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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2785/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 30.9.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(già , C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. ), con domicilio C.F._1 digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, come modificato dal
D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE
E
1 , C.F. in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stabilito Ilenia Stocchetti C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in San Gregorio Matese, alla via
[...]
NO Bojano, snc – pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4457/2022, resa e pubblicata (nella causa civile iscritta al RG n. 6156/2020) in data 05/12/2022 ex art. 281-sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 05/06/2023 la (nuova denominazione di Parte_1 [...] ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di S.M.C.V. Parte_2 ha rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna del al pagamento Controparte_1 di euro 8.230,66 per sorta capitale, euro 3.176,29 per interessi moratori, euro 160,00, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Dgls 231/2002, ed euro 231,53, oltre interessi anatocistici, per crediti ceduti all'attrice da CP_ Edison Energia S.p.a., rivenienti dai contratti di somministrazione di energia intrattenuti con l' convenuto, per le forniture erogate, come da fatture emesse ed allegate in atti.
Il Tribunale, rilevando officiosamente la questione, e in applicazione del principio della ragione più liquida, ha fondato la pronuncia sulla mancanza di prova dell'impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, a tenore del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, rilevando, altresì, che detti atti dovevano essere prodotti dalla stessa parte attorea in ossequio al principio dell'onere della prova.
Ha, inoltre, dichiarato inammissibile la subordinata domanda di ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà.
CP_ Nella contumacia dell' convenuto, ha statuito che nulla era dovuto per le spese di lite.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Il Comune appellato si è costituito in lite con comparsa del 31.10.2023 (per l'udienza del 30.11.2023, differita di ufficio al 6.12.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
2 La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo la deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto Pt_1 insussistente la prova del credito, che, per contro, sarebbe stata data attraverso la produzione del contratto di fornitura, delle fatture, dell'atto di cessione, dell'elenco riepilogativo del credito, della nota debito interessi, con le relative ricevute di consegna/accettazione, della lettera di sollecito di pagamento recapitata al e in alcun modo riscontrata dall'ente. CP_1
Le doglianze sono infondate.
Come chiarito dai Supremi Giudici (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17197 del 2024), l'art. 191, comma 1,
t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n.
6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni
3 locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195;
Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., sez.
1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1,
30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854).
Ciò non esclude, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli
4 accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass., sez. 3,
31/05/2005, n. 11597).
Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (secondo Cass., sez. 1, 09/12/2015, n. 24860 il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, d.lgs. n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico- finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi).
A tanto consegue come l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica - come nel caso di specie - non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale
(Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n.
10640).
Né ancora assume rilievo la circostanza che la questione della nullità del rapporto non sia stata introdotta con le difese originarie, ben potendo la nullità essere rilevata anche d'ufficio (in tal senso Cass.
17197/2024).
Ciò considerato, è infondata la deduzione di parte appellante secondo cui il comportamento concludente, confessorio, dell'Ente varrebbe come equipollente dell'impegno di spesa o quantomeno del riconoscimento del debito fuori bilancio. 5 Tutto ciò considerato, la sentenza non merita censura in parte qua, non emergendo in atti la prova che, per i crediti ceduti, sussistesse l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Con il secondo motivo di gravame si duole l'appellante della declaratoria di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, della domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A sostegno del motivo invoca l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito non precludono la possibilità di introdurre l'azione stessa in via subordinata, per il caso in cui l'azione tipica proposta in via principale abbia esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento (Cass. 4492/2010).
Anche tale motivo è infondato.
La violazione delle regole contabili determina, infatti, una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 80 del 04/01/2017, Rv. 643017 -
01, cit.).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, di recente, chiarito che, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Nel caso di specie, la mancanza dell'impegno di spesa integra, appunto, l'ipotesi di nullità del titolo contrattuale da ultimo delineata dalla Suprema Corte, preclusiva della proponibilità della domanda alternativa di arricchimento per difetto del requisito della sussidiarietà.
Infine, è appena il caso di rilevare come, secondo l'orientamento fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è esperibile, nei confronti dell'ente, unicamente nell'ipotesi in cui esso riconosca "a posteriori", con atto costitutivo, il
6 debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. d.lgs. n. 267 del 2000, da tanto desumendosi il carattere propriamente 'costitutivo' del ridetto riconoscimento di cui all'art. 194 cit. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
12608 del 19/05/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11036 del 09/05/2018 e successive conformi).
Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative (Cass. Sez.
1 -, Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018).
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite del grado possono essere compensate, avuto riguardo alla novità dell'arresto giurisprudenziale che ha orientato la decisione, che consente di affermare la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte
Cost. n. 77/2018.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Compensa le spese di lite del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2785/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 30.9.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(già , C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. ), con domicilio C.F._1 digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, come modificato dal
D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTE
E
1 , C.F. in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stabilito Ilenia Stocchetti C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in San Gregorio Matese, alla via
[...]
NO Bojano, snc – pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4457/2022, resa e pubblicata (nella causa civile iscritta al RG n. 6156/2020) in data 05/12/2022 ex art. 281-sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 05/06/2023 la (nuova denominazione di Parte_1 [...] ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di S.M.C.V. Parte_2 ha rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna del al pagamento Controparte_1 di euro 8.230,66 per sorta capitale, euro 3.176,29 per interessi moratori, euro 160,00, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Dgls 231/2002, ed euro 231,53, oltre interessi anatocistici, per crediti ceduti all'attrice da CP_ Edison Energia S.p.a., rivenienti dai contratti di somministrazione di energia intrattenuti con l' convenuto, per le forniture erogate, come da fatture emesse ed allegate in atti.
Il Tribunale, rilevando officiosamente la questione, e in applicazione del principio della ragione più liquida, ha fondato la pronuncia sulla mancanza di prova dell'impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, a tenore del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, rilevando, altresì, che detti atti dovevano essere prodotti dalla stessa parte attorea in ossequio al principio dell'onere della prova.
Ha, inoltre, dichiarato inammissibile la subordinata domanda di ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito della sussidiarietà.
CP_ Nella contumacia dell' convenuto, ha statuito che nulla era dovuto per le spese di lite.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Il Comune appellato si è costituito in lite con comparsa del 31.10.2023 (per l'udienza del 30.11.2023, differita di ufficio al 6.12.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
2 La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Col primo motivo la deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto Pt_1 insussistente la prova del credito, che, per contro, sarebbe stata data attraverso la produzione del contratto di fornitura, delle fatture, dell'atto di cessione, dell'elenco riepilogativo del credito, della nota debito interessi, con le relative ricevute di consegna/accettazione, della lettera di sollecito di pagamento recapitata al e in alcun modo riscontrata dall'ente. CP_1
Le doglianze sono infondate.
Come chiarito dai Supremi Giudici (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17197 del 2024), l'art. 191, comma 1,
t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n.
6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni
3 locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195;
Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., sez.
1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1,
30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854).
Ciò non esclude, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli
4 accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass., sez. 3,
31/05/2005, n. 11597).
Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (secondo Cass., sez. 1, 09/12/2015, n. 24860 il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, d.lgs. n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico- finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi).
A tanto consegue come l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica - come nel caso di specie - non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale
(Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n.
10640).
Né ancora assume rilievo la circostanza che la questione della nullità del rapporto non sia stata introdotta con le difese originarie, ben potendo la nullità essere rilevata anche d'ufficio (in tal senso Cass.
17197/2024).
Ciò considerato, è infondata la deduzione di parte appellante secondo cui il comportamento concludente, confessorio, dell'Ente varrebbe come equipollente dell'impegno di spesa o quantomeno del riconoscimento del debito fuori bilancio. 5 Tutto ciò considerato, la sentenza non merita censura in parte qua, non emergendo in atti la prova che, per i crediti ceduti, sussistesse l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
Con il secondo motivo di gravame si duole l'appellante della declaratoria di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, della domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A sostegno del motivo invoca l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito non precludono la possibilità di introdurre l'azione stessa in via subordinata, per il caso in cui l'azione tipica proposta in via principale abbia esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento (Cass. 4492/2010).
Anche tale motivo è infondato.
La violazione delle regole contabili determina, infatti, una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 80 del 04/01/2017, Rv. 643017 -
01, cit.).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, di recente, chiarito che, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Nel caso di specie, la mancanza dell'impegno di spesa integra, appunto, l'ipotesi di nullità del titolo contrattuale da ultimo delineata dalla Suprema Corte, preclusiva della proponibilità della domanda alternativa di arricchimento per difetto del requisito della sussidiarietà.
Infine, è appena il caso di rilevare come, secondo l'orientamento fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è esperibile, nei confronti dell'ente, unicamente nell'ipotesi in cui esso riconosca "a posteriori", con atto costitutivo, il
6 debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. d.lgs. n. 267 del 2000, da tanto desumendosi il carattere propriamente 'costitutivo' del ridetto riconoscimento di cui all'art. 194 cit. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
12608 del 19/05/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11036 del 09/05/2018 e successive conformi).
Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative (Cass. Sez.
1 -, Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018).
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite del grado possono essere compensate, avuto riguardo alla novità dell'arresto giurisprudenziale che ha orientato la decisione, che consente di affermare la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte
Cost. n. 77/2018.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Compensa le spese di lite del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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