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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10724/2018, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione il 26 marzo 2025
TRA
Parte_1 Parte_2
) (C.F. , con l'Avv. PROSCIA AN-
[...] C.F._1
TONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. CP_1 C.F._2
PANZARINO VITO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Definita ogni altra questione con la sentenza parziale di divorzio, residua l'esame della domanda di assegno formulata dalla resistente e, sul punto, si richiama Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
24/06/2022, n. 20494, secondo cui “In tema di divorzio, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno di- vorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la do- manda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della de- benza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso”, per cui questo Collegio deve decidere sulla domanda di cui sopra.
Il comma 6 dell'articolo 5 legge n. 878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così statuisce: “…il Tribunale, tenuto conto delle con- dizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione fami- liare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello co- mune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comun- que non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ri- chiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque
2 dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va- lutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solida- rietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo sciogli- mento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i co- niugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profonda- mente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostitu- zione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna ri- gida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle
3 condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibi- lità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosa- mente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella spere- quazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal ri- chiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacri- ficio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in rela- zione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita fami- liare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in mi- sura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale ade- guato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha pre- cisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rile- vano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita profes- sionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario inda- gare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
16/02/2021, n. 3890, che precisa la diversa funzione tra assegno previsto in sede di separazione e quello divorzile, statuendo che “In
4 quanto avente come presupposto lo scioglimento del vincolo coniu- gale, e fondata sui criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statui- zioni patrimoniali operanti in pendenza della separazione dei co- niugi, che presuppongono invece la persistenza del vincolo e tro- vano la loro disciplina nell'art. 156 c.c., con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può trovare giustificazione nella mera circostanza che gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione prevedessero che nessun assegno sarebbe stato ver- sato, essendo il giudice tenuto comunque procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5 cit., nell'ambito della quale i pre- detti accordi possono assumere al più valore indiziario”.
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie posta all'esame del collegio, dagli atti emerge che:
a) quanto alla comparazione delle condizioni economico-patrimo- niali dei coniugi al momento del decesso dell'ex marito, avvenuto il 16.12.2020, dall'esame della documentazione acquisita nel corso del giudizio emerge che il predetto godeva di redditi per circa €
22.000,00 netti, mentre la ex moglie a tale poca si è vista ricono- scere il reddito di cittadinanza, per cui godeva di redditi minimi, anche se non ha prodotto alcuna certificazione dalla quale desu- merli in maniera certa;
b) quanto all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o, comunque, all'impossibilità per la stessa di procurarseli per ragioni obiettive, accertamento da eseguire rigorosamente [(verificando, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza interpretando l'arti- colo 5, comma 6, legge n. 898/70, se la relativa sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente
5 medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio) poi togli], emerge dagli elementi di prova assunti che il matrimonio è durato circa vent'anni, non risulta aver mai lavorato durante la convivenza e all'epoca della separazione la moglie aveva 50 anni, età che non permette di tro- vare agevolmente una sistemazione lavorativa stabile.
Ritiene quindi il collegio che vada riconosciuto il diritto della ex moglie al mantenimento nei confronti dell'ex marito oggi deceduto, essendosi ella dedicata, durante il matrimonio, completamente alla cura della famiglia.
Infine, l'attuale moglie del insiste sul fatto che la con- Parte_2
troparte convive con altro uomo e che tale relazione era già stata instaurata prima della separazione, circostanze che non hanno tro- vato alcun riscontro, né può essere utilizzata la documentazione prodotta da tale parte dopo il decorso dei termini per le memorie istruttorie, in quanto tardiva.
Nulla deve disporsi sulla quantificazione dell'assegno, essendo deceduto l'obbligato al relativo versamento.
In applicazione del principio della soccombenza e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, parte resistente va condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, così come liquidate in dispositivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
6 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 16/07/2018 da
ONIUGE Parte_1 Parte_2
) nei confronti di , con l'intervento del
[...] CP_1
P.M., così provvede:
1. DICHIARA il diritto della all'assegno di mantenimento CP_1
nei confronti dell'ex marito;
Persona_1
2. CONDANNA la parte ricorrente convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in €
5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese gene- rali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. sentenza esecutiva per il capo 2.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10724/2018, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione il 26 marzo 2025
TRA
Parte_1 Parte_2
) (C.F. , con l'Avv. PROSCIA AN-
[...] C.F._1
TONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. CP_1 C.F._2
PANZARINO VITO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Definita ogni altra questione con la sentenza parziale di divorzio, residua l'esame della domanda di assegno formulata dalla resistente e, sul punto, si richiama Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
24/06/2022, n. 20494, secondo cui “In tema di divorzio, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno di- vorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la do- manda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della de- benza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso”, per cui questo Collegio deve decidere sulla domanda di cui sopra.
Il comma 6 dell'articolo 5 legge n. 878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così statuisce: “…il Tribunale, tenuto conto delle con- dizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione fami- liare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello co- mune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comun- que non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ri- chiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque
2 dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va- lutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solida- rietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo sciogli- mento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i co- niugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profonda- mente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostitu- zione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna ri- gida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle
3 condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibi- lità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosa- mente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella spere- quazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal ri- chiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacri- ficio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in rela- zione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita fami- liare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in mi- sura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale ade- guato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha pre- cisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rile- vano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita profes- sionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario inda- gare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
16/02/2021, n. 3890, che precisa la diversa funzione tra assegno previsto in sede di separazione e quello divorzile, statuendo che “In
4 quanto avente come presupposto lo scioglimento del vincolo coniu- gale, e fondata sui criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statui- zioni patrimoniali operanti in pendenza della separazione dei co- niugi, che presuppongono invece la persistenza del vincolo e tro- vano la loro disciplina nell'art. 156 c.c., con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può trovare giustificazione nella mera circostanza che gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione prevedessero che nessun assegno sarebbe stato ver- sato, essendo il giudice tenuto comunque procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5 cit., nell'ambito della quale i pre- detti accordi possono assumere al più valore indiziario”.
Ciò posto, e tornando all'esame della fattispecie posta all'esame del collegio, dagli atti emerge che:
a) quanto alla comparazione delle condizioni economico-patrimo- niali dei coniugi al momento del decesso dell'ex marito, avvenuto il 16.12.2020, dall'esame della documentazione acquisita nel corso del giudizio emerge che il predetto godeva di redditi per circa €
22.000,00 netti, mentre la ex moglie a tale poca si è vista ricono- scere il reddito di cittadinanza, per cui godeva di redditi minimi, anche se non ha prodotto alcuna certificazione dalla quale desu- merli in maniera certa;
b) quanto all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o, comunque, all'impossibilità per la stessa di procurarseli per ragioni obiettive, accertamento da eseguire rigorosamente [(verificando, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza interpretando l'arti- colo 5, comma 6, legge n. 898/70, se la relativa sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente
5 medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio) poi togli], emerge dagli elementi di prova assunti che il matrimonio è durato circa vent'anni, non risulta aver mai lavorato durante la convivenza e all'epoca della separazione la moglie aveva 50 anni, età che non permette di tro- vare agevolmente una sistemazione lavorativa stabile.
Ritiene quindi il collegio che vada riconosciuto il diritto della ex moglie al mantenimento nei confronti dell'ex marito oggi deceduto, essendosi ella dedicata, durante il matrimonio, completamente alla cura della famiglia.
Infine, l'attuale moglie del insiste sul fatto che la con- Parte_2
troparte convive con altro uomo e che tale relazione era già stata instaurata prima della separazione, circostanze che non hanno tro- vato alcun riscontro, né può essere utilizzata la documentazione prodotta da tale parte dopo il decorso dei termini per le memorie istruttorie, in quanto tardiva.
Nulla deve disporsi sulla quantificazione dell'assegno, essendo deceduto l'obbligato al relativo versamento.
In applicazione del principio della soccombenza e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, parte resistente va condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, così come liquidate in dispositivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
6 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 16/07/2018 da
ONIUGE Parte_1 Parte_2
) nei confronti di , con l'intervento del
[...] CP_1
P.M., così provvede:
1. DICHIARA il diritto della all'assegno di mantenimento CP_1
nei confronti dell'ex marito;
Persona_1
2. CONDANNA la parte ricorrente convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in €
5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese gene- rali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. sentenza esecutiva per il capo 2.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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