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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del popolo italiano Sent. n. 42/25
Oggetto: appello L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a avverso sentenza n.
435/24 del Tribunale
- S e z i o n e L a v o r o - di Terni;
indennità di accompagnamento composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
Dr. Simone Salcerini - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 178 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferri e Valeri Ferri ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Libia n. 58, giusta procura apposta a margine del ricorso di primo grado.
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
1 con sede in Roma, Via Ciro Controparte_1
il Grande 21, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Riccardo Lini,
Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi, Stefania Di Cato, Giulia Renzetti e Manuela Varani – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr notaio in Roma, del 22 marzo 2024, Persona_1
repertorio n. 37875, raccolta n. 7133 – ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Perugia, Via Canali 1.
- a p p e l l a t o -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 435/24 del Tribunale di Terni;
indennità di
accompagnamento.
Causa decisa all'udienza collegiale del 12 marzo 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 dinanzi al Tribunale di Terni, , Parte_1
premesso di aver conseguito dinanzi allo stesso ufficio giudiziario il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a seguito di accertamento tecnico preventivo con decorrenza 28
novembre 2022 e fino al mese di maggio del 2023, e di non aver avuto alcun riscontro nonostante la notificazione all' , a far data dal 6 febbraio 2024, di tutti i dati occorrenti al fine Controparte_2
di facilitare l'erogazione della prestazione, chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato con l' la condanna di quest'ultimo al pagamento dei ratei maturati e maturandi della suddetta CP_1
indennità, a decorrere dal 28 novembre 2022, oltre agli accessori previsti dalla legge.
2 Costituitosi in giudizio, l' diede atto della regolare erogazione della prestazione in data 11 CP_1
luglio 2024 e, pertanto, chiese che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, con la sentenza n. 435/2024 pronunciata all'udienza del 21 novembre 2024, dichiarò la cessazione della materia del contendere e compensò interamente tra le parti le spese di lite.
2. Con atto depositato il 28 novembre 2024 propose appello avverso la decisione, Parte_1
e chiese, in parziale riforma della stessa, la condanna dell' alla refusione delle spese del primo CP_1
grado nella misura, rideterminata in base alle tariffe previste dallo scaglione compreso tra € 1.100,01
e € 5.200,00, o diversamente quantificata in misura maggiore o minore, oltre agli accessori, come per legge;
con vittoria anche delle spese del secondo grado.
Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 12 marzo 2025.
L' si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso l'impugnazione proposta, la lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure Pt_1
che, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ha ritenuto sussistenti i motivi per compensare le spese processuali in ragione dell'adempimento dell' all'obbligo di pagamento della CP_1
provvidenza prima del deposito del ricorso giudiziale. Sostiene l'appellante che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, l' pur dovendo corrispondere i ratei maturati entro il 12 CP_1
giugno 2024, avrebbe effettuato il pagamento solo in data 01 agosto 2024, ben oltre, quindi, la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla domanda amministrativa, concesso, per legge,
all'Amministrazione per adempiere alle prestazioni dovute. Inoltre, a dire dell'appellante, il
3 provvedimento di liquidazione dell'11 luglio 2024 non gli sarebbe stato comunicato, per cui la successiva iscrizione del ricorso in data 26 luglio 2024 era avvenuta senza alcuna conoscenza della circostanza. L'appellante evidenzia, infine, che, in virtù dell'attività difensiva svolta e tenuto conto dello scaglione del valore della causa di riferimento, il compenso per l'attività professionale ammonterebbe a complessivi € 1.178,38.
2. L'appello è parzialmente fondato.
2.1. La declaratoria di cessazione della materia del contendere interviene nei casi in cui sopravvengono nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, situazione alla quale fa da naturale corollario l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese qualora le parti non chiedano congiuntamente che esse siano compensate (cfr. in tal senso
Cass. civ., Sez. 1^, Sentenza n.10553 del 07/05/2009, nonché, di recente Sez. 2^, Ordinanza n.30251
del 31/10/2023).
Quanto alla regolamentazione delle spese, la compensazione, parziale o integrale delle stesse, come recita l'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo la formulazione interpolata dalla sentenza n. 77 del 2018
della Corte costituzionale, può avvenire, per quanto qui interessa, anche in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che, però, non possono essere illogiche od erronee, configurandosi, altrimenti,
una violazione di legge (cfr. sul punto di recente, Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del
21/05/2024).
2.2. Orbene, premesso quanto sopra, nel caso concreto il Tribunale, dopo aver riscontrato che, nelle more del processo, era intervenuto il pagamento da parte dell' dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento spettante alla con conseguente venir meno dell'interesse attoreo alla Pt_1
pronuncia giudiziale, ha compensato per intero fra le parti le spese processuali sul presupposto dell'anteriorità dell'adempimento rispetto al deposito del ricorso giudiziale.
2.3. A giudizio del Collegio, la riconosciuta compensazione, come denunciato nell'appello, si fonda
4 su un presupposto di fatto del tutto erroneo.
Dai documenti prodotti, infatti, emerge – e ciò è anche pacificamente riconosciuto da entrambe le parti – che il pagamento dei ratei è intervenuto soltanto in data 1° agosto 2024 e, quindi, ben oltre la data dell'11 luglio 2024 indicata dal primo giudice. Quest'ultima data, in realtà, è quella nella quale
è intervenuta la liquidazione da parte dell' dell'importo da versare in favore dell'avente diritto, CP_1
circostanza, però, del tutto ininfluente per la regolamentazione delle spese processuali, perché di tale liquidazione non c'è prova che sia stata comunicata alla la quale ha dichiarato di non averne Pt_1
ricevuto comunicazione.
Si deve, allora, riconsiderare la posizione delle parti ai fini della indicata regolamentazione, partendo dal principio, ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale ai fini della distribuzione dell'onere delle spese di lite fra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al processo (cfr. da ultimo in tal senso Cass. civ., Sez. 3^, Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
Ebbene, a tal riguardo non può non evidenziarsi come l' nonostante l'intero decorso del CP_1
termine legale di 120 giorni, decorrenti dal completamento degli adempimenti spettanti all'assistito
(omologa giudiziale del requisito sanitario e successiva comunicazione degli altri dati necessari),
termine scaduto il 12 giugno 2024, abbia provveduto al pagamento, come anticipato, solo il successivo 1° agosto 2024.
Tale ritardo ha dato causa all'instaurazione della lite, che, nel rito lavoro, si ha con il deposito del ricorso (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 4676 del 16/04/1992). Tale ritardo va, pertanto, preso in considerazione per la regolamentazione delle spese processuali ed ai fini del riconoscimento della soccombenza virtuale dell' . Controparte_2
2.4. Secondo il Collegio, però, la riconosciuta soccombenza dell' non può ritenersi integrale, CP_1
dal momento che sono, comunque, ravvisabili, gravi ed eccezionali ragioni che inducono a compensare, quantomeno in parte, le spese processuali.
L , infatti, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha documentato che la liquidazione, CP_1
seppure, poi, non comunicata all'interessato, è intervenuta l'11 luglio 2024, ossia pochi giorni dopo
5 la scadenza del 120° giorno utile per adempiere, dimostrando, così, di essersi effettivamente attivato per provvedere nei tempi massimi di legge. Nello stesso tempo va considerato come la stessa Pt_1
prima di adire l'autorità giudiziaria, non ha formalmente diffidato l'Istituto a provvedere, diffida che,
seppur non richiesta per legge, se effettuata, avrebbe certamente evitato l'instaurazione del giudizio,
vista la già intervenuta liquidazione.
3. In considerazione di quanto esposto, in accoglimento parziale dell'appello, le spese processuali del primo grado - da liquidarsi per l'intero secondo la misura indicata dall'appellante, corrispondente ai minimi tariffari dello scaglione relativo al valore della controversia - vanno compensate per metà fra le parti, con condanna dell' al pagamento della parte rimanente in favore della ricorrente e CP_1
distrazione, ex art. 93 c.p.c., ai procuratori della parte che hanno dichiarato nel ricorso attoreo di averle anticipate.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo nel minimo tariffario in ragione della minima complessità della controversia, stante l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, vanno compensate per metà fra le parti, con condanna dell' al pagamento della parte rimanente in CP_1
quanto soccombente principale, con distrazione ai procuratori della parte che, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., hanno dichiarato di averle anticipate.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquida, per intero, le spese processuali del primo grado in €. 1.178,38 per compenso professionale, oltre a I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato;
le compensa per metà fra le parti e condanna l' al pagamento della rimanente metà CP_1
in favore della con distrazione in favore dei suoi procuratori, avvocati Pietro Ferri e Valeria Pt_1
Ferri, dichiaratisi antistatari.
Liquida le spese processuali del presente grado di giudizio, per intero, in € 970,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali
6 pari al 15 % del compenso liquidato;
le compensa per metà fra le parti e condanna l' al CP_1
pagamento della parte rimanente in favore della con distrazione in favore dei suoi Pt_1
procuratori, avvocati Pietro Ferri e Valeria Ferri, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Perugia, il 12 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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In nome del popolo italiano Sent. n. 42/25
Oggetto: appello L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a avverso sentenza n.
435/24 del Tribunale
- S e z i o n e L a v o r o - di Terni;
indennità di accompagnamento composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
Dr. Simone Salcerini - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 178 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferri e Valeri Ferri ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Libia n. 58, giusta procura apposta a margine del ricorso di primo grado.
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
1 con sede in Roma, Via Ciro Controparte_1
il Grande 21, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Riccardo Lini,
Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi, Stefania Di Cato, Giulia Renzetti e Manuela Varani – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr notaio in Roma, del 22 marzo 2024, Persona_1
repertorio n. 37875, raccolta n. 7133 – ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Perugia, Via Canali 1.
- a p p e l l a t o -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 435/24 del Tribunale di Terni;
indennità di
accompagnamento.
Causa decisa all'udienza collegiale del 12 marzo 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 dinanzi al Tribunale di Terni, , Parte_1
premesso di aver conseguito dinanzi allo stesso ufficio giudiziario il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a seguito di accertamento tecnico preventivo con decorrenza 28
novembre 2022 e fino al mese di maggio del 2023, e di non aver avuto alcun riscontro nonostante la notificazione all' , a far data dal 6 febbraio 2024, di tutti i dati occorrenti al fine Controparte_2
di facilitare l'erogazione della prestazione, chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato con l' la condanna di quest'ultimo al pagamento dei ratei maturati e maturandi della suddetta CP_1
indennità, a decorrere dal 28 novembre 2022, oltre agli accessori previsti dalla legge.
2 Costituitosi in giudizio, l' diede atto della regolare erogazione della prestazione in data 11 CP_1
luglio 2024 e, pertanto, chiese che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, con la sentenza n. 435/2024 pronunciata all'udienza del 21 novembre 2024, dichiarò la cessazione della materia del contendere e compensò interamente tra le parti le spese di lite.
2. Con atto depositato il 28 novembre 2024 propose appello avverso la decisione, Parte_1
e chiese, in parziale riforma della stessa, la condanna dell' alla refusione delle spese del primo CP_1
grado nella misura, rideterminata in base alle tariffe previste dallo scaglione compreso tra € 1.100,01
e € 5.200,00, o diversamente quantificata in misura maggiore o minore, oltre agli accessori, come per legge;
con vittoria anche delle spese del secondo grado.
Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 12 marzo 2025.
L' si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso l'impugnazione proposta, la lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure Pt_1
che, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ha ritenuto sussistenti i motivi per compensare le spese processuali in ragione dell'adempimento dell' all'obbligo di pagamento della CP_1
provvidenza prima del deposito del ricorso giudiziale. Sostiene l'appellante che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, l' pur dovendo corrispondere i ratei maturati entro il 12 CP_1
giugno 2024, avrebbe effettuato il pagamento solo in data 01 agosto 2024, ben oltre, quindi, la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla domanda amministrativa, concesso, per legge,
all'Amministrazione per adempiere alle prestazioni dovute. Inoltre, a dire dell'appellante, il
3 provvedimento di liquidazione dell'11 luglio 2024 non gli sarebbe stato comunicato, per cui la successiva iscrizione del ricorso in data 26 luglio 2024 era avvenuta senza alcuna conoscenza della circostanza. L'appellante evidenzia, infine, che, in virtù dell'attività difensiva svolta e tenuto conto dello scaglione del valore della causa di riferimento, il compenso per l'attività professionale ammonterebbe a complessivi € 1.178,38.
2. L'appello è parzialmente fondato.
2.1. La declaratoria di cessazione della materia del contendere interviene nei casi in cui sopravvengono nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, situazione alla quale fa da naturale corollario l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese qualora le parti non chiedano congiuntamente che esse siano compensate (cfr. in tal senso
Cass. civ., Sez. 1^, Sentenza n.10553 del 07/05/2009, nonché, di recente Sez. 2^, Ordinanza n.30251
del 31/10/2023).
Quanto alla regolamentazione delle spese, la compensazione, parziale o integrale delle stesse, come recita l'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo la formulazione interpolata dalla sentenza n. 77 del 2018
della Corte costituzionale, può avvenire, per quanto qui interessa, anche in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che, però, non possono essere illogiche od erronee, configurandosi, altrimenti,
una violazione di legge (cfr. sul punto di recente, Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del
21/05/2024).
2.2. Orbene, premesso quanto sopra, nel caso concreto il Tribunale, dopo aver riscontrato che, nelle more del processo, era intervenuto il pagamento da parte dell' dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento spettante alla con conseguente venir meno dell'interesse attoreo alla Pt_1
pronuncia giudiziale, ha compensato per intero fra le parti le spese processuali sul presupposto dell'anteriorità dell'adempimento rispetto al deposito del ricorso giudiziale.
2.3. A giudizio del Collegio, la riconosciuta compensazione, come denunciato nell'appello, si fonda
4 su un presupposto di fatto del tutto erroneo.
Dai documenti prodotti, infatti, emerge – e ciò è anche pacificamente riconosciuto da entrambe le parti – che il pagamento dei ratei è intervenuto soltanto in data 1° agosto 2024 e, quindi, ben oltre la data dell'11 luglio 2024 indicata dal primo giudice. Quest'ultima data, in realtà, è quella nella quale
è intervenuta la liquidazione da parte dell' dell'importo da versare in favore dell'avente diritto, CP_1
circostanza, però, del tutto ininfluente per la regolamentazione delle spese processuali, perché di tale liquidazione non c'è prova che sia stata comunicata alla la quale ha dichiarato di non averne Pt_1
ricevuto comunicazione.
Si deve, allora, riconsiderare la posizione delle parti ai fini della indicata regolamentazione, partendo dal principio, ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale ai fini della distribuzione dell'onere delle spese di lite fra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al processo (cfr. da ultimo in tal senso Cass. civ., Sez. 3^, Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
Ebbene, a tal riguardo non può non evidenziarsi come l' nonostante l'intero decorso del CP_1
termine legale di 120 giorni, decorrenti dal completamento degli adempimenti spettanti all'assistito
(omologa giudiziale del requisito sanitario e successiva comunicazione degli altri dati necessari),
termine scaduto il 12 giugno 2024, abbia provveduto al pagamento, come anticipato, solo il successivo 1° agosto 2024.
Tale ritardo ha dato causa all'instaurazione della lite, che, nel rito lavoro, si ha con il deposito del ricorso (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 4676 del 16/04/1992). Tale ritardo va, pertanto, preso in considerazione per la regolamentazione delle spese processuali ed ai fini del riconoscimento della soccombenza virtuale dell' . Controparte_2
2.4. Secondo il Collegio, però, la riconosciuta soccombenza dell' non può ritenersi integrale, CP_1
dal momento che sono, comunque, ravvisabili, gravi ed eccezionali ragioni che inducono a compensare, quantomeno in parte, le spese processuali.
L , infatti, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha documentato che la liquidazione, CP_1
seppure, poi, non comunicata all'interessato, è intervenuta l'11 luglio 2024, ossia pochi giorni dopo
5 la scadenza del 120° giorno utile per adempiere, dimostrando, così, di essersi effettivamente attivato per provvedere nei tempi massimi di legge. Nello stesso tempo va considerato come la stessa Pt_1
prima di adire l'autorità giudiziaria, non ha formalmente diffidato l'Istituto a provvedere, diffida che,
seppur non richiesta per legge, se effettuata, avrebbe certamente evitato l'instaurazione del giudizio,
vista la già intervenuta liquidazione.
3. In considerazione di quanto esposto, in accoglimento parziale dell'appello, le spese processuali del primo grado - da liquidarsi per l'intero secondo la misura indicata dall'appellante, corrispondente ai minimi tariffari dello scaglione relativo al valore della controversia - vanno compensate per metà fra le parti, con condanna dell' al pagamento della parte rimanente in favore della ricorrente e CP_1
distrazione, ex art. 93 c.p.c., ai procuratori della parte che hanno dichiarato nel ricorso attoreo di averle anticipate.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo nel minimo tariffario in ragione della minima complessità della controversia, stante l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, vanno compensate per metà fra le parti, con condanna dell' al pagamento della parte rimanente in CP_1
quanto soccombente principale, con distrazione ai procuratori della parte che, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., hanno dichiarato di averle anticipate.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquida, per intero, le spese processuali del primo grado in €. 1.178,38 per compenso professionale, oltre a I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato;
le compensa per metà fra le parti e condanna l' al pagamento della rimanente metà CP_1
in favore della con distrazione in favore dei suoi procuratori, avvocati Pietro Ferri e Valeria Pt_1
Ferri, dichiaratisi antistatari.
Liquida le spese processuali del presente grado di giudizio, per intero, in € 970,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali
6 pari al 15 % del compenso liquidato;
le compensa per metà fra le parti e condanna l' al CP_1
pagamento della parte rimanente in favore della con distrazione in favore dei suoi Pt_1
procuratori, avvocati Pietro Ferri e Valeria Ferri, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Perugia, il 12 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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