Articolo 45 duodecies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 92Articolo 45 terdecies
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30 giugno 2015
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16 giugno 2023
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12 marzo 2025
Art. 45-duodecies. (( (Semplificazioni della formula standard) )) ((1. L'impresa puo' utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessita' dei rischi cui e' esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4))
Entrata in vigore il 12 marzo 2025
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