Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 198/2024 del Tribunale di Massa promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Tonarelli, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Massa, via Capaccola 56, come da mandato in atti
Appellante contro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Santella e Gabriella Borghetti, CP_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carrara, via Volpi 22, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
e, per l'effetto, in riforma delle sentenza n. 198/2024, emessa dal Tribunale di Massa, nell'abito del giudizio recante R.G. n. 1134/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire dell'intimante , nel proporre la spiegata azione per intimazione di sfratto CP_1 per morosità e contestuale citazione per la convalida;
NEL MERITO: - rigettare l'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione della convalida notificata il 17 Marzo 2023, sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.; accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 c.p.c. ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti. NEL MERITO,
IN VIA RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti subiti e subendi dal convenuto , Parte_1
a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione qui anticipatamente quantificati in € 30.000,00; - accertare e dichiarare il locatore responsabile per l'estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia elettrica e di gas, relativo all'appartamento sito in Carrara alla Via Cariona 108 identificato catastalmente al foglio 39 part. 732 sub. 3, e per l'effetto condannare , al risarcimento dei CP_1
“danni subiti e subendi” in favore della , pari ad € 20.000,00. Con Parte_1 vittoria di compensi e spese di lite e le più ampie salvezze anche istruttorie all'esito delle deduzioni avversarie”. – e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Massa, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
– accogliere la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto in primo grado e, per l'effetto, condannare il SI. , e chiunque altro fosse ritenuto CP_1 responsabile, al risarcimento in favore della SI.ra del danno da Parte_1 mancato godimento del rapporto di locazione quantificato in € 30.000,00, o nella somma che risulterà giusta ed equa al termine dell'istruttoria di causa. – Con vittoria delle spese e di competenza di lite di entrambi i gradi di giudizio. – In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. – Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire anche all'esito dell'eventuale costituzione avversaria. In via istruttoria, opponendosi all'inversione dell'onere della prova, sui seguenti capitoli e testi, così come indicati: SI.ra residente in [...]) Tes_1 Testimone_2
Vero che i canoni di locazione mensile, riferiti all'appartamento ubicato in via Carriona civico
128 ed individuato catastalmente al FOGLIO 39 PARTICELLA 746 sub. 4, non corrisposti fino dall'anno 2016 dalla precedente conduttrice SI.ra sono stati interamente Tes_1 corrisposti, e se si, riferisca da chi? 2) Vero che a partire dall'anno 2016, avete ricevuto dalla
SI.ra in locazione, il bene immobile di via Carriona civico128 ed Parte_2 individuato catastalmente al FOGLIO 39 PARTICELLA 746 sub. 4 . 3) Vero che dall'anno
2015 fino all'anno 2019, l'appartamento di via Carriona 108 Carrara (Ms), identificato catastalmente NCEU F. 39 part. 732 sub 3, così come meglio rappresentato a pag. 1 del ricorso di intimazione e di sfratto per morosità contestuale citazione per la convalida, datato
02/03/2023, che vi si rammostra, era stato locato dalla sig.ra ad un nucleo Parte_2 familiare, composto da due persone e un minore. 4) Vero che dall'anno 2016, fino alla morte della avvenuta il 7/09/2020, il canone di locazione mensile di € 350,00, le Parte_2 bollette di pagamento per le utenze di luce, acqua e gas dell'appartamento di via Carriona
128 individuato catastalmente al FOGLIO 39 746 sub. 4 , sono stati corrisposti Parte_3 dalla sig.ra . 5) Riferite se la e il sig. Parte_1 Parte_2 CP_2 hanno effettuato interventi di manutenzione straordinaria, sull'appartamento locato sito in via Carriona 128 identificato al foglio 39 particella 746 sub 4. - Sui seguenti capitoli i testi
Brigadiere della Guardia di Finanza e il finanziere c/o Testimone_3 Persona_1 il reparto della Guardia di Finanza di Massa Carrara alla Via Lungomare di Ponente 2
Massa. 6) Riferite se la sig.ra e il sig. , in base Parte_2 CP_1 all'accertamento da voi esperito, sono proprietari dell'immobile sito in Via Carriona 108
NCEU Foglio. 39 part. 732 sub 3. e se tale bene è stato locato dalla SI.ra Parte_2 alla sig.ra dall'anno 2016 fino all'anno 2018. Parte_4
Per l'appellato:
“Piaccia al Tribunale , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: In tesi: convalidare CP_3
l'intimato sfratto per morosità con conferma ove occorrer possa dell'ordinanza esecutiva di rilascio ex art. 665 C.p.c. emessa in data 27/29.6.2023, e comunque dichiarare risolto il contratto per inadempimento del conduttore, con conseguente emissione di sentenza di condanna al rilascio dell'immobile sito in Carrara Via Carriona n.108 individuato al NCEU di detto comune al Fg. 39 part. 732 sub. 3 ed ogni consequenziale provvedimento, riservata la richiesta di decreto ingiuntivo per i canoni impagati sino al rilascio. - In ipotesi: ove accertato
e dichiarato che la SI.ra abbia occupato ed occupi sine titulo l'immobile Parte_1 sito in Carrara Via Carriona n. 108 individuato al NCEU di detto comune al Fg. 39 part. 732 sub. 3, ordinare alla SI.ra l'immediato rilascio dell'immobile a favore del SI. Pt_1 [...] in proprio e/o nella sua qualità, con la condanna ulteriore alla corresponsione di CP_1 un'indennità di occupazione di € 350,00 mensili a decorrere dall'inizio dell'occupazione dello stesso sino all'effettivo rilascio o nella diversa misura che verrà ritenuta giusta e dovuta ed eventualmente liquidata anche in via equitativa all'esito del giudizio. - In ogni caso, condannare la SI.ra al rilascio dell'immobile ed al risarcimento di tutti i Parte_1 danni diretti ed indiretti arrecati alla civile abitazione in oggetto che risulteranno giusti e provati all'esito dell'istruttoria ed eventualmente liquidati in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio. Con osservanza In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Riferite in che condizioni fosse l'abitazione sita in Carrara Via Carriona n. 108 distinta in catasto al Fg. 39 part. 732 sub. 3 quando nel 2016 ha iniziato ad abitarvi la SI.ra
ed il suo stato di manutenzione. 2) Riferite se nel 2016, quando la SI.ra Parte_1
ha iniziato ad abitare nella casa di Via Carriona n. 108, fosse o meno arredata. 3) Pt_1
Riconoscete nella foto che vi si mostra (doc. O) la casa di Via Carriona n. 108 di cui al capitolo 1. 4) Vero che le utenze del gas e dell'acqua, anche dopo che la SI.ra è Pt_1 andata ad abitare nel 2016 nell'abitazione di Via Carriona n. 108, erano rimaste intestate alla SI.ra che vi aveva abitato fino al 2016. 5) Riferite in merito alle modalità Tes_1 nelle quali la SI.ra provvedeva a pagare le utenze di acqua e gas. 6) Dite se i Pt_1 pagamenti delle utenze (luce e gas) fossero regolari da parte dell'inquilina o se vi fossero stati distacchi per il mancato pagamento delle utenze. 7) Riferite chi ha provveduto al pagamento della luce e del gas dopo che le utenze erano state distaccate. 8) Vero che nel
2020 sono arrivati alla SI.ra arretrati per oltre 900,00 € di gas per il periodo Tes_1
2018/2019 e riferite in merito al loro pagamento. Si indicano a testi: e Tes_1 [...]
residenti a [...]. In ipotesi di deduzione ed ammissione di prove Testimone_4 testimoniali di controparte, si chiede fin d'ora l'ammissione di prova contraria e controprova.”
Il tutto con anche il rigetto di qualsiasi istanza istruttoria avversaria tra cui la c.t.u. avente mera valenza esplorativa. Vinte le spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
intimava lo sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida CP_1 dinanzi il Tribunale di Massa a , affermando la sussistenza tra Parte_1 quest'ultima e madre dell'intimante deceduta in data 07.09.2020, di Parte_2 contratto di locazione ad uso abitativo ed il mancato pagamento dei relativi canoni.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -era erede legittimo, unitamente ai propri fratelli e della madre a quale, per accordi presi con Per_2 Persona_3 Parte_2
i parenti dal proprio padre aveva la disponibilità esclusiva di un immobile Controparte_4 sito in Carrara alla via Carriona n.108 e identificato catastalmente al foglio 39 part. 732 sub
3, da lei concesso in locazione nel 2016 a senza alcuna formalizzazione
Parte_1 del rapporto locatizio;
-in data 24.12.2018, presentava un esposto per
Parte_1 far constatare la sussistenza del rapporto locatizio in corso a far data da settembre 2016 al canone mensile di € 350,00; -a seguito di ciò, la Guardia di Finanza redigeva “Processo verbale di constatazione” nei confronti di d accertava la sussistenza del Parte_2 rapporto locatizio intercorrente tra lei e , procedendo altresì
Parte_1 all'accertamento induttivo per il recupero degli oneri fiscali relativi alle annualità 2016 e 2017 nonché dell'omessa imposta di registro;
-successivamente alla proposizione del predetto esposto, non corrispondeva più nulla a titolo di canone di locazione,
Parte_1 nonostante avesse mantenuto la disponibilità dell'immobile, e non prendeva più alcun contatto né con la né con i suoi eredi per riconsegnare i locali dai quali sembrava Pt_2 essersi allontanata fin dal 2021, avendo di fatto trasferito la propria residenza a Massa.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida dello sfratto e Parte_1 all'ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti. Formulava domanda riconvenzionale domandando accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento per renderlo conforme all'uso convenuto, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti a causa della negligenza del locatore, che quantificava in € 30.000,00. Chiedeva, altresì, accertare e dichiarare il locatore responsabile per l'estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia elettrica e di gas, condannandolo per l'effetto al risarcimento dei danni subiti per un totale di
€ 20.000,00.
Il Giudice pronunciava ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, disponeva il mutamento del rito, ordinando che nel termine di quindici giorni venisse dato corso a procedimento di mediazione e rinviava, per la verifica della condizione di procedibilità e per la concessione dei termini di cui all'art. 426 I, comma c.p.c., all'udienza del 23.11.2023.
A seguito dell'infruttuosità della mediazione era concesso termine per le memorie ex art. 426 cpc.
Ritenute irrilevanti le prove dedotte da parte attrice e ritenuta la richiesta di CTU avanzata da parte convenuta inammissibile, la causa era trattenuta in decisione.
Il Tribunale, con l'impugnata sentenza così statuiva: “Accertata la sussistenza di contratto di locazione a far data dal 1.9.2016 fra l'attore e avente CP_1 Parte_1 ad oggetto l'immobile sito in Carrara Via Carriona 108 NCEU F. 39 part. 732 sub 3 con canone mensile di euro 350,00, ne dichiara l'intervenuta risoluzione per inadempimento del conduttore. Non luogo a provvedere sul rilascio, già avvenuto. Respinge ogni altra domanda delle parti. Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 145,50 per spese e euro 5.388,00 per competenze ex dm 55/2014, oltre spese generali 155 e accessori di legge. Condanna parte convenuta a Parte_1 pagare all'Erario l'importo di euro 118,50 – pari al contributo unificato della presente causa
– a norma dell'art. 8 comma 5 D.lgs 28/2010 Condanna parte convenuta Parte_1
a pagare all'attore, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., l'importo di euro 2.500,00 Revoca il beneficio del gratuito patrocinio a .” Parte_1
Avverso la sentenza proponeva appello domandando, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado ed in riforma della stessa, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure nonché la domanda riconvenzionale, condannando per l'effetto al risarcimento in suo CP_1 favore del danno da mancato godimento quantificato in € 30.000,00, o nella somma ritenuta di giustizia.
In particolare, parte appellante lamentava: 1) Difetto di legittimazione attiva per ritenuta inesistenza della civile abitazione oggetto della locazione e successiva esecuzione;
2)
Nullità del contratto di locazione in quanto stipulato oralmente;
3) Rigetto della domanda riconvenzionale;
4) Erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite e revoca del gratuito patrocinio.
Si costituiva in giudizio chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione CP_1 della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Massa. Con provvedimento del 31.10.24 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426
c.p.c. e veniva fissata per la discussione l'udienza del 15.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione del termine per il deposito di memorie conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi d'appello è contestata rispettivamente la inesistenza dell'abitazione oggetto del contrato di locazione e la nullità del contratto di locazione in quanto stipulato oralmente.
Secondo l'assunto di parte appellante lo non avrebbe alcuna legittimazione ad agire CP_1 su di un bene immobile inesistente;
in altre parole è fatta discendere la carenza della legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c. dall'inesistenza del bene immobile e quindi l'impossibilità di trasmissione di un diritto ereditario e/o di possesso relativamente alla stesso.
Parte appellante contesta quindi la rilevanza della produzione delle ricevute attestanti il pagamento dell'Imu da parte dell'appellato, asserendone l'inidoneità a provare la proprietà del bene in capo all'appellato.
Deduce che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità relativa “a favore della parte debole ”, o in subordine una nullità assoluta, trattandosi di contratto non stipulato per Pt_1 iscritto, a nulla valendo sul punto l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza.
Con il terzo motivo è impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale, con la quale
[...]
chiedeva venisse accertato e dichiarato il locatore inadempiente per gli Parte_1 interventi di manutenzione straordinaria e di conseguenza condannato all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento per renderlo conforme all'uso convenuto.
L'appellante sostiene di avere provveduto a documentare attraverso rilievi fotografici il cattivo stato dell'immobile locato situato in via Carriona 128 Carrara (Ms) e pertanto ritiene provata la domanda riconvenzionale svolta.
Parte appellata deduce che per accordi presi con i parenti dal proprio Parte_2 padre aveva la disponibilità esclusiva della civile abitazione, sita in Carrara Controparte_4
Via Carriona n. 108 ed identificata catastalmente al Fg. 39 part. 732 sub. 3, da lei concessa in locazione nel 2016 alla SI.ra , sebbene senza formalizzazione scritto. Parte_1 Allega che, a seguito dell'esposto della appellante, la Guardia di Finanza in data 20.6.2019 ha redatto “Processo verbale di constatazione”, accertando la sussistenza del rapporto locatizio intercorrente tra relativamente all'immobile Parte_2 Parte_1 oggetto di causa, aggiungendo che era stato svolto accertamento induttivo per il recupero degli oneri fiscali relativi alle annualità 2016 e 2017 e per l'omessa imposta di registro, come dettagliato nel verbale prodotto e che le sanzioni che sono state regolarmente pagate;
circostanza, quest'ultima da ritenersi pacifica, in quanto la contestazione è tardivamente avvenuta da parte della controparte solo nel presente grado di giudizio.
Orbene, nel verbale della Guardia di Finanza del giugno 2019 si legge chiaramente (pag
6): “locazione del fabbricato situato a Carrara (MS) Via Carriona n. 108 individuato catastalmente al Fg. 39 mapp. 732 sub 3; tanto basta a emendare le precedenti verbalizzazioni dalle quali non emergeva con chiarezza l'individuazione del bene oggetto di causa.
Il bene era altrettanto chiaramente indicato nell'ordinanza di rilascio (“ordina il rilascio dell'immobile sito in Carrara Via Carriona 108 NCEU f. 39 part. 732 sub. 3 da parte di
”) Parte_1
Dal verbale della Guardia di finanza si evince che è stata la stessa appellata a denunciare la mancata stipulazione per iscritto, per volontà del locatore, del contratto di locazione di fatto in essere.
Inoltre, dalla domanda riconvenzionale si evince la chiara identificazione del bene da parte dell'odierna appellante.
Va poi chiarito che nei rapporti tra locatore e conduttore, il contratto stipulato dal detentore di fatto è valido e vincolante, salva l'ipotesi estrema in cui la detenzione sia stata acquistata illecitamente (Cass. civ. 05/06/2019, n. 15292). Invero, la proprietà, in capo al locatore, della cosa concessa in godimento non costituisce presupposto per la conclusione del contratto di locazione, ma la sua carenza può assumere rilevanza - anche nei rapporti fra il locatore di un bene di proprietà altrui e il conduttore - allorché il proprietario lamenti la lesione del suo titolo e dell'insita disponibilità del godimento del bene e faccia valere i suoi diritti verso il locatore, così incidendo sul rapporto locativo (Cass. civ. 08/07/2024, n. 18486), circostanza nella fattispecie non verificatasi.
La pronuncia di primo grado statuisce che “anche laddove si ritenesse l'accertamento ad opera della Guardia di Finanza non equipollente ad un contrato in forma scritta, va comunque rilevato che sussistono i presupposti –per quanto sopra evidenziato –in forza dei quali i quali le Sezioni Unite hanno ritenuto che “il Giudice dovrà “accertare –da un canto – l'esistenza di un contratto di locazione stipulato verbalmente in violazione dell'art. 1, comma
4, della L. n. 431 del 1998, e, dall'altro, la circostanza che tale forma sia stata imposta da parte del locatore e subita da parte del conduttore contro la sua volontà, così determinando ex tunc il canone dovuto nei limiti di quello definito dagli accordi delle associazioni locali della proprietà e dei conduttori ai sensi del comma 3dell'articolo 2, con il conseguente diritto del conduttore alla restituzione dell'eccedenza pagata”, accertamento da ritenersi implicito nella principale domanda di parte attrice.”
Il riferimento è alla pronuncia Cass. SS.UU. 17/09/2015, nr. 18214. La questione rimessa alle Sezioni Unite era la seguente: se, in materia di locazioni abitative, l'art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998, nella parte in cui prevede che «per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta», prescriva il requisito della forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, e, nel primo caso, se l'eventuale causa di nullità sia riconducibile alla categoria delle nullità di protezione alla luce della disposizione di cui all'art.
13, comma 5 della stessa legge, a mente del quale "Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate”.
Va sottolineato che il comportamento processuale dell'appellante che impugna di nullità un contratto, che poi aziona al fine di ottenere un risarcimento sul presupposto dell'inadempimento allo stesso, è afflitto da una contraddittorietà intrinseca che inficia la fondatezza delle doglianze prospettate, in particolare sotto il dedotto profilo di nullità.
A prescindere dalla motivazione della sentenza di primo grado (ed al richiamo giurisprudenziale in essa contenuto) circa la sussistenza di un valido contratto all'esito degli adempimenti posti in essere a seguito degli accertamenti fiscali compiuti, giova infatti evidenziare come le questioni sollevate dalla parte appellante circa l'esistenza del bene locato e la nullità del contratto per mancanza di forma, sono superate non solo dal verbale della Guardia di Finanza, quanto dalla richiesta di riforma della pronuncia di primo grado con l'accoglimento della domanda volta a sentire dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e condannarlo all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto. Una tale difesa è incompatibile con la eccepita nullità e carenza di legittimazione attiva in capo allo CP_1
Circa il terzo motivo si osserva che l'appellante assume l'erroneità della statuizione di primo grado laddove ravvisa il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto, asserendo di avere provveduto a documentare, attraverso rilievi fotografici, il cattivo stato dell'immobile locato.
Nessuna memoria integrativa ex art. 426 cpc è stata depositata dalla conduttrice nel primo grado di giudizio a seguito del mutamento del rito, e quindi non sono state formulate istanze istruttorie sul punto, al di là della richiesta di ctu definita ritualmente dal Tribunale meramente esplorativa.
Ne deriva la conferma del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla conduttrice in ordine all'inadempimento del locatore.
I motivi esaminati pertanto devono essere rigettati.
Con il quarto motivo l'appellante si duole della condanna alle spese per difetto di motivazione, nonchè dell'erroneità della revoca del gratuito patrocinio. Deduce la plausibilità e ragionevolezza dei propri assunti, rilevando che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione derivava dall'inesistenza del bene (“Del resto la mediazione, così come imposta da Giudice di prime cure non aveva alcun senso, dal momento che l'immobile così come individuato dalla intimante era inesistente per le note ragioni CP_1 sopraddette”).
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Il comportamento processuale della , che ha dedotto l'inesistenza del bene che Pt_1 occupava (è stata pronunciata ordinanza di rilascio), eccependo altresì la nullità del contratto di locazione, sul presupposto del quale ha formulato domanda risarcitoria, conducono alla conferma della statuizione di primo grado sotto il profilo dell'infondatezza dell'azione e della temerarietà della stessa.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n Parte_1
198/2024 del Tribunale di Massa. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 5000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 17.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno