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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato, ex art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al N. 992/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Finita, il 19/11/1949, C.F. residente in [...]
Felice Broggi, 19 - elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De
Petra n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv.
Manlio Arnone ed elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De
Petra n. 1, presso e nello Studio Legale Lioia Santamaria;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. CP_2
(in seguito, per brevità, anche solo ), giusta procura in
[...] CP_1 autentica per Notar di Milano del 16.4.2012 (rep. Per_1
25658/14092), rappresentata e difesa dall‟Avv. (C.F. Parte_2
, che dichiara, ai sensi del secondo comma dell‟articolo C.F._2
176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec e/o numero di fax 02.45498749, ai sensi e Email_1 per gli effetti dell'art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e di eleggere domicilio, ai fini del presente giudizio, in Alessandria, alla Via Migliara n.
18 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Malvicini, giusta procura generale alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar di Milano - Per_1 rep.26265;
APPELLATO
Pag. 1 a 7
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 634/23 depositata in data
03.10.2023 nel giudizio di primo grado R.G. 1497/2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“- condannare la parte appellata alla refusione del residuo CP_3 compenso del precedente grado di giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
- il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari”.
Parte appellata: “In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l‟appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 634/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data
06/10/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all‟Avv. per fattane anticipazione”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso Parte_1 di aver sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di telefonia sull'utenza n. 0331841414 con la società e di aver Controparte_1 deciso di esercitare disdetta dal contratto dopo aver subito ingiustificate interruzioni del servizio - ha convenuto in giudizio il gestore telefonico avanti al Giudice di Pace di Ivrea, al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno e/o pagamento di indennizzo per i disagi subiti a causa dell'ingiustificata interruzione del servizio e al fine di sentir accertare di non essere tenuta al pagamento della somma di € 500,00, indebitamente richiesta dopo l'intervenuta cessazione del servizio, domandandone la compensazione. Con condanna al pagamento delle spese legali, anche per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Pag. 2 a 7 La società si è costituita in primo grado chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda.
Con sentenza n. 634/23 pubblicata in data 03.10.2023, il giudice di Pace ha accertato l'intervenuta cessazione del contratto con efficacia dal
21.12.2022, ha dichiarato non dovuta la somma fatturata nel periodo successivo, ordinandone la ripetizione a favore dell'attore, infine ha condannato la società al pagamento della somma di € 150,00 a titolo di indennizzo;
in punto spese, il giudice di pace ha liquidato le spese di lite nella misura di € 303,00 ponendole nella misura del 50% a carico della società e compensando per il residuo. Controparte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza relativamente al capo sulla statuizione delle spese di lite, chiedendo in riforma della sentenza appellata la condanna della società alla refusione Controparte_1 integrale delle spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente nel Controparte_1 giudizio, ha eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; nel merito, la società ha resistito all'impugnazione chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione in data 26.03.2025 ex art. 350 bis c.p.c.
§ Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata sono infondate.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è già stata ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame del Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente, ictu oculi, di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Quanto alla seconda eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che l'unico motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto della normativa vigente. Risulta evidente il
Pag. 3 a 7 contenuto della doglianza formulata dall'appellante, è indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e appaiono evidenti le precise critiche formulate al provvedimento impugnato;
la parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
§ Passando ad esaminate il motivo di appello proposto, l'appellante ha censurato la sentenza per aver operato la compensazione parziale delle spese di lite in mancanza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. e in particolare della reciproca soccombenza, secondo il dictum delle S.U. della Cass. 32061/2022.
L'appello è fondato.
Così si legge nel dispositivo di sentenza: “Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in Euro 303,00 oltre accessori di legge, in misura del 50%, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. Francesco Lioia e avv.
Manlio Arnone, compensate per il residuo”
Il giudice ha operato, pertanto, una compensazione parziale delle spese di lite motivando nel modo seguente: “tenuto dell'esito della causa
(accoglimento della domanda in misura inferiore del 50% di quella indicata in citazione), del valore della controversia (criterio del “decisum”), della ridotta attività processuale svolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dei criteri di cui al D.M. n. 55/14”.
Ebbene, dall'esame degli atti di primo grado, risulta che l'utente abbia avanzato una pluralità di domande (condanna al pagamento di un indennizzo in relazione all'ingiustificata interruzione del servizio, accertamento negativo del credito con diritto di ripetizione delle somme versate) le quali sono state tutte accolte dal giudice, seppur ciascuna in misura ridotta.
Tale esito del giudizio non è idoneo, anzitutto, a rientrare nella nozione di
“soccombenza reciproca” di cui all'art. 92 c.p.c., come delineata dalla giurisprudenza di legittimità da cui non vi sono ragioni per discostarsi (SS.
UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01 «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una
Pag. 4 a 7 domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.», alla motivazione di tale pronuncia si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, pertanto,
l'accoglimento di una pluralità di domande avanzate da una parte (i.e. non contrapposte) in misura inferiore a quanto richiesto non può legittimare la compensazione (anche parziale) delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c. non configurando un'ipotesi di “reciproca soccombenza”.
Inoltre, non sussistono, nel caso di specie, nemmeno gli altri presupposti indicati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese.
In particolare, la controversia non presenta affatto le caratteristiche della
“novità assoluta” (trattandosi, semplicemente, di azione di accertamento negativo di un credito per cui era stata emessa fattura) né vi è stato alcun
“mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la controversia è stata decisa sull'assunto della natura indebita dei costi di recesso per contrasto con l'art. 1 decreto Bersani) né sono state esplicitate in sentenza le “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost.
77/2018), che avrebbero giustificato la (parziale) compensazione delle spese.
Ne discende che, in riforma della sentenza di primo grado, la società
deve essere condannata al pagamento integrale delle spese di CP_1 lite nella misura, liquidata dal giudice di primo grado e ritenuta congrua da questo giudice, di € 303,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte appellata.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti
Pag. 5 a 7 dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed € 1.000,00 in ragione del decisum), liquidati in base ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (tenuto conto della natura documentale della lite) con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletatasi
(cfr. sul punto Cass. 11343/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 992/2024, in accoglimento dell'appello così provvede:
1) in riforma parziale della sentenza n. sentenza n. 634/23 pronunciata dal
Giudice di Pace di Ivrea e pubblicata in data 03.10.2023, condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado, che sono liquidate in € 303,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti
Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 91,5 per contributo unificato e marca;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Ivrea lì, 15.05.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 6 a 7 Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato, ex art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al N. 992/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Finita, il 19/11/1949, C.F. residente in [...]
Felice Broggi, 19 - elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De
Petra n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv.
Manlio Arnone ed elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Giulio De
Petra n. 1, presso e nello Studio Legale Lioia Santamaria;
APPELLANTE contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. CP_2
(in seguito, per brevità, anche solo ), giusta procura in
[...] CP_1 autentica per Notar di Milano del 16.4.2012 (rep. Per_1
25658/14092), rappresentata e difesa dall‟Avv. (C.F. Parte_2
, che dichiara, ai sensi del secondo comma dell‟articolo C.F._2
176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec e/o numero di fax 02.45498749, ai sensi e Email_1 per gli effetti dell'art. 2 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e di eleggere domicilio, ai fini del presente giudizio, in Alessandria, alla Via Migliara n.
18 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Malvicini, giusta procura generale alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar di Milano - Per_1 rep.26265;
APPELLATO
Pag. 1 a 7
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 634/23 depositata in data
03.10.2023 nel giudizio di primo grado R.G. 1497/2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“- condannare la parte appellata alla refusione del residuo CP_3 compenso del precedente grado di giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
- il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari”.
Parte appellata: “In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l‟appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 634/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data
06/10/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all‟Avv. per fattane anticipazione”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso Parte_1 di aver sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di telefonia sull'utenza n. 0331841414 con la società e di aver Controparte_1 deciso di esercitare disdetta dal contratto dopo aver subito ingiustificate interruzioni del servizio - ha convenuto in giudizio il gestore telefonico avanti al Giudice di Pace di Ivrea, al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno e/o pagamento di indennizzo per i disagi subiti a causa dell'ingiustificata interruzione del servizio e al fine di sentir accertare di non essere tenuta al pagamento della somma di € 500,00, indebitamente richiesta dopo l'intervenuta cessazione del servizio, domandandone la compensazione. Con condanna al pagamento delle spese legali, anche per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Pag. 2 a 7 La società si è costituita in primo grado chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda.
Con sentenza n. 634/23 pubblicata in data 03.10.2023, il giudice di Pace ha accertato l'intervenuta cessazione del contratto con efficacia dal
21.12.2022, ha dichiarato non dovuta la somma fatturata nel periodo successivo, ordinandone la ripetizione a favore dell'attore, infine ha condannato la società al pagamento della somma di € 150,00 a titolo di indennizzo;
in punto spese, il giudice di pace ha liquidato le spese di lite nella misura di € 303,00 ponendole nella misura del 50% a carico della società e compensando per il residuo. Controparte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza relativamente al capo sulla statuizione delle spese di lite, chiedendo in riforma della sentenza appellata la condanna della società alla refusione Controparte_1 integrale delle spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente nel Controparte_1 giudizio, ha eccepito preliminarmente la manifesta infondatezza dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. e la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; nel merito, la società ha resistito all'impugnazione chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione in data 26.03.2025 ex art. 350 bis c.p.c.
§ Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata sono infondate.
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è già stata ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rimessa in decisione.
Le questioni sottoposte all'esame del Tribunale non sono, infatti, di pronta soluzione e la causa non è neppure carente, ictu oculi, di una ragionevole probabilità di essere accolta.
Quanto alla seconda eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che l'unico motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto della normativa vigente. Risulta evidente il
Pag. 3 a 7 contenuto della doglianza formulata dall'appellante, è indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e appaiono evidenti le precise critiche formulate al provvedimento impugnato;
la parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
§ Passando ad esaminate il motivo di appello proposto, l'appellante ha censurato la sentenza per aver operato la compensazione parziale delle spese di lite in mancanza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. e in particolare della reciproca soccombenza, secondo il dictum delle S.U. della Cass. 32061/2022.
L'appello è fondato.
Così si legge nel dispositivo di sentenza: “Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in Euro 303,00 oltre accessori di legge, in misura del 50%, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. Francesco Lioia e avv.
Manlio Arnone, compensate per il residuo”
Il giudice ha operato, pertanto, una compensazione parziale delle spese di lite motivando nel modo seguente: “tenuto dell'esito della causa
(accoglimento della domanda in misura inferiore del 50% di quella indicata in citazione), del valore della controversia (criterio del “decisum”), della ridotta attività processuale svolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dei criteri di cui al D.M. n. 55/14”.
Ebbene, dall'esame degli atti di primo grado, risulta che l'utente abbia avanzato una pluralità di domande (condanna al pagamento di un indennizzo in relazione all'ingiustificata interruzione del servizio, accertamento negativo del credito con diritto di ripetizione delle somme versate) le quali sono state tutte accolte dal giudice, seppur ciascuna in misura ridotta.
Tale esito del giudizio non è idoneo, anzitutto, a rientrare nella nozione di
“soccombenza reciproca” di cui all'art. 92 c.p.c., come delineata dalla giurisprudenza di legittimità da cui non vi sono ragioni per discostarsi (SS.
UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01 «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una
Pag. 4 a 7 domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.», alla motivazione di tale pronuncia si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, pertanto,
l'accoglimento di una pluralità di domande avanzate da una parte (i.e. non contrapposte) in misura inferiore a quanto richiesto non può legittimare la compensazione (anche parziale) delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c. non configurando un'ipotesi di “reciproca soccombenza”.
Inoltre, non sussistono, nel caso di specie, nemmeno gli altri presupposti indicati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese.
In particolare, la controversia non presenta affatto le caratteristiche della
“novità assoluta” (trattandosi, semplicemente, di azione di accertamento negativo di un credito per cui era stata emessa fattura) né vi è stato alcun
“mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la controversia è stata decisa sull'assunto della natura indebita dei costi di recesso per contrasto con l'art. 1 decreto Bersani) né sono state esplicitate in sentenza le “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost.
77/2018), che avrebbero giustificato la (parziale) compensazione delle spese.
Ne discende che, in riforma della sentenza di primo grado, la società
deve essere condannata al pagamento integrale delle spese di CP_1 lite nella misura, liquidata dal giudice di primo grado e ritenuta congrua da questo giudice, di € 303,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte appellata.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti
Pag. 5 a 7 dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed € 1.000,00 in ragione del decisum), liquidati in base ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (tenuto conto della natura documentale della lite) con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletatasi
(cfr. sul punto Cass. 11343/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 992/2024, in accoglimento dell'appello così provvede:
1) in riforma parziale della sentenza n. sentenza n. 634/23 pronunciata dal
Giudice di Pace di Ivrea e pubblicata in data 03.10.2023, condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado, che sono liquidate in € 303,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti
Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 91,5 per contributo unificato e marca;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Ivrea lì, 15.05.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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