TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9242 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. UI D'ND all'udienza del 19 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 622 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2022 vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parte_1
Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avv. Pietro Messina che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La
Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati in virtù di procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… In via preliminare: sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 14044/2019 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento RG 35275/2019. In via pregiudiziale: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 14044/2019 (RG 35275/2019), per i motivi suesposti. Nel merito: accertare e dichiarare che alcuna somma è
1 dovuta dal Sig. in virtù dell'insussistenza del Parte_1
credito ex adverso vantato e dell'eccepita prescrizione delle somme intimate.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi”.
Per l'opposta: “… -accertare la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo
n. 14044/2019e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione ex art. 650 c.p.c. per carenza dei requisiti di legge per le causali tutte esposte in narrativa In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
14044/2019, R.G. n. 35275/2019, del 10/07/2019 emesso dal Tribunale di
Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 14044/2019,
R.G. n. 35275/2019, del 10/07/2019 emesso dal Tribunale di Roma. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Controparte_3 pagamento in favore della società della diversa,
[...] Controparte_1
maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2021,
[...]
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 14044/2019, emesso da questo Tribunale in data 10 luglio 2019 su istanza della soc. con il quale Controparte_1 gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €29.695,11#, oltre interessi moratori legali e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo rimborso di un finanziamento;
• che a sostegno dell'opposizione l'attore ha in sintesi dedotto che: a) la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., era nulla in quanto il primo tentativo di notificazione era stato effettuato
2 presso l'indirizzo dal quale egli si era già trasferito e non era stato accompagnato da ricerche volte ad accertare la sua effettiva residenza, ciò che legittimava la proposizione dell'opposizione tardiva;
b) il credito fatto valere dall'ingiungente si era prescritto, essendo vanamente decorsi oltre dieci anni dalla data in cui il contratto di mutuo era stato concluso, data che doveva considerarsi quale dies a quo del termine prescrizionale;
c) esso opponente aveva stipulato una polizza assicurativa in relazione al contratto di finanziamento e non era dato sapere se la società mutuante avesse o meno incassato l'eventuale indennizzo assicurativo;
d) ad ogni modo il contratto di mutuo era nullo siccome contemplante interessi palesemente superiori alla soglia usuraria;
• che la costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione;
• considerato che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143
c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto
(v. Cass., 25.10.2024, n. 27699);
• che nel caso di specie dalla relata compilata dall'ufficiale giudiziario a cui è stato chiesto di eseguire la notificazione presso l'indirizzo di Roma, via della Stazione di Monte Mario n. 3 (indirizzo che, come è pacifico tra le parti, non corrispondeva più al luogo di residenza dell'odierno opponente, siccome trasferitosi in Roma, alla via di Casal Boccone n.
112) risulta la dicitura “anzi lo stesso risulta assente in loco come da informazioni ivi assunte”;
• che con detta dicitura non si dà atto in alcun modo, neppure generico, con riferimento al caso concreto, che l'addetto al recapito abbia effettuato in loco delle ricerche sulla residenza effettiva del destinatario;
3 • che, alla luce della riferita incompletezza della relata, nel caso in esame non sussistevano i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 143 cp.c. e la relativa notificazione è nulla (v. anche Cass., 16.12.2021, n. 40467, che nel caso sottoposto al suo esame aveva ritenuto invalida una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di
“vane ricerche eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute);
• considerato altresì che ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova – il cui onere grava sull'opponente – che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione;
tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, |alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere – con una valutazione rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o errori di diritto – che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (v. Cass.,
28.9.2007, n. 20391);
• che nel caso in esame le modalità stesse con cui è avvenuta la (invalida) notificazione – con un primo tentativo presso un luogo che non costituiva più la residenza del destinatario, e con il successivo deposito dell'atto presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c. – rendono assolutamente probabile che l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, ciò che rende l'opposizione ammissibile, anche perché proposta entro quaranta giorni dal 1° dicembre 2021, data in cui l'ingiunto ha avuto la visibilità del fascicolo del procedimento monitorio, richiesta a seguito della notifica del pignoramento presso terzi nei confronti della sua datrice di lavoro [...]
[..
[...] e ha quindi preso effettiva conoscenza dell'ingiunzione a suo CP_4
carico;
• considerato, venendo al merito, che l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il contratto, stipulato il 7 febbraio 2007 e prevedente il pagamento di n. 84 rate mensili, è giunto a scadenza, non constando atti di scioglimento anticipato, nel febbraio 2014, sicché è da tale data che decorre il termine prescrizionale decennale del credito (v. Cass.,
10.2.2023, n. 4232), tempestivamente interrotto dall'iniziativa giudiziale assunta in questa sede dalla Controparte_1
• che le obiezioni attoree in merito ad un eventuale pagamento di un indennizzo assicurativo in favore della società mutuante (indennizzo che andrebbe ad estinguere o a ridurre l'esposizione debitoria del mutuatario) sono state formulate su un piano generico ed ipotetico, e comunque sono prive di puntuali riscontri probatori;
• considerato altresì che, diversamente da quanto affermato dall'opponente, il TAEG indicato in contratto, pari al 18,72%, si attesta entro i limiti del tasso soglia usurario previsto per il primo semestre del
2007 per i prestiti personali sopra i cinquemila euro effettuati da intermediari non bancari, invero fissato dal relativo decreto ministeriale nella misura del 19,32% (12,88% aumentato della metà);
• considerato infine che, avendo prodotto copia del contratto di mutuo da cui deriva il diritto del mutante al pagamento delle relative rate (v. doc. 5 fascicolo monitorio) e avendo allegato l'avvenuto inadempimento della parte mutuataria, la pacificamente subentrata nel credito Controparte_1 originariamente facente capo dalla Citicorp Finanziaria S.p.A., ha adeguatamente assolto l'onere probatorio e di allegazione su di essa gravante al fine di ottenere una pronuncia condannatoria verso il debitore
(cfr. Cass., sez. un, 30.10.2001, n. 13533 secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo
5 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
• che, venendo in rilievo un contratto di mutuo e non già un diverso rapporto bancario in cui l'evoluzione dei saldi dipende da una molteplicità di movimentazioni di accredito e addebito svolgentisi nel tempo, l'onere della prova a carico del mutante (o del suo avente causa) è di per sé assolto sulla base dei principi testé descritti, non essendo necessario il deposito di estratto conto analitico;
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere rigettata;
• e che infine le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 14044/2019, così Parte_1
provvede:
1. - rigetta l'opposizione;
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in €3.400,00# per Controparte_1
compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 19 giugno 2025
Il Giudice
UI D'ND
6