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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1871/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1871/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/09/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in OR (SR), Viale
P. Paolo VI n.67, presso lo studio dell'avv. Luigi Tarantello, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
OR (SR), Via Cavour n.10, elettivamente domiciliato in OR (SR), Viale P. Paolo VI n.67, presso lo studio dell'avv. Luigi Tarantello, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 19/09/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/06/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, in
OR (SR) il giorno 22/09/2005 (Atto n. 69, Parte II, Serie A, Anno 2005).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in OR (SR) il giorno 22/09/2005;
pagina1 di 5 - che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa, il 29/07/2008), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione n. 67/2017 emesso in data
21/02/2017 e con efficacia acquisita in data 31/03/2017;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 30/06/2025, il Presidente fissava udienza del 29/09/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/09/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “l'affidamento della figlia sarà condiviso ad entrambi i genitori;
Persona_2
2. la minore dimorerà stabilmente con la madre presso la casa di residenza della sig.ra , Pt_1
sita in OR, via Talete di Mileto n. 43;
3. entrambi i genitori ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la vita di relazione ed adotteranno, previo accordo, le decisioni di maggiore interesse sempre nel rispetto dell'indole e delle aspirazioni della figlia il padre, signor , ferma ogni concorde diversa regolamentazione e compatibilmente Parte_2
con i suoi impegni lavorativi e gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, terrà con sé la figlia presso la propria abitazione (che potrà essere anche quella dei nonni paterni) un fine settimana ogni due;
potrà, inoltre, vedere e tenere con sé la figlia e cenare con lei almeno due volte durante la settimana, previo accordo con la madre;
salvo diversi accordi raggiunti di volta in volta, la figlia trascorrerà le vacanze natalizie alternativamente con i genitori come Per_1
segue: il 24 dicembre (compresa la mezzanotte) con la mamma ed il 25 dicembre col papà; il 31
pagina2 di 5 dicembre (compresa la mezzanotte) con il papà e l'1 gennaio con la mamma. L'anno successivo il 24 dicembre (compresa la mezzanotte) con il papà ed il 25 dicembre con la mamma;
il 31 dicembre (compresa la mezzanotte) con la mamma e l'1 gennaio con papà, e così via ad anni alterni. Parimenti, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; parimenti per il 25 aprile ed il 1° maggio, la festività di Ognisanti e l'Immacolata, l'Epifania ed il Ferragosto. Il signor , salvo diversi accordi raggiunti di volta Pt_2
in volta, potrà trascorrere durante l'anno quattro settimane di vacanze con la figlia, di cui due continuative nel periodo estivo (giugno-settembre) e una anche nel periodo invernale. Entrambi
i genitori si impegnano ad assecondare, ove possibile e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e l'organizzazione familiare, la volontà della minore relativamente al soggiorno con gli stessi.
4. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile, stante la rispettiva autosufficienza economica e le condizioni patrimoniali come sopra descritte, rinunciandovi reciprocamente e sin d'ora.
5. Il signor assume l'obbligo di corrispondere mensilmente alla signora Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , entro i primi cinque
[...] Per_1
giorni di ogni mese, una somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), con decorrenza dalla data della sentenza di divorzio. Tale somma dovrà essere annualmente adeguata secondo gli indici ISTAT a far data dal primo anniversario della pronuncia di divorzio.
6. In aggiunta all'assegno di mantenimento, il signor provvederà al pagamento del Parte_2
50% (il residuo 50% a carico della madre collocataria, signora ) delle spese Parte_1
straordinarie relative alla figlia, individuate in via esemplificativa come segue (con specificazione di quelle per cui è necessario il preventivo accordo tra i genitori, salvo i casi di urgenza e necessità):
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci con prescrizione medica non coperti dal SSN.
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina3 di 5 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico scolastico;
e) mensa scolastica.
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) iscrizione a scuole private o università private;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola,
b) centro ricreativo e gruppo estivo.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione (lingue, musica, informatica), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) se non per improvvisa necessità legata al lavoro di uno dei genitori;
c) viaggi e vacanze”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, celebrato con rito concordatario, in OR (SR) il giorno 22/09/2005 (Atto n. 69, Parte II,
[...]
Serie A, Anno 2005), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina4 di 5 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7/10/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1871/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/09/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in OR (SR), Viale
P. Paolo VI n.67, presso lo studio dell'avv. Luigi Tarantello, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
OR (SR), Via Cavour n.10, elettivamente domiciliato in OR (SR), Viale P. Paolo VI n.67, presso lo studio dell'avv. Luigi Tarantello, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 19/09/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/06/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, in
OR (SR) il giorno 22/09/2005 (Atto n. 69, Parte II, Serie A, Anno 2005).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in OR (SR) il giorno 22/09/2005;
pagina1 di 5 - che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa, il 29/07/2008), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione n. 67/2017 emesso in data
21/02/2017 e con efficacia acquisita in data 31/03/2017;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 30/06/2025, il Presidente fissava udienza del 29/09/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/09/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “l'affidamento della figlia sarà condiviso ad entrambi i genitori;
Persona_2
2. la minore dimorerà stabilmente con la madre presso la casa di residenza della sig.ra , Pt_1
sita in OR, via Talete di Mileto n. 43;
3. entrambi i genitori ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la vita di relazione ed adotteranno, previo accordo, le decisioni di maggiore interesse sempre nel rispetto dell'indole e delle aspirazioni della figlia il padre, signor , ferma ogni concorde diversa regolamentazione e compatibilmente Parte_2
con i suoi impegni lavorativi e gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, terrà con sé la figlia presso la propria abitazione (che potrà essere anche quella dei nonni paterni) un fine settimana ogni due;
potrà, inoltre, vedere e tenere con sé la figlia e cenare con lei almeno due volte durante la settimana, previo accordo con la madre;
salvo diversi accordi raggiunti di volta in volta, la figlia trascorrerà le vacanze natalizie alternativamente con i genitori come Per_1
segue: il 24 dicembre (compresa la mezzanotte) con la mamma ed il 25 dicembre col papà; il 31
pagina2 di 5 dicembre (compresa la mezzanotte) con il papà e l'1 gennaio con la mamma. L'anno successivo il 24 dicembre (compresa la mezzanotte) con il papà ed il 25 dicembre con la mamma;
il 31 dicembre (compresa la mezzanotte) con la mamma e l'1 gennaio con papà, e così via ad anni alterni. Parimenti, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; parimenti per il 25 aprile ed il 1° maggio, la festività di Ognisanti e l'Immacolata, l'Epifania ed il Ferragosto. Il signor , salvo diversi accordi raggiunti di volta Pt_2
in volta, potrà trascorrere durante l'anno quattro settimane di vacanze con la figlia, di cui due continuative nel periodo estivo (giugno-settembre) e una anche nel periodo invernale. Entrambi
i genitori si impegnano ad assecondare, ove possibile e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e l'organizzazione familiare, la volontà della minore relativamente al soggiorno con gli stessi.
4. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile, stante la rispettiva autosufficienza economica e le condizioni patrimoniali come sopra descritte, rinunciandovi reciprocamente e sin d'ora.
5. Il signor assume l'obbligo di corrispondere mensilmente alla signora Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , entro i primi cinque
[...] Per_1
giorni di ogni mese, una somma mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), con decorrenza dalla data della sentenza di divorzio. Tale somma dovrà essere annualmente adeguata secondo gli indici ISTAT a far data dal primo anniversario della pronuncia di divorzio.
6. In aggiunta all'assegno di mantenimento, il signor provvederà al pagamento del Parte_2
50% (il residuo 50% a carico della madre collocataria, signora ) delle spese Parte_1
straordinarie relative alla figlia, individuate in via esemplificativa come segue (con specificazione di quelle per cui è necessario il preventivo accordo tra i genitori, salvo i casi di urgenza e necessità):
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci con prescrizione medica non coperti dal SSN.
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina3 di 5 a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico scolastico;
e) mensa scolastica.
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) iscrizione a scuole private o università private;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola,
b) centro ricreativo e gruppo estivo.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione (lingue, musica, informatica), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) se non per improvvisa necessità legata al lavoro di uno dei genitori;
c) viaggi e vacanze”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, celebrato con rito concordatario, in OR (SR) il giorno 22/09/2005 (Atto n. 69, Parte II,
[...]
Serie A, Anno 2005), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina4 di 5 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7/10/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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