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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott. Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 2654/2023 promossa da
(C.F.: ), nata ad [...] il giorno 1 Parte_1 C.F._1 maggio 1951, residente a[...], elettivamente domiciliata ad Atri, in via Antonio Finocchi, n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Cristina Marcone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2 giorno 9 febbraio 1944, residente a[...], elettivamente domiciliato a Teramo, al Corso Cerulli n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Referza, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- resistente -
e con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI: per le parti, come da note di trattazione scritta sostitutive, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dell'udienza celebrata in data 13 maggio 2025; il
Pubblico Ministero, conclude “per l'accoglimento del ricorso”, come da note depositate il 26 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 6 novembre 2023
e regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 avanti l'intestato Tribunale affinché, “previa modifica delle condizioni di
[...] cui all'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio, sottoscritto dalle parti avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atri, in data 27.05.2019 e confermato in data 27.06.2019, disponga un assegno di divorzio in favore della sig.ra
nella misura di €.1,750 mensili, o di quella diversa somma che parrà di Parte_1 giustizia, da versarsi alla stessa, da parte del sig. , mediante bonifico Controparte_1 bancario entro il giorno cinque di ogni mese, a partire dalla data di deposito del presente atto, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat”, con condanna delle spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile mediante modifica delle condizioni dell'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto con in data 22 luglio 1973, Controparte_1 ha, in sintesi, allegato che in punto di fatto che: Parte_1
- nell'anno 1983, i coniugi avevano stipulato una convenzione matrimoniale optando per il regime di separazione dei beni;
- con decreto dell'8 gennaio 2018 di omologa della separazione consensuale, il Tribunale di Teramo ha disposto, ai fini che qui rilevano, la corresponsione a carico di controparte ed in suo favore di un assegno di mantenimento mensile di € 1.750,00, che solo sino al mese di dicembre 2021
è stato regolarmente ed interamente versato, posto che invece da gennaio
2022 a maggio 2022 è stato versato per il minor importo € 1.500,00 e che, dal mese di giugno 2022, improvvisamente e senza alcuna motivazione, non è stato più corrisposto, fatta eccezione per due versamenti (per €
1.500,00, eseguito il 4 agosto 2022 mediante bonifico bancario in data e per
€ 500,00 eseguito nel mese di dicembre 2022 mediante consegna a mani di denaro contante tramite il figlio;
CP_2
2 - con atto del 27 maggio 2019, confermato il 27 giugno 2019, i coniugi avevano formalizzato, avanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Atri, un accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio, nel quale alcun assegno divorzile o comunque alcun mantenimento economico è stato concordato, e ciò in quanto con precedente missiva Controparte_1 del 24 maggio 2019, aveva esplicitamente assunto l'obbligo di continuare a corrispondere in favore di essa consorte “quanto concordato in sede di separazione dinanzi al Tribunale di Teramo” anche qualora lo stesso, di professione avvocato, si fosse cancellato per qualsiasi ragione dall'ordine forense, obbligo che, come detto, è stato solo inizialmente rispettato, a causa della iniziale decurtazione e successiva cessazione tout court della corresponsione;
- quindi ha approfittato della buona fede ed ha ingannato Controparte_1 essa ricorrente, “mera casalinga, tratta in evidente stato di errore dall'ex consorte
(un avvocato di comprovata esperienza) al fine di deresponsabilizzarsi da ogni onere economico nei confronti della stessa” sulla scorta della sequenza degli accadimenti appena citati;
- inoltre, deve considerarsi che essa ricorrente:
- nel 1976 ha rinunciato al lavoro in accordo con il marito per svolgere attività di casalinga dedita alla cura della famiglia per consentire al consorte di dedicarsi appieno alla propria attività professionale;
- in costanza di matrimonio, ha goduto di un tenore di vita elevato, come comprovato dall'assegno di mantenimento di € 1.750,00 concordato nelle condizioni di separazione;
- non è titolare di depositi bancari, titoli o polizze vite, né ha redditi o rendite di alcun genere, sebbene sia proprietaria degli immobili elencati alle pagine 5 e 6 del ricorso, posti (limitatamente agli ultimi
4) nella piena disponibilità dei figli;
- è proprietaria di una vecchia automobile e titolare di un finanziamento acceso il 5 febbraio 2021 per € 5.000,00;
- sostiene spese per utenze (per TARI, gas, acqua, luce, metano e condominio) della casa familiare ed è onerata di debiti da pagare ratealmente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per complessivi
€ 6.071,93 da maggio 2023 a febbraio 2025;
3 - a giugno 2022, ha ricevuto la somma di € 20.000,00 ricavata dalla vendita dell'immobile in comproprietà per successione con le sorelle, e e, alla data del 19 ottobre 2023, Per_1 Persona_2 disponeva esclusivamente della somma di € 252,11;
- in definitiva, da giugno 2022, essa ricorrente è priva di reddito atto a soddisfare gli elementari bisogni di vita, vedendosi costretta oggi a ricorrere all'aiuto economico dei propri figli ed inoltre necessita di cure sanitarie urgenti odontoiatriche, ortopediche e neurologiche;
- al contrario, continua a svolgere la propria attività Parte_2 professionale di avvocato (risultando ancora regolarmente iscritto al relativo albo), percepisce da oltre dieci anni emolumenti pensionistici dalla
Cassa Forense ed è titolare di n. 2 immobili prestigiosi siti nel centro storico della città di Atri, oltre ad auto di grande cilindrata e di una barca.
In diritto, quindi, la ricorrente ha rilevato che, nonostante nell'accordo di divorzio non sia stata fatta menzione espressa del relativo assegno a suo favore ed a carico dell'ex marito, quest'ultimo, pur omettendo consapevolmente di obbligarsi, mediante detto accordo, alla corresponsione del relativo assegno, si è assunto con la missiva del 24 maggio 2019 - proprio in quanto consapevole della assoluta incapacità economica e lavorativa di essa ricorrente - l'espresso obbligo di continuare a garantirle il mantenimento nella misura stabilita dal Tribunale in sede di separazione, anche ove avesse cessato l'attività lavorativa, sottolineando quindi come l'omessa previsione, all'interno dell'accordo di divorzio, del diritto all'assegno divorzile – omissione che è stata invero “predeterminata” in ragione delle specifiche competenze professionali (avvocato), con l'approfittamento della buona fede di essa ricorrente (casalinga), al punto da convincerla a formalizzare il divorzio avanti all'Ufficiale dello Stato Civile senza ricorrere ad un legale – non lo deresponsabilizza dal proprio obbligo di continuare a sostenere economicamente essa ex moglie, legittimandolo ad interrompere improvvisamente il versamento della somma pattuita in sede di separazione che, al contrario, doveva essere formalmente convertita in assegno di divorzio, con il relativo accordo, avendone pienamente diritto.
Né può essere d'ostacolo la circostanza per cui il diritto all'assegno divorzile non sia stato espressamente pattuito in sede di accordo di cessazione
4 degli effetti civili stipulato il 27 maggio 2019 avanti l'ufficiale dello stato civile, posto che la giurisprudenza di legittimità (“Cass. Civ. ordinanza n. 5055 del
11.11.2020”) consente di avanzare per la prima volta istanza di riconoscimento di assegno divorzile nel procedimento di modifica delle condizioni, anche laddove nel procedimento di divorzio mai sia stato chiesto, purché sussistano tre condizioni (e cioè l'effettiva non autosufficienza economica dell'istante, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, la mancanza di strumenti alternativi di tutela per il coniuge istante stante l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico, la capacità, all'attualità, dell'ex coniuge onerando di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi), che sono tutti ricorrenti nel caso di specie.
Si è costituito in giudizio eccependo anzitutto Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, per essere la causa petendi della avversaria domanda direttamente basata sulla dichiarazione unilaterale di impegno del
24 maggio 2019 (con la quale lo stesso ha dichiarato che avrebbe continuato a corrispondere alla consorte quanto concordato in sede di separazione), la quale è estranea all'accordo divorzile, dal punto di vista e strutturale e funzionale, o, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito, in quanto (a) la ex coniuge è intestataria di un rilevante patrimonio immobiliare, (b) la situazione reddituale e patrimoniale è oggi mutata, a discapito di esso resistente ed in favore di controparte, rispetto al momento in cui le parti le parti stabilirono che l'assegno di divorzio non sarebbe stato erogato e comunque (c) non ricorrono i tre criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità ex adverso citata per la possibilità di riconoscere per la prima volta l'assegno divorzile nel procedimento di modifica delle condizioni, anche laddove nel procedimento di separazione personale dei coniugi e nel procedimento di divorzio tale assegno non sia stati mai chiesto.
Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., con ordinanza riservata del 29 aprile 2024, il G.O.P. all'epoca titolare del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ha disposto la trasmissione al Presidente del
Tribunale per la riassegnazione (in ragione della materia la cui decisione è inibita ai giudici onorari) e la causa è stata quindi assegnata allo scrivente magistrato, nominato relatore, che, all'udienza del 10 dicembre 2024,
“considerato che la richiesta di “stralcio” avanzata da parte ricorrente verrà
5 analizzata in sede decisoria”, ha fissato per la rimessione in decisione l'udienza del 13 maggio 2025, con assegnazione del triplice termine previsto dall'art. 473-bis.28 c.p.c..
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 12 marzo
2025, la difesa di parte ricorrente ha reiterato, oltre all'istanza di revoca dell'ordinanza resa dal magistrato onorario in data 29 aprile 2024 e di conseguente rimessione della causa in istruttoria, la richiesta di declaratoria di inammissibilità di tutta la documentazione depositata da parte resistente oltre i termini di cui all'artt. 473-bis.16 e 473-bis.17 c.p.c. ed ex adverso prodotta con le note del 7 dicembre 2024.
Quindi, all'udienza del 13 maggio 2025, celebratasi con le forme e le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., lo scrivente magistrato, in qualità di
Giudice delegato alla trattazione, ha rimesso la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la (primaria) eccezione coltivata sin dalla memoria ex art. 473-bis.17. comma I c.p.c. di parte ricorrente di “inammissibilità della memoria di costituzione avversa per violazione dell'art. 473 bis 12 comma 3 lettere b) e c)” sia da respingere, in quanto l'art. 473-bis.16 c.p.c., in tema di costituzione del convenuto, prevede sì che la comparsa di costituzione, da depositarsi nel termine assegnato dal giudice, debba
“contenere le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli artt. 167 e 473- bis.12, secondo, terzo e quarto comma”, ma ciò non conduce, in caso di omessa o incompleta indicazione, alla inammissibilità della comparsa di costituzione in sé, che rimane valida, ma alla impossibilità di una produzione postuma, che ove effettuata, è inammissibile (recte inutilizzabile), anche perché, diversamente ragionando, risulterebbe priva di senso la successiva norma prevista dall'art. 473-bis.18 c.p.c., a mente della quale “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.”.
Successivamente, la difesa di parte ricorrente ha chiesto che venga
“stralciata” - recte venga dichiarata inammissibile – “tutta la documentazione tardivamente depositata dal resistente, sia oltre i termini di cui all'art. 473 bis 16 e 17 cpc, a corredo della comparsa di costituzione, che delle memorie di replica, sia di quella
6 prodotta con le note del 07.12.2024” di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 10 dicembre 2024 (cfr. da ultimo le note di precisazione di conclusioni depositate dalla ricorrente il 12 marzo 2025).
Ebbene, procedendo con ordine, quanto alla documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione - tempestivamente depositata il 15 dicembre 2023 - non può evidentemente pronunciarsi alcuna dichiarazione di inammissibilità; quanto invece alla documentazione versata in atti in occasione della “memoria di replica ex art. 473-bis.17 c.p.c.” (depositata da parte resistente, in effetti in ritardo, il 5 gennaio 2024, in spregio al termine di legge)
(e quindi: “
1. Autodichiarazione di convivenza e residenza;
2. Ricevuta di invio dichiarazione 2022 dei redditi 2021 di .
3. Dichiarazione vetraio.
4. Parte_3
Proposta di acquisto”), questa va dichiarata inammissibile (essendo “a pena di decadenza” ex art. 473-bis.17, co. II c.p.c.), quantunque, giova precisarlo, essa non risulti di fondamentale rilievo ai fini della decisione;
infine, con riguardo alla (copiosa) documentazione allegata alle note depositate dal resistente il 7 dicembre 2024 sul presupposto che si tratti di “documenti formati successivamente al consolidamento delle preclusioni istruttorie”, deve osservarsi, a ben vedere, che le produzioni documentali in questione afferiscono in realtà non tanto a fatti sopravvenuti, quanto piuttosto a fatti esistenti già dall'epoca della costituzione del resistente, la cui (sola) formazione è stata di fatto rimandata (per scelta della parte) ad un momento successivo, conseguendo da ciò la inammissibilità, recte la inutilizzabilità di siffatta produzione documentale.
Ciò chiarito in ordine alla documentazione utilizzabile ai fini della decisione dell'odierno giudizio, preme al Collegio anzitutto chiarire che il ricorso presentato dalla sig.ra ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., con cui Pt_1 ha chiesto al Tribunale che, “previa modifica delle condizioni di cui all'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio, sottoscritto dalle parti avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atri, in data 27.05.2019 e confermato in data
27.06.2019, disponga un assegno di divorzio” in suo favore, è ammissibile.
Infatti, la competenza a modificare l'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio spetta al Tribunale, giacché la modifica dello stesso non
è stata richiesta in forma consensuale da entrambe le parti (ipotesi in cui,
7 invece, la richiesta avrebbe potuto essere presentata avanti allo stesso Ufficiale dello Stato Civile), ma soltanto da una di esse.
Ed in particolare è ben possibile, attraverso lo specifico procedimento introdotto ex art. 473-bis.29 c.p.c. (che, come è noto, ha sostituito gli artt. 710 ss. c.p.c. per la revisione delle condizioni di separazione e l'art. 9 L. n. 898/1970 per la revisione delle condizioni di divorzio), chiedere ed ottenere la modifica dei termini stabiliti da un provvedimento di separazione (che sia consensuale o giudiziale), di divorzio (che sia congiunto o contenzioso) o relativo ai figli nati da genitori non coniugati, sempre che “sopravvengano giustificati motivi”, per tale intendendosi la sopravvenienza di nuove circostanze, fattuali o di diritto, che mutano il quadro di riferimento, alterando la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti (giudiziali o consensuali) sono stati originariamente assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Chiarita quindi la astratta ammissibilità della domanda ex art. 473- bis.29 c.p.c., deve ora procedersi alla valutazione della fondatezza della stessa e quindi alla ricorrenza dei presupposti che devono sussistere - prima ancora per la possibilità di chiedere per la prima volta in tale sede la corresponsione dell'assegno di divorzio (si cui si tornerà) - per la modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio, sottoscritto dalle parti avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atri il 27 maggio 2019 e confermato il 27 giugno 2019, in cui le parti nulla hanno pattuito quanto alla previsione dell'assegno divorzile.
Deve al riguardo precisarsi che a ben vedere sussiste da sempre disparità economica fra i due ex coniugi, disparità che quindi, lungi dal configurare una sopravvenienza (che giustificherebbe la revisione dell'originario provvedimento, che in questo caso riveste la forma di un accordo consensuale confermato avanti l'Ufficiale di Stato civile), esiste sin dall'epoca dello scioglimento del vincolo matrimoniale e cioè dalla separazione avvenuta con decreto di omologa del 2018.
Infatti, la ex coniuge odierna istante afferma che il “giustificato motivo” ex art. 473-bis.29 c.p.c. e quindi la sopravvenienza che consentirebbe la ambìta revisione dell'accordo di divorzio consista nel sopravvenuto inesatto adempimento (da gennaio 2022) e successivo radicale inadempimento (da
8 giugno 2022) di controparte all'impegno assunto nei propri confronti mediante la dichiarazione scritta del 24 maggio 2019, di cui non è fornita menzione nell'accordo di divorzio, silente in punto di assegni periodici (infatti a p. 13 del ricorso si legge espressamente: “la successiva sospensione, inaudita altera parte, ad opera del sig. , del versamento di detto assegno, non Controparte_1 può che definirsi “giustificato motivo”, in quanto “condizione sopravvenuta” che giustifica la revisione delle condizioni di divorzio, attraverso la necessaria espressa previsione di tale obbligo economico a carico del resistente, avendo detta circostanza radicalmente mutato in peius la situazione economica della ricorrente, rimasta priva di mezzi di sostentamento”).
Ebbene, ritiene il Collegio che la predetta circostanza assume rilevanza ai sensi della disciplina prevista dall'art. 473-bis.29 c.p.c., posto che, come chiarito della Suprema Corte pronunciatasi in tema di modifica dell'assegno di mantenimento (ma con ragionamento evidentemente applicabile mutatis mutandis anche alla revisione di quello divorzile), i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente appunto di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione (e divorzio) dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, esplicitando “la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione (n.d.r.: o al divorzio), ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (così, Cass. civ. ordinanza n. 28436 del 28 novembre 2017).
In particolare, il caso all'attenzione della Corte di Cassazione trae origine dal decreto pronunciato all'esito di un procedimento per la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, con cui la Corte d'appello aveva accolto la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, dovuto in favore della moglie separata, proposta dal marito di costei, in quanto, in sede di sentenza di separazione, non sarebbero stati sufficientemente valutati ed apprezzati gli effetti dell'intervenuto fallimento di una società nella quale il marito aveva investito le proprie risorse, acquistando obbligazioni per somme rilevanti, ed avendo la Corte territoriale in particolare ravvisato come
“giustificato motivo” (idoneo alla revisione delle determinazioni economiche dell'assegno di mantenimento) il fallimento della società intervenuto prima della separazione, ritenendo in particolare che, pur essendo tale procedura
9 concorsuale un fatto antecedente la sentenza di separazione e pur essendo la circostanza nota al marito, verosimilmente quest'ultimo, non avendo potuto apprezzarne immediatamente gli effetti negativi, non aveva sottoposto al giudice della separazione la questione affinché se ne tenesse conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento da versare alla moglie. La consorte ha quindi presentato ricorso in Cassazione, che, nell'accoglierlo, ha richiamato alcuni precedenti (fra cui le sentenze n. 11488/2008 e n. 14093/2009)
e, nel ribadire che “i giustificati motivi” idonei a rivedere le determinazioni precedentemente adottate in sede di separazione sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti che vanno a modificare la situazione in relazione alla quale la sentenza di separazione era stata emessa, ha chiarito che non possono essere considerati come “sopravvenuti” i fatti preesistenti alla separazione, che, per qualsiasi motivo, non sono stati presi in considerazione in quella sede, perché tali fatti avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in sede di separazione, siccome già noti.
Ciò premesso, è doveroso evidenziare che, nel caso oggetto di giudizio,
a costituire la sopravvenienza idonea giustificare la instata modifica dell'accordo di divorzio non è, a ben vedere, la missiva del 24 maggio 2019, con cui si è impegnato, nei confronti della sig.ra a Controparte_1 Pt_1 continuare a versarle quanto precedentemente concordato in sede di separazione avanti al Tribunale di Teramo e cioè la somma di € 1.750,00 a titolo di mantenimento (scrittura del 24 maggio 2019, che, in effetti è, sia pur di pochissimo, antecedente all'accordo di divorzio del 27 maggio 2019 confermato il successivo 27 giugno 2019 e che però - deve essere espressamente chiarito - benché a latere rispetto al predetto accordo di divorzio, è a ben vedere a quest'ultimo inevitabilmente ed inscindibilmente collegata sotto il profilo causale, non potendosi asetticamente sostenere, come invece ritenuto dalla difesa di parte resistente, che l'oggetto della dichiarazione in parola sia “esterno all'accordo divorzile”), quanto piuttosto il sopravvenuto – a partire cioè dall'anno 2022 – inadempimento rispetto al predetto impegno, certamente non prevedibile da parte della odierna ricorrente, la quale non poteva che confidare sul rispetto – peraltro effettivamente verificatosi dalla data della assunzione (24 maggio 2019) sino a maggio/giugno 2022 – dello stesso.
10 Pertanto, la rilevata presenza del presupposto di legge ex art. 473-bis.29
c.p.c. – e cioè il sopravvenuto inadempimento del sig. rispetto alla CP_1 dichiarazione di impegno avvinta da un vincolo di connessione causale all'accordo di divorzio – ne consente la astratta modifica, richiesta infatti in via pregiudiziale dalla ricorrente, ciò conducendo il Collegio, pertanto, a scrutinare la fondatezza della (correlata e conseguenziale) domanda avanzata dalla sig.ra volta al riconoscimento in suo favore del diritto all'assegno Pt_1 divorzile, la cui mancata precedente richiesta - o comunque l'omessa pregressa pattuizione - non osta(no) alla possibilità di riconoscimento nella presente sede.
Come infatti correttamente argomentato dalla difesa di parte ricorrente sin dal libello introduttivo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di avanzare - per la prima volta - in sede di procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, istanza di riconoscimento dell'assegno divorzile che non sia stato in precedenza (e quindi nel procedimento di divorzio) chiesto (o in ogni caso pattuito - come nel caso di specie, in sede di accordo di cessazione degli effetti civili avanti l'ufficiale dello stato civile), purché, come specificato nella richiamata ordinanza n. 5055 del 24 febbraio 2021 (ud. 11 novembre 2020, dep. il 24 febbraio 2021), concorrano le seguenti condizioni: (i) l'effettiva e concreta mancanza di autosufficienza economica della parte istante, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
(ii) l'inesistenza di strumenti alternativi di tutela per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
(iii) la capacità, all'attualità, dell'ex coniuge onerando di sostenere economicamente l'esborso, e sempre che questi abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge istante.
Senonché, corre l'obbligo al Collegio evidenziare come il triplice presupposto ivi enucleato e la ratio sottesa alla citata pronuncia non possano invero trovare planare applicazione al caso di specie, stante la sostanziale divergenza della fattispecie fattuale all'attenzione di questo Tribunale e la sua evidente peculiarità.
Nella specie, la Suprema Corte ha infatti cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto all'ex coniuge un assegno divorzile, che era
11 stato richiesto per la prima volta dopo ben quindici anni rispetto alla pronuncia del divorzio, allegando il (solo) grave peggioramento delle sue condizioni economiche: in tale ordinanza, quindi, la Cassazione ha rilevato come “la sopravvenienza del suddetto fatto nuovo a distanza di tempo dalla definitiva cessazione del rapporto matrimoniale” rende “non agevole l'individuazione della componente perequativa-compensativa, ossia della correlazione tra l'inadeguatezza sopravvenuta dei mezzi del richiedente e il ruolo endofamiliare da egli svolto e i sacrifici professionali conseguitine”, con il corollario per cui l'indagine che l'Autorità Giudiziaria è chiamata a compiere in caso di richiesta per la prima volta dell'assegno divorzile “dovrà essere orientata valutando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del suddetto assegno e facendo applicazione degli innovativi principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.
18287/2018)”, sia “pur con alcuni adattamenti”, consistenti appunto nella ricorrenza del triplice presupposto sopra riportato.
Diversamente, nel caso per cui è processo, non solo non si è in presenza di un ex coniuge che, a distanza di moltissimo tempo rispetto al provvedimento (qui consensuale) di divorzio, richiede per la prima volta la corresponsione dell'assegno divorzile, ma sussiste anche una specificità del tutto peculiare, consistente nella circostanza che la mancata previsione di un simile assegno all'interno dell'accordo del 27 maggio 2019 di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti l'Ufficiale dello Stato Civile sia dipesa unicamente dal fatto che, tre giorni prima, l'odierno resistente ha esplicitamente assunto l'obbligo nei confronti della ricorrente di continuare a corrisponderle “quanto concordato in sede di separazione dinanzi al Tribunale di
Teramo” (i.e. la somma di € 1.750,00 originariamente dovuta a titolo di mantenimento), come peraltro pacificamente avvenuto sino al mese di giugno
2022, momento a partire dal quale, improvvisamente, non è stato invece più corrisposto, con conseguente attivazione dell'odierno procedimento.
Pertanto, la peculiarità fattuale che connota l'odierno giudizio e la sostanziale divergenza della odierna fattispecie concreta rispetto a quella sottesa al caso all'attenzione della citata ordinanza di legittimità (in cui il coniuge dopo ben quindici anni ha chiesto per la prima volta l'assegno in commento) impediscono di estendere acriticamente i principi di diritto ivi sanciti, e, per l'effetto, i tre più stringenti presupposti ivi enucleati.
12 Ciò chiarito, il Collegio osserva quanto segue.
Come è noto, la richiesta di corresponsione di assegno divorzile deve essere vagliata alla luce del principio di diritto affermato dalla nota sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Deve sin d'ora sottolinearsi che, sebbene la Cassazione abbia maggiormente valorizzato il criterio compensativo-perequativo, non è tuttavia venuta meno la funzione anche assistenziale assolta da tale emolumento, dovendo il criterio puramente assistenziale trovare applicazione allorquando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge
“debole” non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa.
In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo se, pur raggiungendo il coniuge più debole il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, alla effettiva potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro.
In particolare, il criterio compensativo richiede che siano tenuti in considerazione le occasioni mancate, le rinunce ed i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse del menage familiare, mentre quello perequativo
13 richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo fornito dal coniuge istante.
Ciò premesso, e muovendo dall'analisi del profilo compensativo- perequativo, deve sottolinearsi che, “laddove il patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con l'apporto prevalente dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia già stato riconosciuto il ruolo endofamiliare svolto dal richiedente e sia stato già compensato l'eventuale sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata, con tali attribuzioni, l'esigenza perequativa: in siffatte circostanze non è dovuto l'assegno di divorzio.” (ex multis cfr. Cass. civ. ordinanza n. 9512/2023 del 6 aprile 2023).
In particolare, nella vicenda all'attenzione della citata ordinanza, è stato presentato ricorso per cassazione dal coniuge onerato, che, a fronte della sentenza di secondo grado confermativa della sentenza di primo grado che aveva posto a suo carico il pagamento dell'assegno divorzile, ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi da parte della Corte territoriale, la quale non avrebbe valutato in particolare che l'asserito “determinante contributo della ex coniuge all'interno della famiglia era stato adeguatamente compensato attraverso
l'accumulo, da parte di questa, di ingenti risorse economiche finanziarie che le avevano consentito di formare un cospicuo patrimonio personale la cui provvista aveva origine nei redditi lavorativi prodotti da lui stesso” (così, il primo motivo di ricorso riportato nella citata ordinanza).
Ebbene, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha rilevato come la Corte d'appello non si è effettivamente confrontata con il principio di diritto consolidato in giurisprudenza, secondo cui “laddove il patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con l'apporto prevalente dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare svolto dal richiedente e – tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato l'eventuale sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto l'assegno di divorzio (cfr. Cass. 21926/2019).”
(principio precedentemente consacrato anche da Cass. 15773/2020 e Cass.
4215/2021), né ha adeguatamente indagato sulle modalità di formazione del patrimonio (mobiliare e immobiliare) della richiedente, limitandosi, piuttosto,
a valutare le condizioni economiche del coniuge onerato con astrazioni
14 argomentative, volte a valorizzare voci di entrata apparenti o sminuire voci di spese esistenti sulla base di apodittiche considerazioni.
Ebbene, venendo al caso di specie, è pacifico e comunque documentato che la ricorrente (nata nell'anno 1951), dopo aver contratto matrimonio con il resistente nel 1973, abbia, nell'anno 1976, abbia presentato le proprie dimissioni (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente), sulla base di una scelta condivisa con l'ex coniuge, al fine di occuparsi esclusivamente alla famiglia, alla cura e crescita dei figli, alle incombenze domestiche, sostenendo la carriera del marito e consentendogli di svolgere proficuamente ed affermarsi nella propria attività professionale di avvocato.
La stessa ha affermato che “attraverso il lavoro di casalinga, ha contribuito alla formazione del patrimonio comune e all'incremento di quello del resistente, rinunciando a conseguire qualifiche o professionalità da spendere nel mondo del lavoro, dal quale era uscita quando aveva appena 26 anni” (p. 12 ricorso), e tale contributo offerto dalla ex coniuge non è stato minimamente smentito dall'odierno resistente.
Se dunque è provato il contributo conferito dalla moglie alla vita familiare, occorre evidenziare che il marito ha dedotto che il patrimonio immobiliare di cui la ricorrente oggi risulta intestataria è stato ottenuto grazie al proprio denaro, che lo ha intestato alla stessa al fine di garantire una paritaria distribuzione del capitale familiare, come peraltro sostenuto anche in sede di ricorso presentato avanti l'adito Tribunale per la dichiarazione di separazione giudiziale dei coniugi, circostanza, questa, non contestata, neppure in via generica, dalla ricorrente (nemmeno negli atti successivi al libello introduttivo dell'odierno giudizio), con conseguente applicazione della disciplina sancita dal comma I dell'art. 115 c.p.c. in tema di onere (specifico) di contestazione.
Pertanto, deve ritenersi provato che gli immobili di proprietà della ricorrente sono stati acquistati con denaro del marito o della famiglia (essendo la stessa priva di occupazione sin dal 1976) e sono stati intestati alla sig.ra Pt_1 quale congrua redistribuzione del capitale familiare.
Quindi, applicando il consolidato principio di diritto espresso nella citata ordinanza di legittimità n. 9512/2023 (e prima anche da Cass. 15773/2020
e da Cass. 4215/2021), tenuto conto della entità del patrimonio di cui la stessa
15 ha potuto ed in realtà può ancora beneficiare (essendo ancora allo stato la relativa proprietaria, non incidendo sul suo diritto dominicale la circostanza di aver concesso due dei suoi immobili in comodato d'uso gratuito ai figli), da rapportarsi all'effettivo ruolo endofamiliare svolto, si deve ritenere che il sacrificio delle aspettative professionali e il proprio contributo siano stati già adeguatamente compensati medianti tali trasferimenti immobiliari.
È vero, infatti, che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce generalmente il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere sul profilo economico- patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale quando, ad esempio, uno dei due coniugi ha lasciato la propria attività lavorativa e, al momento della separazione, ha un età che non consente il reingresso nel modo del lavoro;
tuttavia, nel caso di specie, è ragionevole ritenere che, senza l'apporto del coniuge economicamente più “forte”, la sig.ra non avrebbe accumulato l'odierno patrimonio immobiliare. Pt_1
Senonché è lo scrutinio del profilo assistenziale connaturato all'assegno divorzile che consente di riconoscere alla sig.ra il predetto assegno, sia Pt_1 pur non nella misura richiesta di € 1.750,00, ma in quella minore quantificata nella somma mensile di € 800,00, in ragione delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, del contributo apportato alla famiglia dalla ricorrente, della durata del matrimonio (per anni 44).
In particolare, l'assenza di autosufficienza economica della sig.ra Pt_1
è ampiamente comprovata dalla poderosa produzione documentale in atti, ed in particolare dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni allegate al ricorso (cfr. doc. 27 fascicolo ricorrente), oltre che dalla documentazione attestante la lista movimenti sul proprio conto corrente, che, alla data del 19 ottobre 2023 - e quindi persino successivamente all'introito della somma di €
20.000,00 ricavata dalla vendita mediante atto pubblico del 21 aprile 2022 di un immobile in comproprietà per successione con le sorelle (cfr. doc. 22 fascicolo ricorrente) che è stata interamente versata sul proprio conto corrente
(cfr. docc. 23 e 24 fascicolo ricorrente) - segnava come disponibilità economica sul conto corrente la sola somma di € 252,11 (cfr. doc. 26 fascicolo ricorrente)
e, alla data del 4 settembre 2024, la somma di € 265,21 (cfr. doc. depositato in data 12 settembre 2024).
16 La sig.ra inoltre – la quale, dal 1976, “dopo essersi licenziata dalla Pt_1 ditta Coriman” (recte dimessa), in accordo con il marito (che nulla ha contestato al riguardo) ha rinunciato al lavoro (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente, contenente estratto della posizione lavorativa della ricorrente a firma Centro per l'Impiego di Roseto degli Abruzzi del 30 agosto 2023) per dedicarsi esclusivamente alla famiglia, alla cura e crescita dei figli, secondo un progetto di vita familiare condiviso con il resistente, consentendogli di dedicarsi appieno alla propria attività professionale e rinunciando essa stessa a conseguire qualifiche o professionalità da spendere nel mondo del lavoro, dal quale è uscita all'età di appena 26 anni – non percepisce pensioni di alcun tipo, né è titolare di depositi bancari, titoli o polizze vita, non disponendo quindi di alcun mezzo adeguato al proprio sostegno economico, situazione questa che è stata fondamentalmente riconosciuta dall'ex marito, a tal punto da obbligarsi prima alla corresponsione di un cospicuo assegno di mantenimento
(di € 1.750,00) in sede di accordo di separazione, poi con l'assunzione dell'obbligo di continuare a sostenerla, alle medesime condizioni della separazione, anche successivamente all'accordo di divorzio del 2019, come ha fatto ininterrottamente sino all'anno 2022.
Quanto al resistente, invece, la produzione documentale ammissibile ed utilizzabile (sulla scorta di quanto sopra affermato), sebbene ne attesti una sensibile riduzione della capacità reddituale – essendone infatti dimostrata la drastica riduzione in peius (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione, contenente cinque dichiarazioni dei redditi e le relative ricevute di trasmissione, da cui si evince, in particolare, che nel 2018 il reddito dal medesimo conseguito è stato pari ad € 105.501,00, per poi passare nell'anno
2019 ad € 68.403,00, scendere nell'anno 2020 ad € 39.462,00, diminuire nell'anno 2021 a € 33.725,00, fino a ridursi ulteriormente nell'anno 2022 ad €
31.927,00) – in ogni caso non ne esclude la capacità, all'attualità, di sostenere economicamente l'esborso richiesto, sia pure in misura ridotta alla somma mensile di € 800,00, tenuto conto che anche del fatto che il resistente in passato ha goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge istante, da apprezzarsi anche in termini di rinunce e sacrifici fatti per la gestione del menage familiare.
17 In definitiva, ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto, previa modifica dell'accordo di divorzio silente sul punto, un assegno divorzile a carico di parte resistente ed in favore di parte ricorrente, per la somma mensile di € 8000,00, da versarsi, dalla data della domanda (come richiesto dalla sig.ra nel ricorso) e quindi dal 6 novembre 2023, mediante bonifico bancario Pt_1 entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese di lite, queste sono regolate dal criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificati dal D.M.
n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia indeterminato con applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma VI del D.M. n. 55/2014, dello scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00; parametri minimi per la sola fase istruttoria, essendo stata la causa istruita in via esclusivamente documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. 2564/2023 fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda di parte ricorrente, previa modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio, sottoscritto dalle parti avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atri, in data 27 maggio 2019 e confermato in data 27 giugno 2019, DISPONE un assegno divorzile a carico di parte resistente ed in favore di parte ricorrente, per la somma mensile di € 800,00, da versarsi, con decorrenza a far data dal 6 novembre 2023, mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
2. condanna parte resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 4.237,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
18 Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 29 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott. Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 2654/2023 promossa da
(C.F.: ), nata ad [...] il giorno 1 Parte_1 C.F._1 maggio 1951, residente a[...], elettivamente domiciliata ad Atri, in via Antonio Finocchi, n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Cristina Marcone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2 giorno 9 febbraio 1944, residente a[...], elettivamente domiciliato a Teramo, al Corso Cerulli n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Referza, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- resistente -
e con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI: per le parti, come da note di trattazione scritta sostitutive, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dell'udienza celebrata in data 13 maggio 2025; il
Pubblico Ministero, conclude “per l'accoglimento del ricorso”, come da note depositate il 26 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 6 novembre 2023
e regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 avanti l'intestato Tribunale affinché, “previa modifica delle condizioni di
[...] cui all'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio, sottoscritto dalle parti avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atri, in data 27.05.2019 e confermato in data 27.06.2019, disponga un assegno di divorzio in favore della sig.ra
nella misura di €.1,750 mensili, o di quella diversa somma che parrà di Parte_1 giustizia, da versarsi alla stessa, da parte del sig. , mediante bonifico Controparte_1 bancario entro il giorno cinque di ogni mese, a partire dalla data di deposito del presente atto, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat”, con condanna delle spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile mediante modifica delle condizioni dell'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto con in data 22 luglio 1973, Controparte_1 ha, in sintesi, allegato che in punto di fatto che: Parte_1
- nell'anno 1983, i coniugi avevano stipulato una convenzione matrimoniale optando per il regime di separazione dei beni;
- con decreto dell'8 gennaio 2018 di omologa della separazione consensuale, il Tribunale di Teramo ha disposto, ai fini che qui rilevano, la corresponsione a carico di controparte ed in suo favore di un assegno di mantenimento mensile di € 1.750,00, che solo sino al mese di dicembre 2021
è stato regolarmente ed interamente versato, posto che invece da gennaio
2022 a maggio 2022 è stato versato per il minor importo € 1.500,00 e che, dal mese di giugno 2022, improvvisamente e senza alcuna motivazione, non è stato più corrisposto, fatta eccezione per due versamenti (per €
1.500,00, eseguito il 4 agosto 2022 mediante bonifico bancario in data e per
€ 500,00 eseguito nel mese di dicembre 2022 mediante consegna a mani di denaro contante tramite il figlio;
CP_2
2 - con atto del 27 maggio 2019, confermato il 27 giugno 2019, i coniugi avevano formalizzato, avanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Atri, un accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio, nel quale alcun assegno divorzile o comunque alcun mantenimento economico è stato concordato, e ciò in quanto con precedente missiva Controparte_1 del 24 maggio 2019, aveva esplicitamente assunto l'obbligo di continuare a corrispondere in favore di essa consorte “quanto concordato in sede di separazione dinanzi al Tribunale di Teramo” anche qualora lo stesso, di professione avvocato, si fosse cancellato per qualsiasi ragione dall'ordine forense, obbligo che, come detto, è stato solo inizialmente rispettato, a causa della iniziale decurtazione e successiva cessazione tout court della corresponsione;
- quindi ha approfittato della buona fede ed ha ingannato Controparte_1 essa ricorrente, “mera casalinga, tratta in evidente stato di errore dall'ex consorte
(un avvocato di comprovata esperienza) al fine di deresponsabilizzarsi da ogni onere economico nei confronti della stessa” sulla scorta della sequenza degli accadimenti appena citati;
- inoltre, deve considerarsi che essa ricorrente:
- nel 1976 ha rinunciato al lavoro in accordo con il marito per svolgere attività di casalinga dedita alla cura della famiglia per consentire al consorte di dedicarsi appieno alla propria attività professionale;
- in costanza di matrimonio, ha goduto di un tenore di vita elevato, come comprovato dall'assegno di mantenimento di € 1.750,00 concordato nelle condizioni di separazione;
- non è titolare di depositi bancari, titoli o polizze vite, né ha redditi o rendite di alcun genere, sebbene sia proprietaria degli immobili elencati alle pagine 5 e 6 del ricorso, posti (limitatamente agli ultimi
4) nella piena disponibilità dei figli;
- è proprietaria di una vecchia automobile e titolare di un finanziamento acceso il 5 febbraio 2021 per € 5.000,00;
- sostiene spese per utenze (per TARI, gas, acqua, luce, metano e condominio) della casa familiare ed è onerata di debiti da pagare ratealmente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per complessivi
€ 6.071,93 da maggio 2023 a febbraio 2025;
3 - a giugno 2022, ha ricevuto la somma di € 20.000,00 ricavata dalla vendita dell'immobile in comproprietà per successione con le sorelle, e e, alla data del 19 ottobre 2023, Per_1 Persona_2 disponeva esclusivamente della somma di € 252,11;
- in definitiva, da giugno 2022, essa ricorrente è priva di reddito atto a soddisfare gli elementari bisogni di vita, vedendosi costretta oggi a ricorrere all'aiuto economico dei propri figli ed inoltre necessita di cure sanitarie urgenti odontoiatriche, ortopediche e neurologiche;
- al contrario, continua a svolgere la propria attività Parte_2 professionale di avvocato (risultando ancora regolarmente iscritto al relativo albo), percepisce da oltre dieci anni emolumenti pensionistici dalla
Cassa Forense ed è titolare di n. 2 immobili prestigiosi siti nel centro storico della città di Atri, oltre ad auto di grande cilindrata e di una barca.
In diritto, quindi, la ricorrente ha rilevato che, nonostante nell'accordo di divorzio non sia stata fatta menzione espressa del relativo assegno a suo favore ed a carico dell'ex marito, quest'ultimo, pur omettendo consapevolmente di obbligarsi, mediante detto accordo, alla corresponsione del relativo assegno, si è assunto con la missiva del 24 maggio 2019 - proprio in quanto consapevole della assoluta incapacità economica e lavorativa di essa ricorrente - l'espresso obbligo di continuare a garantirle il mantenimento nella misura stabilita dal Tribunale in sede di separazione, anche ove avesse cessato l'attività lavorativa, sottolineando quindi come l'omessa previsione, all'interno dell'accordo di divorzio, del diritto all'assegno divorzile – omissione che è stata invero “predeterminata” in ragione delle specifiche competenze professionali (avvocato), con l'approfittamento della buona fede di essa ricorrente (casalinga), al punto da convincerla a formalizzare il divorzio avanti all'Ufficiale dello Stato Civile senza ricorrere ad un legale – non lo deresponsabilizza dal proprio obbligo di continuare a sostenere economicamente essa ex moglie, legittimandolo ad interrompere improvvisamente il versamento della somma pattuita in sede di separazione che, al contrario, doveva essere formalmente convertita in assegno di divorzio, con il relativo accordo, avendone pienamente diritto.
Né può essere d'ostacolo la circostanza per cui il diritto all'assegno divorzile non sia stato espressamente pattuito in sede di accordo di cessazione
4 degli effetti civili stipulato il 27 maggio 2019 avanti l'ufficiale dello stato civile, posto che la giurisprudenza di legittimità (“Cass. Civ. ordinanza n. 5055 del
11.11.2020”) consente di avanzare per la prima volta istanza di riconoscimento di assegno divorzile nel procedimento di modifica delle condizioni, anche laddove nel procedimento di divorzio mai sia stato chiesto, purché sussistano tre condizioni (e cioè l'effettiva non autosufficienza economica dell'istante, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, la mancanza di strumenti alternativi di tutela per il coniuge istante stante l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico, la capacità, all'attualità, dell'ex coniuge onerando di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi), che sono tutti ricorrenti nel caso di specie.
Si è costituito in giudizio eccependo anzitutto Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, per essere la causa petendi della avversaria domanda direttamente basata sulla dichiarazione unilaterale di impegno del
24 maggio 2019 (con la quale lo stesso ha dichiarato che avrebbe continuato a corrispondere alla consorte quanto concordato in sede di separazione), la quale è estranea all'accordo divorzile, dal punto di vista e strutturale e funzionale, o, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito, in quanto (a) la ex coniuge è intestataria di un rilevante patrimonio immobiliare, (b) la situazione reddituale e patrimoniale è oggi mutata, a discapito di esso resistente ed in favore di controparte, rispetto al momento in cui le parti le parti stabilirono che l'assegno di divorzio non sarebbe stato erogato e comunque (c) non ricorrono i tre criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità ex adverso citata per la possibilità di riconoscere per la prima volta l'assegno divorzile nel procedimento di modifica delle condizioni, anche laddove nel procedimento di separazione personale dei coniugi e nel procedimento di divorzio tale assegno non sia stati mai chiesto.
Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., con ordinanza riservata del 29 aprile 2024, il G.O.P. all'epoca titolare del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ha disposto la trasmissione al Presidente del
Tribunale per la riassegnazione (in ragione della materia la cui decisione è inibita ai giudici onorari) e la causa è stata quindi assegnata allo scrivente magistrato, nominato relatore, che, all'udienza del 10 dicembre 2024,
“considerato che la richiesta di “stralcio” avanzata da parte ricorrente verrà
5 analizzata in sede decisoria”, ha fissato per la rimessione in decisione l'udienza del 13 maggio 2025, con assegnazione del triplice termine previsto dall'art. 473-bis.28 c.p.c..
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 12 marzo
2025, la difesa di parte ricorrente ha reiterato, oltre all'istanza di revoca dell'ordinanza resa dal magistrato onorario in data 29 aprile 2024 e di conseguente rimessione della causa in istruttoria, la richiesta di declaratoria di inammissibilità di tutta la documentazione depositata da parte resistente oltre i termini di cui all'artt. 473-bis.16 e 473-bis.17 c.p.c. ed ex adverso prodotta con le note del 7 dicembre 2024.
Quindi, all'udienza del 13 maggio 2025, celebratasi con le forme e le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., lo scrivente magistrato, in qualità di
Giudice delegato alla trattazione, ha rimesso la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la (primaria) eccezione coltivata sin dalla memoria ex art. 473-bis.17. comma I c.p.c. di parte ricorrente di “inammissibilità della memoria di costituzione avversa per violazione dell'art. 473 bis 12 comma 3 lettere b) e c)” sia da respingere, in quanto l'art. 473-bis.16 c.p.c., in tema di costituzione del convenuto, prevede sì che la comparsa di costituzione, da depositarsi nel termine assegnato dal giudice, debba
“contenere le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli artt. 167 e 473- bis.12, secondo, terzo e quarto comma”, ma ciò non conduce, in caso di omessa o incompleta indicazione, alla inammissibilità della comparsa di costituzione in sé, che rimane valida, ma alla impossibilità di una produzione postuma, che ove effettuata, è inammissibile (recte inutilizzabile), anche perché, diversamente ragionando, risulterebbe priva di senso la successiva norma prevista dall'art. 473-bis.18 c.p.c., a mente della quale “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.”.
Successivamente, la difesa di parte ricorrente ha chiesto che venga
“stralciata” - recte venga dichiarata inammissibile – “tutta la documentazione tardivamente depositata dal resistente, sia oltre i termini di cui all'art. 473 bis 16 e 17 cpc, a corredo della comparsa di costituzione, che delle memorie di replica, sia di quella
6 prodotta con le note del 07.12.2024” di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 10 dicembre 2024 (cfr. da ultimo le note di precisazione di conclusioni depositate dalla ricorrente il 12 marzo 2025).
Ebbene, procedendo con ordine, quanto alla documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione - tempestivamente depositata il 15 dicembre 2023 - non può evidentemente pronunciarsi alcuna dichiarazione di inammissibilità; quanto invece alla documentazione versata in atti in occasione della “memoria di replica ex art. 473-bis.17 c.p.c.” (depositata da parte resistente, in effetti in ritardo, il 5 gennaio 2024, in spregio al termine di legge)
(e quindi: “
1. Autodichiarazione di convivenza e residenza;
2. Ricevuta di invio dichiarazione 2022 dei redditi 2021 di .
3. Dichiarazione vetraio.
4. Parte_3
Proposta di acquisto”), questa va dichiarata inammissibile (essendo “a pena di decadenza” ex art. 473-bis.17, co. II c.p.c.), quantunque, giova precisarlo, essa non risulti di fondamentale rilievo ai fini della decisione;
infine, con riguardo alla (copiosa) documentazione allegata alle note depositate dal resistente il 7 dicembre 2024 sul presupposto che si tratti di “documenti formati successivamente al consolidamento delle preclusioni istruttorie”, deve osservarsi, a ben vedere, che le produzioni documentali in questione afferiscono in realtà non tanto a fatti sopravvenuti, quanto piuttosto a fatti esistenti già dall'epoca della costituzione del resistente, la cui (sola) formazione è stata di fatto rimandata (per scelta della parte) ad un momento successivo, conseguendo da ciò la inammissibilità, recte la inutilizzabilità di siffatta produzione documentale.
Ciò chiarito in ordine alla documentazione utilizzabile ai fini della decisione dell'odierno giudizio, preme al Collegio anzitutto chiarire che il ricorso presentato dalla sig.ra ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., con cui Pt_1 ha chiesto al Tribunale che, “previa modifica delle condizioni di cui all'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio, sottoscritto dalle parti avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atri, in data 27.05.2019 e confermato in data
27.06.2019, disponga un assegno di divorzio” in suo favore, è ammissibile.
Infatti, la competenza a modificare l'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio spetta al Tribunale, giacché la modifica dello stesso non
è stata richiesta in forma consensuale da entrambe le parti (ipotesi in cui,
7 invece, la richiesta avrebbe potuto essere presentata avanti allo stesso Ufficiale dello Stato Civile), ma soltanto da una di esse.
Ed in particolare è ben possibile, attraverso lo specifico procedimento introdotto ex art. 473-bis.29 c.p.c. (che, come è noto, ha sostituito gli artt. 710 ss. c.p.c. per la revisione delle condizioni di separazione e l'art. 9 L. n. 898/1970 per la revisione delle condizioni di divorzio), chiedere ed ottenere la modifica dei termini stabiliti da un provvedimento di separazione (che sia consensuale o giudiziale), di divorzio (che sia congiunto o contenzioso) o relativo ai figli nati da genitori non coniugati, sempre che “sopravvengano giustificati motivi”, per tale intendendosi la sopravvenienza di nuove circostanze, fattuali o di diritto, che mutano il quadro di riferimento, alterando la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti (giudiziali o consensuali) sono stati originariamente assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Chiarita quindi la astratta ammissibilità della domanda ex art. 473- bis.29 c.p.c., deve ora procedersi alla valutazione della fondatezza della stessa e quindi alla ricorrenza dei presupposti che devono sussistere - prima ancora per la possibilità di chiedere per la prima volta in tale sede la corresponsione dell'assegno di divorzio (si cui si tornerà) - per la modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio, sottoscritto dalle parti avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atri il 27 maggio 2019 e confermato il 27 giugno 2019, in cui le parti nulla hanno pattuito quanto alla previsione dell'assegno divorzile.
Deve al riguardo precisarsi che a ben vedere sussiste da sempre disparità economica fra i due ex coniugi, disparità che quindi, lungi dal configurare una sopravvenienza (che giustificherebbe la revisione dell'originario provvedimento, che in questo caso riveste la forma di un accordo consensuale confermato avanti l'Ufficiale di Stato civile), esiste sin dall'epoca dello scioglimento del vincolo matrimoniale e cioè dalla separazione avvenuta con decreto di omologa del 2018.
Infatti, la ex coniuge odierna istante afferma che il “giustificato motivo” ex art. 473-bis.29 c.p.c. e quindi la sopravvenienza che consentirebbe la ambìta revisione dell'accordo di divorzio consista nel sopravvenuto inesatto adempimento (da gennaio 2022) e successivo radicale inadempimento (da
8 giugno 2022) di controparte all'impegno assunto nei propri confronti mediante la dichiarazione scritta del 24 maggio 2019, di cui non è fornita menzione nell'accordo di divorzio, silente in punto di assegni periodici (infatti a p. 13 del ricorso si legge espressamente: “la successiva sospensione, inaudita altera parte, ad opera del sig. , del versamento di detto assegno, non Controparte_1 può che definirsi “giustificato motivo”, in quanto “condizione sopravvenuta” che giustifica la revisione delle condizioni di divorzio, attraverso la necessaria espressa previsione di tale obbligo economico a carico del resistente, avendo detta circostanza radicalmente mutato in peius la situazione economica della ricorrente, rimasta priva di mezzi di sostentamento”).
Ebbene, ritiene il Collegio che la predetta circostanza assume rilevanza ai sensi della disciplina prevista dall'art. 473-bis.29 c.p.c., posto che, come chiarito della Suprema Corte pronunciatasi in tema di modifica dell'assegno di mantenimento (ma con ragionamento evidentemente applicabile mutatis mutandis anche alla revisione di quello divorzile), i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente appunto di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione (e divorzio) dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, esplicitando “la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione (n.d.r.: o al divorzio), ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (così, Cass. civ. ordinanza n. 28436 del 28 novembre 2017).
In particolare, il caso all'attenzione della Corte di Cassazione trae origine dal decreto pronunciato all'esito di un procedimento per la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, con cui la Corte d'appello aveva accolto la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, dovuto in favore della moglie separata, proposta dal marito di costei, in quanto, in sede di sentenza di separazione, non sarebbero stati sufficientemente valutati ed apprezzati gli effetti dell'intervenuto fallimento di una società nella quale il marito aveva investito le proprie risorse, acquistando obbligazioni per somme rilevanti, ed avendo la Corte territoriale in particolare ravvisato come
“giustificato motivo” (idoneo alla revisione delle determinazioni economiche dell'assegno di mantenimento) il fallimento della società intervenuto prima della separazione, ritenendo in particolare che, pur essendo tale procedura
9 concorsuale un fatto antecedente la sentenza di separazione e pur essendo la circostanza nota al marito, verosimilmente quest'ultimo, non avendo potuto apprezzarne immediatamente gli effetti negativi, non aveva sottoposto al giudice della separazione la questione affinché se ne tenesse conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento da versare alla moglie. La consorte ha quindi presentato ricorso in Cassazione, che, nell'accoglierlo, ha richiamato alcuni precedenti (fra cui le sentenze n. 11488/2008 e n. 14093/2009)
e, nel ribadire che “i giustificati motivi” idonei a rivedere le determinazioni precedentemente adottate in sede di separazione sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti che vanno a modificare la situazione in relazione alla quale la sentenza di separazione era stata emessa, ha chiarito che non possono essere considerati come “sopravvenuti” i fatti preesistenti alla separazione, che, per qualsiasi motivo, non sono stati presi in considerazione in quella sede, perché tali fatti avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in sede di separazione, siccome già noti.
Ciò premesso, è doveroso evidenziare che, nel caso oggetto di giudizio,
a costituire la sopravvenienza idonea giustificare la instata modifica dell'accordo di divorzio non è, a ben vedere, la missiva del 24 maggio 2019, con cui si è impegnato, nei confronti della sig.ra a Controparte_1 Pt_1 continuare a versarle quanto precedentemente concordato in sede di separazione avanti al Tribunale di Teramo e cioè la somma di € 1.750,00 a titolo di mantenimento (scrittura del 24 maggio 2019, che, in effetti è, sia pur di pochissimo, antecedente all'accordo di divorzio del 27 maggio 2019 confermato il successivo 27 giugno 2019 e che però - deve essere espressamente chiarito - benché a latere rispetto al predetto accordo di divorzio, è a ben vedere a quest'ultimo inevitabilmente ed inscindibilmente collegata sotto il profilo causale, non potendosi asetticamente sostenere, come invece ritenuto dalla difesa di parte resistente, che l'oggetto della dichiarazione in parola sia “esterno all'accordo divorzile”), quanto piuttosto il sopravvenuto – a partire cioè dall'anno 2022 – inadempimento rispetto al predetto impegno, certamente non prevedibile da parte della odierna ricorrente, la quale non poteva che confidare sul rispetto – peraltro effettivamente verificatosi dalla data della assunzione (24 maggio 2019) sino a maggio/giugno 2022 – dello stesso.
10 Pertanto, la rilevata presenza del presupposto di legge ex art. 473-bis.29
c.p.c. – e cioè il sopravvenuto inadempimento del sig. rispetto alla CP_1 dichiarazione di impegno avvinta da un vincolo di connessione causale all'accordo di divorzio – ne consente la astratta modifica, richiesta infatti in via pregiudiziale dalla ricorrente, ciò conducendo il Collegio, pertanto, a scrutinare la fondatezza della (correlata e conseguenziale) domanda avanzata dalla sig.ra volta al riconoscimento in suo favore del diritto all'assegno Pt_1 divorzile, la cui mancata precedente richiesta - o comunque l'omessa pregressa pattuizione - non osta(no) alla possibilità di riconoscimento nella presente sede.
Come infatti correttamente argomentato dalla difesa di parte ricorrente sin dal libello introduttivo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di avanzare - per la prima volta - in sede di procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, istanza di riconoscimento dell'assegno divorzile che non sia stato in precedenza (e quindi nel procedimento di divorzio) chiesto (o in ogni caso pattuito - come nel caso di specie, in sede di accordo di cessazione degli effetti civili avanti l'ufficiale dello stato civile), purché, come specificato nella richiamata ordinanza n. 5055 del 24 febbraio 2021 (ud. 11 novembre 2020, dep. il 24 febbraio 2021), concorrano le seguenti condizioni: (i) l'effettiva e concreta mancanza di autosufficienza economica della parte istante, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
(ii) l'inesistenza di strumenti alternativi di tutela per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
(iii) la capacità, all'attualità, dell'ex coniuge onerando di sostenere economicamente l'esborso, e sempre che questi abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge istante.
Senonché, corre l'obbligo al Collegio evidenziare come il triplice presupposto ivi enucleato e la ratio sottesa alla citata pronuncia non possano invero trovare planare applicazione al caso di specie, stante la sostanziale divergenza della fattispecie fattuale all'attenzione di questo Tribunale e la sua evidente peculiarità.
Nella specie, la Suprema Corte ha infatti cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto all'ex coniuge un assegno divorzile, che era
11 stato richiesto per la prima volta dopo ben quindici anni rispetto alla pronuncia del divorzio, allegando il (solo) grave peggioramento delle sue condizioni economiche: in tale ordinanza, quindi, la Cassazione ha rilevato come “la sopravvenienza del suddetto fatto nuovo a distanza di tempo dalla definitiva cessazione del rapporto matrimoniale” rende “non agevole l'individuazione della componente perequativa-compensativa, ossia della correlazione tra l'inadeguatezza sopravvenuta dei mezzi del richiedente e il ruolo endofamiliare da egli svolto e i sacrifici professionali conseguitine”, con il corollario per cui l'indagine che l'Autorità Giudiziaria è chiamata a compiere in caso di richiesta per la prima volta dell'assegno divorzile “dovrà essere orientata valutando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del suddetto assegno e facendo applicazione degli innovativi principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.
18287/2018)”, sia “pur con alcuni adattamenti”, consistenti appunto nella ricorrenza del triplice presupposto sopra riportato.
Diversamente, nel caso per cui è processo, non solo non si è in presenza di un ex coniuge che, a distanza di moltissimo tempo rispetto al provvedimento (qui consensuale) di divorzio, richiede per la prima volta la corresponsione dell'assegno divorzile, ma sussiste anche una specificità del tutto peculiare, consistente nella circostanza che la mancata previsione di un simile assegno all'interno dell'accordo del 27 maggio 2019 di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti l'Ufficiale dello Stato Civile sia dipesa unicamente dal fatto che, tre giorni prima, l'odierno resistente ha esplicitamente assunto l'obbligo nei confronti della ricorrente di continuare a corrisponderle “quanto concordato in sede di separazione dinanzi al Tribunale di
Teramo” (i.e. la somma di € 1.750,00 originariamente dovuta a titolo di mantenimento), come peraltro pacificamente avvenuto sino al mese di giugno
2022, momento a partire dal quale, improvvisamente, non è stato invece più corrisposto, con conseguente attivazione dell'odierno procedimento.
Pertanto, la peculiarità fattuale che connota l'odierno giudizio e la sostanziale divergenza della odierna fattispecie concreta rispetto a quella sottesa al caso all'attenzione della citata ordinanza di legittimità (in cui il coniuge dopo ben quindici anni ha chiesto per la prima volta l'assegno in commento) impediscono di estendere acriticamente i principi di diritto ivi sanciti, e, per l'effetto, i tre più stringenti presupposti ivi enucleati.
12 Ciò chiarito, il Collegio osserva quanto segue.
Come è noto, la richiesta di corresponsione di assegno divorzile deve essere vagliata alla luce del principio di diritto affermato dalla nota sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Deve sin d'ora sottolinearsi che, sebbene la Cassazione abbia maggiormente valorizzato il criterio compensativo-perequativo, non è tuttavia venuta meno la funzione anche assistenziale assolta da tale emolumento, dovendo il criterio puramente assistenziale trovare applicazione allorquando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge
“debole” non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa.
In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo se, pur raggiungendo il coniuge più debole il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, alla effettiva potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro.
In particolare, il criterio compensativo richiede che siano tenuti in considerazione le occasioni mancate, le rinunce ed i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse del menage familiare, mentre quello perequativo
13 richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo fornito dal coniuge istante.
Ciò premesso, e muovendo dall'analisi del profilo compensativo- perequativo, deve sottolinearsi che, “laddove il patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con l'apporto prevalente dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia già stato riconosciuto il ruolo endofamiliare svolto dal richiedente e sia stato già compensato l'eventuale sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata, con tali attribuzioni, l'esigenza perequativa: in siffatte circostanze non è dovuto l'assegno di divorzio.” (ex multis cfr. Cass. civ. ordinanza n. 9512/2023 del 6 aprile 2023).
In particolare, nella vicenda all'attenzione della citata ordinanza, è stato presentato ricorso per cassazione dal coniuge onerato, che, a fronte della sentenza di secondo grado confermativa della sentenza di primo grado che aveva posto a suo carico il pagamento dell'assegno divorzile, ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi da parte della Corte territoriale, la quale non avrebbe valutato in particolare che l'asserito “determinante contributo della ex coniuge all'interno della famiglia era stato adeguatamente compensato attraverso
l'accumulo, da parte di questa, di ingenti risorse economiche finanziarie che le avevano consentito di formare un cospicuo patrimonio personale la cui provvista aveva origine nei redditi lavorativi prodotti da lui stesso” (così, il primo motivo di ricorso riportato nella citata ordinanza).
Ebbene, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha rilevato come la Corte d'appello non si è effettivamente confrontata con il principio di diritto consolidato in giurisprudenza, secondo cui “laddove il patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con l'apporto prevalente dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare svolto dal richiedente e – tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato l'eventuale sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto l'assegno di divorzio (cfr. Cass. 21926/2019).”
(principio precedentemente consacrato anche da Cass. 15773/2020 e Cass.
4215/2021), né ha adeguatamente indagato sulle modalità di formazione del patrimonio (mobiliare e immobiliare) della richiedente, limitandosi, piuttosto,
a valutare le condizioni economiche del coniuge onerato con astrazioni
14 argomentative, volte a valorizzare voci di entrata apparenti o sminuire voci di spese esistenti sulla base di apodittiche considerazioni.
Ebbene, venendo al caso di specie, è pacifico e comunque documentato che la ricorrente (nata nell'anno 1951), dopo aver contratto matrimonio con il resistente nel 1973, abbia, nell'anno 1976, abbia presentato le proprie dimissioni (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente), sulla base di una scelta condivisa con l'ex coniuge, al fine di occuparsi esclusivamente alla famiglia, alla cura e crescita dei figli, alle incombenze domestiche, sostenendo la carriera del marito e consentendogli di svolgere proficuamente ed affermarsi nella propria attività professionale di avvocato.
La stessa ha affermato che “attraverso il lavoro di casalinga, ha contribuito alla formazione del patrimonio comune e all'incremento di quello del resistente, rinunciando a conseguire qualifiche o professionalità da spendere nel mondo del lavoro, dal quale era uscita quando aveva appena 26 anni” (p. 12 ricorso), e tale contributo offerto dalla ex coniuge non è stato minimamente smentito dall'odierno resistente.
Se dunque è provato il contributo conferito dalla moglie alla vita familiare, occorre evidenziare che il marito ha dedotto che il patrimonio immobiliare di cui la ricorrente oggi risulta intestataria è stato ottenuto grazie al proprio denaro, che lo ha intestato alla stessa al fine di garantire una paritaria distribuzione del capitale familiare, come peraltro sostenuto anche in sede di ricorso presentato avanti l'adito Tribunale per la dichiarazione di separazione giudiziale dei coniugi, circostanza, questa, non contestata, neppure in via generica, dalla ricorrente (nemmeno negli atti successivi al libello introduttivo dell'odierno giudizio), con conseguente applicazione della disciplina sancita dal comma I dell'art. 115 c.p.c. in tema di onere (specifico) di contestazione.
Pertanto, deve ritenersi provato che gli immobili di proprietà della ricorrente sono stati acquistati con denaro del marito o della famiglia (essendo la stessa priva di occupazione sin dal 1976) e sono stati intestati alla sig.ra Pt_1 quale congrua redistribuzione del capitale familiare.
Quindi, applicando il consolidato principio di diritto espresso nella citata ordinanza di legittimità n. 9512/2023 (e prima anche da Cass. 15773/2020
e da Cass. 4215/2021), tenuto conto della entità del patrimonio di cui la stessa
15 ha potuto ed in realtà può ancora beneficiare (essendo ancora allo stato la relativa proprietaria, non incidendo sul suo diritto dominicale la circostanza di aver concesso due dei suoi immobili in comodato d'uso gratuito ai figli), da rapportarsi all'effettivo ruolo endofamiliare svolto, si deve ritenere che il sacrificio delle aspettative professionali e il proprio contributo siano stati già adeguatamente compensati medianti tali trasferimenti immobiliari.
È vero, infatti, che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce generalmente il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere sul profilo economico- patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale quando, ad esempio, uno dei due coniugi ha lasciato la propria attività lavorativa e, al momento della separazione, ha un età che non consente il reingresso nel modo del lavoro;
tuttavia, nel caso di specie, è ragionevole ritenere che, senza l'apporto del coniuge economicamente più “forte”, la sig.ra non avrebbe accumulato l'odierno patrimonio immobiliare. Pt_1
Senonché è lo scrutinio del profilo assistenziale connaturato all'assegno divorzile che consente di riconoscere alla sig.ra il predetto assegno, sia Pt_1 pur non nella misura richiesta di € 1.750,00, ma in quella minore quantificata nella somma mensile di € 800,00, in ragione delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, del contributo apportato alla famiglia dalla ricorrente, della durata del matrimonio (per anni 44).
In particolare, l'assenza di autosufficienza economica della sig.ra Pt_1
è ampiamente comprovata dalla poderosa produzione documentale in atti, ed in particolare dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni allegate al ricorso (cfr. doc. 27 fascicolo ricorrente), oltre che dalla documentazione attestante la lista movimenti sul proprio conto corrente, che, alla data del 19 ottobre 2023 - e quindi persino successivamente all'introito della somma di €
20.000,00 ricavata dalla vendita mediante atto pubblico del 21 aprile 2022 di un immobile in comproprietà per successione con le sorelle (cfr. doc. 22 fascicolo ricorrente) che è stata interamente versata sul proprio conto corrente
(cfr. docc. 23 e 24 fascicolo ricorrente) - segnava come disponibilità economica sul conto corrente la sola somma di € 252,11 (cfr. doc. 26 fascicolo ricorrente)
e, alla data del 4 settembre 2024, la somma di € 265,21 (cfr. doc. depositato in data 12 settembre 2024).
16 La sig.ra inoltre – la quale, dal 1976, “dopo essersi licenziata dalla Pt_1 ditta Coriman” (recte dimessa), in accordo con il marito (che nulla ha contestato al riguardo) ha rinunciato al lavoro (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente, contenente estratto della posizione lavorativa della ricorrente a firma Centro per l'Impiego di Roseto degli Abruzzi del 30 agosto 2023) per dedicarsi esclusivamente alla famiglia, alla cura e crescita dei figli, secondo un progetto di vita familiare condiviso con il resistente, consentendogli di dedicarsi appieno alla propria attività professionale e rinunciando essa stessa a conseguire qualifiche o professionalità da spendere nel mondo del lavoro, dal quale è uscita all'età di appena 26 anni – non percepisce pensioni di alcun tipo, né è titolare di depositi bancari, titoli o polizze vita, non disponendo quindi di alcun mezzo adeguato al proprio sostegno economico, situazione questa che è stata fondamentalmente riconosciuta dall'ex marito, a tal punto da obbligarsi prima alla corresponsione di un cospicuo assegno di mantenimento
(di € 1.750,00) in sede di accordo di separazione, poi con l'assunzione dell'obbligo di continuare a sostenerla, alle medesime condizioni della separazione, anche successivamente all'accordo di divorzio del 2019, come ha fatto ininterrottamente sino all'anno 2022.
Quanto al resistente, invece, la produzione documentale ammissibile ed utilizzabile (sulla scorta di quanto sopra affermato), sebbene ne attesti una sensibile riduzione della capacità reddituale – essendone infatti dimostrata la drastica riduzione in peius (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione, contenente cinque dichiarazioni dei redditi e le relative ricevute di trasmissione, da cui si evince, in particolare, che nel 2018 il reddito dal medesimo conseguito è stato pari ad € 105.501,00, per poi passare nell'anno
2019 ad € 68.403,00, scendere nell'anno 2020 ad € 39.462,00, diminuire nell'anno 2021 a € 33.725,00, fino a ridursi ulteriormente nell'anno 2022 ad €
31.927,00) – in ogni caso non ne esclude la capacità, all'attualità, di sostenere economicamente l'esborso richiesto, sia pure in misura ridotta alla somma mensile di € 800,00, tenuto conto che anche del fatto che il resistente in passato ha goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge istante, da apprezzarsi anche in termini di rinunce e sacrifici fatti per la gestione del menage familiare.
17 In definitiva, ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto, previa modifica dell'accordo di divorzio silente sul punto, un assegno divorzile a carico di parte resistente ed in favore di parte ricorrente, per la somma mensile di € 8000,00, da versarsi, dalla data della domanda (come richiesto dalla sig.ra nel ricorso) e quindi dal 6 novembre 2023, mediante bonifico bancario Pt_1 entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese di lite, queste sono regolate dal criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificati dal D.M.
n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia indeterminato con applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma VI del D.M. n. 55/2014, dello scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00; parametri minimi per la sola fase istruttoria, essendo stata la causa istruita in via esclusivamente documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. 2564/2023 fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda di parte ricorrente, previa modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili di matrimonio, sottoscritto dalle parti avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atri, in data 27 maggio 2019 e confermato in data 27 giugno 2019, DISPONE un assegno divorzile a carico di parte resistente ed in favore di parte ricorrente, per la somma mensile di € 800,00, da versarsi, con decorrenza a far data dal 6 novembre 2023, mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
2. condanna parte resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 4.237,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
18 Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 29 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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