CA
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1268 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- e , rappresentate e difese dall'Avv. Ugo Luciano Parte_1 Parte_2
Celestino in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Cosenza, Viale G. Mancini n. 132;
- appellanti contro
- rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Casazzone Controparte_1 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Cattaneo n. 7;
- appellata e
- ; CP_2
- Curatela fallimentare Controparte_3 Controparte_4
e in persona dei rispettivi Controparte_5 Controparte_6 legali rappresentanti pro tempore,
- appellati contumaci sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per le appellanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto gravame e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte dall'attrice in primo grado perché inammissibili ovvero infondate.
Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio.
- Per l'appellata costituita: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ovvero rigettarlo perchè infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato CP
ha premesso che, con le scritture private sottoscritte in data 12-5-2000, 23-
[...]
1-2001, 6-12-2001 e 31-3-2006, le sorelle , e hanno Pt_2 CP_2 Parte_1 espressamente riconosciuto in suo favore alcuni diritti.
Più precisamente, con tre separate scritture private, tutte sottoscritte in data 12-5-
2000, , e , formalmente titolari dell'intero capitale sociale Pt_2 CP_2 Parte_1 di con sede in Rende, alla via Brodolini n. 35, di CP_4 CP_4 [...]
con sede in Rende, alla via Brodolini n. 35, e di Controparte_6 [...]
con sede in Rende, alla via Brodolini n. 35, hanno dichiarato che, Controparte_3 in realtà, il capitale sociale delle tre suddette società deve ritenersi suddiviso in parti uguali anche con le sorelle e , dovendosi intendere le CP_7 Controparte_1 sottoscriventi intestatarie fiduciarie.
Con la scrittura privata del 23-1-2001, , e , formalmente Pt_2 CP_2 Parte_1 titolari degli immobili donati loro dai genitori con atto a rogito del notaio in pari data, hanno espressamente dichiarato che gli stessi immobili Persona_1 appartengono in parti uguali anche alle sorelle e . CP Persona_2
Con la scrittura privata del 6-12-2001, , e , formalmente Pt_2 CP_2 Parte_1 titolari dell'intero capitale sociale di con sede in Controparte_5
Rende, alla via Brodolini n. 35, hanno dichiarato che, in realtà, il capitale della suddetta società deve ritenersi suddiviso in parti uguali anche con le sorelle CP_7
e . Controparte_1
L'attrice ha inoltre allegato che, con scrittura privata del 31-3-2006, , e Pt_2 CP_2
, formalmente titolari di una quota di proprietà corrispondente a 6/24 Parte_1 sugli immobili acquistati dalle zie ed con atto a rogito del CP_8 Persona_3 notaio in pari data, hanno espressamente dichiarato che gli stessi Persona_1 immobili appartengono in parti uguali ed indivise anche alle sorelle e CP
, alle quali i predetti diritti non hanno potuto essere formalmente Persona_2 riconosciuti per motivi fiscali.
L'attrice lamenta di essere stata esclusa dalle gestione delle società di famiglia e dei beni comuni, a causa dell'opposizione formulata dalle sorelle intestatarie dei beni e dei diritti, con le quali i rapporti si sono inaspriti nel novembre 2014 a seguito del decesso del padre, , la cui presenza garantiva la correttezza delle CP_4 operazioni e dei comportamenti.
Per tali ragioni, si è rivolta a questo Tribunale per sentire Controparte_1 condannare le sorelle convenute al trasferimento in proprio favore dei diritti derivanti dal patto fiduciario contenuto nelle richiamate scritture, nonché al versamento della quota a lei dovuta delle somme derivanti dalla gestione dei beni comuni e al risarcimento dei danni subiti a causa della mala gestio delle sorelle che hanno amministrato le società di famiglia, senza mai rendere il conto della loro gestione e provocando addirittura il fallimento di una di esse.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 29-3-2017, si sono costituite e per eccepire in via preliminare l'improcedibilità Pt_2 Parte_1 della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, da ritenersi obbligatorio vertendo la causa in materia di diritti reali. Hanno ancora eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.. Nel merito ne hanno chiesto il rigetto dal momento che in nessuna delle scritture private richiamate dall'attrice è previsto un obbligo di ritrasferimento in suo favore dei beni e dei diritti in esse contemplati. Di conseguenza le scritture non potrebbero essere riguardate alla stregua di patti fiduciari, ma di vere e proprie donazioni, da ritenersi nulle per difetto di forma. Con specifico riferimento alla domanda di risarcimento dei danni per mala gestio, le convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, non rivestendo la stessa la qualità di socia.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 13-3-2017 si è costituita la per eccepire la propria CP_9 Controparte_10 estraneità rispetto alle istanze avanzate dall'attrice e chiedere di essere tenuta indenne da qualunque conseguenza e/o onere connesso al loro eventuale accoglimento.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 2-4-2017, si è costituita pure per eccepire anch'essa l'improcedibilità della domanda per il CP_2 mancato esperimento del tentativo di mediazione e il difetto di legittimazione attiva dell'attrice con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni per mala gestio degli amministratori. Ha ancora eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.. Nel merito ne hanno chiesto il rigetto dal momento le scritture private richiamate dall'attrice non contemplerebbero alcun patto fiduciario, trattandosi di veri e proprio atti di liberalità, da ritenersi nulli per difetto di forma.
Per l'ipotesi di eventuale accoglimento dell'azione di responsabilità intentata contro gli amministratori, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per rivestire la stessa la mera qualità di socia e non di amministratrice e per non essersi mai ingerita nella gestione delle società. In caso di accoglimento, ha comunque richiesto al tribunale di detrarre dalle somme eventualmente riconosciute all'attrice le somme da questa dovute per canoni di locazione del capannone di di cui al contratto di locazione dell'1-6-2002 con la ditta FED Controparte_4
Servizi e Tecnologie per lo Spettacolo e, con successive Controparte_11 modifiche, alla , per l'importo pari ad €uro Controparte_12
118.721,82, ed attualmente con l' per l'importo di Controparte_13
€uro 35.968,54.
Non si sono costituite e Controparte_4 Controparte_5
benché l'atto di citazione sia stato loro ritualmente Controparte_3 notificato, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata mandata al Collegio per decisione all'udienza dell'11-10-2018, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”.
Con sentenza depositata il 29-4-2019 n. 755, il Tribunale di Catanzaro, Sezione
Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, così provvedeva: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava la natura fiduciaria dei negozi unilaterali posti in essere da , e nelle date 12-5- Pt_2 Pt_1 CP_2
2000, 23-1-2001, 6-12-2001 e 31-3-2006, aventi ad oggetto l'intestazione fiduciaria in capo a , e delle quote rappresentanti l'intero capitale Pt_2 Pt_1 CP_2 sociale di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e e della comproprietà degli immobili
[...] Controparte_6 pervenuti nel loro patrimonio con gli atti pubblici a rogito del notaio Persona_1 del 23-1-2001 e del 31-3-2006, con obbligo di trasferimento ad Controparte_1 di una quota corrispondente al 20% del capitale sociale delle suddette società e di una quota corrispondente ad 1/5 della proprietà dei beni immobili di cui ai menzionati atti notarili;
2) dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell'attrice all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti degli amministratori e dei soci di Controparte_3 Controparte_4
e 3) rigettava le ulteriori Controparte_5 CP_6 Controparte_3 richieste;
4) compensava integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello e , mediante atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2
7-6-2019, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità delle statuizioni con essa adottate e invocandone l'annullamento o la totale riforma per i motivi di seguito esposti. A mezzo di un primo ordine di doglianze le appellanti censuravano la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di accertamento formulata in quella sede dall'allora parte attrice sulla scorta della natura fiduciaria del tutto erroneamente ravvisata relativamente alle dichiarazioni unilaterali a firma di
, e in data 12-5-2001, 23-1-2001, 6-12-2001 e 31-3-2006 Parte_2 Pt_1 CP_2 dedotte in causa e aventi ad oggetto l'intestazione a siffatto titolo in capo ad esse appellanti, nonché alla loro sorella , delle quote rappresentanti l'intero CP_2 capitale sociale di Controparte_3 Controparte_4 [...]
e e della comproprietà degli immobili Controparte_5 Controparte_6 pervenuti nel loro patrimonio con gli atti pubblici a rogito del notaio Persona_1 del 23-1-2001 e del 31-3-2006, con il correlativo obbligo di trasferimento ad di una quota corrispondente al 20% del capitale sociale delle Controparte_1 suddette società e di una quota corrispondente ad 1/5 della proprietà dei beni immobili di cui ai rogiti notarili suindicati, oltre che alla stregua della non condivisibile considerazione che nella specie l'obbligo di ritrasferimento dei beni fiduciariamente intestati alle suddette fosse ex se insito nella natura stessa dei negozi fiduciari posti in essere.
Sostenevano più in particolare le appellanti in argomento come, laddove la connotazione essenziale ai fini della configurabilità della fattispecie di intestazione fiduciaria di un bene, derivante dalla combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, si realizza solo ove il trasferimento vero e proprio del bene in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, con effetti limitati inter partes, del suo ritrasferimento al fiduciante ovvero ad un soggetto terzo beneficiario da costui indicato, nella qual cosa risiede appunto il contenuto del c.d. pactum fiduciae, il giudice di prime cure avesse erroneamente proceduto ad una qualificazione giuridica delle dichiarazioni unilaterali in questione in termini di negozi fiduciari, nonostante l'assenza di prova scritta in ordine alla sussistenza dell'obbligo di ritrasferimento del bene in favore del soggetto fiduciante siccome idoneo alla modifica degli effetti reali già prodotti con l'acquisto del diritto di proprietà in capo a fiduciario e, come tale, indispensabile ai fini di fare rientrare il negozio del novero del c.d. pactum fiduciae, ed anzi avendone esso stesso escluso l'avvenuta assunzione nel caso in esame da parte delle dichiaranti, così da essere giunto in maniera del tutto contraddittoria ad una valutazione positiva circa la ricorrenza di un negozio fiduciario che al contrario non sarebbe mai potuto esistere proprio in ragione dell'accertata assenza dell'obbligo suddetto. Aggiungevano, inoltre, come parimenti non corretta fosse da reputare la motivazione della pronuncia gravata in ordine alla ricavata consapevolezza in capo alle fiduciarie dell'obbligo di ritrasferimento dei beni in favore della sfiduciante, per come peraltro già non condivisibilmente ritenuto implicito nella natura fiduciaria delle dichiarazioni unilaterali in discussione, dal contenuto della nota 7-2-2015 trasmessa nell'interesse delle dichiaranti all'allora attrice di primo grado, in riscontro alla richiesta avanzata da quest'ultima di procedere al trasferimento in suo favore dei diritti derivanti dalle citate scritture private, siccome erroneamente ritenuto comprovante nel suo significato letterale il riconoscimento implicito alla suddetta da parte delle fiduciarie del diritto di proprietà sui beni oggetto dagli atti in questione.
Sotto altro profilo le appellanti si dolevano con la proposta impugnazione del mancato accoglimento in primo grado della eccezione da loro sollevata di difetto in capo all'attrice di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. rispetto alla domanda di condanna al trasferimento della proprietà dei beni dalla medesima formulata, relativamente al quale comunque non era stato accertata la esistenza di obbligo alcuno, in quanto neppure astrattamente idonea a realizzare gli obiettivi perseguiti con il ricorso alla tutela giurisdizionale, e ciò tenuto anche conto dell'affermazione contenuta nella pronuncia gravata circa l'insussistenza dei presupposti per rendere sul punto una pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. in difetto di espressa richiesta ad opera dell'attrice.
Concludevano, pertanto, chiedendo che la Corte volesse, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste finali nei termini meglio rassegnati in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 17-10-2019, si costituiva in giudizio per resistere all'avverso gravame di cui eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Per contro, gli altri appellati , CP_2 Controparte_10
e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 malgrado ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano restando contumaci.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza della Corte in atti, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale dell'11-2-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare dell'appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) parte appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
Nessuna fondata ragion d'essere può ascriversi al complesso di doglianze a mezzo delle quali le appellanti hanno dedotto l'erroneità della qualificazione giuridica operata dal primo giudice in ordine alle dichiarazioni unilaterali di cui alle scritture private da loro sottoscritte per cui è causa, quale posta a base della pronuncia gravata, in termini di negozi fiduciari, e ciò malgrado l'insussistenza nella fattispecie di alcuna espressa pattuizione inerente all'obbligo di ritrasferimento dei beni e delle quote sociali oggetto delle stesse in favore dell'attrice in prime cure e odierna appellata, siccome costituente l'essenza del patto fiduciario, e del quale anzi era stata in maniera esplicita esclusa in sentenza l'avvenuta assunzione ad opera delle dichiaranti.
Deve rilevarsi preliminarmente in punto di inquadramento giuridico e individuazione della causa del negozio fiduciario come lo stesso si concretizzi in una fattispecie di collegamento negoziale tra un contratto ad effetti reali con efficacia erga omnes, esemplificativamente un contratto di compravendita di un bene, e un patto esterno con effetti obbligatori interni esclusivamente nei rapporti tra le parti,
c.d. pactum fiduciae, volto a modificare o limitare il risultato finale del primo negozio sulla scorta dell'assunzione da parte del soggetto fiduciario di determinati obblighi nei confronti del soggetto fiduciante. Con siffatto schema, infatti, il fiduciante trasferisce un bene o un diritto al fiduciario, il quale si impegna a gestirlo secondo le istruzioni impartite dal fiduciante e, quindi, a ritrasferirgliene in futuro la proprietà o altrimenti a trasferirla in favore di un terzo secondo le disposizioni dal medesimo dettate. La causa giustificativa di tale figura risiede essenzialmente nel carattere meramente provvisorio e strumentale della titolarità del bene che viene a crearsi in capo al soggetto fiduciario in quanto finalizzata al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante o di un terzo da quest'ultimo indicato, scopo, quest'ultimo, in funzione della realizzazione del quale si pone per l'appunto il patto fiduciario, siccome comportante l'obbligo assunto dal fiduciario nei confronti del fiduciante di modificare la propria posizione di titolarità rispetto al bene intestatogli da quest'ultimo in favore del medesimo e di soggetto da costui designato, e che potrà essere azionato dal fiduciante a propria tutela onde evitare il definitivo consolidamento in testa al fiduciario degli effetti traslativi del bene prodotti del collegato contratto di compravendita, altrimenti destinati a restare validi e opponibili nei confronti dei terzi.
Tanto precisato, non può prescindersi in sede di apprezzamento ai fini della corretta qualificazione giuridica delle scritture private sottoscritte dalle appellanti dedotte in causa della rilevanza in concreto dispiegata dal pactum fiduciae, la cui sussistenza viene contestata a sostegno della riforma sul punto della decisione di primo grado invocata con il proposto gravame, da una disamina delle peculiari connotazioni fattuali della vicenda che qui occupa.
Ed invero, giova significativamente evidenziare come nella fattispecie non vi sia stato alcun trasferimento fiduciario da parte della in favore delle Controparte_1 di lei germane di diritti ad essa intestati, risultando al contrario dagli atti come furono queste ultime nelle rispettive scritture private di cui non hanno mai contestato la sottoscrizione a dichiararsi esse stesse da un certo momento in poi intestatarie fiduciarie dei diritti di partecipazione riconosciuti come spettanti pro quota anche alla sorella al capitale sociale e ai diritti di comproprietà su beni Controparte_1 immobili in essa indicati, con conseguente mantenimento della titolarità di essi sia pure a partire dalla data di ciascuna delle scritture in questione nella nuova veste di fiduciarie della sorella. Ne discende, allora, che provenendo nel caso in esame le dichiarazioni circa la protrazione della titolarità di posizioni già intestate e dell'esercizio dei diritti e delle facoltà ad esse inerenti a mero titolo fiduciario nell'interesse della sorella e, dunque, in una prospettiva temporalmente limitata in vista del loro successivo trasferimento in favore di quest'ultima, dalle stesse fiduciarie, non si ravvisa la ratio della necessaria espressa pattuizione del pactum fiduciae a tutela della posizione della fiduciante di limitare la portata reale di un negozio traslativo posto in essere a favore di altri, essendo stata nella specie la intestazione fiduciaria ammessa e tutti i correlativi effetti da essa implicati accettati da quella stessa parte contrattuale avrebbe potuto in astratto avere interesse ad abusare della fiducia accordatale.
D'altronde, anche l'analisi del contesto complessivo di interessi nell'ambito del quale si compirono gli accadimenti di causa, per come in maniera corretta e, quindi, senz'altro condivisibile valorizzata dal primo giudice in sentenza in sede di interpretazione della volontà unilateralmente manifestata dalle dichiaranti negli atti di cui discute, conduce a ritenere implicitamente sotteso ad essa l'assunzione da parte delle predette dell'obbligo di trasferire la titolarità formale dei beni da loro conservata fiduciariamente in favore della sorella avente diritto e a richiesta di questa, laddove l'intento perseguito in concreto nella vicenda atteneva all'evidenza all'attribuzione anche alla pacifica e mai contestata da Controparte_1 controparte, della quota ad essa spettante al pari delle altre sorelle in proporzione al valore del compendio di partecipazioni sociali e di diritti immobiliari costruito e accumulato con risorse già facenti capo al comune genitore e che la CP_4 stessa per motivi contingenti non si era potuta intestare direttamente (es. motivi fiscali, giusta scrittura privata 31-3-2006 in atti).
Così come non è neppure seriamente revocabile in dubbio la valenza da attribuirsi sempre nella direzione suindicata al contenuto della nota 7-2-2015 a firma delle appellanti versata in atti in risposta alla richiesta della di Controparte_1 provvedere al trasferimento di quanto a lei spettante per le causali in trattazione, che presuppone dal punto di vista logico il pieno riconoscimento della esistenza di un loro obbligo in tal senso assunto nei confronti della germana, con conseguente manifestata disponibilità verso quest'ultima, qualora non avesse inteso condividere le ragioni ivi prospettate che ne avrebbe consigliato un differimento, a provvedervi comunque immediatamente presso lo studio notarile che la stessa avesse ritenuto all'uopo di scegliere.
Né, a tal proposito, appare inutile richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza in materia, secondo il quale non solo ai fini della validità del contratto fiduciario che preveda l'obbligo del ritrasferimento al fiduciante di un bene immobile non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di un atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario idoneo a dare luogo ad un assetto di interessi che si esplica sul piano esclusivamente obbligatorio, ma anche in ogni caso che sotto il profilo probatorio l'eventuale dichiarazione scritta posteriore con cui il fiduciario, riconosciuta l'intestazione fiduciaria, si impegni ad effettuare in favore del fiduciante il ritrasferimento finale determina una presunzione iuris tantum in ordine all'esistenza stessa del patto fiduciario in favore del fiduciante medesimo, gravando pertanto sul fiduciario l'onere di offrire la prova contraria in difetto della quale pertanto si presume che il pactum fiduciae sia valido ed efficace (cfr. Cass.
10472/2023; Cass. n. 6459/2020).
Con riguardo, poi, agli ulteriori rilievi addotti con l'interposto appello in punto di sollevata eccezione di difetto di interesse ad agire in capo a parte attrice in primo grado per non essere stata proposta domanda costitutiva ex art. 2932 c.c., stante anche la prospettata esclusione nella specie di verun obbligo di ritrasferimento, e non accolta con la pronuncia impugnata, è appena il caso di osservare come rispetto ad una domanda di mero accertamento comunque proposta in quella sede ed entro i limiti della quale il primo giudice risulta essersi favorevolmente pronunciato resta estranea ai fini della individuazione dell'interesse ad agire l'esistenza attuale della lesine di un diritto, essendo sufficiente a tal fine uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi, fermo restando che in ogni caso in linea generale la verifica circa l'utilità effettiva in capo a chi agisca in giudizio del ricorso alla giurisdizione deve prescindere da qualsiasi esame del merito delle controversia e del suo prevedibile esito.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione, infine, dell'ordinario criterio della soccombenza, le appellanti devono essere condannate in solido tra loro alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue, mentre non vi è luogo a provvedere sul punto nei confronti delle appellate non costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di Controparte_1 Controparte_14 Controparte_15
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con Controparte_6 atto di citazione notificato il 7-6-2019, avverso la sentenza del Tribunale di
Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, depositata il 29-4-2019 n. 755, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese e competenze del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro
3.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1268 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- e , rappresentate e difese dall'Avv. Ugo Luciano Parte_1 Parte_2
Celestino in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Cosenza, Viale G. Mancini n. 132;
- appellanti contro
- rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Casazzone Controparte_1 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Cattaneo n. 7;
- appellata e
- ; CP_2
- Curatela fallimentare Controparte_3 Controparte_4
e in persona dei rispettivi Controparte_5 Controparte_6 legali rappresentanti pro tempore,
- appellati contumaci sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per le appellanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto gravame e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte dall'attrice in primo grado perché inammissibili ovvero infondate.
Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio.
- Per l'appellata costituita: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ovvero rigettarlo perchè infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato CP
ha premesso che, con le scritture private sottoscritte in data 12-5-2000, 23-
[...]
1-2001, 6-12-2001 e 31-3-2006, le sorelle , e hanno Pt_2 CP_2 Parte_1 espressamente riconosciuto in suo favore alcuni diritti.
Più precisamente, con tre separate scritture private, tutte sottoscritte in data 12-5-
2000, , e , formalmente titolari dell'intero capitale sociale Pt_2 CP_2 Parte_1 di con sede in Rende, alla via Brodolini n. 35, di CP_4 CP_4 [...]
con sede in Rende, alla via Brodolini n. 35, e di Controparte_6 [...]
con sede in Rende, alla via Brodolini n. 35, hanno dichiarato che, Controparte_3 in realtà, il capitale sociale delle tre suddette società deve ritenersi suddiviso in parti uguali anche con le sorelle e , dovendosi intendere le CP_7 Controparte_1 sottoscriventi intestatarie fiduciarie.
Con la scrittura privata del 23-1-2001, , e , formalmente Pt_2 CP_2 Parte_1 titolari degli immobili donati loro dai genitori con atto a rogito del notaio in pari data, hanno espressamente dichiarato che gli stessi immobili Persona_1 appartengono in parti uguali anche alle sorelle e . CP Persona_2
Con la scrittura privata del 6-12-2001, , e , formalmente Pt_2 CP_2 Parte_1 titolari dell'intero capitale sociale di con sede in Controparte_5
Rende, alla via Brodolini n. 35, hanno dichiarato che, in realtà, il capitale della suddetta società deve ritenersi suddiviso in parti uguali anche con le sorelle CP_7
e . Controparte_1
L'attrice ha inoltre allegato che, con scrittura privata del 31-3-2006, , e Pt_2 CP_2
, formalmente titolari di una quota di proprietà corrispondente a 6/24 Parte_1 sugli immobili acquistati dalle zie ed con atto a rogito del CP_8 Persona_3 notaio in pari data, hanno espressamente dichiarato che gli stessi Persona_1 immobili appartengono in parti uguali ed indivise anche alle sorelle e CP
, alle quali i predetti diritti non hanno potuto essere formalmente Persona_2 riconosciuti per motivi fiscali.
L'attrice lamenta di essere stata esclusa dalle gestione delle società di famiglia e dei beni comuni, a causa dell'opposizione formulata dalle sorelle intestatarie dei beni e dei diritti, con le quali i rapporti si sono inaspriti nel novembre 2014 a seguito del decesso del padre, , la cui presenza garantiva la correttezza delle CP_4 operazioni e dei comportamenti.
Per tali ragioni, si è rivolta a questo Tribunale per sentire Controparte_1 condannare le sorelle convenute al trasferimento in proprio favore dei diritti derivanti dal patto fiduciario contenuto nelle richiamate scritture, nonché al versamento della quota a lei dovuta delle somme derivanti dalla gestione dei beni comuni e al risarcimento dei danni subiti a causa della mala gestio delle sorelle che hanno amministrato le società di famiglia, senza mai rendere il conto della loro gestione e provocando addirittura il fallimento di una di esse.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 29-3-2017, si sono costituite e per eccepire in via preliminare l'improcedibilità Pt_2 Parte_1 della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, da ritenersi obbligatorio vertendo la causa in materia di diritti reali. Hanno ancora eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.. Nel merito ne hanno chiesto il rigetto dal momento che in nessuna delle scritture private richiamate dall'attrice è previsto un obbligo di ritrasferimento in suo favore dei beni e dei diritti in esse contemplati. Di conseguenza le scritture non potrebbero essere riguardate alla stregua di patti fiduciari, ma di vere e proprie donazioni, da ritenersi nulle per difetto di forma. Con specifico riferimento alla domanda di risarcimento dei danni per mala gestio, le convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, non rivestendo la stessa la qualità di socia.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 13-3-2017 si è costituita la per eccepire la propria CP_9 Controparte_10 estraneità rispetto alle istanze avanzate dall'attrice e chiedere di essere tenuta indenne da qualunque conseguenza e/o onere connesso al loro eventuale accoglimento.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 2-4-2017, si è costituita pure per eccepire anch'essa l'improcedibilità della domanda per il CP_2 mancato esperimento del tentativo di mediazione e il difetto di legittimazione attiva dell'attrice con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni per mala gestio degli amministratori. Ha ancora eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.. Nel merito ne hanno chiesto il rigetto dal momento le scritture private richiamate dall'attrice non contemplerebbero alcun patto fiduciario, trattandosi di veri e proprio atti di liberalità, da ritenersi nulli per difetto di forma.
Per l'ipotesi di eventuale accoglimento dell'azione di responsabilità intentata contro gli amministratori, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per rivestire la stessa la mera qualità di socia e non di amministratrice e per non essersi mai ingerita nella gestione delle società. In caso di accoglimento, ha comunque richiesto al tribunale di detrarre dalle somme eventualmente riconosciute all'attrice le somme da questa dovute per canoni di locazione del capannone di di cui al contratto di locazione dell'1-6-2002 con la ditta FED Controparte_4
Servizi e Tecnologie per lo Spettacolo e, con successive Controparte_11 modifiche, alla , per l'importo pari ad €uro Controparte_12
118.721,82, ed attualmente con l' per l'importo di Controparte_13
€uro 35.968,54.
Non si sono costituite e Controparte_4 Controparte_5
benché l'atto di citazione sia stato loro ritualmente Controparte_3 notificato, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata mandata al Collegio per decisione all'udienza dell'11-10-2018, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”.
Con sentenza depositata il 29-4-2019 n. 755, il Tribunale di Catanzaro, Sezione
Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, così provvedeva: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava la natura fiduciaria dei negozi unilaterali posti in essere da , e nelle date 12-5- Pt_2 Pt_1 CP_2
2000, 23-1-2001, 6-12-2001 e 31-3-2006, aventi ad oggetto l'intestazione fiduciaria in capo a , e delle quote rappresentanti l'intero capitale Pt_2 Pt_1 CP_2 sociale di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e e della comproprietà degli immobili
[...] Controparte_6 pervenuti nel loro patrimonio con gli atti pubblici a rogito del notaio Persona_1 del 23-1-2001 e del 31-3-2006, con obbligo di trasferimento ad Controparte_1 di una quota corrispondente al 20% del capitale sociale delle suddette società e di una quota corrispondente ad 1/5 della proprietà dei beni immobili di cui ai menzionati atti notarili;
2) dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell'attrice all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti degli amministratori e dei soci di Controparte_3 Controparte_4
e 3) rigettava le ulteriori Controparte_5 CP_6 Controparte_3 richieste;
4) compensava integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello e , mediante atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2
7-6-2019, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità delle statuizioni con essa adottate e invocandone l'annullamento o la totale riforma per i motivi di seguito esposti. A mezzo di un primo ordine di doglianze le appellanti censuravano la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di accertamento formulata in quella sede dall'allora parte attrice sulla scorta della natura fiduciaria del tutto erroneamente ravvisata relativamente alle dichiarazioni unilaterali a firma di
, e in data 12-5-2001, 23-1-2001, 6-12-2001 e 31-3-2006 Parte_2 Pt_1 CP_2 dedotte in causa e aventi ad oggetto l'intestazione a siffatto titolo in capo ad esse appellanti, nonché alla loro sorella , delle quote rappresentanti l'intero CP_2 capitale sociale di Controparte_3 Controparte_4 [...]
e e della comproprietà degli immobili Controparte_5 Controparte_6 pervenuti nel loro patrimonio con gli atti pubblici a rogito del notaio Persona_1 del 23-1-2001 e del 31-3-2006, con il correlativo obbligo di trasferimento ad di una quota corrispondente al 20% del capitale sociale delle Controparte_1 suddette società e di una quota corrispondente ad 1/5 della proprietà dei beni immobili di cui ai rogiti notarili suindicati, oltre che alla stregua della non condivisibile considerazione che nella specie l'obbligo di ritrasferimento dei beni fiduciariamente intestati alle suddette fosse ex se insito nella natura stessa dei negozi fiduciari posti in essere.
Sostenevano più in particolare le appellanti in argomento come, laddove la connotazione essenziale ai fini della configurabilità della fattispecie di intestazione fiduciaria di un bene, derivante dalla combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, si realizza solo ove il trasferimento vero e proprio del bene in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, con effetti limitati inter partes, del suo ritrasferimento al fiduciante ovvero ad un soggetto terzo beneficiario da costui indicato, nella qual cosa risiede appunto il contenuto del c.d. pactum fiduciae, il giudice di prime cure avesse erroneamente proceduto ad una qualificazione giuridica delle dichiarazioni unilaterali in questione in termini di negozi fiduciari, nonostante l'assenza di prova scritta in ordine alla sussistenza dell'obbligo di ritrasferimento del bene in favore del soggetto fiduciante siccome idoneo alla modifica degli effetti reali già prodotti con l'acquisto del diritto di proprietà in capo a fiduciario e, come tale, indispensabile ai fini di fare rientrare il negozio del novero del c.d. pactum fiduciae, ed anzi avendone esso stesso escluso l'avvenuta assunzione nel caso in esame da parte delle dichiaranti, così da essere giunto in maniera del tutto contraddittoria ad una valutazione positiva circa la ricorrenza di un negozio fiduciario che al contrario non sarebbe mai potuto esistere proprio in ragione dell'accertata assenza dell'obbligo suddetto. Aggiungevano, inoltre, come parimenti non corretta fosse da reputare la motivazione della pronuncia gravata in ordine alla ricavata consapevolezza in capo alle fiduciarie dell'obbligo di ritrasferimento dei beni in favore della sfiduciante, per come peraltro già non condivisibilmente ritenuto implicito nella natura fiduciaria delle dichiarazioni unilaterali in discussione, dal contenuto della nota 7-2-2015 trasmessa nell'interesse delle dichiaranti all'allora attrice di primo grado, in riscontro alla richiesta avanzata da quest'ultima di procedere al trasferimento in suo favore dei diritti derivanti dalle citate scritture private, siccome erroneamente ritenuto comprovante nel suo significato letterale il riconoscimento implicito alla suddetta da parte delle fiduciarie del diritto di proprietà sui beni oggetto dagli atti in questione.
Sotto altro profilo le appellanti si dolevano con la proposta impugnazione del mancato accoglimento in primo grado della eccezione da loro sollevata di difetto in capo all'attrice di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. rispetto alla domanda di condanna al trasferimento della proprietà dei beni dalla medesima formulata, relativamente al quale comunque non era stato accertata la esistenza di obbligo alcuno, in quanto neppure astrattamente idonea a realizzare gli obiettivi perseguiti con il ricorso alla tutela giurisdizionale, e ciò tenuto anche conto dell'affermazione contenuta nella pronuncia gravata circa l'insussistenza dei presupposti per rendere sul punto una pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. in difetto di espressa richiesta ad opera dell'attrice.
Concludevano, pertanto, chiedendo che la Corte volesse, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste finali nei termini meglio rassegnati in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 17-10-2019, si costituiva in giudizio per resistere all'avverso gravame di cui eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Per contro, gli altri appellati , CP_2 Controparte_10
e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 malgrado ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano restando contumaci.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza della Corte in atti, all'esito la causa veniva rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale dell'11-2-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare dell'appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) parte appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
Nessuna fondata ragion d'essere può ascriversi al complesso di doglianze a mezzo delle quali le appellanti hanno dedotto l'erroneità della qualificazione giuridica operata dal primo giudice in ordine alle dichiarazioni unilaterali di cui alle scritture private da loro sottoscritte per cui è causa, quale posta a base della pronuncia gravata, in termini di negozi fiduciari, e ciò malgrado l'insussistenza nella fattispecie di alcuna espressa pattuizione inerente all'obbligo di ritrasferimento dei beni e delle quote sociali oggetto delle stesse in favore dell'attrice in prime cure e odierna appellata, siccome costituente l'essenza del patto fiduciario, e del quale anzi era stata in maniera esplicita esclusa in sentenza l'avvenuta assunzione ad opera delle dichiaranti.
Deve rilevarsi preliminarmente in punto di inquadramento giuridico e individuazione della causa del negozio fiduciario come lo stesso si concretizzi in una fattispecie di collegamento negoziale tra un contratto ad effetti reali con efficacia erga omnes, esemplificativamente un contratto di compravendita di un bene, e un patto esterno con effetti obbligatori interni esclusivamente nei rapporti tra le parti,
c.d. pactum fiduciae, volto a modificare o limitare il risultato finale del primo negozio sulla scorta dell'assunzione da parte del soggetto fiduciario di determinati obblighi nei confronti del soggetto fiduciante. Con siffatto schema, infatti, il fiduciante trasferisce un bene o un diritto al fiduciario, il quale si impegna a gestirlo secondo le istruzioni impartite dal fiduciante e, quindi, a ritrasferirgliene in futuro la proprietà o altrimenti a trasferirla in favore di un terzo secondo le disposizioni dal medesimo dettate. La causa giustificativa di tale figura risiede essenzialmente nel carattere meramente provvisorio e strumentale della titolarità del bene che viene a crearsi in capo al soggetto fiduciario in quanto finalizzata al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante o di un terzo da quest'ultimo indicato, scopo, quest'ultimo, in funzione della realizzazione del quale si pone per l'appunto il patto fiduciario, siccome comportante l'obbligo assunto dal fiduciario nei confronti del fiduciante di modificare la propria posizione di titolarità rispetto al bene intestatogli da quest'ultimo in favore del medesimo e di soggetto da costui designato, e che potrà essere azionato dal fiduciante a propria tutela onde evitare il definitivo consolidamento in testa al fiduciario degli effetti traslativi del bene prodotti del collegato contratto di compravendita, altrimenti destinati a restare validi e opponibili nei confronti dei terzi.
Tanto precisato, non può prescindersi in sede di apprezzamento ai fini della corretta qualificazione giuridica delle scritture private sottoscritte dalle appellanti dedotte in causa della rilevanza in concreto dispiegata dal pactum fiduciae, la cui sussistenza viene contestata a sostegno della riforma sul punto della decisione di primo grado invocata con il proposto gravame, da una disamina delle peculiari connotazioni fattuali della vicenda che qui occupa.
Ed invero, giova significativamente evidenziare come nella fattispecie non vi sia stato alcun trasferimento fiduciario da parte della in favore delle Controparte_1 di lei germane di diritti ad essa intestati, risultando al contrario dagli atti come furono queste ultime nelle rispettive scritture private di cui non hanno mai contestato la sottoscrizione a dichiararsi esse stesse da un certo momento in poi intestatarie fiduciarie dei diritti di partecipazione riconosciuti come spettanti pro quota anche alla sorella al capitale sociale e ai diritti di comproprietà su beni Controparte_1 immobili in essa indicati, con conseguente mantenimento della titolarità di essi sia pure a partire dalla data di ciascuna delle scritture in questione nella nuova veste di fiduciarie della sorella. Ne discende, allora, che provenendo nel caso in esame le dichiarazioni circa la protrazione della titolarità di posizioni già intestate e dell'esercizio dei diritti e delle facoltà ad esse inerenti a mero titolo fiduciario nell'interesse della sorella e, dunque, in una prospettiva temporalmente limitata in vista del loro successivo trasferimento in favore di quest'ultima, dalle stesse fiduciarie, non si ravvisa la ratio della necessaria espressa pattuizione del pactum fiduciae a tutela della posizione della fiduciante di limitare la portata reale di un negozio traslativo posto in essere a favore di altri, essendo stata nella specie la intestazione fiduciaria ammessa e tutti i correlativi effetti da essa implicati accettati da quella stessa parte contrattuale avrebbe potuto in astratto avere interesse ad abusare della fiducia accordatale.
D'altronde, anche l'analisi del contesto complessivo di interessi nell'ambito del quale si compirono gli accadimenti di causa, per come in maniera corretta e, quindi, senz'altro condivisibile valorizzata dal primo giudice in sentenza in sede di interpretazione della volontà unilateralmente manifestata dalle dichiaranti negli atti di cui discute, conduce a ritenere implicitamente sotteso ad essa l'assunzione da parte delle predette dell'obbligo di trasferire la titolarità formale dei beni da loro conservata fiduciariamente in favore della sorella avente diritto e a richiesta di questa, laddove l'intento perseguito in concreto nella vicenda atteneva all'evidenza all'attribuzione anche alla pacifica e mai contestata da Controparte_1 controparte, della quota ad essa spettante al pari delle altre sorelle in proporzione al valore del compendio di partecipazioni sociali e di diritti immobiliari costruito e accumulato con risorse già facenti capo al comune genitore e che la CP_4 stessa per motivi contingenti non si era potuta intestare direttamente (es. motivi fiscali, giusta scrittura privata 31-3-2006 in atti).
Così come non è neppure seriamente revocabile in dubbio la valenza da attribuirsi sempre nella direzione suindicata al contenuto della nota 7-2-2015 a firma delle appellanti versata in atti in risposta alla richiesta della di Controparte_1 provvedere al trasferimento di quanto a lei spettante per le causali in trattazione, che presuppone dal punto di vista logico il pieno riconoscimento della esistenza di un loro obbligo in tal senso assunto nei confronti della germana, con conseguente manifestata disponibilità verso quest'ultima, qualora non avesse inteso condividere le ragioni ivi prospettate che ne avrebbe consigliato un differimento, a provvedervi comunque immediatamente presso lo studio notarile che la stessa avesse ritenuto all'uopo di scegliere.
Né, a tal proposito, appare inutile richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza in materia, secondo il quale non solo ai fini della validità del contratto fiduciario che preveda l'obbligo del ritrasferimento al fiduciante di un bene immobile non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di un atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario idoneo a dare luogo ad un assetto di interessi che si esplica sul piano esclusivamente obbligatorio, ma anche in ogni caso che sotto il profilo probatorio l'eventuale dichiarazione scritta posteriore con cui il fiduciario, riconosciuta l'intestazione fiduciaria, si impegni ad effettuare in favore del fiduciante il ritrasferimento finale determina una presunzione iuris tantum in ordine all'esistenza stessa del patto fiduciario in favore del fiduciante medesimo, gravando pertanto sul fiduciario l'onere di offrire la prova contraria in difetto della quale pertanto si presume che il pactum fiduciae sia valido ed efficace (cfr. Cass.
10472/2023; Cass. n. 6459/2020).
Con riguardo, poi, agli ulteriori rilievi addotti con l'interposto appello in punto di sollevata eccezione di difetto di interesse ad agire in capo a parte attrice in primo grado per non essere stata proposta domanda costitutiva ex art. 2932 c.c., stante anche la prospettata esclusione nella specie di verun obbligo di ritrasferimento, e non accolta con la pronuncia impugnata, è appena il caso di osservare come rispetto ad una domanda di mero accertamento comunque proposta in quella sede ed entro i limiti della quale il primo giudice risulta essersi favorevolmente pronunciato resta estranea ai fini della individuazione dell'interesse ad agire l'esistenza attuale della lesine di un diritto, essendo sufficiente a tal fine uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi, fermo restando che in ogni caso in linea generale la verifica circa l'utilità effettiva in capo a chi agisca in giudizio del ricorso alla giurisdizione deve prescindere da qualsiasi esame del merito delle controversia e del suo prevedibile esito.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione, infine, dell'ordinario criterio della soccombenza, le appellanti devono essere condannate in solido tra loro alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue, mentre non vi è luogo a provvedere sul punto nei confronti delle appellate non costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di Controparte_1 Controparte_14 Controparte_15
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con Controparte_6 atto di citazione notificato il 7-6-2019, avverso la sentenza del Tribunale di
Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, depositata il 29-4-2019 n. 755, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese e competenze del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro
3.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)