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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/04/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 21.7.2022 al N° R.G.A.C. 8437/2022, promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi PLUCHINOTTA
-attori- contro
, comprendente gli stabili posti in SCANDICCI, Via Rialdoli nr. 140- Controparte_1
142-146-148, Via Pantin nr. 2-4, Via Cilea nr. 1A-1B-3, Via Donizetti nr. 74-76-78-80, in persona dell'amministratore giudiziario geom. rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Controparte_2
PAGLIAI
-convenuto-
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio BENVENUTI e dall'Avv. Elena Controparte_3
BRUNORI, anche disgiuntamente tra loro;
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
Controparte_5
-terzi chiamati-
Oggetto: Impugnazione delibere condominiali del 28.10.2021 e del 16.12.2021
Conclusioni
Per gli attori: Voglia il Tribunale di Firenze annullare le delibere assembleari adottate dal convenuto del CP_1
28.10.2021, relativamente al punto 2) dell'O.d.G. “Ratifica approvazione rendiconti 2019/2020” e quella del
16.12.2021, relativamente al punto 1) dell'O.d.G. “Approvazione rendiconto 2019/2020” e per l'effetto condannare il convenuto a pagare agli attori quale risarcimento del danno emergente la somma di euro 3.688,18, CP_1 complessivamente sostenuta per spese vive e assistenza legale in relazione alle due mediazioni espletate presso l'O.C.F. nr. pagina 1 di 13
2999/2021 e nr. 38/2022; condannare il in persona dell'Amministratore pro Controparte_6 tempore a pagare agli attori, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., o quale risarcimento del danno emergente, la somma di € 3.688,18, complessivamente sostenuta per spese vive e di assistenza legale in relazione alle due mediazioni presso l'Organismo di
Conciliazione di Firenze n. 2999/2021 e 38/2022. - disporre la cancellazione di tutto quanto ha scritto il terzo chiamato in causa nelle pagine da 5 a 8 della sua comparsa di risposta, dalle parole “Il presente giudizio” (pag. 5, Persona_1 prima riga) alle parole “dell'attività dell'amministratore” (pag. 8, riga 6) o le diverse parti ritenute meritevoli di cancellazione per i motivi sin qui esposti;
disporre, altresì la cancellazione delle seguenti parti della seconda memoria avversaria: a pagina 2, dalle parole “In primo luogo” (sesta riga), alle parole “del tutto estranee)” (20ma riga), o le diverse parti ritenute meritevoli di cancellazione;
in ogni caso, condannare a corrispondere, a ciascuno degli attori ed a titolo di risarcimento Persona_1 dei danni per violazione del disposto degli articoli 88 e 89 c.p.c., la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) o la diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di parte attrice, Avv. Luigi Pluchinotta, che a tal fine si dichiara antistatario. Spese da maggiorare ex lege sino al 30% ai sensi art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014, essendo tutti gli atti di parte attrice redatti con tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) idonee ad agevolarne la consultazione / fruizione”.
Per il IN TESI rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non CP_1 provata in punto di quantum debeatur;
IN DENEGATA IPOTESI qualora il Tribunale ritenga fondata nel quantum la domanda avversa, riconoscere a parte attrice esclusivamente la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
IN
SUBORDINE in caso di accoglimento della domanda attrice dichiarare la responsabilità del precedente amministratore
e conseguentemente accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo al terzo manlevando al riguardo Persona_1 il dal pagamento di quelle somme che fossero eventualmente riconosciute a suo carico;
con vittoria di Controparte_1 compenso professionale e spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Per : Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda spiegata dagli attori perché infondata in fatto e in diritto Per_1 per tutti i motivi meglio descritti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta e comunque eccessiva in punto di quantum debeatur;
in ipotesi subordinata, rideterminare comunque quanto risulterà dovuto agli attori a titolo di rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per le procedure di mediazione, sulla base dei minimi di tariffa attesa la semplicità delle questioni trattate;
in ipotesi ulteriormente subordinata di accoglimento, anche parziale, della domanda spiegata dagli attori con conseguente condanna di a rimborsare agli stessi quanto questi hanno dovuto sborsare per Persona_1
l'assistenza legale relativa ai procedimenti di mediazione, dichiarare ed accertare l'obbligo della Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45, a manlevare e tenere
[...] indenne il p.e. da ogni conseguenza sfavorevole che dovesse al medesimo derivare dall'accoglimento, per Persona_1 intero o in parte, della domanda formulata nei suoi confronti dal e meglio individuata in narrativa. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. pagina 2 di 13
Per RIGETTARE ogni domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non CP_7 provata e conseguentemente CONDANNARE la stessa al pagamento delle competenze e spese del giudizio. IN VIA DI
MERO SUBORDINE Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dagli attori ed in caso di accoglimento della domanda del nei confronti del SI Controparte_1 Per_1 Per_1
ACCERTARE E DICHIARARE l'inoperatività della polizza sottoscritta con con ogni Controparte_7 conseguenza di causa. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dagli attori ed in caso di accoglimento della domanda del nei confronti del Controparte_1
SI e nella denegata ipotesi in cui la polizza fosse ritenuta operativa LIMITARE la condanna della Persona_1 comparente alla sola somma risultante in corso di causa, nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza e con applicazione dello scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 150,00.
Concisa Esposizione delle Ragioni di Fatto
In data 28.10.2021, il amministrato all'epoca dal P.E. , si Controparte_1 Persona_1 riuniva in seconda convocazione - per la prima volta dopo le restrizioni dovute alla Pandemia Covid 19 - e approvava il Bilancio consuntivo relativo all'anno 2019/2020 (v. punto 2 dell'O.d.G. “Ratifica approvazione rendiconti 2019/2020”) con il dissenso di (delegato anche da Parte_1 Parte_2
e da per non aver potuto previamente visionare il registro di
[...] Parte_3 contabilità, le fatture e i relativi ordini di pagamento degli ultimi tre esercizi (anche in considerazione che era inserita nell'O.d.G. anche l'approvazione del consuntivo del 2020/2021) sulla scorta dei quali era stato redatto il Bilancio;
assumeva di aver fatto richiesta di consultazione dei documenti e di non Pt_1 aver ricevuto alcuna risposta prima della tenuta dell'assemblea.
Deve essere sin d'ora evidenziato che l'Ordine del Giorno dell'assemblea del 28.10.2021 prevedeva:
1) approvazione del rendiconto ordinario relativo al periodo 1.5.2020/30.7.2021; 2) ratifica dell'approvazione (che ritiene essere avvenuta già tacitamente o per facta concludentia Persona_1 avendo tutti i condomini già corrisposto gli oneri condominiali ancor prima dell'approvazione del bilancio) del rendiconto 1.5.2019/30.4.2020; 3) approvazione del bilancio preventivo 2021/2022; ha Pt_1 impugnato solo la seconda delibera nonostante abbia sollevato critiche anche relativamente agli altri due importanti argomenti.
(e i suoi rappresentati) avviavano il procedimento di mediazione dinanzi all'O.C.F. Pt_1
(Organismo Conciliazione Firenze), rubricato al n. 2999/2021, e il primo incontro, inizialmente fissato il
21.12.2021, veniva rinviato al 24.2.2022.
pagina 3 di 13 Nelle more del differimento del primo incontro di mediazione, l'amministratore Persona_1
convocava un'altra assemblea per il 16.12.2021 che riapprovava il rendiconto 2019/2020,
[...] sempre con il voto contrario di , anche per delega di e per le Pt_1 Pt_2 Parte_3 medesime motivazioni.
Veniva avviato un secondo procedimento di mediazione, rubricato al nr. 38/2022.
Entrambe le procedure venivano assegnate al medesimo mediatore che, per agevolare le trattative e consentire all'amministratore di convocare nuova assemblea per decidere se partecipare alla seconda procedura, fissava al 30.6.2022 la data per la trattazione dei due procedimenti;
le trattative non avevano alcun esito e all'incontro fissato l'amministratore NON si presentava in quanto nell'O.d.G. relativo all'assemblea convocata per il 20.6.2022 era stato, appunto, omesso tale argomento.
Le due procedure venivano concluse con un verbale di mancato accordo.
Veniva quindi promossa la presente causa per sentir annullare le due delibere condominiali, essendo stato leso il diritto del condomino di richiedere ed ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili in preparazione della partecipazione ad assemblee condominiali convocate per l'approvazione dei bilanci.
Oltre alla domanda di annullamento, gli attori chiedono di essere rimborsati delle spese vive e di assistenza legale sostenute per l'avvio delle procedure di mediazione che quantificano in euro 3.688,18.
Si è costituito in giudizio il in persona del Controparte_6 nuovo amministratore dott. (nominato il 6.6.2022 dall'A.G. in sostituzione del Controparte_8 precedente amministratore revocato ex art. 1129 c.c.), non ritenendosi responsabile dell'omesso inserimento nell'O.d.G. dell'assemblea del 20.6.2022 dell'argomento inerente la partecipazione all'incontro di mediazione, essendo subentrato nella carica solo successivamente all'invio dell'avviso di convocazione della detta assemblea e di aver optato di non partecipare all'incontro in quanto “non aveva conoscenza diretta né poteva essere in grado di risolvere proprio a causa del suo repentino inserimento”; ha chiesto il rigetto delle domande ritenendo il precedente amministratore l'esclusivo responsabile dell'accaduto e, per tale motivo, ha chiesto di citarlo in causa per essere manlevato dalle conseguenze in caso di accoglimento delle domande attrici;
ha contestato l'eccessività del quantum debeatur domandato a titolo di rimborso rispetto ai parametri forensi previsti per l'assistenza legale svolta in fase stragiudiziale considerata la bassa complessità della questione trattata e il fatto che gli incontri di mediazione del secondo procedimento era consistiti in due meri rinvii.
pagina 4 di 13
si è costituito in giudizio rappresentando che tra suo figlio – dott. Persona_1 [...]
– ed egli stesso non intercorrono da tempo (anche risalente) dei buoni rapporti con CP_8
e che sussistono ancora oggi motivi di accesa conflittualità nell'ottica dei quali dovrebbe essere Pt_1 letta anche l'odierna iniziativa giudiziaria. enumera le dette vicende processuali: Persona_1
a) a seguito della denuncia querela presentata da suo figlio Dott. , Controparte_8 Pt_1
, quale amministratore condominiale dello stabile ubicato in Scandicci, Via Paisiello nr.
[...]
9/11 dal 2012 al 27 marzo 2015, è stato condannato in via definitiva - avendo la Corte di
Cassazione dichiarato inammissibile il 10.12.2021 il ricorso presentato avverso la sentenza della
Corte di Appello di Firenze nr. 87 del 2018 che ebbe, a sua volta, a confermare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Firenze nr. 149 del 10.4.2018 - alla pena di anni due di reclusione ed euro 950 di multa per appropriazione continuata ed aggravata per la somma di euro 83.600,00 di proprietà del;
CP_1
b) con sentenza nr. 1146 del 2022, il Tribunale civile di Firenze ha dichiarato ex art. 2901 c.c. inefficaci gli atti di trasferimento di beni immobili che aveva concluso con i Parte_1 suoi familiari (causa promossa dal Condominio di Via Paisiello 9/11, amministrato dal dott.
); la sentenza di primo grado è stata appellata;
CP_8 Per_1
c) ha promosso ex art. 414 c.p.c. e art. 10 D.lgs. n. 150/2011 il Parte_1 procedimento avverso e ritenendoli responsabili della Controparte_8 Persona_1 violazione delle cautele dettate in tema di conservazione dei dati giudiziari dello stesso;
Pt_1
d) Il ricorso promosso da contro il dott. per la sua revoca da Pt_1 Controparte_8 amministratore per gravi irregolarità del Condominio di Via Paisiello 9/11 è stato rigettato con
Decreto collegiale del 18.4.2023.
Nel merito, il terzo chiamato:
-- eccepisce la carenza di interesse degli attori ad ottenere l'annullamento delle delibere avendo corrisposto gli oneri condominiali previsti e ripartiti secondo quel dato bilancio (tant'è che non hanno proposto domanda di rimborso degli oneri condominiali corrisposti);
-- precisa, altresì, che l'assemblea del 28.10.2021 NON aveva approvato formalmente il punto 2) dell'O.d.G. e che solo all'assemblea del 16.12.2021 è stato possibile approvare con le maggioranze di legge il detto bilancio 2019/2020;
pagina 5 di 13 -- rileva che l'assemblea lo aveva autorizzato a partecipare al primo procedimento di mediazione promosso nr. 2999/2021 al quale, in effetti, ebbe a partecipare ottenendo un rinvio al 24.2.2022 e che egli stesso aveva consentito un ulteriore rinvio della prima procedura per essere autorizzato a partecipare anche alla seconda mediazione medio tempore avviata dagli attori, così rispettando gli obblighi del suo incarico professionale;
pertanto, non gli sarebbe addebitabile alcuna negligenza sotto tale profilo;
-- esclude di aver mai negato a di visionare nel corso del 2021 la documentazione Pt_1 contabile, riferendo che all'incontro fissato era presente altro condomino, sig. . Persona_2
-- ritiene eccessiva la somma richiesta dagli attori a titolo di rimborso di spese per assistenza legale nelle procedure di mediazione.
Ad ogni modo ha chiesto (ed ottenuto) di essere autorizzato a citare in Persona_1 causa la propria Compagnia di Assicurazione per la R.C. – – per essere manlevato Controparte_9 dalle conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda di condanna attorea e di manleva proposta dallo stesso Condominio, in virtù della polizza RETAIL PIU' FABBRICATI - nr. 1/64535/48/155587372. si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività della garanzia Controparte_9 prestata dalla detta polizza in quanto l'ebbe a stipulare in qualità di amministratore del Persona_1
per cui tale polizza è ancora in essere a copertura del Condominio;
eccepisce, CP_1 CP_1 altresì, che la polizza de qua garantisce per la Sezione Responsabilità civile dell'Amministratore quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per le perdite patrimoniali causate involontariamente ai terzi nell'esercizio del suo mandato di amministratore p.t. dello stabile e poiché dalla prospettazione dei fatti narrata emergerebbe una condotta di “volontaria”, la Persona_1
Compagnia non dovrebbe risponderne;
ad ogni modo ha contestato la fondatezza della domanda attrice e, in caso di accoglimento totale o parziale della stessa, ha richiamato l'esistenza delle clausole di polizza che limitano il massimale ad euro 500.000 , con scoperto del 10% e minimo non indennizzabile di euro 150.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, la causa – di natura documentale - è stata ritenuta matura per la decisione e le parti hanno rassegnato le loro conclusioni all'udienza dell'11.12.2024; sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sull'annullabilità della delibera del 28.10.2021
pagina 6 di 13 Dalla lettura del verbale dell'assemblea condominiale del 28.10.2021 si legge: “…2) al secondo punto dell'ordine del giorno, l'amministratore spiega i motivi di questa richiesta, causa COVID non sono state fatte le assemblee.
chiede per quanto riguarda il punto 2): non può essere ratificato in quanto il bilancio non è mai stato approvato Pt_1
CP_1 dall'assemblea; contrario all'approvazione del secondo punto. ritira la presenza, lascia l'assemblea (omissis); Pt_1
L'assemblea approva il preventivo, solo è contrario perché troppo alto rispetto al rendiconto del bilancio ordinario”. Pt_1
Come ben si evince da quanto sopra, l'assemblea, dopo la manifestazione di dissenso da parte di
, NON ebbe ad approvare il bilancio consuntivo 2019/2020 e non adottò alcuna delibera passibile Pt_1 di valutazione sul piano della legittimità; la frase successiva (l'assemblea approva il preventivo) deve intendersi riferita al punto 3) dell'O.d.G.; inoltre la fissazione di successiva assemblea per le date del
15/16.12.2021 per l'approvazione del rendiconto 2019/2020 si giustifica anche per tale fondante motivo (e non certo quello di by passare la procedura di mediazione che era stata avviata da ). Pt_1
Pertanto, in assenza di una vera delibera (intesa come chiara manifestazione di volontà e di decisione dell'organo collegiale), l'azione attorea (ivi inclusa quella di promuovere il procedimento di mediazione) non ha fondamento e, per l'effetto, la domanda di rimborso delle spese di assistenza legali sostenute viene rigettata.
Ad ogni modo non si conviene con quanto affermato da circa il fatto che Persona_1 il pagamento delle rate condominiali appostate nel Bilancio ancor prima che fosse formalmente approvato consentirebbe di ritenerlo tacitamente approvato dai condomini (per cui sarebbe corretto l'utilizzo del termine “ratifica” nel punto 2) del relativo O.d.G.).
Sebbene la giurisprudenza ammetta che l'amministratore possa comunque procedere con la riscossione degli oneri condominiali a prescindere dall'approvazione del bilancio in cui sono appostati in base al principio per cui le obbligazioni condominiali hanno natura di obbligazioni reali preesistenti a qualsivoglia delibera di approvazione della spesa e sono legate all'utilizzo del bene medesimo (v. Corte di
Cassazione, sez. II^, sentenza nr. 10621 del 28.4.2017 – riformando Corte di Appello di Firenze - che ha avuto modo di affermare che “l'obbligo del di pagare al per la sua quota, le spese per la CP_1 CP_1 manutenzione e l'esercizio dei servizi comuni dell'edificio deriva dalla gestione stessa e quindi preesiste all'approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione, che non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del
), al contempo tale circostanza non può portare alla statuizione che l'approvazione del bilancio CP_1 da parte dell'assemblea possa essere tranquillamente superata senza effetti in capo al . CP_1
pagina 7 di 13 Sul punto, infatti, si rileva che, oltre all'obbligo di legge in capo all'amministratore circa la convocazione dell'assemblea ex art. 1130 c. 1 n. 10 c.c., la mancata approvazione del bilancio non consentirebbe al di ottenere, nei confronti del condomino moroso, un decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c. (in senso conforme Cass. 15017/2000); inoltre, è pur vero che l'assemblea condominiale può anche porre in essere un'attività assimilabile ad una “ratifica” quando approva un rendiconto condominiale, ma ciò vale solo per quel particolare impegno di spesa che ha ecceduto i poteri di gestione ordinaria dell'amministratore di condominio, ancorché non autorizzato (v. in tal senso Tribunale di Genova, sentenza 25 febbraio 1994).
Sull'annullabilità della delibera del 16.12.2021
Gli attori hanno prodotto agli atti le seguenti e-mail per comprovare che non è stato dato seguito alle loro richieste.
pagina 8 di 13 Come si evince dal testo dell'email del 9.11.2020, l'esercizio del diritto alla consultazione e alla visione della documentazione richiesta, ad eccezione di quella indicata al punto nr. 4) (fatture acquisti degli ultimi 3 esercizi con relativi ordini di pagamento), non riguarda specificamente la documentazione contabile bensì quella attinente agli aspetti amministrativi mediante la quale si intende verificare e controllare le modalità complessive di gestione del da parte dell'amministratore . Peraltro, CP_1 Persona_1
non ha motivato tale istanza in considerazione del fatto che era stata indetta la convocazione di Pt_1 qualche assemblea condominiale il cui Ordine del Giorno prevedeva la discussione di rendiconti e di preventivi;
difatti non specifica la data dell'assemblea condominiale rispetto alla quale lo stesso Pt_1 intendeva approfondire lo studio della documentazione condominiale;
a tale email, comunque, non viene fornita alcuna risposta da parte dell'Amministratore condominiale.
Va precisato che tale omissione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi dal 1998 ad oggi, è rilevante ai fini del decidere.
Difatti, sino al 1998, la Giurisprudenza adottava un orientamento piuttosto restrittivo (si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 2220 del 05 aprile 1984), che concedeva, normalmente, al singolo condomino il potere di visionare la documentazione condominiale solo in sede di pagina 9 di 13 rendiconto annuale presentato dall'amministratore nell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, mentre, all'infuori di tale sede, il suo diritto di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei determinati documenti contabili poteva essere riconosciuto solo a condizione che venisse dal condomino addotto e dimostrato uno specifico interesse al riguardo.
A seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 8460 del 26 agosto 1998 si è andato invece formando un differente e più estensivo orientamento giurisprudenziale, il quale attribuisce ad ogni condomino il diritto di visionare ed estrarre copia della documentazione condominiale conservata dall'amministratore in ogni momento e senza la necessità di dover giustificare le ragioni della propria richiesta, purché, però, tale richiesta non abbia il censurabile scopo di creare intralcio alla gestione condominiale, dovendo sempre sia i condomini che l'amministratore, nei loro rapporti, comportarsi secondo auspicabili e comunque normati principi di correttezza e buona fede.
Relativamente all'email del 19.10.2021 si deve invece dare atto che essa venne inviata proprio in considerazione che sarebbe stata tenuta l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei vari rendiconti e preventivi (erroneamente indicata da per le date del 18/19 ottobre 2021, quando invece l'avviso di Pt_1 convocazione prevedeva le date del 27/28.10.2021); anche a tale email non venne data risposta scritta nemmeno dopo l'assemblea del 28.10.2021 durante la quale reiterò l'istanza cui Pt_1
l'amministratore replicò limitandosi a dire che “avrebbe risposto”, poi non facendolo nemmeno in prossimità dell'assemblea del 16.12.2021, in violazione di un consolidato principio per cui, in tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli
è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia,
a loro spese, della documentazione contabile.
La delibera del 16.12.2021 va pertanto annullata ed è giustificata e fondata la domanda di rimborso delle spese di assistenza legale prestata dall'avv. PLUCHINOTTA agli attori nell'avviare il procedimento di mediazione presso l'O.C.F. nr. 38/2022; pertanto il convenuto viene condannato a pagare in CP_1 favore degli attori la somma di euro 1.465,90 (quale danno emergente, l'esborso della spesa è stato documentato dalla fattura nr. 11 del 12.7.2022 emessa dall'avv. Pluchinotta di cui al doc. nr. 16 allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 2) c.p.c.; è riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici istat dal luglio 2022 ad oggi, giungendo alla somma di euro 1.584,64, oltre interessi compensativi pagina 10 di 13 parametrati al tasso degli interessi legali sulla somma di euro 1.465,90 e via via calcolati fino al saldo (S.U.
1712/1995).
Sulle domande di manleva
1--La domanda di manleva del Condominio proposta avverso è accolta, Persona_1 essendo evidente che la decisione di non “collaborare” con fu esclusivamente dettata da ragioni Pt_1 personali dell'ex amministratore poiché l'istanza non pare in grado di ostacolare la “vita condominiale”, spettando all'amministratore l'onere di dedurre e dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in capo ai condomini istanti, perché i documenti personalmente non li riguardano o l'esistenza di motivi futili o inconsistenti e comunque contrari alla correttezza;
non pare altresì contraria ai principi di correttezza (si tratta di un limite di buon senso, che impedisce l'abuso di questo strumento da parte di condomini avversi all'amministratore, spinti a formulare continue richieste di copie e documenti per ostacolarne l'attività o, piuttosto, a precostituirsi un motivo di impugnazione della futura delibera) né si risolve in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti (in tal senso si veda Cass. civ., sez. II, 29/11/2001, n. 15159).
Del resto, si è reso responsabile anche del mancato raggiungimento in Persona_1 sede di mediazione di un accordo transattivo (proc. 38/2022 incontro del 20.6.2022) non indicando nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 20.6.2022 la richiesta di autorizzazione dell'amministratore (chiunque fosse stato!) a partecipare a tale incontro;
senza dubbio, comunque, anche il nuovo amministratore , anche se non autorizzato, avrebbe potuto partecipare al solo Controparte_8 fine di ottenere un rinvio della procedura in attesa di formalizzare e di ottenere la relativa autorizzazione.
2-la domanda di manleva formulata da avverso Persona_1 Controparte_9 non può essere accolta, poiché la garanzia della polizza azionata copre i rischi professionali dell' amministratore condominiale del solo nei casi di comportamenti Controparte_6
INCOLPEVOLI e non dolosi, come invece è accaduto nel caso di specie.
Si ritiene di compensare le spese processuali sostenute dalla Compagnia di assicurazione.
Sulla domanda di di disporre la cancellazione di quanto di “offensivo” è stato riportato Pt_1 sia nella comparsa di costituzione e risposta (dalla prima riga della pagina 5 alla riga sei dell'ottava pagina),
pagina 11 di 13 nonché dalla sesta riga della pagina 2 della memoria istruttoria ex art 183 sesto comma nr. 6 c.p.c. alla 20ma riga della stessa pagina1 e sulla domanda di risarcimento del danno
L'art. 89 c.p.c. stabilisce che è vietato alle parti e ai difensori utilizzare espressioni sconvenienti o offensive, sia nei documenti presentati che nei discorsi pronunciati davanti al giudice. Il secondo comma di questa disposizione concede al giudice il potere di ordinare la rimozione delle frasi offensive o sconvenienti tramite un'apposita ordinanza.
Nella specie i difensori di hanno enumerato una serie di vicende Persona_1 giudiziarie intercorse tra l'attore, e il figlio di questi dott. , che, Persona_1 Controparte_8 sebbene oggettivizzate dalla pronuncia di sentenze, anche passate in giudicato, e di provvedimenti giudiziari non reclamati [nulla, tuttavia, è dato sapere intorno al procedimento (se) avviato ex art. 404 c.p.c. e art. 10
D.lgs. 150/2011 da ] al fine di riscontrare i “pessimi” rapporti che sono intercorsi tra l'attore e l'ex Pt_1 amministratore.
Orbene, sebbene tali precedenti giudiziari abbiano riguardato vicende del tutto estranee a quelli per cui è causa (riguardando il Condominio di Via Paisiello 9/11) e il richiamo appaia sconveniente2, peraltro, di alcuna utilità ai fini decisori, NON si ritiene che siano state utilizzate espressioni offensive dell'onore della parte, non essendo connotate da “passionale intento dispregiativo” e coincidendo con fatti connotati da verità processuale, ontologicamente non falsi.
Sulle spese processuale di parte attrice
Seguono la soccombenza e sono liquidate nel medio previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, eccettuata la fase istruttoria avente avuto la causa natura documentale e tenendo conto dell'agevole attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1-rigetta la domanda attorea di invalidare la delibera condominiale del 28.10.2021 e per l'effetto rigetta anche la domanda di rimborso delle spese di assistenza legale sostenute per la procedura di mediazione nr.
2999/2021 presso O.C.F.;
2-annulla la delibera condominiale del 16.12.2021 e per l'effetto condanna il Controparte_11 al pagamento in favore degli attori della somma di euro 1.465,90, oltre rivalutazione
[...] monetaria secondo indici Istat dal luglio 2022 ad oggi, giungendo alla somma di euro 1.584,64, oltre interessi compensativi parametrati al tasso degli interessi legali sulla somma di euro 1.465,90 e via via calcolati fino al saldo;
le spese processuali di parte attrice sostenute in relazione alla domanda di invalidamento della delibera vengono poste a carico del convenuto e sono liquidate in CP_1 euro 6.713,00 per compenso professionale, oltre spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, oltre il 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014; si dispone la distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
3-in accoglimento della domanda di manleva formulata dal Controparte_11 avverso , condanna quest'ultimo a rimborsare agli attori quanto sopra Persona_1 liquidato, anche a titolo di spese processuali;
4-rigetta la domanda di manleva proposta da avverso Persona_1 Controparte_9
le spese processuali vengono integralmente compensate.
[...]
5-rigetta la domanda di proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c.. Parte_1
Firenze, 27 aprile 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In primo luogo perché le controversie pendenti tra da una parte, e e familiari dall'altra, sono un dato pubblico, Persona_1 Parte_1 la cui diffusione non può essere sottoposta ad alcuna limitazione o riserva. Se il signor ed i suoi familiari ritengono che il fatto di essere coinvolti Pt_1 in un procedimento giudiziario sia un “disvalore” di per sé, bene avrebbero fatto ad astenersi dall'introdurre così tante cause, per giunta molte delle quali infondate, nei confronti dell'esponente e del di lui figlio. In ogni caso è chiaro che non possono certo pretendere oggi che di tali giudizi non si faccia alcuna menzione, in forza di non meglio precisati doveri di riserbo. In particolare, le sentenze con cui il Tribunale di Firenze, prima, e la Corte di Appello di Firenze e la Cassazione, poi, hanno condannato il signor per il reato di appropriazione indebita, sono pubbliche e consultabili dalla Pt_1 generalità dei soggetti: non si vede quindi come dalla loro menzione possa derivare un danno agli attori (tra cui le signore e che Parte_3 Pt_2 sono a tali provvedimenti del tutto estranee). 2 La sconvenienza è una lesività di grado minore, che si fa scaturire dal contrasto delle espressioni usate con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate. pagina 12 di 13