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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 5422/2021
il Giudice, Dr.ssa AR ER LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F , Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Massimiliano Cappellano (C.F ) C.F._2
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
Con l'Avv. Marco Pipino (C.F. ) C.F._4
Conclusioni delle parti
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'illecito della convenuta per le ragioni di cui in narrativa e per gli effetti condannarla al risarcimento dei danni patiti dall'attore e che si quantificano, anche in via equitativa, complessivamente nella somma di euro 21.000.00, salva migliore quantificazione, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese di diritti e onorari del presente giudizio.
Per Controparte_1
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare le domande attoree in quanto del tutto infondate nell'an e nel quantum;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 12
Svolgimento del processo
Lla Sig.ra ha convenuto in giudizio la Sig.ra Parte_1 CP_1
per vederne accertare la responsabilità per gli illeciti commessi in
[...]
proprio danno e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patiti, quantificati, anche in via equitativa, complessivamente nella somma di euro
21.000.00.
Ha allegato che, quale impiegata a tempo indeterminato del CP_2
sin dagli anni '90 ed assegnata negli ultimi tempi all'ufficio
[...]
protocollo come operatore ai servizi amministrativi e di supporto, aveva condiviso uffici ed incarichi, almeno fino al Dicembre 2018, con la signora la quale avrebbe manifestato reiterati comportamenti molesti, CP_1
aggressivi e minacciosi nei suoi confronti.
Asseriva che la convenuta, in ufficio, si interfacciava con un atteggiamento ingiurioso, ostile, irriguardoso, ossessivo e vessatorio ed in particolare che le avrebbe mostrato aggressività, alzato il tono della voce e gesticolato nei suoi riguardi, per poi rivolgerle ingiurie porre in essere atti di violenza morale. La affermava di aver segnalato ai superiori, sia Pt_1
verbalmente sia per iscritto, i comportamenti della collega, al tempo stesso augurandosi che questi ultimi cessassero ma la convenuta aveva protratto le sue condotte, almeno fino al mese di Novembre 2018, fino a quando, in data 05.11.2018 e 20.11.2018, la l'aveva aggredita in ufficio, CP_1
verbalmente e con violenza morale, urlando e facendo accorrere diversi colleghi. Di conseguenza, la riceveva formale contestazione CP_1
Pag. 3 di 12 disciplinare e, nel dicembre 2018, e allorquando le era notificata la convocazione andava in escandescenze. manifestando una crisi di nervi.
All'inizio del 2019 le parti venivano cambiate di stanza così cessando le aggressioni, pur manifestando la mancanza di consapevolezza CP_1
riguardo la gravità delle proprie azioni e di volontà di rimediare ai danni causati .
Inutile il tentativo di mediazione tra le parti la ha instaurato il Pt_1
presente giudizio risarcitorio.
Si è costituita la Sig. contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
domanda avversaria, sostenendo come le circostanze dedotte da controparte dovessero ritenersi “false, inverosimili e “strumentalmente montate” attorno ad un singolo episodio risalente al novembre 2018”,.
In particolare secondo la Sig. , dal 2012 al 2018, la presenza sul CP_1
luogo di lavoro era stata saltuaria a causa di motivi familiari , e non vera l'affermazione per cui le colleghe condividevano lo stesso ufficio ed incarico nel corso dell'ultimo decennio – avendo esse svolto, invece, mansioni diverse e in locali differenti -. Era in ogni caso contestata l'esistenza di un nesso causale tra il proprio comportamento ed il danno lamentato dall'attrice nonché l'inidoneità dello stesso comportamento a provocare il danno medesimo, il quantum invece non supportato da idonea documentazione.
----ooo---
Nel corso del giudizio sono stante assunte le prove orali e quindi, ritenuta superflua la CTu, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
Pag. 4 di 12
2.I principi di diritto
L'attrice ha qualificato l'azione ex art 2043 c.c.e la qualificazione risulta ad avviso di chi scrive corretta tenuto conto dei più recenti approdi della giurisprudenza in tema di ingiustizia del danno.
L'art.2043 c.c. viene infatti da sempre percepito come norma secondaria volta a sanzionare la violazione di precetti posti aliunde a tutela di diritti soggettivi assoluti ( diritto di proprietà e diritti della personalità) ma l'evoluzione giurisprudenziale ha segnato la progressiva erosione delle maglie dell'ingiustizia, riconoscendo la tutela risarcitoria anche alla lesione dei diritti soggettivi relativi, quali i diritti di credito e i diritti personali di godimento, nonché a partire dalle S.U. 500 del 1999, anche dell'interesse legittimo. Il punto di approdo della giurisprudenza sul tema dell'ingiustizia del danno è dunque oggi nel senso di una tendenziale atipicità dell'illecito aquiliano: il requisito dell'ingiustizia deve ritenersi soddisfatto quando l'evento-danno si sostanzi nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela. Tale valutazione di meritevolezza va enucleata scrutinando l'ordinamento nel suo complesso in relazione al quale il danno non patrimoniale, attinente alle perdite afferenti (non alla sfera economica, ma) alla sfera areddituale, personale della vittima, è capace di assumere diverse connotazioni puramente descrittive ( danno morale, danno biologico, danno c.d. esistenziale) riconducibili all'art. 2059
c.c..
Pag. 5 di 12 E se tale norma come noto - pur presupponendo la medesima struttura dell'illecito aquiliano (ancorata sulla sequenza dicotomica danno-evento e danno-conseguenza) - limita l'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge. - tuttavia la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale, oltre che nelle ipotesi tipiche, anche ove l'illecito abbia offeso diritti della persona costituzionalmente tutelati ( Cfr Corte
Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez.un. sent. 2008 n. 26972, 26973, 26974,
26975)
Dunque l'azione è configurabile .anche in ipotesi di “mobbing” e cioè in caso di vessazioni, atti e comportamenti persecutori lesivi della libertà morale , dignità od onore quali beni dotati di copertura costituzionale , : e ciò a carico dell' altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, e secondo la fattispecie dell'art. 2043 c.c.- e non a titolo contrattuale -, essendo egli soggetto terzo con riguardo al rapporto di lavoro ( con esclusione dunque di una responsabilità del datore di lavoro : Cfr.Corte di Cassazione 13 novembre 2024, n. 29310). Nella struttura dell'illecito aquiliano poi- premessa la necessaria sussistenza di un illecito e di un danno causalmente collegati - ,. il dolo e la colpa costituiscono il criterio di imputazione ordinario della responsabilità aquiliana, quest'ultima intesa come violazione di precetti specifici ovvero di un generale dovere del neminem laedere necessario anche in caso di fattispecie omissiva colposa, l la relativa prova è anch'essa a carico del danneggiato ( Cfr cass. ord. N. 3294 del 3.2.2022).
Pag. 6 di 12 E tuttavia preliminare in merito l'indagine sulla sussistenza del nesso causale tra l'asserito danno ed i comportamenti lamentati e specificamente allegati dalla attrice..
E'noto come in proposito sia stata in primo luogo ribadita – a decorrere da
Cass 4400/2004- la distinzione tra il concetto di causalità penalistica ( come disegnato alla luce dell'art 40-41 c.p. dalla nota sentenza CP_3
CSU n.30328 del 10.7.2002 ) - e quella civilistica configurabile- a decorrere da Cass n.4400/2004 - , qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che il comportamento, se correttamente e prontamente posto in essere avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi : tale distinzione si traduce in una diversa regola probatoria riassunta in giurisprudenza , a tutt'oggi, quale regola del più probabile che non, e nella necessità di distinguere tra causalità materiale e causalità giuridica.
Ciò nel senso che , in presenza di una concausa preesistente e non dipendente da quella umana , il giudice dovrà ascrivere l'evento di danno all'autore della condotta procedendo poi anche equitativamente alla valutazione della diversa efficienza causale delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore ( responsabile sul piano della causalità materiale) un obbligo risarcitorio che non ricomprende anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento danno.
Di qui allora la distinzione , tuttora attuale, tra danno evento e danno conseguenza e la necessità di distinguere sempre in due segmenti la
Pag. 7 di 12 valutazione causale : il primo tra fatto ed evento, il secondo tra evento e conseguenze risarcibili ( in tal senso anche CSU 11.1.2008 n 576 )
Venendo dunque ed infine alla prova del nesso causale, e premesso che il piano va distinto ed indagato prima di quello della colpa , il danneggiato ha dunque l'onere di allegare e provare la connessione fra lesione e condotta , costituendo il nesso di causalità il fatto principale della domanda , in caso contrario la causa ignota ricadendo sull'attore medesimo ( Cass 18392 /2017 , Cass.28991/19)
3.La mancata prova dei fatti e del nesso causale
L'istruttoria non ha dimostrato la sussistenza delle condotte illecite lamentate dall'attrice ,salvo per l'episodio oggetto di contestazione disciplinare- del resto non contestato – né per quest'ultimo il legame causale con gli effetti dannosi lamentati ( e cioè disturbi psicofisici con sindrome ansiosa da stress con conseguente danno biologico in misura non inferiore al 5% e danno morale pari al 50% del biologico)
Si riporta per completezza il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese in sede di istruttoria orale
La teste , la quale ha precisato di essere a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto responsabile del servizio URP del
, ha dichiarato: Controparte_2
“….Sul cap. 1) di parte attrice e cioè di avere le parto condiviso per anni e fino al 2018 gli stessi uffici:
Pag. 8 di 12 Io sono arrivata al Comune di il 4 dicembre 2017 e quindi sino al CP_2
2018 si, antecedentemente al 4 dicembre 2017 nulla so
Sul cap. 4) di parte attrice circa l'aggressione verbale subita dall'attrice da parte della del novembre 2018 con ingiurie ed invettive alla CP_1
presenza di altri colleghi:
Non ne sono a conoscenza
Sul cap. 6) di parte attrice circa le invettive della nel momento in Pt_1
cui le veniva notificsta la convocazione del procedimento disciplinare
No, non è vero
Sul cap. 3) di parte convenuta in ordine alle postazioni di lavoro delle parti:
Si in quel momento lavoravano in stanze attigue CP_1 Pt_1
ma diverse
Sulle medesime circostanze è stata sentita la sig.ra Controparte_4
responsabile dell'ufficio personale del Comune di la quale aveva CP_2
seguito i procedimenti disciplinari partiti a seguito di segnalazioni delle parti così rispondendo.
Sul cap. 3)di parte convenuta
Si è vero, sono stanze separate anche da un atrio, sicuramente le due persone venivano in contatto in quanto la relevava la posta CP_1
Infine la Sig. , che aveva lavorato dal 2018 all'ufficio Parte_2
protocollo del Comune di ( precisando:, siamo stati trasferiti lì, CP_2
perché le colleghe sono andate in pensione ed io ho continuato a
Pag. 9 di 12 collaborare per un periodo lungo con il precedente ufficio relazioni con il pubblico, dunque, facevo avanti ed indietro, non sempre ero presente) ha poi dichiarato:
Sul cap. 1) di parte attrice
Si è vero, la veva una stanza per conto suo, ma non chiusa da CP_1
una porta e la era in un'altra stanza, l'ingresso era il medesimo Pt_1
Sul cap. 4)e 6 di parte attrice ed a proposito dell'aggressione e della successiva notifica del procedimento disciplinare:
Non ricordo, si è agitata ma non ricordo altro…”
Tutte le testimonianze smentiscono concordemente l'allegazione principale di parte attrice , e cioè che le parti abbiano per anni condiviso lo stesso ufficio , differentemente da quanto sostenuto dalla : le due parti Pt_1
secondo la comune ricostruzione dei testi avevano uffici differenti benchè potessero incontrarsi.
Effettivamente appare inverosimile che il lamentato comportamento della che ne avrebbe riferito ai dirigenti , ma di questo non vi è prova CP_1
né documentale né orale - possa essersi protratto per anni senza misure logistiche del datore ( come lo spostamento in un altro ufficio) atte a prevenirlo.
Per altro verso non vi sono testimonianze , né prove , che in tale lasso di tempo- anteriore al 2018- si siano reiterati comportamenti vessatori, né quali essi siano stati nello specifico .
In altre parole , sotto tale aspetto, le allegazioni sono infondate non risultando attendibile la prospettazione attorea neppure sotto il profilo
Pag. 10 di 12 logistico e delle condizioni che avrebbero reso possibile il comportamento illecito.Non vi è pertanto prova né del fatto , né del legame causale col danno , peraltro anch'esso solo affermato, come si vedrà in seguito.
Quanto invece all'episodio del 2018, confermato quanto alle conseguenze disciplinari dai testi ma non circa la reazione della in occasione CP_1
della notifica - che non fu aggressiva o smodata -,, in ogni caso non vi è prova -alla luce dei principi più sopra richiamati, che le menomazioni psicofisiche lamentate dall'attrice ne siano conseguenza immediata e diretta.
Da un lato non vi è stata richiesta di CTU in proposito, né la stessa si è ritenuta necessaria ex officio stante l'unicità dell'episodio.
Dall'altro la documentazione medica in proposito è praticamente assente.
Dunque non può affermarsi secondo un criterio necessariamente probabilistico che il comportamento ( e cioè l'aggressione del 2018) , sia stato anche solo concausa – secondo la valutazione del più probabile che non – delle conseguenze dannose lamentate dall'attrice.
In difetto dunque di prova specifica sul punto di tale legame causale , la causa ignota ( ovvero la causa preesistente esclusiva ) resterebbe comunque a carico dell'attrice.
La domanda deve pertanto essere integralmente rigettata e le spese di lite vanno poste a carico della sig. e si liquidano in dispositivo sulla Pt_1
base del disputatum ( CSU 1559/2025)
PQM
Ritenuta la propria competenza
Pag. 11 di 12 RIGETTA integralmente la domanda giudiziale
AN l'attrice al pagamento delle spese di lite pari ad euro
5850,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza, 26.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa AR ER
LA
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 5422/2021
il Giudice, Dr.ssa AR ER LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F , Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Massimiliano Cappellano (C.F ) C.F._2
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
Con l'Avv. Marco Pipino (C.F. ) C.F._4
Conclusioni delle parti
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'illecito della convenuta per le ragioni di cui in narrativa e per gli effetti condannarla al risarcimento dei danni patiti dall'attore e che si quantificano, anche in via equitativa, complessivamente nella somma di euro 21.000.00, salva migliore quantificazione, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese di diritti e onorari del presente giudizio.
Per Controparte_1
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare le domande attoree in quanto del tutto infondate nell'an e nel quantum;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 12
Svolgimento del processo
Lla Sig.ra ha convenuto in giudizio la Sig.ra Parte_1 CP_1
per vederne accertare la responsabilità per gli illeciti commessi in
[...]
proprio danno e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patiti, quantificati, anche in via equitativa, complessivamente nella somma di euro
21.000.00.
Ha allegato che, quale impiegata a tempo indeterminato del CP_2
sin dagli anni '90 ed assegnata negli ultimi tempi all'ufficio
[...]
protocollo come operatore ai servizi amministrativi e di supporto, aveva condiviso uffici ed incarichi, almeno fino al Dicembre 2018, con la signora la quale avrebbe manifestato reiterati comportamenti molesti, CP_1
aggressivi e minacciosi nei suoi confronti.
Asseriva che la convenuta, in ufficio, si interfacciava con un atteggiamento ingiurioso, ostile, irriguardoso, ossessivo e vessatorio ed in particolare che le avrebbe mostrato aggressività, alzato il tono della voce e gesticolato nei suoi riguardi, per poi rivolgerle ingiurie porre in essere atti di violenza morale. La affermava di aver segnalato ai superiori, sia Pt_1
verbalmente sia per iscritto, i comportamenti della collega, al tempo stesso augurandosi che questi ultimi cessassero ma la convenuta aveva protratto le sue condotte, almeno fino al mese di Novembre 2018, fino a quando, in data 05.11.2018 e 20.11.2018, la l'aveva aggredita in ufficio, CP_1
verbalmente e con violenza morale, urlando e facendo accorrere diversi colleghi. Di conseguenza, la riceveva formale contestazione CP_1
Pag. 3 di 12 disciplinare e, nel dicembre 2018, e allorquando le era notificata la convocazione andava in escandescenze. manifestando una crisi di nervi.
All'inizio del 2019 le parti venivano cambiate di stanza così cessando le aggressioni, pur manifestando la mancanza di consapevolezza CP_1
riguardo la gravità delle proprie azioni e di volontà di rimediare ai danni causati .
Inutile il tentativo di mediazione tra le parti la ha instaurato il Pt_1
presente giudizio risarcitorio.
Si è costituita la Sig. contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
domanda avversaria, sostenendo come le circostanze dedotte da controparte dovessero ritenersi “false, inverosimili e “strumentalmente montate” attorno ad un singolo episodio risalente al novembre 2018”,.
In particolare secondo la Sig. , dal 2012 al 2018, la presenza sul CP_1
luogo di lavoro era stata saltuaria a causa di motivi familiari , e non vera l'affermazione per cui le colleghe condividevano lo stesso ufficio ed incarico nel corso dell'ultimo decennio – avendo esse svolto, invece, mansioni diverse e in locali differenti -. Era in ogni caso contestata l'esistenza di un nesso causale tra il proprio comportamento ed il danno lamentato dall'attrice nonché l'inidoneità dello stesso comportamento a provocare il danno medesimo, il quantum invece non supportato da idonea documentazione.
----ooo---
Nel corso del giudizio sono stante assunte le prove orali e quindi, ritenuta superflua la CTu, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
Pag. 4 di 12
2.I principi di diritto
L'attrice ha qualificato l'azione ex art 2043 c.c.e la qualificazione risulta ad avviso di chi scrive corretta tenuto conto dei più recenti approdi della giurisprudenza in tema di ingiustizia del danno.
L'art.2043 c.c. viene infatti da sempre percepito come norma secondaria volta a sanzionare la violazione di precetti posti aliunde a tutela di diritti soggettivi assoluti ( diritto di proprietà e diritti della personalità) ma l'evoluzione giurisprudenziale ha segnato la progressiva erosione delle maglie dell'ingiustizia, riconoscendo la tutela risarcitoria anche alla lesione dei diritti soggettivi relativi, quali i diritti di credito e i diritti personali di godimento, nonché a partire dalle S.U. 500 del 1999, anche dell'interesse legittimo. Il punto di approdo della giurisprudenza sul tema dell'ingiustizia del danno è dunque oggi nel senso di una tendenziale atipicità dell'illecito aquiliano: il requisito dell'ingiustizia deve ritenersi soddisfatto quando l'evento-danno si sostanzi nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela. Tale valutazione di meritevolezza va enucleata scrutinando l'ordinamento nel suo complesso in relazione al quale il danno non patrimoniale, attinente alle perdite afferenti (non alla sfera economica, ma) alla sfera areddituale, personale della vittima, è capace di assumere diverse connotazioni puramente descrittive ( danno morale, danno biologico, danno c.d. esistenziale) riconducibili all'art. 2059
c.c..
Pag. 5 di 12 E se tale norma come noto - pur presupponendo la medesima struttura dell'illecito aquiliano (ancorata sulla sequenza dicotomica danno-evento e danno-conseguenza) - limita l'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge. - tuttavia la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale, oltre che nelle ipotesi tipiche, anche ove l'illecito abbia offeso diritti della persona costituzionalmente tutelati ( Cfr Corte
Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez.un. sent. 2008 n. 26972, 26973, 26974,
26975)
Dunque l'azione è configurabile .anche in ipotesi di “mobbing” e cioè in caso di vessazioni, atti e comportamenti persecutori lesivi della libertà morale , dignità od onore quali beni dotati di copertura costituzionale , : e ciò a carico dell' altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, e secondo la fattispecie dell'art. 2043 c.c.- e non a titolo contrattuale -, essendo egli soggetto terzo con riguardo al rapporto di lavoro ( con esclusione dunque di una responsabilità del datore di lavoro : Cfr.Corte di Cassazione 13 novembre 2024, n. 29310). Nella struttura dell'illecito aquiliano poi- premessa la necessaria sussistenza di un illecito e di un danno causalmente collegati - ,. il dolo e la colpa costituiscono il criterio di imputazione ordinario della responsabilità aquiliana, quest'ultima intesa come violazione di precetti specifici ovvero di un generale dovere del neminem laedere necessario anche in caso di fattispecie omissiva colposa, l la relativa prova è anch'essa a carico del danneggiato ( Cfr cass. ord. N. 3294 del 3.2.2022).
Pag. 6 di 12 E tuttavia preliminare in merito l'indagine sulla sussistenza del nesso causale tra l'asserito danno ed i comportamenti lamentati e specificamente allegati dalla attrice..
E'noto come in proposito sia stata in primo luogo ribadita – a decorrere da
Cass 4400/2004- la distinzione tra il concetto di causalità penalistica ( come disegnato alla luce dell'art 40-41 c.p. dalla nota sentenza CP_3
CSU n.30328 del 10.7.2002 ) - e quella civilistica configurabile- a decorrere da Cass n.4400/2004 - , qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che il comportamento, se correttamente e prontamente posto in essere avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi : tale distinzione si traduce in una diversa regola probatoria riassunta in giurisprudenza , a tutt'oggi, quale regola del più probabile che non, e nella necessità di distinguere tra causalità materiale e causalità giuridica.
Ciò nel senso che , in presenza di una concausa preesistente e non dipendente da quella umana , il giudice dovrà ascrivere l'evento di danno all'autore della condotta procedendo poi anche equitativamente alla valutazione della diversa efficienza causale delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore ( responsabile sul piano della causalità materiale) un obbligo risarcitorio che non ricomprende anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento danno.
Di qui allora la distinzione , tuttora attuale, tra danno evento e danno conseguenza e la necessità di distinguere sempre in due segmenti la
Pag. 7 di 12 valutazione causale : il primo tra fatto ed evento, il secondo tra evento e conseguenze risarcibili ( in tal senso anche CSU 11.1.2008 n 576 )
Venendo dunque ed infine alla prova del nesso causale, e premesso che il piano va distinto ed indagato prima di quello della colpa , il danneggiato ha dunque l'onere di allegare e provare la connessione fra lesione e condotta , costituendo il nesso di causalità il fatto principale della domanda , in caso contrario la causa ignota ricadendo sull'attore medesimo ( Cass 18392 /2017 , Cass.28991/19)
3.La mancata prova dei fatti e del nesso causale
L'istruttoria non ha dimostrato la sussistenza delle condotte illecite lamentate dall'attrice ,salvo per l'episodio oggetto di contestazione disciplinare- del resto non contestato – né per quest'ultimo il legame causale con gli effetti dannosi lamentati ( e cioè disturbi psicofisici con sindrome ansiosa da stress con conseguente danno biologico in misura non inferiore al 5% e danno morale pari al 50% del biologico)
Si riporta per completezza il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese in sede di istruttoria orale
La teste , la quale ha precisato di essere a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto responsabile del servizio URP del
, ha dichiarato: Controparte_2
“….Sul cap. 1) di parte attrice e cioè di avere le parto condiviso per anni e fino al 2018 gli stessi uffici:
Pag. 8 di 12 Io sono arrivata al Comune di il 4 dicembre 2017 e quindi sino al CP_2
2018 si, antecedentemente al 4 dicembre 2017 nulla so
Sul cap. 4) di parte attrice circa l'aggressione verbale subita dall'attrice da parte della del novembre 2018 con ingiurie ed invettive alla CP_1
presenza di altri colleghi:
Non ne sono a conoscenza
Sul cap. 6) di parte attrice circa le invettive della nel momento in Pt_1
cui le veniva notificsta la convocazione del procedimento disciplinare
No, non è vero
Sul cap. 3) di parte convenuta in ordine alle postazioni di lavoro delle parti:
Si in quel momento lavoravano in stanze attigue CP_1 Pt_1
ma diverse
Sulle medesime circostanze è stata sentita la sig.ra Controparte_4
responsabile dell'ufficio personale del Comune di la quale aveva CP_2
seguito i procedimenti disciplinari partiti a seguito di segnalazioni delle parti così rispondendo.
Sul cap. 3)di parte convenuta
Si è vero, sono stanze separate anche da un atrio, sicuramente le due persone venivano in contatto in quanto la relevava la posta CP_1
Infine la Sig. , che aveva lavorato dal 2018 all'ufficio Parte_2
protocollo del Comune di ( precisando:, siamo stati trasferiti lì, CP_2
perché le colleghe sono andate in pensione ed io ho continuato a
Pag. 9 di 12 collaborare per un periodo lungo con il precedente ufficio relazioni con il pubblico, dunque, facevo avanti ed indietro, non sempre ero presente) ha poi dichiarato:
Sul cap. 1) di parte attrice
Si è vero, la veva una stanza per conto suo, ma non chiusa da CP_1
una porta e la era in un'altra stanza, l'ingresso era il medesimo Pt_1
Sul cap. 4)e 6 di parte attrice ed a proposito dell'aggressione e della successiva notifica del procedimento disciplinare:
Non ricordo, si è agitata ma non ricordo altro…”
Tutte le testimonianze smentiscono concordemente l'allegazione principale di parte attrice , e cioè che le parti abbiano per anni condiviso lo stesso ufficio , differentemente da quanto sostenuto dalla : le due parti Pt_1
secondo la comune ricostruzione dei testi avevano uffici differenti benchè potessero incontrarsi.
Effettivamente appare inverosimile che il lamentato comportamento della che ne avrebbe riferito ai dirigenti , ma di questo non vi è prova CP_1
né documentale né orale - possa essersi protratto per anni senza misure logistiche del datore ( come lo spostamento in un altro ufficio) atte a prevenirlo.
Per altro verso non vi sono testimonianze , né prove , che in tale lasso di tempo- anteriore al 2018- si siano reiterati comportamenti vessatori, né quali essi siano stati nello specifico .
In altre parole , sotto tale aspetto, le allegazioni sono infondate non risultando attendibile la prospettazione attorea neppure sotto il profilo
Pag. 10 di 12 logistico e delle condizioni che avrebbero reso possibile il comportamento illecito.Non vi è pertanto prova né del fatto , né del legame causale col danno , peraltro anch'esso solo affermato, come si vedrà in seguito.
Quanto invece all'episodio del 2018, confermato quanto alle conseguenze disciplinari dai testi ma non circa la reazione della in occasione CP_1
della notifica - che non fu aggressiva o smodata -,, in ogni caso non vi è prova -alla luce dei principi più sopra richiamati, che le menomazioni psicofisiche lamentate dall'attrice ne siano conseguenza immediata e diretta.
Da un lato non vi è stata richiesta di CTU in proposito, né la stessa si è ritenuta necessaria ex officio stante l'unicità dell'episodio.
Dall'altro la documentazione medica in proposito è praticamente assente.
Dunque non può affermarsi secondo un criterio necessariamente probabilistico che il comportamento ( e cioè l'aggressione del 2018) , sia stato anche solo concausa – secondo la valutazione del più probabile che non – delle conseguenze dannose lamentate dall'attrice.
In difetto dunque di prova specifica sul punto di tale legame causale , la causa ignota ( ovvero la causa preesistente esclusiva ) resterebbe comunque a carico dell'attrice.
La domanda deve pertanto essere integralmente rigettata e le spese di lite vanno poste a carico della sig. e si liquidano in dispositivo sulla Pt_1
base del disputatum ( CSU 1559/2025)
PQM
Ritenuta la propria competenza
Pag. 11 di 12 RIGETTA integralmente la domanda giudiziale
AN l'attrice al pagamento delle spese di lite pari ad euro
5850,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza, 26.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa AR ER
LA
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