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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/11/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 461/2025 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MOLINARO NICOLA (C.F. ), giusta procura C.F._2 in atti;
E
pagina1 di 5 (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. NAPOLI ANTONELLA DOMENICA (C.F. ), C.F._4 giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: cessazione degli effetti civile, come in atti, alle seguenti condizioni:
pagina2 di 5
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere visto reso in data 19/6/25
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina3 di 5
ritenuto che
la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); osservato che le parti nelle more raggiungevano un accordo;
visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di visto;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_2
e il 19.10.2006 in Sant'Arcangelo (PZ)
[...] Parte_1
(atto anno 2006, n. 2 parte 1 Ufficio 1)
2. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
pagina4 di 5 ), come in epigrafe riportato;
C.F._3
3. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
20/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 461/2025 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MOLINARO NICOLA (C.F. ), giusta procura C.F._2 in atti;
E
pagina1 di 5 (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. NAPOLI ANTONELLA DOMENICA (C.F. ), C.F._4 giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: cessazione degli effetti civile, come in atti, alle seguenti condizioni:
pagina2 di 5
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere visto reso in data 19/6/25
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina3 di 5
ritenuto che
la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); osservato che le parti nelle more raggiungevano un accordo;
visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di visto;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_2
e il 19.10.2006 in Sant'Arcangelo (PZ)
[...] Parte_1
(atto anno 2006, n. 2 parte 1 Ufficio 1)
2. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2
pagina4 di 5 ), come in epigrafe riportato;
C.F._3
3. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
20/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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