Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2024, n. 28641
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Sentenza 7 novembre 2024

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La pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi può giovare solo a chi l'ha proposta e coltivata e non ai soggetti del processo esecutivo che, benché lesi nella propria posizione dagli effetti dell'atto da altri opposto, sono rimasti inerti. (Nella specie, a fronte di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di più terzi pignorati, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva esteso la statuizione di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche a carico di un istituto di credito pignorato che tale opposizione non aveva coltivato e per il quale, dunque, l'ordinanza di assegnazione doveva considerarsi ormai inoppugnabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2024, n. 28641
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28641
    Data del deposito : 7 novembre 2024

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