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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott. Francescamaria Piruzza Giudice dott. Giampaolo Bellofiore Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile n. 536 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Castelvetrano, Parte_1 nella via Frà Serafino Mannone n. 6, presso lo studio dell'avv. Pietra Vivona, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Castelvetrano, nella via Vittorio Emanuele n. 64, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Sciuto, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza odierna, le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo che il Tribunale definisca il procedimento prendendo atto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23.3.2025, premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Castelvetrano in data 2.5.2009 (regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2009), ha chiesto al Tribunale adito di:
“1) Dichiarare la separazione giudiziale tra la ricorrente e il resistente per le ragioni esposte nel presente ricorso;
2) Addebitare la separazione al resistente, ossia al sig. ai sensi dell'art. 151 c.c., per la violazione CP_1 grave e reiterata degli obblighi coniugali per i motivi esposti nel presente atto;
3) Porre a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente la somma mensile di € 400,00 quale contributo per il suo mantenimento;
4) Assegnare al resistente la casa coniugale;
5) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito i maltrattamenti narrati e dei quali si è reso autore il marito, accertando e dichiarando, altresì, che da tali condotte le è derivato un grave pregiudizio fisico e morale, da determinarsi all'esito dell'attività istruttoria che si svolgerà sul punto;
6) Condannare il resistente al pagamento delle spese di lite”.
1.1 Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 12.5.2025, ha Controparte_1 aderito alla domanda di separazione personale, contestando, tuttavia, tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione in capo alla moglie per abbandono del tetto coniugale.
Ha, infine, chiesto all'intestato Tribunale di:
“1) Ritenere e dichiarare la separazione tra i coniugi (cf: ) nato Controparte_1 C.F._1 il 21.10.1942 a Castelvetrano e la sig.ra (cf: ) nata il Parte_1 C.F._2
07/08/1949 a Castelvetrano uniti in matrimonio civile in data 02 maggio 2009, trascritto nel Registro degli atti del matrimonio al numero 17 parte II Serie A anno 2009, disponendo gli opportuni adempimenti di legge ed ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelvetrano di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2) Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione l'avanzata richiesta di addebito della separazione in capo al resistente non sussistendone i presupposti di legge ed in linea riconvenzionale addebitare la separazione in capo alla ricorrente per la grave violazione degli obblighi coniugali di assistenza morale e materiale del coniuge Parte_1 durante la malattia e del volontario, colpevole, improvviso abbandono attuato dalla ricorrente, per come dedotto e provato in narrativa;
3) Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione l'avanzata richiesta di riconoscimento in favore della ricorrente di qualsiasi somma di danaro a titolo di titolo di mantenimento non sussistendo i presupposti di cui all'art. 156 c.c. avendo altresì la sig. adeguati redditi propri ed un'autosufficienza economica, oltre che età Parte_1 pensionabile;
4) Condannare la ricorrente ex art. 151 c.c. attesa la violazione ai doveri coniugali al risarcimento del danno patrimoniale (art.2043 c.c) e non patrimoniale (art. 2059 c.c.) che Codesto Tributale riterrà equo determinare in pag. 2/4 favore del resistente quale responsabilità extracontrattuale (illecito endofamiliare) di lesione dei doveri coniugali e di violazione dei diritti fondamentali del , quale danno ingiusto e risarcibile;
CP_1
5) Condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc in combinato disposto con l'art. 473 bis 18 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede attesa la consapevolezza della infondatezza dei fatti meramente dedotti;
6) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
1.2 All'esito della prima udienza tenutasi in data 19.6.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio stante la pendenza di trattative di bonario componimento.
1.3 In data 8.7.2025 è stato depositato telematicamente un accordo sottoscritto dalle parti e denominato “accordo di separazione firmato”, in cui le stesse, rinunciando Controparte_2 espressamente alla comparizione personale, hanno chiesto la conversione del rito da giudiziale a consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) La sig.ra dichiara espressamente di rinunciare alla domanda di addebito e ad ogni Parte_1 domanda di natura economica e risarcitoria avanzata in ricorso, dichiarando soddisfatta ogni sua pretesa economica, patrimoniale o personale dapprima vantata nei confronti del coniuge;
2) Parimenti, il Sig. dichiara espressamente di rinunciare alla domanda di addebito e ad ogni Controparte_1 domanda di natura economica e risarcitoria avanzata con la comparsa di costituzione e risposta, dichiarando soddisfatta ogni sua pretesa economica, patrimoniale o personale dapprima vantata nei confronti della coniuge;
3) Entrambe le parti dichiarano di rinunciare espressamente a tutte le domande, pretese, istanze ed azioni giudiziarie già proposte o potenzialmente proponibili l'uno nei confronti dell'altra, nessuna esclusa, tanto di natura personale quanto patrimoniale, comprese quelle avanzate nel procedimento di separazione giudiziale attualmente pendente, che con il presente accordo si intende definito;
4) Entrambe le parti convengono e dichiarano, altresì, di non avere alcuna reciproca pretesa economica, stabilendo che nessun assegno di mantenimento sia reciprocamente dovuto e che nessuna somma di denaro sia reciprocamente dovuta a nessun titolo;
5) Entrambe le parti dichiarano di avere definito ogni questione insorta nel corso del giudizio e correlata al rapporto matrimoniale, senza nulla avere più a pretendere reciprocamente l'uno/a dall'altra/o per qualsivoglia titolo derivante dal loro rapporto coniugale;
6) Entrambe le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale adito, previa trasformazione del presente procedimento di separazione dei coniugi da giudiziale in consensuale, omologare la separazione dei coniugi Parte_1
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e C.F._3 Controparte_1
(c.f.. ) nato a [...] il giorno 21/10/1942, uniti in matrimonio civile in C.F._1 data 02 maggio 2009, come da atto trascritto al n. 17 del registro degli atti di matrimonio, parte II serie A del
Comune di Castelvetrano, non vantando questi alcuna reciproca pretesa economica, stabilendo che nessun assegno di mantenimento sia reciprocamente dovuto e che nessuna somma di denaro sia reciprocamente dovuta a nessun pag. 3/4 titolo, avendo definito ogni questione insorta nel corso del giudizio e correlata al rapporto matrimoniale, senza nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo derivante dal loro rapporto coniugale”.
1.4 All'udienza del 10.7.2025, i procuratori delle parti hanno confermato le condizioni sopra riportate ed il Giudice relatore ha rimesso la causa alla deliberazione del Collegio.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione personale non può che essere accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di rottura tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
3. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione di discostarsi dalle sopramenzionate condizioni, così come concordemente determinato dalle parti nell'accordo congiunto depositato in data 8.7.2025, denominato “accordo di separazione Controparte_2 firmato”, le quali appaiono pienamente legittime e satisfattive degli interessi delle parti.
4. L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile il 2.5.2009 in Castelvetrano, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune con atto n. 17, parte II, serie A, anno 2009;
2) dispone che i rapporti economici siano disciplinati in conformità all'accordo intercorso tra le parti depositato in data 8.7.2025 e denominato “accordo di separazione Controparte_2 firmato”, riportato in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritto;
3) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti;
4) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data
10.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
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