CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Massime • 1
La pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi può giovare solo a chi l'ha proposta e coltivata e non ai soggetti del processo esecutivo che, benché lesi nella propria posizione dagli effetti dell'atto da altri opposto, sono rimasti inerti. (Nella specie, a fronte di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di più terzi pignorati, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva esteso la statuizione di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche a carico di un istituto di credito pignorato che tale opposizione non aveva coltivato e per il quale, dunque, l'ordinanza di assegnazione doveva considerarsi ormai inoppugnabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2024, n. 28641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28641 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso N. 29481/2022 R.G. proposto da: ON ON, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. GI Pezzano come da procura in atti, domicilio digitale pezzano.giuseppe@avvocatifoggia.legalmail.it
- ricorrente -
contro POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso l’Area Legale Territoriale Centro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Agosto e AL Di SO, come da procura a margine del controricorso, domicilio digitale;
- controricorrente -
N. 29481/22 R.G. 2 e contro INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del procuratore speciale SA CA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell’avv. Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale benedettogargani@pec.studiolegalegargani.it
- controricorrente -
e contro PE BANCA s.p.a., in persona del procuratore speciale Paolo Mazza, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell’avv. Alessandro Izzo, rappresentata e difesa dall’avv. IO Casiere come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale casiere.antonio@avvocatifoggia.legalmail.it
- controricorrente -
e contro FINDOMESTIC BANCA s.p.a., AN RA, AN CH, AN NI e AN RL (quali eredi di AN GIUSEPPE)
- intimati -
avverso la sentenza n. 1490/2022 del Tribunale di Foggia, depositata in data 30.5.2022; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2024 dal consigliere Salvatore Saija;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 30.5.2022, il Tribunale di Foggia - quale giudice del rinvio a seguito di Cass. n. 6587/2021 - accolse l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Poste IA s.p.a. e da NC Apulia s.p.a. avverso l’ordinanza di N. 29481/22 R.G. 3 assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 29.1.2015, emessa dal g.e. foggiano (nella procedura iscritta al N. 9355/2013 R.G.E.) in favore del creditore pignorante IO TE e in danno dell’esecutato GI AN, a carico solidale di tutti i terzi pignorati (oltre alle predette società, anche di NC Carime s.p.a., NC Popolare dell’Emilia-Romagna soc. coop. e Findomestic NC s.p.a.). Il giudice del rinvio, in particolare, revocò l’ordinanza opposta in quanto il pignoramento presso terzi non era stato notificato al debitore esecutato, e condannò il pignorante alla restituzione della somma di € 25.577,04 in favore di NC ES (già NC Apulia) e di € 19.194,16 in favore di PE, nonché i procuratori del AN alla restituzione alla stessa NC ES e alla PE di quanto da queste pagato per spese legali;
infine, regolò le spese dell’intero giudizio. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione IO TE, sulla scorta di tre motivi, cui resistono con autonomi controricorsi Poste IA s.p.a., ES PA s.p.a. e PE NC s.p.a. Gli altri intimati non hanno resistito. Il ricorrente, nonché tutte le controricorrenti, tranne Poste IA s.p.a., hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte (confermate nella discussione orale, nell’odierna pubblica udienza), chiedendo l’accoglimento del secondo motivo del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 della legge 890/1982, 2697 c.c., 24 e 111 Cost., 392 e 393 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto “la ritualità” della notifica al creditore procedente TE IO, dell’atto di citazione N. 29481/22 R.G. 4 introduttivo del giudizio di rinvio, operata da Poste IA, per l’effetto dichiarandone la contumacia, perché non costituitosi. Osserva il ricorrente che, invece, detta notifica, richiesta all’UNEP presso il Tribunale di Foggia da Poste IA a mezzo del servizio postale, non si è mai perfezionata. 1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1292, 1294, 1306 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice del rinvio accolto la domanda di PE NC s.p.a., condannando alle restituzioni IO TE (ed i suoi legali distrattari), nonostante il giudicato già formatosi a carico di tale banca;
essa, infatti, non aveva impugnato per cassazione la sentenza N. 1858/2017 del Tribunale di Foggia, che aveva totalmente rigettato la sua opposizione ex art. 617 c.p.c., confermando l’ordinanza di assegnazione somme emessa il 29.01.2015 dal g.e. nel procedimento N. 9355/2013 R.G.E., con cui le era stato imposto il pagamento in via solidale con gli altri terzi pignorati in favore del creditore procedente IO TE. 1.3 - Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità della costituzione in giudizio da parte di ES PA s.p.a. (quale incorporante di NC Apulia s.p.a.), non rilevata d’ufficio dal giudice del rinvio, derivante dalla mancanza agli atti della procura speciale abilitante la asserita procuratrice speciale al rilascio del mandato ad litem. 2.1 - Premesso che, complessivamente, il ricorso in esame rispetta i requisiti previsti dall’art. 366, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, essendosi offerta una più che sufficiente esposizione dei fatti sostanziali e N. 29481/22 R.G. 5 processuali ed essendosi chiaramente indicate le censure svolte riguardo a specifiche statuizioni adottate dal Tribunale foggiano, osserva la Corte che, con riguardo al primo motivo, non appare condivisibile la denunciata non autosufficienza del mezzo ventilata sia dal P.G., nonché sostanzialmente da NC ES, per non essere stato riprodotto il contenuto della relata di notifica e dell’avviso di ricevimento. Infatti, è stato condivisibilmente affermato che “In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti” (Cass. n. 1150/2019). Ebbene, dall’esame del mezzo - come pure sottolineato dal ricorrente in memoria - risultano idoneamente tutti gli elementi che consentono a questa Corte di valutare la potenziale decisività della censura in parola già sulla base di quanto riportato in ricorso, sicché l’eccezione deve essere disattesa. 2.2 - Il motivo è però infondato. L’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione con rinvio della prima sentenza di merito, è stato notificato da Poste IA s.p.a. (quale parte processuale) a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 890/1982. Stante l’assenza del destinatario IO TE, accertata dall’ufficiale postale all’atto del tentativo di consegna del plico, ne è stato disposto il deposito presso N. 29481/22 R.G. 6 l’ufficio postale e si è data informativa al TE con spedizione di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982. Ora, è noto che, in base all’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 10012/2021, la notifica a mezzo del servizio postale, in caso di irreperibilità del destinatario, si perfeziona a seguito della effettiva ricezione della CAD;
il che può avvenire o mediante consegna effettiva della raccomandata a mani del destinatario (o di persona legittimata a riceverla), oppure mediante consegna “legale” (ossia, nelle forme di legge, diverse dalla consegna a mani) e dunque (trattandosi di raccomandata) nelle forme del regolamento postale: occorre cioè, che - se la CAD non viene consegnata a mani del destinatario - la raccomandata venga depositata presso l’ufficio postale, intendendosi perfezionata la consegna (in caso di mancato ritiro del plico presso l’ufficio postale) una volta maturato il tempo di compiuta giacenza della raccomandata. In mancanza di tale supplemento procedurale, la notifica ex art. 8 non ha modo di perfezionarsi. Ora, dal doc. 5 allegato al ricorso, risulta che la CAD non è stata consegnata a mani (come è pacifico), ma che ad essa ha fatto seguito il deposito del plico che la conteneva presso l’ufficio postale, ai fini del perfezionamento della notifica, in ultima analisi, per compiuta giacenza. Risulta, in altre parole, che l’agente postale ha emesso l’avviso di giacenza e che effettivamente la raccomandata contenente la CAD è rimasta giacente presso l’ufficio postale per il periodo prescritto dal regolamento postale di cui al d.m.
1.10.2008 e comunque per almeno dieci giorni, ai fini del perfezionamento per compiuta giacenza, termine esplicitamente previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982, cui qui può farsi ricorso per analogia, trattandosi (quella in esame) di questione simile N. 29481/22 R.G. 7 ed in tutto equiparabile a quella esplicitamente disciplinata: la ricezione “legale” della CAD da parte del TE, dunque, può dirsi sussistente, e con essa il perfezionamento della notifica dell’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., posto che, dovendo computarsi il dies a quo nella data del 11.6.2021, indicata nell’avviso di ricevimento quale data di deposito e spedizione della racc. contenente la CAD (senza che, in proposito, risulti presentata alcuna querela di falso, facendo dunque fede detta attestazione a tutti gli effetti di legge), la restituzione al mittente effettuata il 23.6.2021 è avvenuta certamente dopo il perfezionamento della consegna. Il motivo è dunque rigettato. 3.1 - Il secondo motivo è invece fondato, nei termini che seguono. Occorre però premettere che il Tribunale foggiano, in sede di rinvio, ha non solo annullato tout court - accogliendo le opposizioni agli atti esecutivi promosse e/o proseguite da Poste IA e NC ES PA - l’opposta ordinanza di assegnazione, ma ha anche provveduto alla condanna di IO TE alla restituzione di quanto conseguito in esecuzione di detta ordinanza, ritenendo di tanto poter disporre, anche d’ufficio quale giudice del rinvio, come effetto immediatamente derivante dalla cassazione della sentenza impugnata, operata nella specie dalla citata Cass. n. 6587/2021. Nel far ciò, però, il Tribunale pugliese non ha considerato che la pronuncia sulle opposizioni formali ha natura meramente rescindente, principio su cui è ferma la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. n. 28926/2023, ove altri e compiuti riferimenti), sicché al giudice del merito non è consentito andare oltre - in caso di accoglimento dell’opposizione stessa - la pronuncia di annullamento dell’atto opposto. In alcun modo, dunque, il Tribunale avrebbe potuto disporre N. 29481/22 R.G. 8 le restituzioni che, stante l’impossibilità che, in proposito, provvedesse il g.e. (non dotato di un simile potere), avrebbero dovuto costituire oggetto di autonome azioni di ripetizioni d’indebito, da parte dei solventes;
tuttavia, salvo quanto si dirà infra nello scrutinio del secondo mezzo, non è possibile statuire al riguardo in questa sede, stante la natura vincolata del giudizio di legittimità e l’assenza di specifiche censure al riguardo, da parte di alcuno. 3.2 - Ciò chiarito, e venendo alla inusuale assegnazione “in solido” di tutti i crediti dichiarati dai terzi pignorati ex art. 547 c.p.c., operata dal g.e. con l’ordinanza opposta, ritiene la Corte di poter condividere il percorso prospettato dal P.G., nel senso che detta assegnazione “solidale” non comporta, in realtà, una effettiva solidarietà tra terzi pignorati, in vantaggio del creditore assegnatario IO TE: ciascun rapporto di debito-credito intercorrente tra il debitore esecutato GI AN e ciascuno dei terzi pignorati ha indubbiamente una autonomia strutturale e funzionale del tutto incompatibile con la solidarietà passiva ex art. 1292 c.c., che non può in alcun modo sorgere né per effetto del pignoramento (trattandosi, in caso di pluralità di terzi pignorati, di plurime ed autonome azioni esecutive), né con l’ordinanza di assegnazione, difettando per definizione (almeno) l’eadem causa obligandi, se non anche l’idem debitum. In realtà, per effetto di una simile assegnazione, il g.e. ha finito col generare (certamente, esorbitando dai suoi poteri, che non comprendono l’immutazione oggettiva dei rapporti oggetto del processo esecutivo da lui diretto) un fascio di obbligazioni alternative ex latere debitoris in favore di IO TE;
ma il terzo costretto a pagare l’importo assegnato non può comunque avere regresso verso N. 29481/22 R.G. 9 gli altri, proprio per l’assoluta autonomia del rapporto obbligatorio che lo lega all’esecutato e, per effetto della cessione forzosa del credito, ex art. 2928 c.c., al creditore pignorante assegnatario (considerazioni in tutto analoghe possono muoversi, ovviamente, con riguardo agli altri terzi pignorati, destinatari di detta ordinanza). Una volta che il creditore - in consimili situazioni - abbia effettuato l’electio, rivolgendosi ad uno specifico debitor debitoris, il solo effetto che questi consegue, adempiendo il proprio obbligo in favore dell’assegnatario, è quello di liberarsi corrispondentemente nei confronti del debitore esecutato, non altro (beninteso, salvo l’effetto estintivo, se del caso anche solo parziale, di tale solutio, opponibile dagli altri terzi debitores debitoris che fossero in séguito compulsati per l’adempimento dal creditore assegnatario, già procedente). 3.3 - Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte è ampiamente ricevuto il principio per cui l’adozione di un provvedimento abnorme da parte del g.e. non esime il soggetto interessato dall’onere di proporre l’opposizione formale ex art. 617 c.p.c., pena l’inoppugnabilità dell’atto, benché affetto da abnormità (v. Cass. n. 28562/2023; Cass. n. 11698/2024). Ora, ove si consideri che PE NC non ha coltivato l’opposizione spiegata ex art. 617 c.p.c. in relazione all’ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 29.1.2015, non ricorrendo per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1858/2017 (poi cassata da questa Corte con sentenza n. 6587/2021, ma su ricorso di altri terzi pignorati, Poste IA e NC Apulia, quest’ultima poi incorporata da NC ES PA), che aveva respinto detta opposizione, risulta di tutta evidenza che essa non può che restare vincolata agli effetti dell’atto, originariamente opposto (benché, a quanto pare, per ragioni diverse N. 29481/22 R.G. 10 da quella prima descritta), ma oramai definitivamente consolidatosi nei suoi confronti (a differenza delle altre due banche appena citate, che invece sono risultate vittoriose, sia nel precedente giudizio di legittimità, che all’esito del giudizio di rinvio) e, per di più, con l’autorità della cosa giudicata. In altre parole, la pronuncia rescindente del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., contrariamente a quanto opinato dal giudice del rinvio, può giovare solo a chi abbia proposto e coltivato utilmente l’opposizione stessa, non anche nei confronti delle altre parti del processo esecutivo, rimaste inerti, benché lese nella propria posizione dagli effetti dell’atto esecutivo da altri opposto. Ha dunque in ogni caso errato il Tribunale nel condannare IO TE (e i suoi legali distrattari) alla restituzione di quanto ricevuto da PE NC, perché nei suoi confronti l’ordinanza di assegnazione era da considerare ormai inoppugnabile, né può in alcun modo rilevare che essa - in accoglimento dell’opposizione formale da altri proposta - sia stata annullata e/o revocata. 4.1 - Il terzo motivo è infondato. Come risulta ampiamente dalla documentazione allegata al controricorso di NC ES PA e comunque ivi riprodotta, la procura speciale indicata nella comparsa di costituzione in appello quale fonte del potere rappresentativo di SA CA (procura in notar Carlotta Dorina Stella Marchetti in data 14.4.2021, rep. 6745, racc. 4737) è stata regolarmente prodotta dinanzi al Tribunale di Foggia in sede di rinvio, ed in essa risulta - tra gli altri - quale procuratore speciale nominato, la predetta SA CA. Tanto basta, ai fini del rigetto della censura in esame, giacché gli ulteriori profili agitati dal ricorrente in memoria tendono ad ampliarne - inammissibilmente - la N. 29481/22 R.G. 11 portata, noto essendo che con la memoria il ricorrente “non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione” (ex plurimis, Cass. n. 8949/2023). 5.1 - In definitiva, sono rigettati il primo e il terzo motivo, mentre è accolto il secondo. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione senza rinvio, sebbene limitatamente al capo di condanna restitutoria in favore di PE NC e ferma nel resto, non occorrendo ulteriormente statuire in proposito. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore degli importi riconosciuti oggetto delle rispettive pretese, seguono la soccombenza e, nei rapporti tra il ricorrente da un lato e Poste IA s.p.a. e NC ES PA s.p.a. vanno poste, quanto al giudizio di legittimità, a carico di IO TE;
nei rapporti tra il ricorrente e PE NC s.p.a. vanno poste, sia per il giudizio di merito, che per questo giudizio di legittimità, a carico di quest’ultima.
P. Q. M.
la Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso e accoglie il secondo;
cassa in relazione la sentenza impugnata, senza rinvio. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Poste IA s.p.a. e NC ES PA s.p.a., che liquida rispettivamente in € 5.500,00 ed in € 6.100,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge;
condanna PE NC s.p.a. alla rifusione delle spese dell’intero giudizio in favore di N. 29481/22 R.G. 12 IO TE, spese liquidate in € 4.050,00 per compensi per il giudizio di primo grado, € 4.050,00 per compensi per il giudizio di rinvio ed € 5.500,00 per compensi per il giudizio di legittimità, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno
- ricorrente -
contro POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso l’Area Legale Territoriale Centro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Agosto e AL Di SO, come da procura a margine del controricorso, domicilio digitale;
- controricorrente -
N. 29481/22 R.G. 2 e contro INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del procuratore speciale SA CA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell’avv. Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale benedettogargani@pec.studiolegalegargani.it
- controricorrente -
e contro PE BANCA s.p.a., in persona del procuratore speciale Paolo Mazza, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell’avv. Alessandro Izzo, rappresentata e difesa dall’avv. IO Casiere come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale casiere.antonio@avvocatifoggia.legalmail.it
- controricorrente -
e contro FINDOMESTIC BANCA s.p.a., AN RA, AN CH, AN NI e AN RL (quali eredi di AN GIUSEPPE)
- intimati -
avverso la sentenza n. 1490/2022 del Tribunale di Foggia, depositata in data 30.5.2022; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2024 dal consigliere Salvatore Saija;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 30.5.2022, il Tribunale di Foggia - quale giudice del rinvio a seguito di Cass. n. 6587/2021 - accolse l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Poste IA s.p.a. e da NC Apulia s.p.a. avverso l’ordinanza di N. 29481/22 R.G. 3 assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 29.1.2015, emessa dal g.e. foggiano (nella procedura iscritta al N. 9355/2013 R.G.E.) in favore del creditore pignorante IO TE e in danno dell’esecutato GI AN, a carico solidale di tutti i terzi pignorati (oltre alle predette società, anche di NC Carime s.p.a., NC Popolare dell’Emilia-Romagna soc. coop. e Findomestic NC s.p.a.). Il giudice del rinvio, in particolare, revocò l’ordinanza opposta in quanto il pignoramento presso terzi non era stato notificato al debitore esecutato, e condannò il pignorante alla restituzione della somma di € 25.577,04 in favore di NC ES (già NC Apulia) e di € 19.194,16 in favore di PE, nonché i procuratori del AN alla restituzione alla stessa NC ES e alla PE di quanto da queste pagato per spese legali;
infine, regolò le spese dell’intero giudizio. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione IO TE, sulla scorta di tre motivi, cui resistono con autonomi controricorsi Poste IA s.p.a., ES PA s.p.a. e PE NC s.p.a. Gli altri intimati non hanno resistito. Il ricorrente, nonché tutte le controricorrenti, tranne Poste IA s.p.a., hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte (confermate nella discussione orale, nell’odierna pubblica udienza), chiedendo l’accoglimento del secondo motivo del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 della legge 890/1982, 2697 c.c., 24 e 111 Cost., 392 e 393 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto “la ritualità” della notifica al creditore procedente TE IO, dell’atto di citazione N. 29481/22 R.G. 4 introduttivo del giudizio di rinvio, operata da Poste IA, per l’effetto dichiarandone la contumacia, perché non costituitosi. Osserva il ricorrente che, invece, detta notifica, richiesta all’UNEP presso il Tribunale di Foggia da Poste IA a mezzo del servizio postale, non si è mai perfezionata. 1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1292, 1294, 1306 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice del rinvio accolto la domanda di PE NC s.p.a., condannando alle restituzioni IO TE (ed i suoi legali distrattari), nonostante il giudicato già formatosi a carico di tale banca;
essa, infatti, non aveva impugnato per cassazione la sentenza N. 1858/2017 del Tribunale di Foggia, che aveva totalmente rigettato la sua opposizione ex art. 617 c.p.c., confermando l’ordinanza di assegnazione somme emessa il 29.01.2015 dal g.e. nel procedimento N. 9355/2013 R.G.E., con cui le era stato imposto il pagamento in via solidale con gli altri terzi pignorati in favore del creditore procedente IO TE. 1.3 - Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità della costituzione in giudizio da parte di ES PA s.p.a. (quale incorporante di NC Apulia s.p.a.), non rilevata d’ufficio dal giudice del rinvio, derivante dalla mancanza agli atti della procura speciale abilitante la asserita procuratrice speciale al rilascio del mandato ad litem. 2.1 - Premesso che, complessivamente, il ricorso in esame rispetta i requisiti previsti dall’art. 366, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, essendosi offerta una più che sufficiente esposizione dei fatti sostanziali e N. 29481/22 R.G. 5 processuali ed essendosi chiaramente indicate le censure svolte riguardo a specifiche statuizioni adottate dal Tribunale foggiano, osserva la Corte che, con riguardo al primo motivo, non appare condivisibile la denunciata non autosufficienza del mezzo ventilata sia dal P.G., nonché sostanzialmente da NC ES, per non essere stato riprodotto il contenuto della relata di notifica e dell’avviso di ricevimento. Infatti, è stato condivisibilmente affermato che “In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti” (Cass. n. 1150/2019). Ebbene, dall’esame del mezzo - come pure sottolineato dal ricorrente in memoria - risultano idoneamente tutti gli elementi che consentono a questa Corte di valutare la potenziale decisività della censura in parola già sulla base di quanto riportato in ricorso, sicché l’eccezione deve essere disattesa. 2.2 - Il motivo è però infondato. L’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione con rinvio della prima sentenza di merito, è stato notificato da Poste IA s.p.a. (quale parte processuale) a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 890/1982. Stante l’assenza del destinatario IO TE, accertata dall’ufficiale postale all’atto del tentativo di consegna del plico, ne è stato disposto il deposito presso N. 29481/22 R.G. 6 l’ufficio postale e si è data informativa al TE con spedizione di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982. Ora, è noto che, in base all’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 10012/2021, la notifica a mezzo del servizio postale, in caso di irreperibilità del destinatario, si perfeziona a seguito della effettiva ricezione della CAD;
il che può avvenire o mediante consegna effettiva della raccomandata a mani del destinatario (o di persona legittimata a riceverla), oppure mediante consegna “legale” (ossia, nelle forme di legge, diverse dalla consegna a mani) e dunque (trattandosi di raccomandata) nelle forme del regolamento postale: occorre cioè, che - se la CAD non viene consegnata a mani del destinatario - la raccomandata venga depositata presso l’ufficio postale, intendendosi perfezionata la consegna (in caso di mancato ritiro del plico presso l’ufficio postale) una volta maturato il tempo di compiuta giacenza della raccomandata. In mancanza di tale supplemento procedurale, la notifica ex art. 8 non ha modo di perfezionarsi. Ora, dal doc. 5 allegato al ricorso, risulta che la CAD non è stata consegnata a mani (come è pacifico), ma che ad essa ha fatto seguito il deposito del plico che la conteneva presso l’ufficio postale, ai fini del perfezionamento della notifica, in ultima analisi, per compiuta giacenza. Risulta, in altre parole, che l’agente postale ha emesso l’avviso di giacenza e che effettivamente la raccomandata contenente la CAD è rimasta giacente presso l’ufficio postale per il periodo prescritto dal regolamento postale di cui al d.m.
1.10.2008 e comunque per almeno dieci giorni, ai fini del perfezionamento per compiuta giacenza, termine esplicitamente previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982, cui qui può farsi ricorso per analogia, trattandosi (quella in esame) di questione simile N. 29481/22 R.G. 7 ed in tutto equiparabile a quella esplicitamente disciplinata: la ricezione “legale” della CAD da parte del TE, dunque, può dirsi sussistente, e con essa il perfezionamento della notifica dell’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., posto che, dovendo computarsi il dies a quo nella data del 11.6.2021, indicata nell’avviso di ricevimento quale data di deposito e spedizione della racc. contenente la CAD (senza che, in proposito, risulti presentata alcuna querela di falso, facendo dunque fede detta attestazione a tutti gli effetti di legge), la restituzione al mittente effettuata il 23.6.2021 è avvenuta certamente dopo il perfezionamento della consegna. Il motivo è dunque rigettato. 3.1 - Il secondo motivo è invece fondato, nei termini che seguono. Occorre però premettere che il Tribunale foggiano, in sede di rinvio, ha non solo annullato tout court - accogliendo le opposizioni agli atti esecutivi promosse e/o proseguite da Poste IA e NC ES PA - l’opposta ordinanza di assegnazione, ma ha anche provveduto alla condanna di IO TE alla restituzione di quanto conseguito in esecuzione di detta ordinanza, ritenendo di tanto poter disporre, anche d’ufficio quale giudice del rinvio, come effetto immediatamente derivante dalla cassazione della sentenza impugnata, operata nella specie dalla citata Cass. n. 6587/2021. Nel far ciò, però, il Tribunale pugliese non ha considerato che la pronuncia sulle opposizioni formali ha natura meramente rescindente, principio su cui è ferma la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. n. 28926/2023, ove altri e compiuti riferimenti), sicché al giudice del merito non è consentito andare oltre - in caso di accoglimento dell’opposizione stessa - la pronuncia di annullamento dell’atto opposto. In alcun modo, dunque, il Tribunale avrebbe potuto disporre N. 29481/22 R.G. 8 le restituzioni che, stante l’impossibilità che, in proposito, provvedesse il g.e. (non dotato di un simile potere), avrebbero dovuto costituire oggetto di autonome azioni di ripetizioni d’indebito, da parte dei solventes;
tuttavia, salvo quanto si dirà infra nello scrutinio del secondo mezzo, non è possibile statuire al riguardo in questa sede, stante la natura vincolata del giudizio di legittimità e l’assenza di specifiche censure al riguardo, da parte di alcuno. 3.2 - Ciò chiarito, e venendo alla inusuale assegnazione “in solido” di tutti i crediti dichiarati dai terzi pignorati ex art. 547 c.p.c., operata dal g.e. con l’ordinanza opposta, ritiene la Corte di poter condividere il percorso prospettato dal P.G., nel senso che detta assegnazione “solidale” non comporta, in realtà, una effettiva solidarietà tra terzi pignorati, in vantaggio del creditore assegnatario IO TE: ciascun rapporto di debito-credito intercorrente tra il debitore esecutato GI AN e ciascuno dei terzi pignorati ha indubbiamente una autonomia strutturale e funzionale del tutto incompatibile con la solidarietà passiva ex art. 1292 c.c., che non può in alcun modo sorgere né per effetto del pignoramento (trattandosi, in caso di pluralità di terzi pignorati, di plurime ed autonome azioni esecutive), né con l’ordinanza di assegnazione, difettando per definizione (almeno) l’eadem causa obligandi, se non anche l’idem debitum. In realtà, per effetto di una simile assegnazione, il g.e. ha finito col generare (certamente, esorbitando dai suoi poteri, che non comprendono l’immutazione oggettiva dei rapporti oggetto del processo esecutivo da lui diretto) un fascio di obbligazioni alternative ex latere debitoris in favore di IO TE;
ma il terzo costretto a pagare l’importo assegnato non può comunque avere regresso verso N. 29481/22 R.G. 9 gli altri, proprio per l’assoluta autonomia del rapporto obbligatorio che lo lega all’esecutato e, per effetto della cessione forzosa del credito, ex art. 2928 c.c., al creditore pignorante assegnatario (considerazioni in tutto analoghe possono muoversi, ovviamente, con riguardo agli altri terzi pignorati, destinatari di detta ordinanza). Una volta che il creditore - in consimili situazioni - abbia effettuato l’electio, rivolgendosi ad uno specifico debitor debitoris, il solo effetto che questi consegue, adempiendo il proprio obbligo in favore dell’assegnatario, è quello di liberarsi corrispondentemente nei confronti del debitore esecutato, non altro (beninteso, salvo l’effetto estintivo, se del caso anche solo parziale, di tale solutio, opponibile dagli altri terzi debitores debitoris che fossero in séguito compulsati per l’adempimento dal creditore assegnatario, già procedente). 3.3 - Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte è ampiamente ricevuto il principio per cui l’adozione di un provvedimento abnorme da parte del g.e. non esime il soggetto interessato dall’onere di proporre l’opposizione formale ex art. 617 c.p.c., pena l’inoppugnabilità dell’atto, benché affetto da abnormità (v. Cass. n. 28562/2023; Cass. n. 11698/2024). Ora, ove si consideri che PE NC non ha coltivato l’opposizione spiegata ex art. 617 c.p.c. in relazione all’ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 29.1.2015, non ricorrendo per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1858/2017 (poi cassata da questa Corte con sentenza n. 6587/2021, ma su ricorso di altri terzi pignorati, Poste IA e NC Apulia, quest’ultima poi incorporata da NC ES PA), che aveva respinto detta opposizione, risulta di tutta evidenza che essa non può che restare vincolata agli effetti dell’atto, originariamente opposto (benché, a quanto pare, per ragioni diverse N. 29481/22 R.G. 10 da quella prima descritta), ma oramai definitivamente consolidatosi nei suoi confronti (a differenza delle altre due banche appena citate, che invece sono risultate vittoriose, sia nel precedente giudizio di legittimità, che all’esito del giudizio di rinvio) e, per di più, con l’autorità della cosa giudicata. In altre parole, la pronuncia rescindente del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., contrariamente a quanto opinato dal giudice del rinvio, può giovare solo a chi abbia proposto e coltivato utilmente l’opposizione stessa, non anche nei confronti delle altre parti del processo esecutivo, rimaste inerti, benché lese nella propria posizione dagli effetti dell’atto esecutivo da altri opposto. Ha dunque in ogni caso errato il Tribunale nel condannare IO TE (e i suoi legali distrattari) alla restituzione di quanto ricevuto da PE NC, perché nei suoi confronti l’ordinanza di assegnazione era da considerare ormai inoppugnabile, né può in alcun modo rilevare che essa - in accoglimento dell’opposizione formale da altri proposta - sia stata annullata e/o revocata. 4.1 - Il terzo motivo è infondato. Come risulta ampiamente dalla documentazione allegata al controricorso di NC ES PA e comunque ivi riprodotta, la procura speciale indicata nella comparsa di costituzione in appello quale fonte del potere rappresentativo di SA CA (procura in notar Carlotta Dorina Stella Marchetti in data 14.4.2021, rep. 6745, racc. 4737) è stata regolarmente prodotta dinanzi al Tribunale di Foggia in sede di rinvio, ed in essa risulta - tra gli altri - quale procuratore speciale nominato, la predetta SA CA. Tanto basta, ai fini del rigetto della censura in esame, giacché gli ulteriori profili agitati dal ricorrente in memoria tendono ad ampliarne - inammissibilmente - la N. 29481/22 R.G. 11 portata, noto essendo che con la memoria il ricorrente “non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione” (ex plurimis, Cass. n. 8949/2023). 5.1 - In definitiva, sono rigettati il primo e il terzo motivo, mentre è accolto il secondo. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione senza rinvio, sebbene limitatamente al capo di condanna restitutoria in favore di PE NC e ferma nel resto, non occorrendo ulteriormente statuire in proposito. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore degli importi riconosciuti oggetto delle rispettive pretese, seguono la soccombenza e, nei rapporti tra il ricorrente da un lato e Poste IA s.p.a. e NC ES PA s.p.a. vanno poste, quanto al giudizio di legittimità, a carico di IO TE;
nei rapporti tra il ricorrente e PE NC s.p.a. vanno poste, sia per il giudizio di merito, che per questo giudizio di legittimità, a carico di quest’ultima.
P. Q. M.
la Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso e accoglie il secondo;
cassa in relazione la sentenza impugnata, senza rinvio. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Poste IA s.p.a. e NC ES PA s.p.a., che liquida rispettivamente in € 5.500,00 ed in € 6.100,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge;
condanna PE NC s.p.a. alla rifusione delle spese dell’intero giudizio in favore di N. 29481/22 R.G. 12 IO TE, spese liquidate in € 4.050,00 per compensi per il giudizio di primo grado, € 4.050,00 per compensi per il giudizio di rinvio ed € 5.500,00 per compensi per il giudizio di legittimità, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno