimento avanzata dalla società
appellante via pec solo in data 17.12.2020 e 18.12.2020 e successivamente con mail ordinaria in data 22.12.2020.
La formazione successiva del documento dipende, dunque,
esclusivamente dal momento in cui ha chiesto il relativo Parte_2
chiarimento, senza che l'appellante abbia provato e neppure allegato il motivo per cui non avrebbe potuto avanzare tale richiesta in precedenza.
Ad ogni modo, quand'anche la Corte avesse ritenuto la predetta mail, essa non potrebbe comunque valere a fondare la domanda nuova, avanzata per la prima volta nel presente grado, di condanna di al pagamento CP
della maggior somma di euro 9.559,21. Sebbene, infatti, nelle conclusioni in primo grado la società avesse richiesto la condanna di Parte_2
al pagamento della somma di euro 8.356,00 o di quella maggiore CP
o minor somma che sarebbe risultata dovuta in corso di causa, tale espressione si riduce ad una mera formula di stile che a nulla rileva atteso che nel precedente grado la società mai ha contestato che il beneficio dovutole fosse pari ad euro 8.536,00 né richiesto mezzi istruttori al fine di diversamente quantificarlo.
Ciò posto, entrando nel merito della questione, la Corte ritiene dirimente soffermarsi sul contenuto dell'art. 5 dell'appendice al contratto di leasing
(doc. 1) e sull'art. 9 della legge FRIM (doc. 3).
La prima disposizione stabilisce che “L'Utilizzatore prende atto che le
eventuali agevolazioni concesse verranno rese disponibili da
FI la quale, verificata la sussistenza delle necessarie
condizioni, procede ad accreditare alla Concedente l'importo
dell'intervento finanziario.
La Concedente provvede, in seguito alla ricezione del finanziamento
agevolato, ad effettuare un atto di variazione al contratto di leasing con
l'utilizzo congiunto di mezzi finanziari propri e del fondo. Il tasso di
interesse applicato all'intervento finanziario, in sede alla ricezione del
finanziamento agevolato, sarà pari alla media ponderata tra il tasso
applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul “plafond” messo a disposizione dal Soggetto Abilitato”.
La seconda disposizione stabilisce che “Ottenuta l'erogazione del
finanziamento agevolato, provvederà a variare il Controparte_3
contratto di locazione finanziaria applicando un tasso di interesse pari
alla media ponderata tra il tasso applicato sulla quota di finanziamento
erogata a valere sul Fondo regionale ed il tasso annuo nominale lordo del
contratto di riferimento”.
La lettura di queste norme adottata da e fatta propria dal CP
Tribunale, secondo cui il tasso agevolato andrebbe applicato solo a decorrere dalla erogazione da parte di FI del finanziamento agevolato, ossia, nel caso di specie, solo dalla trentaduesima rata, non appare condivisibile.
Siffatta interpretazione andrebbe a detrimento della ratio stessa del FRIM:
la legge regionale n. 1 /2007, denominata “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”, istitutiva del Fondo di
Rotazione per l'imprenditorialità, infatti, trova la propria ragione giuridica nella decisione della Regione Lombardia, la quale, in coerenza con gli orientamenti comunitari, ha inteso supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo. Questo
intento del legislatore regionale è chiaramente espresso nell'art 1 della L.
1/2007 che quali soggetti beneficiari dell'agevolazione indica le “Micro,
piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione”.
A mente, dunque, di un'interpretazione teleologica, l'applicazione del tasso agevolato con effetto ex nunc, e cioè solo a decorrere dal momento dell'erogazione della somma da parte di FI a favore di CP
, sconfesserebbe la finalità stessa del FRIM.
La misura effettiva del beneficio finirebbe, infatti, per dipendere dal tempo impiegato da FI per istruire la pratica ed erogare il finanziamento, non imputabile al beneficiario, fino ad annullarsi nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenisse in prossimità dello scadere del contratto di leasing, così vanificando la finalità agevolativa per cui è stato introdotto.
Un ulteriore argomento a sostegno di un'applicazione ex tunc del tasso agevolato emerge dalla lettura dell'art. 2 dell'appendice al contratto di leasing (“La mancata concessione e/o erogazione da parte di FI
dei contributi richiesti, a qualunque causa dovute, non determineranno alcun effetto giuridico sul contratto di locazione finanziaria concluso, che rimarrà valido ed efficace con tutte le sue clausole, modalità, termini e garanzie convenuti”) dal quale è possibile dedurre che l'erogazione debba avvenire necessariamente in un momento successivo rispetto alla stipulazione del contratto di leasing.
Tale circostanza è confermata dalla stessa che in sede di CP
comparsa di costituzione di primo grado “evidenzia che l'erogazione
avviene normalmente e fisiologicamente con molto ritardo rispetto
all'avvio della pratica di agevolazione (almeno 18/24 mesi – nel caso di
specie ce ne sono voluti circa 30)”.
Perciò, tenuto conto di questo fisiologico delta temporale tra la stipulazione del contratto di leasing con le relative rate da pagare e l'erogazione della somma da parte di FI a favore della concedente, l'interpretazione fatta propria dal Tribunale creerebbe un effetto distorsivo del meccanismo agevolatore: la concedente ottiene l'erogazione dell'intera somma con l'applicazione del tasso agevolato e ciò a prescindere dallo stato in cui si trova il contratto di leasing, mentre l'utilizzatrice, ossia la piccola o media impresa a tutela della quale è stato istituito il FRIM, può usufruire del tasso agevolato solo a decorrere dal momento in cui la somma è stata erogata alla concedente da FI,
e quindi solo per i canoni ancora a scadere e non anche per gli interessi già
pagati.
Ritiene, pertanto, la Corte che se l'erogazione a favore della concedente prevede l'applicazione di un tasso agevolato per l'intero ammontare interessato, non si comprende perché l'utilizzatrice debba, invece,
usufruire del tasso agevolato solo su una parte della somma finanziata e ciò per tempistiche fisiologiche che non possono essere in alcun modo influenzate dall'impresa che possiede tutti i requisiti per fruire di quell'agevolazione.
Diversamente opinando, inoltre, si verificherebbe una diversità di trattamento rispetto alle agevolazioni applicate alle varie imprese coinvolte nel meccanismo del fondo, le quali godrebbero del tasso agevolato per un periodo di tempo differente in base al momento in cui la concedente ha ottenuto l'erogazione dell'importo.
Oltre a ciò, giova rilevare che l'art. 5 dell'appendice al contratto di leasing dispone una variazione del contratto di leasing al momento dell'erogazione della somma da parte di FI e non una variazione del tasso, sicché se è lo stesso contratto ad essere modificato, tale mutamento riguarda tutta la durata del contratto, compreso il periodo antecedente (nella specie anche gli interessi applicati alle rate anteriori alla trentaduesima), obbligando, quindi, la concedente, nel momento in cui riceve il finanziamento agevolato ed è quindi accertato il diritto dell'utilizzatore ad ottenere il beneficio, a rielaborare il piano di ammortamento applicando il tasso agevolato previsto dall'ultima parte dell'art. 5 sin dall'inizio del contratto e non solo da quel momento.
Per tutte le ragioni sopra considerate, va quindi Controparte_2
condannata a pagare in favore di la somma di € 8.356,00, oltre Parte_2
interessi di mora ex d. legisl. 192/2012, dedotto quanto già versato nelle more del giudizio di primo grado.
Va, invece, respinta la domanda di rimborso dell'importo di € 634,40,
versato dalla società appellante allo studio di commercialisti Dotre
affinché verificasse la sussistenza delle proprie ragioni e quantificasse il
quantum debeatur.
Dal contratto di leasing e dalla relativa appendice non emerge che la concedente abbia assunto l'onere di seguire la pratica per fare ottenere alla il finanziamento agevolato FRIM, e dall'art. 9 della L. 01/07 Parte_2
emerge chiaramente che la domanda di ammissione al contributo deve essere inoltrata online direttamente dall'impresa che intende fruire delle agevolazioni ad essa spettanti, in presenza di predeterminati requisiti.
Ne discende che la esigenza di avvalersi della attività dello Studio Dotre non è in alcun modo imputabile ad ma è frutto di una scelta CP
personale della società appellante, il cui costo dunque non può essere addebitato alla concedente.
Quanto alle richieste istruttorie reiterate nel presente grado di giudizio, in assenza di una censura esplicita avverso la loro mancata ammissione da parte del giudice di prime cure, il loro rigetto deve intendersi coperto dal giudicato.
Il secondo motivo di censura relativo alle spese, dato l'accoglimento dell'appello, resta assorbito dovendo provvedersi ad una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, mentre quanto alla domanda di rimborso delle spese della mediazione che, a parere della società appellante, dovrebbero essere poste a carico di la quale non ha partecipato alla procedura tesa ad una CP
composizione bonaria della controversia, trattasi di spese non necessarie,
atteso che, in materia di leasing, il preventivo esperimento della mediazione non è obbligatoria (Cass. sent. n. 15200/2018).
La domanda ex art. 2041 c.c. rimane assorbita nell'accoglimento della domanda principale.
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La sentenza va, quindi, riformata nei limiti anzidetti e, per l'effetto deve essere condannata al versamento a favore di Controparte_2
di € 8.356,00, oltre interessi di mora ex d. lgs Parte_3
192/2012, dedotto quanto già versato nelle more del giudizio di primo grado. Deve, dunque, procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez.
1, Ord. n. 14916 del 2020, Cass. 24.11.2021 n. 36395, Cass. 18.3.2021 n.
7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Ciò posto, in considerazione della parziale soccombenza di in Parte_2
ordine alla domanda di rimborso della somma di euro 634,40 e tenuto conto del versamento della somma di € 1.052,67 da parte di solo CP
nelle more del giudizio di primo grado, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura di 1/5,
condannando per il residuo alla rifusione delle Controparte_2
spese alla controparte, liquidate come da dispositivo (valori medi dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, valori minimi solo per le fasi di trattazione)
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
1034/2019 pubblicata il 04.06.2020, appellata da Parte_3
- condanna a versare la somma di € 8.356,00, oltre Controparte_2
interessi di mora ex d. lgs 192/2012, a dedotto Parte_3
quanto già versato nelle more del giudizio di primo grado;
- rigetta la domanda di condanna di al pagamento Controparte_2
della somma di € 634,40 a titolo di rimborso della parcella dello studio dei commercialisti, e al rimborso delle spese di mediazione;
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/5, condannando alla rifusione della residua Controparte_2
parte delle spese in favore dell'appellante, spese che nel complesso liquida in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00
per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria, per il giudizio di primo grado, e in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria, € 1.911,00 per la fase decisoria per il presente grado, oltre per entrambi i gradi il rimborso del contributo unificato ove corrisposto e delle spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e cpa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02.04.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli