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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2023 R.G., promossa da:
, c.f.: nata a [...] il 18 luglio Parte_1 C.F._1
1952, residente in [...], piazzale Diaz n. 7, rappresentata e as- sistita dall'avv. Testore Massimiliano del Foro di Verbania;
- parte attrice opponente -
contro
c.f. , con sede in Milano, galleria Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Emanuele n. 24/28 e per essa, quale mandataria, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Milano, via Larga n. 31, c.f. , in persona dei legali rappresen- P.IVA_2 tanti pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pranzo del Foro di Milano e dall'avv. Brunella Chierchia del Foro di Monza;
- parte convenuta opposta - avente per oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizio- ne di indebito
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.072,71 oltre interessi e spese di procedura in favore di
[...]
mandataria di cessionaria del credito originaria- CP_2 Controparte_1 mente vantato da Controparte_3
In particolare, parte opponente contestava l'esattezza dell'importo ingiunto, osservan- do che in sede stragiudiziale l'opposta aveva richiesto il pagamento di euro 20.072,71 e che, a fronte di tale richiesta, l'attrice opponente aveva provveduto al versamento di euro 2.000,00 nel corso del 2022, nonché di ulteriori euro 8.000,00 in due soluzioni nel
2023.
Parte opponente richiamava inoltre una successiva comunicazione dell'opposta, datata
29 settembre 2023, con cui veniva richiesto il saldo di euro 7.000,00.
In base a tali elementi, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, o, in su- bordine, la rideterminazione del credito nella minor somma di euro 7.000,00.
Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in quanto:
▪ in data 19 dicembre 2014, la SI.ra stipulava un contratto di finanziamen- Pt_1 to con per l'importo complessivo di euro Controparte_3
45.478,54, da restituirsi in 84 rate mensili da euro 681,50 ciascuna;
▪ in data 4 maggio 2020, la banca finanziatrice comunicava la decadenza dal benefi- cio del termine, rilevando l'inadempimento per rate scadute per un ammontare di euro 21.789,22;
▪ a seguito di cessione in blocco dei crediti, ai sensi della legge n. 130/1999,
[...] acquisiva il credito di e richie- Controparte_4 Controparte_3 deva il pagamento della somma di euro 22.072,71, a titolo di capitale residuo di eu- ro 21.589,22 oltre interessi di mora per euro 683,49, come evidenziato dagli estrat- ti conto certificati ex art. 50 TUB;
▪ nel corso del 2022, l'attrice opponente versava la somma di euro 2.000,00 in dieci rate mensili da euro 200,00;
▪ nel 2023, l'opponente, previo riconoscimento del debito residuo pari ad euro
20.072,71, formulava una proposta transattiva mediante il pagamento a saldo e stralcio dell'importo di euro 15.000,00, da versarsi in un'unica soluzione entro il 24 luglio 2023, che veniva accettata da Controparte_1 ▪ la SI.ra , tuttavia, versava il minor importo di euro 8.000,00, de- Parte_1 cadendo dal beneficio della dilazione.
La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 19.04.2025.
L'opposizione interposta dalla SI.ra non è fondata e non merita di es- Parte_1 sere accolta.
In primo luogo, si osserva che parte opponente non contesta l'esistenza e la validità del titolo posto a fondamento del credito azionato in monitorio. Invero, la dott.ssa Pt_1 si limita a dedurre che l'importo intimato non sarebbe corretto, in quanto l'opposta non avrebbe considerato tutti i versamenti effettuati.
Tuttavia, l'istruttoria ha evidenziato come la convenuta opposta ha conteggiato inte- gralmente le somme dedotte dall'attrice opponente, ovvero i pagamenti intercorsi nel corso del 2022 e del 2023.
Al riguardo è emblematico e chiarificatore l'integrale scambio di mail intercorso tra le parti a far data dal mese di luglio 2023 (cfr. doc. 12 opposta), a seguito della diffida di pagamento della somma di euro 22.072,71 (cfr. doc. 8 opposta), laddove emergono le seguenti circostanze:
▪ il 3 luglio 2023 l'opposta comunica che l'importo dovuto ammonta a euro 20.072,71 al netto del versamento del complessivo importo di euro 2.000,00 versato dall'opponente nel corso del 2022;
▪ l'11 luglio 2023, l'opposta propone “a saldo stralcio” il pagamento della somma di euro 15.000,00 “in un'unica soluzione entro il 24 luglio 2023”;
▪ il 12 luglio 2023, la convenuta opposta accetta la proposta dell'opponente.
Dopo lo scambio di corrispondenza evidenziato, l'opponente versa all'opposta la com- plessiva somma di euro 8.000,00 e, a seguito di ulteriori scambi di comunicazioni, in data 27 luglio 2023 l'opposta comunicava all'opponente la decadenza dal beneficio del termine e che avrebbe agito per l'intero credito dovuto.
Parte opposta, invero, agiva in monitorio chiedendo il pagamento della somma di euro
12.072,71 che corrisponde all'ammontare del credito residuo di euro 20.072,71 dedotti i pagamenti dell'opponente medio tempore intervenuti, per complessivi euro 8.000,00. Infine, si deve altresì rilevare come l'attrice opponente non abbia fornito prova del pa- gamento di ulteriori importi, rispetto ai pagamenti effettuati dall'opponente stessa nel
2022 e nel 2023, pari a complessivi euro 10.000,00, i quali risultano correttamente computati nel calcolo del residuo azionato in sede monitoria, pari ad euro 12.072,71.
Da quanto sopra esposto e documentato, ha fornito piena e Controparte_1 puntuale prova della fonte del suo diritto di credito e dell'ammontare dello stesso.
Ne consegue che l'opposizione non è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere con- fermato.
Da ultimo, resta da esaminare la questione concernente l'imputabilità, a carico dell'opponente, di un comportamento doloso o colposo causativo di danni alla
contro
- parte e passibile di essere sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come da istanza formu- lata da parte convenuta opposta in sede di comparsa di risposta.
Al riguardo, la società opposta ha introdotto una domanda risarcitoria senza allegare alcunché né in ordine al presunto danno subito in ragione della condotta processuale dell'opponente, né relativamente al profilo soggettivo, che avrebbe dovuto caratteriz- zare la condotta dell'opponente medesimo onde legittimare la condanna dello stesso per lite temeraria.
Come affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, è onere della parte istante dimostrare la sussistenza del danno sia nell'an che nel quantum, o quantomeno allegare gli elementi di fatto necessari per la liquidazione, pur equitativa, del danno (cfr. Cass. S.U. n. 1140/2007; Cass. S.U. n. 7583/2004; Cass. n. 21393/2005;
Cass. n. 13355/2004).
Da tanto consegue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., senza che ciò determini al- terazioni nel regime di soccombenza, da valutarsi con riguardo alle domande svolte nel presente giudizio dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 con la riduzione dei valori medi tenuto conto del valore, della non complessità delle questioni trattate e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 1531/2023 R.G. così provvede:
▪ rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
▪ condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della conve- nuta opposta che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forfeta- rio, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Verbania, 3 giugno 2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2023 R.G., promossa da:
, c.f.: nata a [...] il 18 luglio Parte_1 C.F._1
1952, residente in [...], piazzale Diaz n. 7, rappresentata e as- sistita dall'avv. Testore Massimiliano del Foro di Verbania;
- parte attrice opponente -
contro
c.f. , con sede in Milano, galleria Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Emanuele n. 24/28 e per essa, quale mandataria, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Milano, via Larga n. 31, c.f. , in persona dei legali rappresen- P.IVA_2 tanti pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pranzo del Foro di Milano e dall'avv. Brunella Chierchia del Foro di Monza;
- parte convenuta opposta - avente per oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizio- ne di indebito
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.072,71 oltre interessi e spese di procedura in favore di
[...]
mandataria di cessionaria del credito originaria- CP_2 Controparte_1 mente vantato da Controparte_3
In particolare, parte opponente contestava l'esattezza dell'importo ingiunto, osservan- do che in sede stragiudiziale l'opposta aveva richiesto il pagamento di euro 20.072,71 e che, a fronte di tale richiesta, l'attrice opponente aveva provveduto al versamento di euro 2.000,00 nel corso del 2022, nonché di ulteriori euro 8.000,00 in due soluzioni nel
2023.
Parte opponente richiamava inoltre una successiva comunicazione dell'opposta, datata
29 settembre 2023, con cui veniva richiesto il saldo di euro 7.000,00.
In base a tali elementi, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, o, in su- bordine, la rideterminazione del credito nella minor somma di euro 7.000,00.
Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in quanto:
▪ in data 19 dicembre 2014, la SI.ra stipulava un contratto di finanziamen- Pt_1 to con per l'importo complessivo di euro Controparte_3
45.478,54, da restituirsi in 84 rate mensili da euro 681,50 ciascuna;
▪ in data 4 maggio 2020, la banca finanziatrice comunicava la decadenza dal benefi- cio del termine, rilevando l'inadempimento per rate scadute per un ammontare di euro 21.789,22;
▪ a seguito di cessione in blocco dei crediti, ai sensi della legge n. 130/1999,
[...] acquisiva il credito di e richie- Controparte_4 Controparte_3 deva il pagamento della somma di euro 22.072,71, a titolo di capitale residuo di eu- ro 21.589,22 oltre interessi di mora per euro 683,49, come evidenziato dagli estrat- ti conto certificati ex art. 50 TUB;
▪ nel corso del 2022, l'attrice opponente versava la somma di euro 2.000,00 in dieci rate mensili da euro 200,00;
▪ nel 2023, l'opponente, previo riconoscimento del debito residuo pari ad euro
20.072,71, formulava una proposta transattiva mediante il pagamento a saldo e stralcio dell'importo di euro 15.000,00, da versarsi in un'unica soluzione entro il 24 luglio 2023, che veniva accettata da Controparte_1 ▪ la SI.ra , tuttavia, versava il minor importo di euro 8.000,00, de- Parte_1 cadendo dal beneficio della dilazione.
La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 19.04.2025.
L'opposizione interposta dalla SI.ra non è fondata e non merita di es- Parte_1 sere accolta.
In primo luogo, si osserva che parte opponente non contesta l'esistenza e la validità del titolo posto a fondamento del credito azionato in monitorio. Invero, la dott.ssa Pt_1 si limita a dedurre che l'importo intimato non sarebbe corretto, in quanto l'opposta non avrebbe considerato tutti i versamenti effettuati.
Tuttavia, l'istruttoria ha evidenziato come la convenuta opposta ha conteggiato inte- gralmente le somme dedotte dall'attrice opponente, ovvero i pagamenti intercorsi nel corso del 2022 e del 2023.
Al riguardo è emblematico e chiarificatore l'integrale scambio di mail intercorso tra le parti a far data dal mese di luglio 2023 (cfr. doc. 12 opposta), a seguito della diffida di pagamento della somma di euro 22.072,71 (cfr. doc. 8 opposta), laddove emergono le seguenti circostanze:
▪ il 3 luglio 2023 l'opposta comunica che l'importo dovuto ammonta a euro 20.072,71 al netto del versamento del complessivo importo di euro 2.000,00 versato dall'opponente nel corso del 2022;
▪ l'11 luglio 2023, l'opposta propone “a saldo stralcio” il pagamento della somma di euro 15.000,00 “in un'unica soluzione entro il 24 luglio 2023”;
▪ il 12 luglio 2023, la convenuta opposta accetta la proposta dell'opponente.
Dopo lo scambio di corrispondenza evidenziato, l'opponente versa all'opposta la com- plessiva somma di euro 8.000,00 e, a seguito di ulteriori scambi di comunicazioni, in data 27 luglio 2023 l'opposta comunicava all'opponente la decadenza dal beneficio del termine e che avrebbe agito per l'intero credito dovuto.
Parte opposta, invero, agiva in monitorio chiedendo il pagamento della somma di euro
12.072,71 che corrisponde all'ammontare del credito residuo di euro 20.072,71 dedotti i pagamenti dell'opponente medio tempore intervenuti, per complessivi euro 8.000,00. Infine, si deve altresì rilevare come l'attrice opponente non abbia fornito prova del pa- gamento di ulteriori importi, rispetto ai pagamenti effettuati dall'opponente stessa nel
2022 e nel 2023, pari a complessivi euro 10.000,00, i quali risultano correttamente computati nel calcolo del residuo azionato in sede monitoria, pari ad euro 12.072,71.
Da quanto sopra esposto e documentato, ha fornito piena e Controparte_1 puntuale prova della fonte del suo diritto di credito e dell'ammontare dello stesso.
Ne consegue che l'opposizione non è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere con- fermato.
Da ultimo, resta da esaminare la questione concernente l'imputabilità, a carico dell'opponente, di un comportamento doloso o colposo causativo di danni alla
contro
- parte e passibile di essere sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come da istanza formu- lata da parte convenuta opposta in sede di comparsa di risposta.
Al riguardo, la società opposta ha introdotto una domanda risarcitoria senza allegare alcunché né in ordine al presunto danno subito in ragione della condotta processuale dell'opponente, né relativamente al profilo soggettivo, che avrebbe dovuto caratteriz- zare la condotta dell'opponente medesimo onde legittimare la condanna dello stesso per lite temeraria.
Come affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, è onere della parte istante dimostrare la sussistenza del danno sia nell'an che nel quantum, o quantomeno allegare gli elementi di fatto necessari per la liquidazione, pur equitativa, del danno (cfr. Cass. S.U. n. 1140/2007; Cass. S.U. n. 7583/2004; Cass. n. 21393/2005;
Cass. n. 13355/2004).
Da tanto consegue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., senza che ciò determini al- terazioni nel regime di soccombenza, da valutarsi con riguardo alle domande svolte nel presente giudizio dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 con la riduzione dei valori medi tenuto conto del valore, della non complessità delle questioni trattate e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 1531/2023 R.G. così provvede:
▪ rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
▪ condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della conve- nuta opposta che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forfeta- rio, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Verbania, 3 giugno 2025.
Il giudice dott. Luca Verga