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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2033/2023 R.G. in data 08.11.2023, promossa d a
, nato a [...] il [...], c.f. RT
residente a[...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Lena
a t t o r e / o p p o n e n t e
c o n t r o
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna D'Agostino
c o n v e n u t a / o p p o s t a
avente per oggetto: altri istituti di diritto di famiglia;
trattenuta in decisione all'udienza del 4/4/25, nella quale le parti hanno richiamato le rispettive seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice, come da nota depositata in data 31/1/25 e pertanto
1 “IN VIA PRELIMINARE: Accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. per essere l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione
e/o in difetto di periculum in mora, confermarsi il rigetto della concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone numero 661/2023 dell'11.08.2023 – R.G. Numero 1510/2023 – Giudice Dott. Tonon, qui opposto per tutti i motivi per cui è causa.
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': Previa revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Pordenone numero 661/2023 dell'11.08.2023 – R.G. Numero 1510/2023 – Giudice Dott.
Tonon, qui opposto, accertarsi e dichiararsi nulla esser dovuto dal SI. alla RT
SI.ra , con riferimento a tutte le somme pretese nel decreto Parte_2
ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di cui in premessa.
NEL MERITO, IN SUBORDINE: Nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui venisse accertato un qualsivoglia credito a favore della SI.ra , nei confronti Parte_2 del SI. , quantificarsi l'ammontare del credito nella minor somma che RT
risulterà di giustizia in corso di causa, rispetto a quanto preteso con decreto ingiuntivo, e conseguentemente respingersi ogni eventuale maggior pretesa, per tutti i motivi per cui è causa.
IN OGNI CASO: Compensi di lite interamente rifusi, oltre accessori di legge, come da separata nota spese da liquidarsi ex Decreto Ministero Giustizia firmato il 10.03.2014
(Decreto Orlando), ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012, N. 247, (ex
Decreto Ministero Giustizia del 20.07.2012 n° 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
22.08.2012, e sue successive modifiche ex Decreto Ministero Giustizia N. 37/18), con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del legale, il quale dichiara di averli anticipati per intero.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi prove così come formulate in memoria ex art. 171ter,
n. 2 c.p.c. ritualmente depositata il 01.03.2024, da considerarsi qui richiamata, e in memoria ex art. 171ter, n.3 c.p.c., ritualmente depositata il 11.03.2024, unitamente alla documentazione dimessa con i rispettivi scritti difensivi.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie per le ragioni di cui in atti.
Con vittoria di spese e competenze professionali”. parte convenuta, come da nota depositata in data 31/1/25 e pertanto
2 “voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, per le esposte ragioni e/o per quelle emergenti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, nel merito, in via principale,
b) rigettare tutte le domande di parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili;
c) accertato che la signora vanta nei confronti del signor Parte_2 Pt_1
un credito capitale di € 19.737,11, oltre interessi anche moratori ex art. 1284 cc,
[...]
con decorrenza dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
nonché spese di lite liquidate per la fase monitoria, confermare il decreto ingiuntivo n. 661/2023 emesso dal Tribunale di
Pordenone in data 11.08.2023 o, comunque, condannare il signor al RT pagamento in favore della signora della somma di € 19.737,11, Parte_2
ovvero della diversa maggiore o minore somma provata in corso di causa, oltre agli interessi, anche moratori ex art. 1284 cc, con decorrenza dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e del giudizio monitorio;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi, in particolare la prova orale a prova contraria, indicati nella terza memoria ex art. 171 ter cpc datata 6.03.2024”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto al decreto RT
ingiuntivo n.661/2023 emesso in data 11/8/23 dal Tribunale di Pordenone, che gli aveva ingiunto il pagamento a favore di della somma di € 19.737,11 oltre Parte_2
accessori, a titolo di contributo al pagamento delle spese straordinarie per i figli minorenni, obbligo di contribuzione che gli era stato imposto dal Tribunale di Pordenone nell'ambito del precedente giudizio sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
A fondamento della propria opposizione, in sintesi, l'opponente ha sostenuto che non erano dovute:
3 - le spese ludico-ricreative, in quanto nel caso specifico rientranti nel mantenimento ordinario (per un ammontare di € 1.493,50);
- le spese maturate nell'arco temporale compreso tra il 5/5/2020 e il 7/10/2021, in cui era stato prescritto il mantenimento diretto dei figli da parte del padre (per un ammontare di €
2.049,08);
- le spese dentistiche, in quanto frutto di una duplicazione, avendo egli provveduto al pagamento della quota a proprio carico (per un ammontare di € 1.701,00);
- le spese per la babysitter, non concordate, non spettanti nel periodo del mantenimento diretto, e comunque sostenute dall'altro genitore, in realtà, per la collaboratrice domestica, impiegata con mansioni diverse da quelle di accudimento dei figli.
Inoltre, l'attore ha richiesto la detrazione dal dovuto delle somme corrisposte in contanti alla controparte (per un ammontare di € 1.779,98) e ha eccepito in compensazione il credito per il rimborso di spese straordinarie direttamente pagate da lui per l'intero.
2. Si è costituita parte opposta, contestando integralmente i motivi di opposizione.
Seguendo l'ordine delle argomentazioni proposte dall'opponente, la convenuta/opposta, nel ribadire di aver prodotto adeguata prova documentale del proprio credito, ha dedotto:
- che le spese ludico-ricreative, di natura straordinaria, non avrebbero potuto considerarsi comprese nell'assegno per il mantenimento ordinario, né secondo i principi generali, né secondo corretta interpretazione dei provvedimenti giudiziari concretamente adottati sul punto;
- che era stato correttamente richiesto in via monitoria il pagamento delle spese straordinarie sostenute quando, in forza dei provvedimenti giudiziari succedutisi nel tempo,
l'opponente era tenuto al pagamento, oltre che del mantenimento ordinario, anche del 50% delle spese straordinarie;
- che a fronte della richiesta di rimborso delle spese dentistiche, giustificata dagli esborsi documentati, controparte non aveva fornito la prova di aver a sua volta fatto pagamenti per lo stesso titolo;
- che è integralmente dovuto il rimborso delle spese per la babysitter, sostenute nell'interesse dei minorenni, senza necessità di un preventivo accordo;
4 - che i pagamenti eccepiti in compensazione da si riferiscono ad altre spese, non Pt_1
comprese nel ricorso monitorio;
- che le spese direttamente sostenute dall'opponente, in ogni caso non dimostrate, non erano state concordate, né avevano avuto la natura urgente e/o indifferibile propria di quelle straordinarie.
3. Trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nella prima delle quali l'attore ha eccepito in compensazione un ulteriore credito per somme asseritamente dovutegli dalla controparte per il mantenimento ordinario dei figli, eccezione di cui la convenuta ha opposto la tardività e quindi l'inammissibilità, la causa, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale relativa alla questione delle spese dentistiche. All'esito dell'assunzione della testimonianza la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione, con i termini per gli scritti difensivi.
4. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per i motivi che si espongono di seguito.
In via di premessa, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.”
(Cass. SS.UU. 927/22). Oggetto del giudizio di opposizione, dunque, è l'accertamento, al momento della decisione, dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore (si veda anche, in tal senso, Cass. 21840/2013).
5. Sono condivisibili gli argomenti posti a fondamento del primo, terzo e quarto motivo di opposizione.
5.1. Il decreto n.2264/16 del Tribunale di Pordenone di data 7/7/2016 aveva espressamente previsto che l'assegno per il contributo al mantenimento della prole, quantificato in euro
5 250,00 mensili per ciascun figlio, comprendesse “... non solo l'ordinario, ma anche, in modo forfetario, le spese ludico-ricreative che dovessero rendersi necessarie per ciascun figlio ...” (doc. 2 opponente).
Il decreto n.13/2017 della Corte d'Appello di Trieste, emesso in data 23/01/2017 sul reclamo avverso il provvedimento in primo grado di cui sopra, in parziale modifica aveva semplicemente disposto, quanto ai profili economici della causa, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, in esse comprese, così come stabilito in primo grado, le “... spese scolastiche e mediche non assistite dal servizio sanitario debitamente documentate, le spese per punti verdi e babysitter previamente concordate e debitamente documentate ...”
(doc.3).
Dal tenore dei provvedimenti emerge chiaramente che, in secondo grado, era stata confermata l'inclusione delle spese ludico-ricreative nel mantenimento ordinario, perché, avendo la Corte d'Appello modificato parzialmente la sola percentuale di ripartizione delle spese straordinarie, le restanti statuizioni erano state necessariamente confermate, dovendosi escludere che potessero essere state implicitamente revocate, così come erroneamente sostenuto dalla convenuta opposta.
La regolamentazione così disposta è rimasta in vigore fino al 5/5/2020, quando il Tribunale di Pordenone, disponendo una complessiva nuova regolamentazione del contributo economico dei genitori, aveva posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, oltre al
50% delle spese straordinarie, un nuovo contributo per il mantenimento ordinario, senza più prevedere che in esso fossero comprese le voci delle spese ludico-ricreative, da considerarsi nuovamente attratte nella categoria di quelle straordinarie.
Ne deriva che l'opponente non è tenuto al rimborso delle spese elencate ai punti 1, 2, 3 del ricorso monitorio, relative ad attività ludico-ricreative, per un ammontare di 1.893 euro.
5.2. La stessa conclusione vale per le spese dentistiche, però secondo argomenti di diversa natura.
La convenuta/opposta ha preteso il rimborso della metà di tali spese, pacificamente rientranti in quelle straordinarie.
Il convenuto non ha contestato i pagamenti eseguiti dalla controparte, né l'esistenza di un obbligo generale di rimborso a suo carico, ma ha eccepito di aver a sua volta sostenuto direttamente, per la propria quota, le spese del dentista dei figli. In altri termini, secondo la
6 sua ricostruzione, la madre non aveva pagato integralmente quelle spese, che invece erano state direttamente suddivise dallo studio dentistico tra i due genitori, con l'effetto che la sua contribuzione nella misura del 50% aveva operato direttamente a monte, con esclusione del diritto dell'altro genitore al successivo rimborso, il quale avrebbe avuto ragion d'essere solo se quest'ultimo avesse anticipato tutte le spese.
La testimonianza assunta ha confermato la tesi dell'opponente. L'impiegata amministrativa dello studio dentistico ha riferito che con il suo aiuto, aveva contratto un RT
finanziamento proprio per pagare la propria quota di quanto dovuto, che rappresentava “... la metà a suo carico ...”. È pur vero che la teste ha aggiunto che la madre, proprio perché ignara del fatto che l'altro genitore stava già pagando direttamente la sua quota, aveva corrisposto di più, ma ha anche aggiunto che tale maggior importo non le era stato ancora restituito, “... in attesa della quantificazione complessiva del dovuto...”. Ne consegue che, fino a tale definitiva quantificazione e alla conseguente eventuale restituzione, non è ancora quantificabile, quindi non è liquido, l'eventuale (minor) credito di nei Pt_2 confronti dell'altro genitore.
Le spese dentistiche non dovute, inserite al punto 9 del ricorso per decreto monitorio, che peraltro riporta anche altre spese sanitarie per le quali invece non c'è contestazione, ammontano complessivamente a euro 1.726,00.
5.3. Quanto al rimborso delle spese per la babysitter, la convenuta/opposta, quale attrice sostanziale, non ha fornito la prova del proprio credito. Il difetto probatorio non riguarda l'ammontare dei pagamenti eseguiti, ma la riferibilità degli esborsi alla corrispondente voce di spesa straordinaria.
L'attore/opponente ha prodotto la lettera di assunzione della cittadina extracomunitaria beneficiaria dei pagamenti in questione (doc.12). Dal documento risulta che, nell'ambito del “rapporto di collaborazione domestica in regime di convivenza presso il datore di lavoro”, la lavoratrice avrebbe assunto le seguenti mansioni, come da contratto collettivo:
“... custode, di stiratura dei capi, cameriere, giardiniere, collaboratore generico polifunzionale per tale intendendosi lo svolgimento delle incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza quali
7 autista, addetto alla riassetto delle camere di servizio per persone ospiti ...”. Le mansioni previste non fanno alcun cenno all'accudimento dei minorenni. L'opponente ha sottolineato che, se veramente fosse stata un “collaboratore domestico addetto alla compagnia e baby-sitter", la lavoratrice avrebbe avuto un diverso inquadramento contrattuale e quindi differenti formali mansioni. Ma se anche per ipotesi la collaboratrice avesse dato alla datrice di lavoro, com'è senz'altro verosimile, un qualche aiuto nella gestione dei figli, in considerazione delle mansioni contrattualmente previste non sarebbe comunque possibile imputare anche solo una parte degli esborsi salariali (quale poi?) a eventuali spese straordinarie per babysitting, perché il pagamento della retribuzione (e dei contributi), era dovuto in base al contratto di lavoro, ed è stato quindi eseguito, in forza del titolo contrattuale, quale corrispettivo per l'esecuzione di mansioni diverse da quelle di babysitter.
L'ammontare delle spese non dovute per la babysitter, elencate ai punti 12 e 13 del ricorso per decreto ingiuntivo, è di euro 12.259,05.
6. I restanti motivi di opposizione non sono fondati.
6.1. Se è vero che tra il 5/5/2020 e il 7/10/2021 l'opponente avrebbe dovuto provvedere, secondo quanto previsto dal Tribunale, al mantenimento diretto dei figli, a carico della madre era stato posto solo il 50% delle spese straordinarie, per cui la stessa ha correttamente chiesto il rimborso della metà degli esborsi integralmente effettuati a tale titolo.
6.2. L'opponente non è stato in grado di dimostrare, anche alla luce delle contestazioni della creditrice, che i pagamenti in contanti opposti in compensazione si siano riferiti alle voci di spesa straordinaria oggetto della richiesta di rimborso in sede monitoria, facendone difetto la puntuale corrispondenza quantitativa, sicché il fatto estintivo del credito è sprovvisto di sufficiente prova.
6.3. Analogamente, i documenti prodotti (doc.13) non dimostrano che l'opponente abbia integralmente sostenuto alcune spese straordinarie per i figli, maturando un corrispondente credito per il rimborso della metà.
8 Il versamento di 485,00 euro, corrispondente alla “… quota parte del campo estivo per i figli per l'estate del 2020 …” (doc.14) non è oggetto della richiesta monitoria, per cui, non essendone dedotta un'eventuale mancanza di titolo, non può essere portato in detrazione.
Infine, è tardiva e quindi inammissibile l'eccezione dell'opponente, di compensazione del credito nei confronti dell'altro genitore per il mantenimento ordinario dei figli, in quanto proposta solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non dipendente dalle eccezioni di controparte.
7. In definitiva, è accertato un credito ridotto rispetto a quello oggetto d'ingiunzione, per effetto della detrazione degli importi non dovuti, che complessivamente ammontano a euro
15.878,05 (1.893 + 1.726 + 12.259,05).
Più precisamente, residua un importo a credito dell'opposta di euro 3.859,06 (19.737,11 –
15.878,05).
Ne consegue la condanna dell'opponente al pagamento di tale minor somma. Non è stata fornita la prova della messa in mora del debitore, per cui su tale somma non sono decorsi interessi, che sono dovuti, sul minor importo oggetto di condanna, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
L'opponente è comunque soccombente, per effetto della condanna a suo carico, ancorché pronunciata in misura ridotta rispetto alla richiesta monitoria.
L'ampia riduzione della pretesa giustifica l'integrale compensazione delle spese, anche della fase monitoria.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2033/2023 R.G., così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 661/2023 R.G. del Tribunale di Pordenone;
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta RT [...]
dell'importo di € 3.859,06 oltre interessi legali dalla pubblicazione della Parte_2
sentenza al saldo effettivo;
9 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite, del presente giudizio di opposizione e della fase monitoria.
Pordenone, 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2033/2023 R.G. in data 08.11.2023, promossa d a
, nato a [...] il [...], c.f. RT
residente a[...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Lena
a t t o r e / o p p o n e n t e
c o n t r o
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna D'Agostino
c o n v e n u t a / o p p o s t a
avente per oggetto: altri istituti di diritto di famiglia;
trattenuta in decisione all'udienza del 4/4/25, nella quale le parti hanno richiamato le rispettive seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice, come da nota depositata in data 31/1/25 e pertanto
1 “IN VIA PRELIMINARE: Accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. per essere l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione
e/o in difetto di periculum in mora, confermarsi il rigetto della concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone numero 661/2023 dell'11.08.2023 – R.G. Numero 1510/2023 – Giudice Dott. Tonon, qui opposto per tutti i motivi per cui è causa.
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': Previa revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Pordenone numero 661/2023 dell'11.08.2023 – R.G. Numero 1510/2023 – Giudice Dott.
Tonon, qui opposto, accertarsi e dichiararsi nulla esser dovuto dal SI. alla RT
SI.ra , con riferimento a tutte le somme pretese nel decreto Parte_2
ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di cui in premessa.
NEL MERITO, IN SUBORDINE: Nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui venisse accertato un qualsivoglia credito a favore della SI.ra , nei confronti Parte_2 del SI. , quantificarsi l'ammontare del credito nella minor somma che RT
risulterà di giustizia in corso di causa, rispetto a quanto preteso con decreto ingiuntivo, e conseguentemente respingersi ogni eventuale maggior pretesa, per tutti i motivi per cui è causa.
IN OGNI CASO: Compensi di lite interamente rifusi, oltre accessori di legge, come da separata nota spese da liquidarsi ex Decreto Ministero Giustizia firmato il 10.03.2014
(Decreto Orlando), ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012, N. 247, (ex
Decreto Ministero Giustizia del 20.07.2012 n° 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
22.08.2012, e sue successive modifiche ex Decreto Ministero Giustizia N. 37/18), con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del legale, il quale dichiara di averli anticipati per intero.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi prove così come formulate in memoria ex art. 171ter,
n. 2 c.p.c. ritualmente depositata il 01.03.2024, da considerarsi qui richiamata, e in memoria ex art. 171ter, n.3 c.p.c., ritualmente depositata il 11.03.2024, unitamente alla documentazione dimessa con i rispettivi scritti difensivi.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie per le ragioni di cui in atti.
Con vittoria di spese e competenze professionali”. parte convenuta, come da nota depositata in data 31/1/25 e pertanto
2 “voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, per le esposte ragioni e/o per quelle emergenti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, nel merito, in via principale,
b) rigettare tutte le domande di parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili;
c) accertato che la signora vanta nei confronti del signor Parte_2 Pt_1
un credito capitale di € 19.737,11, oltre interessi anche moratori ex art. 1284 cc,
[...]
con decorrenza dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
nonché spese di lite liquidate per la fase monitoria, confermare il decreto ingiuntivo n. 661/2023 emesso dal Tribunale di
Pordenone in data 11.08.2023 o, comunque, condannare il signor al RT pagamento in favore della signora della somma di € 19.737,11, Parte_2
ovvero della diversa maggiore o minore somma provata in corso di causa, oltre agli interessi, anche moratori ex art. 1284 cc, con decorrenza dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e del giudizio monitorio;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi, in particolare la prova orale a prova contraria, indicati nella terza memoria ex art. 171 ter cpc datata 6.03.2024”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto al decreto RT
ingiuntivo n.661/2023 emesso in data 11/8/23 dal Tribunale di Pordenone, che gli aveva ingiunto il pagamento a favore di della somma di € 19.737,11 oltre Parte_2
accessori, a titolo di contributo al pagamento delle spese straordinarie per i figli minorenni, obbligo di contribuzione che gli era stato imposto dal Tribunale di Pordenone nell'ambito del precedente giudizio sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
A fondamento della propria opposizione, in sintesi, l'opponente ha sostenuto che non erano dovute:
3 - le spese ludico-ricreative, in quanto nel caso specifico rientranti nel mantenimento ordinario (per un ammontare di € 1.493,50);
- le spese maturate nell'arco temporale compreso tra il 5/5/2020 e il 7/10/2021, in cui era stato prescritto il mantenimento diretto dei figli da parte del padre (per un ammontare di €
2.049,08);
- le spese dentistiche, in quanto frutto di una duplicazione, avendo egli provveduto al pagamento della quota a proprio carico (per un ammontare di € 1.701,00);
- le spese per la babysitter, non concordate, non spettanti nel periodo del mantenimento diretto, e comunque sostenute dall'altro genitore, in realtà, per la collaboratrice domestica, impiegata con mansioni diverse da quelle di accudimento dei figli.
Inoltre, l'attore ha richiesto la detrazione dal dovuto delle somme corrisposte in contanti alla controparte (per un ammontare di € 1.779,98) e ha eccepito in compensazione il credito per il rimborso di spese straordinarie direttamente pagate da lui per l'intero.
2. Si è costituita parte opposta, contestando integralmente i motivi di opposizione.
Seguendo l'ordine delle argomentazioni proposte dall'opponente, la convenuta/opposta, nel ribadire di aver prodotto adeguata prova documentale del proprio credito, ha dedotto:
- che le spese ludico-ricreative, di natura straordinaria, non avrebbero potuto considerarsi comprese nell'assegno per il mantenimento ordinario, né secondo i principi generali, né secondo corretta interpretazione dei provvedimenti giudiziari concretamente adottati sul punto;
- che era stato correttamente richiesto in via monitoria il pagamento delle spese straordinarie sostenute quando, in forza dei provvedimenti giudiziari succedutisi nel tempo,
l'opponente era tenuto al pagamento, oltre che del mantenimento ordinario, anche del 50% delle spese straordinarie;
- che a fronte della richiesta di rimborso delle spese dentistiche, giustificata dagli esborsi documentati, controparte non aveva fornito la prova di aver a sua volta fatto pagamenti per lo stesso titolo;
- che è integralmente dovuto il rimborso delle spese per la babysitter, sostenute nell'interesse dei minorenni, senza necessità di un preventivo accordo;
4 - che i pagamenti eccepiti in compensazione da si riferiscono ad altre spese, non Pt_1
comprese nel ricorso monitorio;
- che le spese direttamente sostenute dall'opponente, in ogni caso non dimostrate, non erano state concordate, né avevano avuto la natura urgente e/o indifferibile propria di quelle straordinarie.
3. Trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nella prima delle quali l'attore ha eccepito in compensazione un ulteriore credito per somme asseritamente dovutegli dalla controparte per il mantenimento ordinario dei figli, eccezione di cui la convenuta ha opposto la tardività e quindi l'inammissibilità, la causa, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale relativa alla questione delle spese dentistiche. All'esito dell'assunzione della testimonianza la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione, con i termini per gli scritti difensivi.
4. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per i motivi che si espongono di seguito.
In via di premessa, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.”
(Cass. SS.UU. 927/22). Oggetto del giudizio di opposizione, dunque, è l'accertamento, al momento della decisione, dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore (si veda anche, in tal senso, Cass. 21840/2013).
5. Sono condivisibili gli argomenti posti a fondamento del primo, terzo e quarto motivo di opposizione.
5.1. Il decreto n.2264/16 del Tribunale di Pordenone di data 7/7/2016 aveva espressamente previsto che l'assegno per il contributo al mantenimento della prole, quantificato in euro
5 250,00 mensili per ciascun figlio, comprendesse “... non solo l'ordinario, ma anche, in modo forfetario, le spese ludico-ricreative che dovessero rendersi necessarie per ciascun figlio ...” (doc. 2 opponente).
Il decreto n.13/2017 della Corte d'Appello di Trieste, emesso in data 23/01/2017 sul reclamo avverso il provvedimento in primo grado di cui sopra, in parziale modifica aveva semplicemente disposto, quanto ai profili economici della causa, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, in esse comprese, così come stabilito in primo grado, le “... spese scolastiche e mediche non assistite dal servizio sanitario debitamente documentate, le spese per punti verdi e babysitter previamente concordate e debitamente documentate ...”
(doc.3).
Dal tenore dei provvedimenti emerge chiaramente che, in secondo grado, era stata confermata l'inclusione delle spese ludico-ricreative nel mantenimento ordinario, perché, avendo la Corte d'Appello modificato parzialmente la sola percentuale di ripartizione delle spese straordinarie, le restanti statuizioni erano state necessariamente confermate, dovendosi escludere che potessero essere state implicitamente revocate, così come erroneamente sostenuto dalla convenuta opposta.
La regolamentazione così disposta è rimasta in vigore fino al 5/5/2020, quando il Tribunale di Pordenone, disponendo una complessiva nuova regolamentazione del contributo economico dei genitori, aveva posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, oltre al
50% delle spese straordinarie, un nuovo contributo per il mantenimento ordinario, senza più prevedere che in esso fossero comprese le voci delle spese ludico-ricreative, da considerarsi nuovamente attratte nella categoria di quelle straordinarie.
Ne deriva che l'opponente non è tenuto al rimborso delle spese elencate ai punti 1, 2, 3 del ricorso monitorio, relative ad attività ludico-ricreative, per un ammontare di 1.893 euro.
5.2. La stessa conclusione vale per le spese dentistiche, però secondo argomenti di diversa natura.
La convenuta/opposta ha preteso il rimborso della metà di tali spese, pacificamente rientranti in quelle straordinarie.
Il convenuto non ha contestato i pagamenti eseguiti dalla controparte, né l'esistenza di un obbligo generale di rimborso a suo carico, ma ha eccepito di aver a sua volta sostenuto direttamente, per la propria quota, le spese del dentista dei figli. In altri termini, secondo la
6 sua ricostruzione, la madre non aveva pagato integralmente quelle spese, che invece erano state direttamente suddivise dallo studio dentistico tra i due genitori, con l'effetto che la sua contribuzione nella misura del 50% aveva operato direttamente a monte, con esclusione del diritto dell'altro genitore al successivo rimborso, il quale avrebbe avuto ragion d'essere solo se quest'ultimo avesse anticipato tutte le spese.
La testimonianza assunta ha confermato la tesi dell'opponente. L'impiegata amministrativa dello studio dentistico ha riferito che con il suo aiuto, aveva contratto un RT
finanziamento proprio per pagare la propria quota di quanto dovuto, che rappresentava “... la metà a suo carico ...”. È pur vero che la teste ha aggiunto che la madre, proprio perché ignara del fatto che l'altro genitore stava già pagando direttamente la sua quota, aveva corrisposto di più, ma ha anche aggiunto che tale maggior importo non le era stato ancora restituito, “... in attesa della quantificazione complessiva del dovuto...”. Ne consegue che, fino a tale definitiva quantificazione e alla conseguente eventuale restituzione, non è ancora quantificabile, quindi non è liquido, l'eventuale (minor) credito di nei Pt_2 confronti dell'altro genitore.
Le spese dentistiche non dovute, inserite al punto 9 del ricorso per decreto monitorio, che peraltro riporta anche altre spese sanitarie per le quali invece non c'è contestazione, ammontano complessivamente a euro 1.726,00.
5.3. Quanto al rimborso delle spese per la babysitter, la convenuta/opposta, quale attrice sostanziale, non ha fornito la prova del proprio credito. Il difetto probatorio non riguarda l'ammontare dei pagamenti eseguiti, ma la riferibilità degli esborsi alla corrispondente voce di spesa straordinaria.
L'attore/opponente ha prodotto la lettera di assunzione della cittadina extracomunitaria beneficiaria dei pagamenti in questione (doc.12). Dal documento risulta che, nell'ambito del “rapporto di collaborazione domestica in regime di convivenza presso il datore di lavoro”, la lavoratrice avrebbe assunto le seguenti mansioni, come da contratto collettivo:
“... custode, di stiratura dei capi, cameriere, giardiniere, collaboratore generico polifunzionale per tale intendendosi lo svolgimento delle incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza quali
7 autista, addetto alla riassetto delle camere di servizio per persone ospiti ...”. Le mansioni previste non fanno alcun cenno all'accudimento dei minorenni. L'opponente ha sottolineato che, se veramente fosse stata un “collaboratore domestico addetto alla compagnia e baby-sitter", la lavoratrice avrebbe avuto un diverso inquadramento contrattuale e quindi differenti formali mansioni. Ma se anche per ipotesi la collaboratrice avesse dato alla datrice di lavoro, com'è senz'altro verosimile, un qualche aiuto nella gestione dei figli, in considerazione delle mansioni contrattualmente previste non sarebbe comunque possibile imputare anche solo una parte degli esborsi salariali (quale poi?) a eventuali spese straordinarie per babysitting, perché il pagamento della retribuzione (e dei contributi), era dovuto in base al contratto di lavoro, ed è stato quindi eseguito, in forza del titolo contrattuale, quale corrispettivo per l'esecuzione di mansioni diverse da quelle di babysitter.
L'ammontare delle spese non dovute per la babysitter, elencate ai punti 12 e 13 del ricorso per decreto ingiuntivo, è di euro 12.259,05.
6. I restanti motivi di opposizione non sono fondati.
6.1. Se è vero che tra il 5/5/2020 e il 7/10/2021 l'opponente avrebbe dovuto provvedere, secondo quanto previsto dal Tribunale, al mantenimento diretto dei figli, a carico della madre era stato posto solo il 50% delle spese straordinarie, per cui la stessa ha correttamente chiesto il rimborso della metà degli esborsi integralmente effettuati a tale titolo.
6.2. L'opponente non è stato in grado di dimostrare, anche alla luce delle contestazioni della creditrice, che i pagamenti in contanti opposti in compensazione si siano riferiti alle voci di spesa straordinaria oggetto della richiesta di rimborso in sede monitoria, facendone difetto la puntuale corrispondenza quantitativa, sicché il fatto estintivo del credito è sprovvisto di sufficiente prova.
6.3. Analogamente, i documenti prodotti (doc.13) non dimostrano che l'opponente abbia integralmente sostenuto alcune spese straordinarie per i figli, maturando un corrispondente credito per il rimborso della metà.
8 Il versamento di 485,00 euro, corrispondente alla “… quota parte del campo estivo per i figli per l'estate del 2020 …” (doc.14) non è oggetto della richiesta monitoria, per cui, non essendone dedotta un'eventuale mancanza di titolo, non può essere portato in detrazione.
Infine, è tardiva e quindi inammissibile l'eccezione dell'opponente, di compensazione del credito nei confronti dell'altro genitore per il mantenimento ordinario dei figli, in quanto proposta solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non dipendente dalle eccezioni di controparte.
7. In definitiva, è accertato un credito ridotto rispetto a quello oggetto d'ingiunzione, per effetto della detrazione degli importi non dovuti, che complessivamente ammontano a euro
15.878,05 (1.893 + 1.726 + 12.259,05).
Più precisamente, residua un importo a credito dell'opposta di euro 3.859,06 (19.737,11 –
15.878,05).
Ne consegue la condanna dell'opponente al pagamento di tale minor somma. Non è stata fornita la prova della messa in mora del debitore, per cui su tale somma non sono decorsi interessi, che sono dovuti, sul minor importo oggetto di condanna, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
L'opponente è comunque soccombente, per effetto della condanna a suo carico, ancorché pronunciata in misura ridotta rispetto alla richiesta monitoria.
L'ampia riduzione della pretesa giustifica l'integrale compensazione delle spese, anche della fase monitoria.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2033/2023 R.G., così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 661/2023 R.G. del Tribunale di Pordenone;
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta RT [...]
dell'importo di € 3.859,06 oltre interessi legali dalla pubblicazione della Parte_2
sentenza al saldo effettivo;
9 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite, del presente giudizio di opposizione e della fase monitoria.
Pordenone, 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
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