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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 9965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9965 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 642 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa con ricorso
DA
(n. a Napoli l'08.03.1985 – C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fulvio FUCITO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(n. a Fes Medina – Marocco il 03.05.1988) residente in 223 Shamal CP_1
Residences Jumeirah Village Circle – DUBAI UAE
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con a Napoli il 13/12/2018; CP_1 che dal matrimonio non erano nati figli;
1 che la sig.ra aveva abbandonato definitivamente la casa coniugale e attualmente si CP_1 era trasferita a Dubai;
chiedeva:
“Che l'On.le Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi dinnanzi all'Ill.mo Presidente, nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis. 14
c.p.c., voglia all'udienza di prima trattazione previo esperimento del tentativo di conciliazione, emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo per il prosieguo del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti:
CONCLUSIONI
In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile considerato che la sig.ra nata in [...] – Marocco il 03/05/1988 ha abbandonato la casa CP_1 coniugale e attualmente non risiede in Italia e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15
c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: Dichiarare la separazione personale dei coniugi fissando apposita udienza per la loro conferma;
In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente la quale ha abbandonato la casa coniugale, violando l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale
e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione ex art. 143 cc.;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
Condannare la sig.ra nata in [...] – Marocco il 03/05/1988 al CP_1 pagamento delle spese e compensi del presente procedimento.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. c.p.c.
e con decreto, ritenuti non sussistenti i presupposti per provvedere ex art. 473bis.15 c.p.c., veniva fissata udienza di comparizione delle parti.
La resistente non si costituiva.
All'udienza del 09/10/2025, veniva dichiarata la contumacia della resistente, non costituita, sebbene regolarmente evocata in giudizio. In sede di udienza, compariva solo il ricorrente, il quale dichiarava di non vedere la sig.ra da qualche anno, e rinunciava alla CP_1 domanda di addebito formulata. A richiesta del difensore, il Giudice riservava la causa al
Collegio per la decisione, senza termini, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
2 Va confermata la dichiarazione di contumacia della resistente, non costituitasi, sebbene ritualmente evocata in giudizio.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art. 151 c.c. Ed invero ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo e che la resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Preso atto della rinuncia da parte del ricorrente alla domanda di addebito, e in assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
La parte ricorrente ha proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese, non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 77, parte I, s., Sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2018);
[...]
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
3 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
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