Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4139/2023 R.G. TRA
n.q. di coniuge superstite di , nato a [...]_1 Napoli il 17.7.52 e deceduto il 13.12.22, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gentile RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Maria CP_1 Golia RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.7.23, l'istante in epigrafe ha esposto che il coniuge è deceduto in data 13.12.22 a seguito di carcinoma polmonare contratto in ragione della esposizione pluriennale alle polveri di amianto, avendo lavorato alle dipendenze di dal 1.4.74 al 31.12.1999; che in CP_2 data 13.3.23 presentava all' domanda per il riconoscimento della rendita ai superstiti atteso CP_1 che il decesso era intervenuto a causa di malattia contratta per ragioni di lavoro;
che con provvedimento del 14.4.23 l' rigettava la domanda per insussistenza del nesso causale;
che, CP_1 proposto ricorso in opposizione, l' rimaneva silente. Esauritosi, pertanto, l'iter CP_3 amministrativo, ha chiesto a questo Giudice l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra l'exitus, la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta e la condanna del convenuto alla corresponsione in suo favore della rendita ai superstiti ed annesso assegno una tantum ex art. 85 e ss. Del DPR 1124/1965. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1 Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui segue. Preliminarmente, giova rammentare che, a dispetto di quanto eccepito dall l'esposizione CP_1 pluriennale (invero ultradecennale) all'amianto è certificata dallo stesso Istituto essendo versato in atti l'attestato del 2.4.2002 di esposizione all'amianto del de cuius dal 1.4.74 al 31.12.92, risultando perciò superflua la prova per testi in ordine a tale circostanza. Ancora in via preliminare, sul piano normativo si rammenta che ai sensi dell'art. 85 e ss. del DPR 1124/1965 in caso di morte dipesa da infortunio sul lavoro o malattia professionale “spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno ((di euro 10.000)) al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle (…)” Tanto premesso, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è risultato che il era affetto dalle patologie indicate nella relazione peritale, di evidente origine Per_1 professionale. Segnatamente, osserva il ctu: “Preliminarmente va precisato che, in data 02/04/2002 la sede di CP_1 Napoli rilasciava, ai sensi dell'art. 13, Comma 8 L. 257/92 modificato dalla L. 271/93, la te certificazione: “Si dichiara che presso l' stabilimento di Napoli, il dipendente, Controparte_4 sign. è st e seguenti mansioni da lui svolte nei Persona_1 reparti e per i periodi sottoindicati: Mansione/Attività Capo Intermedio;
Reparti/Ambienti di lavoro;
Periodo 1/4/74 al 31/12/74”. Parte_2 La scheda di decesso del de cuius, stilata in data 13/12/2022, quale causa di morte, testualmente riporta:
“Causa iniziale:
1. Carcinoma polmonare metastatico. Eventuali condizioni o complicazioni che fanno parte della sequenza che ha portato a morte:
2. Stato cachettico.
3. Arresto cardio-circolatorio”. Tra le neoplasie maligne del polmone, il “cancro non a piccole cellule” è la forma più frequente, rappresentando circa l'85% dei casi. Questo tumore origina dai tessuti epiteliali (per questo è anche detto carcinoma) che rivestono i bronchi ed il parenchima polmonare. L'insorgenza della malattia è frequentemente correlata al fumo di sigaretta, ma può dipendere anche dall'esposizione a radiazioni e contaminanti ambientali. Al microscopio, i tumori del polmone non a piccole cellule possono essere distinti in tre principali varianti istologiche: “Adenocarcinoma”, “Carcinoma squamo-cellulare”, come quello di cui trattasi, e
“Carcinoma a grandi cellule”. Il cancro del polmone non a piccole cellule è dovuto alla crescita rapida e incontrollata di alcune cellule epiteliali respiratorie. Questo è il risultato di un'esposizione prolungata ad agenti cancerogeni, i quali agiscono causando molteplici mutazioni, dovute alla prolungata (e quindi quasi sempre professionale) esposizione ad amianto e altri agenti patogeni e cancerogeni. L'accumulo di queste alterazioni genetiche determina l'insorgenza della neoplasia. Alcuni tipi di esposizione industriale aumentano la probabilità di sviluppare il cancro del polmone non a piccole cellule. In particolare, il rischio è più elevato in caso di esposizione all'amianto (o asbesto) e alle radiazioni sul luogo di lavoro, agenti universalmente riconosciuti come cancerogeni. Le esposizioni alle fibre di amianto agiscono in sinergia con il fumo di sigaretta, potenziandone gli effetti. L'adenocarcinoma polmonare, assieme al mesotelioma, è ritenuta la classica patologia asbesto correlata, pur essendo multifattoriale. OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO: “ I lavoratori esposti ad amianto che hanno contratto il tumore al polmone non a piccole cellule hanno diritto al riconoscimento della malattia professionale . CP_1 In caso di decesso, diventano gli eredi i titolari della rendita di reversibilità anche nel caso di lavoratore con abitudini tabagiche, anche se c'è stata un'esposizione non elevata ad asbesto, si conferma il nesso causale. In questo modo, è possibile ottenere il risarcimento di tutti i danni, come ribadisce Cass., Sez. Lav., n. 644/2005, e molte altre decisioni successive”. A questo punto appare opportuna una breve digressione tecnica: in Medicina Legale il “Nesso di causalità” è rappresentato dal rapporto che intercorre tra due fenomeni, per cui l'umo (quello posteriore o susseguente) viene ad assumere la figura di “effetto” rispetto all'altro (quello anteriore o antecedente) sia nell'ambito penale o civile, sia per il riconoscimento della configurazione tecnico-giuridica dell'infortunio lavorativo o della malattia professionale e delle loro conseguenze. In realtà, tuttavia, la “causa unica” di un determinato evento è il prodotto di un'astrazione del giudizio umano;
anche nel caso più semplice e lineare è evidente, infatti, la convergenza di parecchi fattori nella produzione di un determinato evento. Quando nella seriazione dei fenomeni in cui si articola una catena causale si inseriscono ulteriori coefficienti, diversi da quello iniziale, che interferiscono nella produzione dell'evento ultimo, si parla di “concause”. Il concorso di concause, preesistenti, simultanee o sopravvenute, non esclude il rapporto di causalità, soprattutto se le stesse risultano “efficienti e determinanti”. Orbene, nel caso di specie, appare evidente che l'esposizione pluridecennale alle polveri di asbesto, sia da considerare causa preponderante o, perlomeno, “concausa” efficiente e determinante dell'evento decesso. La Corte di Cassazione, con sentenza n° 11488 del 3/5/23 ha chiarito che anche concause eziologicamente concorrenti ma non preponderanti possono avere rilevanza ai fini dell'affermazione del giudizio di causalità nell'evento morte, legittimando il riconoscimento della rendita ai superstiti, sottolineando che, sulla CP_1 base delle regole che governano il nesso causale in tema di malat essionali, rinvenibili negli art. 40 e 41 c.p.c., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota, ma significativa. In tale contesto il nesso tra concausa ed evento è escluso solo quando la prima degradi a mera occasione, per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti, ipotesi, quest'ultima, da escludere nel caso in esame, in cui non risulta né documentata né riscontrata la presenza di ulteriori significativi fattori che possano aver determinato l'insorgenza della patologia neoplastica”. RISPOSTE AI QUESITI
1. L'esame della documentazione tecnica allegata alla produzione di parte attrice consente di ritenere che il sign. , all'epoca del decesso del 13/12/25, fosse affetto da Persona_1 un “Carcinoma non a piccole cellule del polmone a differenziazione squamosa invasiva”.
2. Per quanto desumibile dalla produzione agli atti e per quanto già dettagliatamente discusso, si ritiene che la suddetta patologia ed il successivo siano causalmente riconducibili alla certificata esposizione professione a polveri di asbesto, costituendo la stessa una “concausa” necessaria, efficiente e determinante.
3. Il paziente veniva ricoverato nel settembre 2022. La relativa cartella clinica riporta testualmente “Giunge in ps per disfagia riferita prevalentemente ai solidi insorta da circa 2 mesi” e, quindi, l'esordio clinico della patologia può farsi risalire al luglio 2022.
4. La suddetta patologia non è ascrivibile ad una delle malattie elencate nella tabella per le malattie CP_1 professionali. Per la stessa va riconosciuto il nesso di causa con l'attività pro ale, che ne ha rappresentato concausa necessaria, preponderante, efficiente e determinante.
Ne consegue che l' vada condannato a corrispondere la rendita, nonchè l'assegno una CP_1 tantum di cui all'art. 85 DPR 1124/1965, in favore del coniuge superstite ricorrente con decorrenza dal giorno successivo al decesso ai sensi dell'art. 105, oltre interessi legali, ex art.16, 6°comma L.412/91. Le spese di lite, unitamente alle spese di c.t.u. (liquidate con separato decreto), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
a) in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente, della CP_1 rendita ai superstiti e assegno una tantum, oltre interessi legali come in motivazione;
b) condanna l' al rimborso delle spese di lite che liquida in €. 2.540,00, oltre spese forfettarie, CP_1 IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Nola, 24.6.25
Il Giudice del lavoro dr.ssa Fabrizia Di Palma