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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 436/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Giovanni Di Francesco) contro Parte_1
l (avv.Carmine Barone e Cristina Grappone) avente ad oggetto: azione di CP_1 accertamento negativo in relazione a domanda di ripetizione dell'indebito, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 7.5.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, titolare di n.2 pensioni erogate dall' (pensione n.015-230030034584 cat. VR;
pensione CP_1
n.201- 230005115187 cat. , impugnava il provvedimento del 24.11.2023 con Per_1 cui l' di Chieti gli aveva richiesto formalmente il pagamento della somma di € CP_1
7.126,28, corrispondente al totale delle somme riscosse e non dovute dal 01.11.2013 al
30.11.2023 dopo un'operazione di ricalcolo. Dopo aver invocato “l'errata applicazione delle norme in materia ( art. 52 della legge n.88/89, art.13 legge n.412/91)”, lo stesso chiedeva di “dichiarare irrita, nulla e priva di effetti giuridici la richiesta di ripetizione della somma complessiva di € 7.126,28 notificata al ricorrente dall' Controparte_2
di Chieti, Via Spezioli n.12, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] per tutte le ragioni descritte nella premessa del ricorso.Con vittoria delle spese e competenze del Giudizio ”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando la fondatezza dell'avversa richiesta e chiedendone il rigetto. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda in questa sede proposta appare fondata su ragioni tali da giustificarne l'accoglimento.
È noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod.civ., in ragione dell' “affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri
e della famiglia” (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile” al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n.
431; da ultimo, v. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione).
Le disposizioni che vengono in rilievo, e costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte, sono contenute negli articoli 52 della legge n.88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991.
Come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 10337 del 18/04/2023) l'articolo 52 della legge n. 88 cit. costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
In particolare, “21. Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, l'imputabilità i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato. 22. L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera dell'art. 13, legge n.
412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio
1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v.Cass. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del
2020). 23. Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione CP_1 pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre
l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod.civ., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016 cit”.
Nel caso di specie sussistono tutte e quattro le predette condizioni per l'operatività del
Pag. 2 di 3 principio della irripetibilità dell'indebito previdenziale: il pagamento dei ratei della pensione VOSPETT 201,2300,05115187 con decorrenza 05/1990 (deve ritenersi incontestato che ciò sia avvenuto in base a formale, definitivo provvedimento); la comunicazione del provvedimento all'interessato; l'errore imputabile all'ente erogatore
(ovverosia l'aver erogato i ratei di pensione diretta erogata dall' nella gestione agricoli CP_1
VR 015,2300,30034584 con decorrenza 05/1995, integrata al trattamento minimo, nonostante il ricorrente percepisse già la pensione VOSPETT integrata al trattamento CP_ minimo), ben potendo esigere un onere di preventiva verifica, da parte dell' dell'ammontare del trattamento pensionistico inizialmente gestito dall'dall'Enpals, confluito nell' il 1° gennaio del 2012; la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è CP_1 parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
La condizione da ultimo citata deriva dal fatto che il ricorrente non ha mai celato i “fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente” di cui all'art. 13, co. 1, legge n. 412/1991, trattandosi, appunto, di fatti CP_ (l'erogazione di una pensione erogata fino al 2011 dall'Enpals e poi posta a carico dell' CP_ subentrato nella gestione dal 1 gennaio 2012) senz'altro conosciuti o conoscibili dall' con ordinaria diligenza.
- 3 - CP_ In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. l' va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, ex d.m. 55/2014, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento), si liquidano in complessivi euro 3727,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara illegittima la richiesta di ripetizione della somma complessiva di € 7.126,28 notificata al ricorrente dall' il 24.11.2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento delle spese di CP_1 CP_1 lite, liquidate in complessivi euro 3727,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 31 marzo 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 436/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Giovanni Di Francesco) contro Parte_1
l (avv.Carmine Barone e Cristina Grappone) avente ad oggetto: azione di CP_1 accertamento negativo in relazione a domanda di ripetizione dell'indebito, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 7.5.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, titolare di n.2 pensioni erogate dall' (pensione n.015-230030034584 cat. VR;
pensione CP_1
n.201- 230005115187 cat. , impugnava il provvedimento del 24.11.2023 con Per_1 cui l' di Chieti gli aveva richiesto formalmente il pagamento della somma di € CP_1
7.126,28, corrispondente al totale delle somme riscosse e non dovute dal 01.11.2013 al
30.11.2023 dopo un'operazione di ricalcolo. Dopo aver invocato “l'errata applicazione delle norme in materia ( art. 52 della legge n.88/89, art.13 legge n.412/91)”, lo stesso chiedeva di “dichiarare irrita, nulla e priva di effetti giuridici la richiesta di ripetizione della somma complessiva di € 7.126,28 notificata al ricorrente dall' Controparte_2
di Chieti, Via Spezioli n.12, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] per tutte le ragioni descritte nella premessa del ricorso.Con vittoria delle spese e competenze del Giudizio ”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando la fondatezza dell'avversa richiesta e chiedendone il rigetto. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda in questa sede proposta appare fondata su ragioni tali da giustificarne l'accoglimento.
È noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod.civ., in ragione dell' “affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri
e della famiglia” (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile” al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n.
431; da ultimo, v. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione).
Le disposizioni che vengono in rilievo, e costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte, sono contenute negli articoli 52 della legge n.88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991.
Come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 10337 del 18/04/2023) l'articolo 52 della legge n. 88 cit. costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
In particolare, “21. Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, l'imputabilità i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato. 22. L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera dell'art. 13, legge n.
412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio
1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v.Cass. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del
2020). 23. Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione CP_1 pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre
l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod.civ., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016 cit”.
Nel caso di specie sussistono tutte e quattro le predette condizioni per l'operatività del
Pag. 2 di 3 principio della irripetibilità dell'indebito previdenziale: il pagamento dei ratei della pensione VOSPETT 201,2300,05115187 con decorrenza 05/1990 (deve ritenersi incontestato che ciò sia avvenuto in base a formale, definitivo provvedimento); la comunicazione del provvedimento all'interessato; l'errore imputabile all'ente erogatore
(ovverosia l'aver erogato i ratei di pensione diretta erogata dall' nella gestione agricoli CP_1
VR 015,2300,30034584 con decorrenza 05/1995, integrata al trattamento minimo, nonostante il ricorrente percepisse già la pensione VOSPETT integrata al trattamento CP_ minimo), ben potendo esigere un onere di preventiva verifica, da parte dell' dell'ammontare del trattamento pensionistico inizialmente gestito dall'dall'Enpals, confluito nell' il 1° gennaio del 2012; la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è CP_1 parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
La condizione da ultimo citata deriva dal fatto che il ricorrente non ha mai celato i “fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente” di cui all'art. 13, co. 1, legge n. 412/1991, trattandosi, appunto, di fatti CP_ (l'erogazione di una pensione erogata fino al 2011 dall'Enpals e poi posta a carico dell' CP_ subentrato nella gestione dal 1 gennaio 2012) senz'altro conosciuti o conoscibili dall' con ordinaria diligenza.
- 3 - CP_ In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. l' va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, ex d.m. 55/2014, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento), si liquidano in complessivi euro 3727,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara illegittima la richiesta di ripetizione della somma complessiva di € 7.126,28 notificata al ricorrente dall' il 24.11.2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento delle spese di CP_1 CP_1 lite, liquidate in complessivi euro 3727,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 31 marzo 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 3 di 3