Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00051/2025REG.PROV.COLL.
N. 09829/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9829 del 2022, proposto da:
BU - Consorzio dei concessionari di linea della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Christoph Trebo e Alex Telser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Miccoli e Bruno Bitetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano n. 00119/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di AS s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, gli avvocati Alex Telser e Luca Graziani;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. BU – Consorzio dei concessionari di linea della Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito solo “ BU ”) ha appellato la sentenza n. 119/2022, con la quale il T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio avverso il decreto n. 13654/2019 della Direttrice della Ripartizione Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano, con cui era stata negata l’erogazione di un contributo per il miglioramento e il rinnovo degli autobus impiegati nell’espletamento del servizio di trasporto pubblico locale.
2. In punto di fatto BU ha premesso di essere un consorzio che raggruppa 19 imprese che, per lungo tempo, avevano svolto servizi di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano in forza di concessioni affidate da tale Ente prima dell’innovazione del sistema, apportata dalla L.p. della Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito - e in ogni altro caso di indicazione di una legge della Provincia Autonoma di Bolzano - solo “L.p.”) n. 15/2015, con la quale si è previsto l’affidamento di parte del servizio di trasporto provinciale a AS s.p.a. – divenuta medio tempore Società in house della Provincia – e l’assegnazione mediante gare della rimanente parte del servizio.
2.1. BU ha, quindi, esposto di aver impugnato il decreto con cui la Provincia aveva respinto la domanda di erogazione di contributi pubblici per la sostituzione di autobus destinati ai servizi di linea aventi un’età superiore a 12 anni, evidenziando che: i ) l’art. 15 della L.p. n. 16/1985 aveva previsto la possibilità di erogare finanziamenti per il rinnovo e la manutenzione del parco rotabile dei concessionari, nella misura massima del 100% della spesa di investimento; ii ) tale disposizione era stata abrogata dalla L.p. n. 15/2015, la quale aveva, comunque, previsto una regola omologa, in forza della quale la Provincia avrebbe potuto effettuare direttamente o indirettamente finanziamenti finalizzati a promuovere il potenziamento, il rinnovo e la manutenzione del parco rotabile, con erogazione ai gestori di contributi annuali o pluriennali nella misura massima del 100% della spesa ammessa (art. 31 della L.p. n. 15/2015); iii ) i criteri e le modalità per l’assegnazione di tali contributi erano stati stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 4340 del 1996 (adottata nella vigenza della L.p. n. 16/1985, ma richiamata anche dopo l’entrata in vigore della L.p. n. 15/2005); iv ) tale deliberazione aveva previsto che i finanziamenti dovevano essere erogati sulla base della vetustà dei mezzi, di età superiore a dodici anni; v ) in base a tali disposizioni era stato approvato, con decreto n. 575/38.2. del 17.11.2011, il programma di finanziamento pluriennale per l’acquisto di nuovi autobus per il trasporto pubblico di linea, mediante il quale si era messo a disposizione dei vari operatori (Sad, AS e BU) un primo importo complessivo di 44.000.000,00 di euro, oltre a euro 10.301.879,43, per la copertura di eventuali oneri di interesse; v ) all’esito dell’istruttoria svolta, erano stati erogati 26.017.391,00 euro a Sad, 9.182,609,00 a AS e 8.800.000 a BU.
2.2. BU ha, altresì, esposto di aver presentato alla Provincia, nel corso del 2015, una richiesta di finanziamento finalizzata alla sostituzione di ulteriori 35 autobus; tale proposta era stata approvata dalla Giunta (delibera n. 289/2016), riconoscendo un contributo pari a euro 4.660.110,37. Con nota del 15.11.2016 BU aveva, quindi, presentato una nuova proposta per la sostituzione di altri 41 autobus, che era stata, tuttavia, respinta dalla Provincia in ragione della mancanza di fondi da assegnare al Consorzio. Tale provvedimento era stato, tuttavia, annullato dal T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano con sentenza n. 131/2019.
2.3. BU aveva, allora, presentato una nuova domanda di finanziamento in data 28.6.2019, chiedendo di poter beneficiare dei contributi nel rispetto dei criteri di ripartizione ribaditi dalla sentenza n. 131/2019 del T.R.G.A. o, in alternativa, di ottenere il riconoscimento del rimborso delle quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.p. n. 16/1985, per gli anni 2016, 2017 e 2018. La Provincia aveva, tuttavia, respinto tale richiesta, evidenziando che: i ) BU aveva ottenuto il 30,30 % dei contributi totali erogati, con valori positivi rispetto alla quota dei chilometri effettuati, contrariamente a quanto avvenuto per AS, che aveva anche un parco rotabile più vecchio; ii ) alla fine del 2018 erano scadute le concessioni esistenti e - dopo la loro proroga fino al 31.12.2019 - sarebbe entrato in vigore il nuovo sistema (che prevedeva, in parte, apposite gare per l’assegnazione del servizio, da remunerare secondo un prezzo unitario per chilometro percorso, comprensivo anche dei costi di capitale per l’acquisto degli autobus), con conseguente superamento del precedente sistema di finanziamento; iii ) con la delibera n. 1256/2017 la Giunta provinciale aveva previsto la trasformazione di AS in Società in house providing , alla quale affidare parte dei servizi di trasporto; iv ) in ragione di tali circostanze non si riteneva di assegnare ulteriori contributi ai concessionari non partecipati dalla Provincia; v ) non poteva riconoscersi il rimborso delle quote di ammortamento, in quanto era necessaria la presentazione di una preventiva domanda (con valutazione della congruità dei costi), non formulata dal Consorzio.
3. BU ha quindi impugnato il diniego della Provincia con ricorso dinanzi al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, articolando due motivi, riferiti, rispettivamente, al rigetto della domanda di concessione di un finanziamento ai sensi dell’art. 31 della L.p. n. 15/2015 (primo motivo) e al rigetto della domanda di riconoscimento delle quote di ammortamento ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.p. n. 16/1985 (secondo motivo).
4. Il T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano ha respinto il ricorso con motivazioni che saranno successivamente esposte, per quanto di rilievo per la presente decisione. BU ha, quindi, proposto ricorso in appello, affidato a cinque motivi. Si sono costituite in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano e AS chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o improcedibile o, comunque, di respingerlo nel merito in quanto infondato. All’udienza del 12.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Prima di procedere ad esaminare il merito dell’appello occorre osservare come AS abbia eccepito: i) l’inammissibilità del ricorso per omessa contestuale proposizione della domanda di condanna ex art. 34, comma 1, c.p.a. (eccezione articolata in primo grado e riproposta nella memoria del 25.1.2023); ii ) l’inammissibilità del ricorso per omessa individuazione, in modo chiaro e preciso, delle questioni e dei punti della sentenza oggetto di censura ( ff . 4-5 della memoria del’11.11.2024). La Provincia ha, invece, dedotto l’improcedibilità del ricorso in appello per carenza di interesse in ragione dell’intervenuto mutamento del sistema del trasporto pubblico locale, che, non prevedendo più l’erogazione di finanziamenti, avrebbe reso priva di utilità un’eventuale sentenza favorevole ( ff . 15-17 della memoria dell’8.11.2024).
5.1. Ritiene il Collegio di poter prescindere dalla disamina di tali eccezioni, stante l’infondatezza del ricorso in appello di BU, per le ragioni che saranno, di seguito, esposte.
6. Passando, quindi, all’esame del ricorso in appello il Collegio osserva, in primo luogo, come i primi quattro motivi attengano ad un unico capo di sentenza, con il quale il T.R.G.A. ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, relativo alla reiezione della domanda di concessione di un finanziamento ai sensi dell’art. 31 della L.p. n. 15/2015.
7. Con il primo motivo BU ha dedotto l’erroneità del segmento di sentenza con cui il T.R.G.A. ha giudicato infondate alcune delle ragioni poste a sostegno del primo motivo del ricorso introduttivo; in particolare, BU ha censurato la sentenza nella parte in cui: i ) ha escluso la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento dell’azione amministrativa, ritenuti violati in ragione della mancata applicazione dell’unico criterio previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 4340/1996 (la vetustà dei veicoli), che sarebbe stato illegittimamente pretermesso dall’applicazione di altri criteri, non predeterminati; ii ) ha respinto la dedotta carenza di istruttoria e di motivazione, articolata dalla parte anche in ragione di quanto affermato dalla sentenza n. 131/2019 del T.R.G.A.
7.1. Le censure di BU si sono, quindi, incentrate in questa parte sulle statuizioni con cui il T.R.G.A. ha affermato che: i ) non era riscontrabile una violazione dell’art. 31 della L.p. n. 15/2015, che si limitava a prevedere la possibilità di erogare contributi senza conferire, quindi, un diritto soggettivo perfetto ai concessionari; ii ) la sussistenza di tale diritto non poteva neppure affermarsi alla luce di quanto statuito nella sentenza della Corte di Giustizia del 24 luglio 2003, nella causa C-280/00, atteso che, con questa pronuncia, la Corte si era limitata a stabilire che la compensazione degli obblighi di servizio non costituiva aiuto di Stato se non eccedente l’importo necessario a coprire i costi originati dall’adempimento di tali obblighi, senza, quindi, affermare il dovere dell’Amministrazione di rimborsare integralmente i costi derivanti dal rinnovo dei mezzi divenuti obsoleti; iii ) una diversa conclusione non poteva trarsi qualificando la possibilità di finanziamento prevista dalla norma di legge come una mera facoltà di adempimento alternativa al riconoscimento delle quote di ammortamento, trattandosi di una ricostruzione che non teneva conto del chiaro tenere letterale della previsione, la quale consentiva di erogare contributi nella “ misura massima del 100 per cento della spesa ammessa” , e, quindi, senza coprire integralmente l’investimento attuato.
7.2. BU ha evidenziato l’erroneità della decisione di primo grado, sottolineando: i ) la non pertinenza della ricostruzione del T.R.G.A., atteso che non si era intesa affermare la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto ma si erano censurate le modalità di esercizio di un potere discrezionale; ii ) il riferimento legale alla mera possibilità di erogare contributi non poteva, comunque, sfociare in un arbitrio, e, in particolare, l’Amministrazione non poteva far riferimento a criteri diversi da quello indicato nella deliberazione della Giunta n. 4340/1996, come riconosciuto anche dal T.R.G.A. nella sentenza n. 131/2019; iii ) tale deliberazione era stata, del resto, richiamata negli atti di finanziamento in favore di AS; iv ) la possibilità di finanziamenti inferiori al 100% dei costi non era decisiva, dovendosi considerare l’ulteriore possibilità di rimborsare le quote di ammortamento, con conferma, quindi, della sussistenza di un principio di rimborso totale del costo dei mezzi.
7.3. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
7.4. Occorre prendere l’abbrivio dal quadro normativo di riferimento osservando che: i ) il trasporto pubblico in Alto Adige era regolato dalla L.p. n. 16/1985; ii ) la materia è stata rivisitata dalla L.p. n. 15/2015, la quale, pur innovando in modo sostanziale il sistema, ha previsto la possibilità di finanziare - fino alla scadenza delle concessioni - il potenziamento, il rinnovo e la manutenzione del parco rotabile dei concessionari del trasporto pubblico locale (art. 31), con erogazione di un contributo nella misura massima del 100% della spesa ammessa ; iii ) la L.p. n. 15/2015 ha, quindi, previsto il mantenimento del sistema di finanziamento di cui alla L.p. n. 16/1985 fino alla scadenza dei contratti di servizio, e, con esso, del criterio di cui alla deliberazione n. 4340/1996, costituito dalla vetustà dei mezzi.
7.5. In seguito all’entrata in vigore della nuova L.p. n. 15/2015 sulla mobilità pubblica, la Giunta provinciale ha, tuttavia, deciso di non finanziare ai concessionari in scadenza (non partecipati dall’Ente) l’acquisto di nuovi autobus, ma di contribuire solo a limitare la perdita di valore dei mezzi per tutto il periodo di effettivo utilizzo per il servizio di trasporto pubblico (delibera n. 289/2016) (v. punto 4.2.2. della sentenza di primo grado). Secondo il Giudice di primo grado, “ in modo del tutto coerente e logico ”, l’Amministrazione ha, quindi, respinto la richiesta di contributo per rinnovo e potenziamento del parco rotabile - presentata in data 28.06.2019 da BU - per un periodo nel quale le concessioni erano già scadute ed erano state prorogate per un breve ulteriore periodo, ribadendo come nella fase transitoria della proroga non sarebbero stati concessi altri contributi di investimento per l’acquisto di autobus a imprese non partecipate dalla Provincia (punto 4.3 della sentenza di primo grado).
7.6. Le considerazioni del T.R.G.A. devono essere condivise atteso, in primo luogo, che la disposizione di cui all’art. 31 della L.p. n. 15/2015 aveva conferito una mera possibilità di finanziare i costi delle Società concessionarie per il miglioramento e rinnovamento del parco mezzi, senza, quindi, imporre alcun obbligo di integrale ristoro dei costi. La disposizione di riferimento aveva, infatti, assegnato all’Amministrazione rilevanti margini di discrezionalità, limitandosi a fissare alcuni tasselli di riferimento per l’azione amministrativa, tra cui il criterio per il riconoscimento del rimborso (la vetustà dei mezzi) e la condizione costituita dalla necessità di erogare tali contributi per intensificare i servizi esistenti o istituirne di nuovi (art. 2 della delibera della Giunta provinciale n. 4340/1996). Inoltre, la disposizione in esame aveva previsto la possibilità di erogare contributi anche in misura inferiore al 100% dei costi, consentendo, quindi, ampi spazi di modulazione dell’entità del finanziamento. Deve, quindi, escludersi la sussistenza di un principio di integrale rimborso dei costi e, al contempo, deve ritenersi esenti dai vizi prospettati la decisione dell’Amministrazione di non procedere ad erogare contributi alle Società concessionarie non partecipate dalla Provincia. Tale decisione risulta, infatti, coerente con le innovazioni apportate all’intero sistema del trasporto pubblico locale dalla L. n. 15/2015, che, determinando la cessazione delle concessioni, comportava l’impossibilità di predicare la necessità di potenziare i servizi esistenti o di istituirne di nuovi, che – come esposto – era condizione necessaria per l’erogazione dei contributi. Inoltre, deve considerarsi come tale nuovo sistema avesse previsto l’indizione di apposite gare per l’assegnazione di alcune delle tratte diverse da quelle affidate direttamente a AS (divenuta – dal 4.12.2017 – Società in house della Provincia). In questo differente scenario la decisione di non procedere ad ulteriori finanziamenti ha rinvenuto un’ulteriore ratio giustificatrice nella necessità di evitare possibili disparità di trattamento tra operatori che avrebbero potuto partecipare alle future procedure di gara, scongiurando l’attribuzione di vantaggi finanziari incidenti sul futuro confronto competitivo. Infatti, il nuovo sistema ha previsto che gli offerenti avrebbero acquistato con mezzi finanziari propri gli autobus e che i servizi sarebbero stati compensati in forza di un prezzo unitario determinato a chilometro, comprensivo anche dei costi per l’acquisto degli autobus. La scelta di non procedere a ulteriori finanziamenti deve, quindi, ritenersi coerente con la necessità di non determinare situazioni di fatto di maggior favore per talune imprese in vista delle future gare.
7.7. Risulta, altresì, condivisibile l’affermazione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha evidenziato come la sentenza della C.G.U.E nel caso AL si fosse limitata a chiarire i limiti di compatibilità di un finanziamento pubblico, senza, per converso, affermare un obbligo di integrale contribuzione. Inoltre, questa sentenza – nel delineare i limiti dell’intervento pubblico – ha sottolineato la necessità di ancorare tali finanziamenti alle prestazioni eseguite dalle imprese nell’espletamento del servizio pubblico, evitando proprio di arrecare un vantaggio finanziario o di collocare le imprese in una posizione concorrenziale più favorevole (par. 87 della sentenza).
7.8. In ultimo, la sussistenza di un obbligo di integrale riconoscimento dei costi non può neppure trarsi dalla possibilità di riconoscimento delle quote di ammortamento, che, diversamente da quanto esposto dall’appellante, non è una facoltà alternativa al riconoscimento del contributo, trattandosi di due regole irrelate, come correttamente evidenziato dal T.R.G.A. (v., anche, infra , punti 11 ss. della presente sentenza).
8. L’illegittimità del provvedimento impugnato non può, neppure, affermarsi in ragione dei finanziamenti erogati a AS; questione sulla quale l’appellante si è soffermata anche nel secondo e nel quanto motivo del ricorso in appello che possono, quindi, trattarsi in modo congiunto alla censura in esame.
8.1. Infatti, con il secondo motivo BU ha dedotto l’omesso esame da parte del T.R.G.A. delle deduzioni con le quali era stata lamentata la violazione: i ) dell’unico criterio di ripartizione previsto dalla delibera n. 4340/1996 (costituito dalla vetustà dei mezzi); ii ) del principio di parità di trattamento, avendo l’Amministrazione riconosciuto un finanziamento in favore di AS.
8.2. La dedotta violazione della regola di cui all’art. 112 c.p.c. è, invero, insussistente, dovendosi evidenziare come il T.R.G.A. si fosse, invero, pronunciato sulle questioni prospettate dal Consorzio, sottolineando che: i ) sarebbe stata “ fuorviante e infondata ” la tesi secondo cui la Provincia avrebbe “ motivato il diniego del contributo richiesto con riferimento al rapporto tra contributi erogati, ai chilometri di linea effettuati da ogni singolo concessionario e alla vetustà del parco rotabile, introducendo in tal modo criteri di riparto del tutto arbitrari e privi di alcun appiglio normativo ”; ii ) tali argomenti erano stati, infatti, “ inseriti nel provvedimento impugnato con riferimento alla lettera del legale [del Consorzio] di data 27.06.2019 nella quale era stata sollevata l’asserita disparità di trattamento a favore di SASA S.p.A. e a danno di LI e SA […] , e al fine di dimostrare l’infondatezza di quanto sostenuto ”; iii ) tali argomenti non erano, quindi, confluiti nella motivazione del diniego del contributo richiesto “ con la conseguenza che i motivi addotti a inficiarne la legittimità” erano inammissibili “ per difetto di rilevanza ”. In ragione di quanto esposto, deve, quindi, escludersi la violazione della regola di cui all’art. 112 c.p.c.
8.3. Del resto, le argomentazioni del Giudice di primo grado riportate supra sono state, comunque, censurate da BU nel quarto motivo di ricorso, con il quale il Consorzio ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato che: i ) l’Amministrazione aveva tenuto conto dei contributi erogati fino alla fine del 2018, prendendo, però, come punto di riferimento la quota dei chilometri effettuati fino al 2017, e assumendo, quindi, parametri relativi a momenti temporali differenti, e, comunque, non previsti dalla normativa di riferimento; ii ) l’Amministrazione aveva, illegittimamente, escluso dal computo i contributi erogati a AS con le delibere n. 1094/2018, n. 257/2019 e n. 930/2019; iii ) computando tali importi la quota di riferimento per AS sarebbe stata pari al 33% del totale dei finanziamenti, superiore al 26% di BU; iv ) la sentenza del T.R.G.A. n. 131/2019 aveva escluso la possibilità di effettuare un riparto proporzionale dei contributi, dovendosi tener conto del solo criterio costituito dalla vetustà dei mezzi; v ) l’Amministrazione aveva calcolato in modo autonomo la vetustà del parco veicoli di ogni singolo concessionario, sulla base del rapporto tra il numero totale degli autobus al 31.12.2017 e il numero di autobus immatricolati prima del 2005, determinando, quindi, un parametro (l’età media) non previsto né dalla deliberazione n. 4330/1996, né da altro provvedimento; vi ) pur aderendo ai risultati dell’Amministrazione doveva tenersi conto della percentuale di contributi erogata a BU dopo il 31.12.2017, pari ad appena il 15,18% del totale; v ) il T.R.G.A. aveva, comunque, operato un’indebita correzione del numero di autobus vetusti del Consorzio rispetto ai dati riportati dall’Amministrazione, violando, in tal modo, la disposizione di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a. e, comunque, errando nel computo, atteso che gli autobus vetusti erano - al 31.12.2017 - 39 e non 29 (come indicato dal T.R.G.A.), e 54 alla data della domanda.
8.4. Osserva il Collegio come i finanziamenti a AS devono, comunque, valutarsi alla luce del mutamento del sistema della mobilità attuato dalla L.p. n. 15/2015. Deve, infatti, considerarsi come AS fosse divenuta medio tempore società in house della Provincia, alla quale sarebbe stata affidata una parte del trasporto pubblico locale. La Società era, quindi, destinata ad operare anche nel futuro in alcune delle linee del trasporto provinciale ed era, altresì, l’operatore che aveva un maggior fabbisogno di rinnovo del proprio parco veicoli. La prima delle situazioni indicate risulta di particolare rilievo proprio in considerazione di quanto previsto dall’art. 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 4340/1996, che – come spiegato in precedenza – aveva condizionato l’erogazione dei contributi alla necessità di intensificare i servizi esistenti o di istituire nuovi servizi di trasporto. Questa condizione trovava, quindi, realizzazione per AS, che – divenuta Società in house – era chiamata a svolgere parte del servizio, a differenza dei precedenti concessionari. In secondo luogo, l’esigenza di articolare i contributi tenendo conto di quanto concesso nel passato non poteva ritenersi decisione contraria al criterio di cui all’art. 2 della deliberazione n. 4340/1996. Infatti, questo meccanismo distributivo è stato, comunque, ancorato al maggior numero di autobus con età superiore a 12 anni e, quindi, non è stato fondato su un nuovo e diverso criterio rispetto a quello previsto; inoltre, questo meccanismo ha inteso calibrare le risorse di un sistema ormai in dismissione in favore del soggetto che aveva maggiori necessità in ragione dell’età dei propri mezzi.
8.5. La decisione dell’Amministrazione deve ritenersi, altresì, esente dai deficit istruttori evidenziati dal Consorzio. Osserva, in primo luogo, il Collegio come i dati siano stati computati assumendo il medesimo periodo - sia per i chilometri effettuati (anno 2017) che per l’entità dei contributi erogati (fino all’anno 2018) - per tutti gli operatori; in ogni caso, non sono state fornite evidenze dal Consorzio in ordine al diverso esito finale che si sarebbe determinato prendendo a riferimento gli stessi periodi per entrambi i parametri. Deve, altresì, evidenziarsi come le delibere n. 1094/2018, n. 257/2019 e n. 930/2019 siano state adottate dopo la trasformazione di AS in Società in house e dopo la decisione di prevedere che parte dei servizi sarebbero stati affidati a tale Società. Pertanto, questi finanziamenti non possono considerarsi pienamente espressione dello scenario in precedenza esistente, nel quale i tre operatori si trovavano nella stessa condizione sostanziale ed erano tutti potenzialmente impegnati nell’incremento dei servizi esistenti o nell’istituzione di nuovi. Il dato percentuale indicato dal Consorzio tenendo conto di questi finanziamenti risulta, quindi, falsato dall’indebita assimilazione di due situazioni differenti: quella propriamente relativa al sistema antecedente alle modifiche apportate con la L.p. n. 15/2015 e quella successiva, nella quale solo AS era divenuta Società in house e avrebbe proseguito a svolgere parte del servizio.
8.5.1. Omologhe considerazioni valgono con riferimento al richiamo alla sentenza del T.R.G.A. n. 131/2019 che: i ) ha riguardato, invero, l’omessa predisposizione preventiva di criteri per stabilire come ripartire le risorse, evidenziando come il presupposto della vetustà degli autobus (contemplato dalla deliberazione n. 4340 del 1996) fosse una condizione necessaria per il rimborso dell’investimento, ma non valesse, da solo, a dirimere i problemi ingenerati dal concorso di richieste presentate dai singoli concessionari per importi complessivamente eccedenti l’ammontare di fondi all’uopo stanziati (punto 34); ii ) ha, comunque, accolto una domanda di annullamento articolata con riferimento a provvedimenti relativi a quello che il Collegio ha definito, in precedenza, il diverso scenario antecedente alle modifiche apportate dalla L.p. n. 15/2015, e, quindi, ad un periodo in cui le situazioni di fatto in cui versavano i vari operatori erano le medesime e non diverse, come accaduto con la riforma del sistema.
8.5.2. Parimenti infondati sono gli ulteriori rilievi del Consorzio. In relazione al parametro costituito dall’età media dei veicoli il Collegio osserva come si sia trattato di una mera elaborazione che ha preso, comunque, l’abbrivio dalla vetustà dei mezzi ed è stata funzionale a rappresentare il complessivo riparto dei fondi attuato nel tempo. Non ha, poi, rilievo la percentuale di fondi erogati dopo il 2017, considerato che si tratta, comunque, di una annualità collocata in epoca successiva alla L.p. n. 15/2015. In ultimo, la “ correzione ” operata dal T.R.G.A. non ha determinato alcuna violazione di regole processuali, trattandosi, esclusivamente, della mera presa d’atto di un errore ostativo del numero di autobus, che - data la percentuale del 15,18% indicata in delibera – non poteva essere pari a 92 ma a 29. In sostanza, il T.R.G.A. si è limitato a prendere atto dell’errore costituito dall’inversione delle due cifre componenti il numero esatto degli autobus del Consorzio. Inoltre, pur volendo considerare, alla data del 31.12.2017 (assumendo, quindi, il riferimento temporale utilizzato dall’Amministrazione per la comparazione), il maggior numero di autobus indicato dal Consorzio nell’appello (39), la percentuale finale sarebbe stata, comunque, pari al 20,41% della flotta, e, quindi, inferiore alle percentuali degli altri operatori, con conseguente irrilevanza della deduzione.
8.6. In ultimo, non può omettersi di considerare come, proprio in ragione della differente situazione determinatasi, il provvedimento impugnato aveva, comunque, indicato che, per la fase transitoria della proroga delle concessioni, e, quindi, per il periodo effettivo di utilizzo dei veicoli per il servizio di linea di competenza della Provincia, sarebbe stata finanziata, comunque, la perdita di valore dei 35 autobus di BU. Tale finanziamento è stato, poi, erogato con la delibera di Giunta n. 708/2019, che ha riconosciuto al Consorzio un contributo d’investimento pari a euro 622.705, a cui si sono aggiunte le somme riconosciute con la delibera n. 289/2016, pari a 4.660.110,37. Pertanto, la complessiva operazione posta in essere dalla Provincia non può ritenersi incongrua o segnata da disparità di trattamento, avendo, da un lato, erogato contributi alla Società che aveva un parco mezzi più vetusto e che avrebbe continuato a esercitare parte del servizio in quanto divenuta Società in house , e, dall’altro, riconosciuto, comunque, somme ai concessionari uscenti per la perdita di valore dei mezzi (v., altresì, le delibere della Giunta n. 1053/2021 e n. 612/2022, richiamate dalla difesa provinciale).
9. Passando al terzo motivo di ricorso in appello si osserva come il Consorzio abbia dedotto, con tale mezzo, l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto: i ) il T.R.G.A. aveva integrato la motivazione del provvedimento, facendo riferimento alla tipologia di servizi urbani e suburbani svolti da AS, ai citybus impiegati da tale Società e al diverso costo standard unitario di tale servizio; ii ) il T.R.G.A. aveva, quindi, ritenuto che BU non avesse offerto la prova della sussistenza di identiche situazioni tra la propria posizione e quella di AS, senza tener conto che questi elementi non erano stati indicati nel provvedimento; iii ) in ogni caso, tali differenze non erano, neppure, pertinenti in quanto relative alla tipologia di mezzi e, comunque, non erano prese in considerazione dalla previsione di cui all’art. 31 della L.p. n. 15/2015 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 4340/1996; iv ) non poteva affermarsi la sussistenza di una situazione diversa tra il Consorzio e AS, considerato che i provvedimenti di erogazione dei finanziamenti a quest’ultima avevano, come base normativa, proprio le regole di cui alla L.p. n. 15/2015.
9.1. Osserva il Collegio come le censure articolate dal Consorzio non siano, comunque, idonee a condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, che ha evidenziato alcune circostanze fattuali da sole rilevanti per decretare la sussistenza di una diversità tra la situazione in cui versava BU e quella nella quale si trovava AS. Tali diversità sono state ritenute dal Collegio tali da escludere una disparità di trattamento, per le ragioni esposte in precedenza e alle quali si rinvia. Inoltre, il Collegio ha già evidenziato, altresì, come – pur a fronte della medesima base normativa – non potesse ritenersi illegittima la decisione della Provincia, essendo, comunque, differente lo scenario di fatto esistente e dovendosi, in particolare, considerare come solo per AS potesse ritenersi integrata la condizione costituita dall’espletamento anche nel futuro del servizio.
10. In definitiva le censure articolate nei primi quattro motivi di ricorso devono respingersi in quanto infondate.
11. Procedendo ad esaminare il secondo motivo del ricorso in appello si osserva come lo stesso sia relativo al capo di sentenza con cui il primo Giudice ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale il Consorzio aveva dedotto l’illegittimità del mancato rimborso delle quote di ammortamento dei veicoli acquistati.
11.1. Sul punto il T.R.G.A. ha evidenziato che: i ) né dalla normativa unionale né dalla sentenza AL era possibile ricavare il principio secondo il quale - per le quote di ammortamento dei veicoli acquistati dai concessionari - dovesse necessariamente procedersi a rimborso; ii ) l’art. 17 della L.p. n. 16/1985 aveva previsto che i Consorzi fossero ammessi su domanda a un contributo integrativo di quello ordinario, finalizzato a compensare gli obblighi di servizio pubblico; iii ) l’art. 17, comma 3, di tale articolato normativo aveva previsto che, al costo standard, si sarebbero sommati altri importi, tra i quali le “ quote di ammortamento riconosciuto ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 ”, che prevedeva la possibilità per la Giunta di autorizzare l’acquisto di cespiti che non usufruivano di contributi sugli investimenti riconosciuti ai sensi della legge; iv ) in base al tenore letterale della disposizione occorreva, quindi, l’autorizzazione preventiva della Giunta provinciale; v ) pertanto, anche se le quote di ammortamento erano parificabili ad un costo originato dall’adempimento agli obblighi di servizio, era, comunque, necessaria una preventiva domanda, anche in ragione delle esigenze di programmazione finanziaria dell’Ente; vi ) tale regolamentazione rendeva il riconoscimento delle quote di ammortamento non sovrapponibile al meccanismo dell’i.r.a.p.
11.2. Il Consorzio ha dedotto l’erroneità della sentenza osservando che: i ) l’acquisto dei veicoli costituiva uno dei principali fattori di costo gravanti sui concessionari e doveva essere compensato anche al fine di consentire all’impresa di ottenere un congruo utile ex art. 6 del Regolamento CE n. 1370/2007; ii ) l’obbligo di compensazione era stato affermato anche dalle sentenze n. 30 e n. 31 del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, le quali avevano evidenziato le necessità di tener conto del momento in cui il veicolo veniva destinato al servizio di linea; iii ) la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, della L.p. n. 16/1985 doveva interpretarsi in maniera conforme ai principi del diritto unionale; iv ) l’autorizzazione della Provincia era correlata al riconoscimento dei contributi di esercizio sulle quote di ammortamento, ma tale disposizione doveva essere letta alla luce dell’assenza di un espresso termine entro il quale richiedere tali contributi; v ) il riconoscimento di tali contributi anche dopo l’acquisto era stato, comunque, effettuato dalla Provincia in altre occasioni; vi ) la verifica di congruità poteva essere, comunque, effettuata in un momento successivo all’acquisto, riconoscendo, quindi, l’importo ritenuto congruo all’esito di apposita istruttoria.
11.3. Il motivo è infondato atteso che: i ) la disposizione di cui all’art. 17, comma 3, della L.p. n. 16/1985 (operante nel caso di specie in forza della disposizione di cui all’art. 60 della L.p. n. 15/2015) prevedeva che ai costi standard si sarebbero sommate, ex aliis , le quote di ammortamento riconosciute ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo articolato normativo; ii ) questa disposizione disciplinava il programma annuale di intervento nel settore dei trasporti pubblici di persone e prevedeva la possibilità di autorizzare - ai fini del riconoscimento dei contributi di esercizio sulle quote di ammortamento previste al comma 3 dell'articolo 17, della L.p. n. 16/1985 - l'acquisto di cespiti che non usufruivano di contributi sugli investimenti riconosciuti; iii ) la regola indicata prevedeva, quindi, che la Provincia dovesse autorizzare preventivamente l’acquisto; iv ) nel caso di specie, alcuna istanza di autorizzazione era stata presentata da parte del Consorzio, che non ha neppure addotto ragioni di impedimento all’osservanza del disposto legale; v ) la riconduzione delle quote di ammortamento ai costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio non esonerava, comunque, la parte dalla presentazione di tale istanza che era finalizzata anche a consentire alla Provincia una corretta programmazione finanziaria, oltre che a valutare la congruità delle spese di acquisto prima della stipula del contratto di compravendita; vi ) i principi unionali indicati dal Consorzio non possono ritenersi lesi da una disposizione che si limitava ad imporre un onere che la parte avrebbe potuto facilmente assolvere; vii ) non hanno rilievo eventuali prassi diverse seguite dalla Provincia, che, ponendosi in contrasto con il dato normativo, non possono condurre a decretare l’illegittimità di un provvedimento che risulta, invece, ad esso aderente.
12. In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
13. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10058), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO