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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 926/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 926/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce all'atto Parte_1 C.F._1 introduttivo dagli Avv.ti Gianfranco GARRO e Kishore BOMBACI, presso il cui studio - in Firenze, Viale Belfiore n. 50 - è elettivamente domiciliata;
ATTRICE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Filippo CHIODINI, presso il cui studio - in Arezzo, Via Francesco Petrarca n. 9 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA NONCHÈ CONTRO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici - in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 - è legalmente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ..
Conclusioni delle parti Per parte Attrice: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa e reietta: - In via preliminare e urgente: Sospendere l'efficacia della cartella odiernamente impugnata n. n. 04120220001604664000 e gli importi per capitale, sanzioni e interessi ivi contenuti;
- Nel merito: in tesi: - Accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella odiernamente impugnata n. 04120220001604664000 e per l'effetto, dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata;
- Accertare e dichiarare che l'odierna parte opponente nulla deve in forza del titolo esecutivo;
- In denegata ipotesi: tenuto conto della mancata responsabilità della Sig.ra
nella produzione di quanto occorso, ridurre il “quantum” dovuto mediante Parte_1 defalcazione degli interessi di mora e delle sanzioni applicate nella cartella n. n. 04120220001604664000». Per parte convenuta : «Voglia il Giudice adito, ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare e pregiudiziale accertare che la cartella opposta è relativa a crediti di natura tributaria iscritti a ruolo dall'Agenzia delle
1 Entrate, Direzione provinciale di Firenze, Ufficio Controlli;
per l'effetto, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario (segnatamente in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze); in via cautelare atteso il difetto di giurisdizione, accertare e dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della “efficacia della cartella odiernamente impugnata”, ovvero l'impossibilità di esaminare e/o di provvedere sulla predetta istanza cautelare;
in rito previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso: - in tesi, differire l'udienza di prima comparizione ordinando alla parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore legittimato passivo e litisconsorte necessario
in persona del suo CP_1 Controparte_3 direttore e legale rappresentante pro-tempore con sede in Firenze (FI), Via Santa Caterina D'Alessandria n. 23; - in ipotesi, autorizzare la convenuta a Controparte_1 chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) nei confronti di
[...]
in persona del suo direttore e legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro-tempore con sede in Firenze (FI), Via Santa Caterina D'Alessandria n. 23 e, pertanto, differire l'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire ad la citazione CP_4 dell'ente creditore nel rispetto dei termini di legge;
nel merito - accertare che la cartella n. 04120220001604664000 è relativa a crediti di natura tributaria iscritti a ruolo dall'
[...]
( ed Controparte_3 CP_1 Controparte_5
è opponibile con lo strumento tipico del ricorso ex art. 19 D.Lgs. n. 546/92 dinanzi al Giudice Tributario;
accertare inoltre che non si verte in presenza di procedure esecutive e/o atti di esecuzione forzata e che la non ha dedotto e/o contestato alcun fatto sopravvenuto Parte_1
(alla notifica della cartella) estintivo e modificativo del credito tributario o fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella;
per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e delle domande avversarie;
- accertate e dichiarare la tardività, inammissibilità e la preclusione delle allegazioni e delle contestazioni svolte dall'opponente poiché le stesse investono la fase genetica di formazione della pretesa creditoria, la legittimità degli atti emessi e notificati dall' di Firenze ovvero il merito del credito Controparte_3 erariale/tributario (an e quantum) portato negli avvisi di accertamento pacificamente ricevuti in notifica nel 2021 divenuti definitivi ed inoppugnabili con conseguente irretrattabilità del credito tributario;
per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione e le domande avversarie;
- accertate in ogni caso la tardività e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione, delle domande, e delle contestazioni ed allegazioni avversarie con conseguente declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'opposizione e delle domande svolte da . In ogni caso con vittoria di Parte_1 compensi e spese di lite». Per parte intervenuta Controparte_2
: «SI CONCLUDE per il rigetto di ogni avversa domanda perché improponibile,
[...] inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con condanna di parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3. Vinte le spese».
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, per brevità, anche Parte_1
l'opponente) ha citato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_6
, domandando di accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata n.
[...]
04120220001604664000 e, per l'effetto, di dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata.
2 A supporto della propria domanda, parte attrice ha premesso che: a) in data 25.3.2021, le erano stati notificati gli atti n. 2015 IT 013474000 e n. 2015 IT 013475 000; b) con il primo atto (doc.1) si contestava alla la decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa”, con conseguente Pt_1 applicazione dell'imposta di registro in misura ordinaria, oltre all'applicazione degli interessi e delle sanzioni per la quota di 1/2, trattandosi di immobile in comproprietà con Persona_1
c) si contestava alla il fatto che, dopo avere acquistato, unitamente a Pt_1 Persona_1 con atto ai rogiti del Notaio , in data 10.7.2015, quartiere per civile abitazione ubicato in Per_2
Campi Bisenzio, alla Via di Sotto n. 7, chiedendo l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota fissa al 2%, oltre alle ipotecarie e catastali in misura fissa, aveva poi rivenduto detto immobile con atto ai rogiti del Notaio n data 21.9.2017, salvo riacquistare la nuda proprietà Per_3 di immobile, sempre ubicato in Campi Bisenzio, alla Via di Sotto n. 7, con atto ai rogiti del Notaio
in data 11.7.2018, ma senza spostarvi la propria residenza;
d) con il secondo atto (doc. 2), Per_2 invece, si contestava alla la decadenza dai benefici fiscali, in punto di applicazione Pt_1 dell'imposta sostitutiva, con aliquota agevolata dello 0,25%, quanto alla stipula del contratto di mutuo fondiario in data 10.7.2015, stipulato per l'acquisto dell'immobile succitato, destinato ad abitazione e ubicato in Campi Bisenzio, alla Via di Sotto n. 7; venivano, per l'effetto, ricalcolate le somme dovute all'Erario, con applicazione delle sanzioni previste per legge, per un totale di imposta, interessi e sanzioni, rispettivamente di € 2.272,67 e di € 1.942,55; e) successivamente, e precisamente in data 16.6.2021, venivano notificati due nuovi atti di accertamento (n. 002015IT13474000, prot. n. 69039 del 04.05.2021 e n. 0002015IT13475000, prot. n. 69045 del 04.05.2021), in sostituzione di quelli già notificati (docc. 3 e 4); la interponeva Parte_1 avverso i suddetti atti di accertamento innanzi alla competente Commissione Tributaria un'opposizione che, tuttavia, non perveniva ad alcun esito per “mancata iscrizione a ruolo”; f) alla medesima, nel frattempo, sulla scorta dei ridetti avvisi di pagamento, veniva notificata la cartella esattoriale di pagamento n. 04120220001604664000, che intimava all'odierna ricorrente il pagamento della somma di € 5.975,66 (doc.5). Fatte tali premesse, a fondamento del proprio atto di citazione, parte attrice ha dedotto l'infondatezza della cartella di pagamento, atteso che la stessa risulta affetta da una nullità derivata, a sua volta scaturente dall'invalidità degli atti presupposto e, segnatamente, degli avvisi di accertamento. La ha infatti contestato la prospettazione dell' , Pt_1 Controparte_2 in punto di mancata destinazione dell'immobile acquistato a propria abitazione, osservando che con il terzo atto di compravendita - quello rogato dal Notaio in data 23.7.2018 - aveva Per_2 acquistato la quota di 3/4 della nuda proprietà dell'immobile di cui già deteneva la quota di 1/4. Tale immobile, erroneamente indicato con il civico n.
5 - interno 2, corrispondeva al civico n. 7 della Via di Sotto in Campi Bisenzio, ove la aveva sempre avuto la propria residenza sino al Pt_1
20.7.2015 (data di stipula della prima compravendita). Ha aggiunto l'opponente che quanto sopra emerge anche dall'atto di compravendita ai rogiti del Notaio , che ne dà atto (doc. 10), Per_2 oltre che dal certificato storico di residenza (doc. 12). In ragione di tali doglianze, parte opponente ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Si è costituta la parte opposta , preliminarmente Controparte_1 deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore del giudice tributario, trattandosi di opposizione nell'ambito della quale non viene contestata la validità di un atto della procedura esecutiva, ma si eccepiscono vizi di nullità derivata della cartella di pagamento. Sempre in via preliminare, parte opposta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Provinciale di Firenze, instando per il conseguente spostamento della prima udienza al CP_2 fine di consentire la citazione del terzo chiamato nel rispetto dei termini di legge. Nel merito, ha
3 concluso per l'inammissibilità dell'opposizione, attesa l'irretrattabilità della pretesa tributaria diventata definitiva per mancata impugnazione, ovvero comunque per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. È intervenuta in giudizio l' Controparte_2
, con intervento adesivo ad adiuvandum, sostanzialmente articolando le medesime difese
[...] dell' e domandando altresì la condanna Controparte_1 dell'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ.. Con provvedimento reso il 16.4.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rilevando, in punto di delibazione del fumus boni iuris, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario. All'udienza del 15.9.2025, il Giudice, esperito preliminarmente il tentativo di conciliazione delle parti, con esito negativo, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza del 15.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario. Appare preliminarmente opportuno rilevare che, in tema di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, sono intervenute plurime pronunce della giurisprudenza di legittimità volte a fare chiarezza sul corretto riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice tributario, laddove sia impugnata una cartella esattoriale per fa valere l'estinzione della pretesa creditoria, come nel caso de quo. Nel caso in esame, infatti, la contribuente nulla ha eccepito in punto di validità della notifica della cartella esattoriale, di talchè la valida notificazione della medesima può ritenersi circostanza pacifica in atti. Le contestazioni di parte opponente riguardano il fondamento della pretesa creditoria fatta valere dall'Erario; la ha contestato la decadenza dai benefici fiscali relativi Pt_1 all'acquisito dell'immobile ubicato in Campi Bisenzio, Via di Sotto n. 7, quale prima casa, e al connesso mutuo fondiario, deducendo che ella aveva ivi trasferito la propria residenza, essendo il riferimento ad un diverso civico, precisamente il n.
5 - interno 2, frutto di un mancato aggiornamento dei numeri. Detta contestazione non si incentra su fatti, estintivi o modificativi, intervenuti successivamente alla valida notifica del titolo esecutivo, bensì su circostanze antecedenti alla medesima ed è volta evidentemente a neutralizzare, in chiave estintiva, la pretesa creditoria dell'Erario. Fatta tale premessa, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (si veda sul punto Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 21642/2021 del 28.7.2021). Più precisamente, richiamando la pronuncia n. 114/2018 della Corte Costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del
4 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza n. 7822 del 14.4.2020: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie deve ribadirsi che la doglianza proposta in via principale dall'opponente, come già osservato, concerne il fondamento della pretesa creditoria fatta valere dall'Erario sulla base di circostanze preesistenti alla data di notifica della cartella odiernamente impugnata. Poiché, dunque, la giurisdizione appartiene al giudice tributario, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Deve essere respinta la domanda volta ad ottenere la condanna dell'opponente per lite temeraria. Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità aggravata presuppone la prova che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede - ossia nella coscienza dell'infondatezza della propria pretesa - ovvero con colpa grave, consistente in un
5 macroscopico difetto di diligenza nel valutare l'infondatezza della medesima (cfr. ex multis, Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza n. 36591 del 30.12.2023). Nel caso di specie, l'opposizione, pur infondata, non può dirsi manifestamente pretestuosa, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sussistete in subiecta materia. Le spese vanno parzialmente compensate ex art. 92, co. 2, cod. proc. civ. a fronte della contrastata evoluzione giurisprudenziale di legittimità in punto di giurisdizione in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria. La residua parte viene posta a carico di parte opponente e liquidata a favore dell'opposta e dell'intervenuta (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 11670 del 14.5.2018) come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nei valori medi, in considerazione delle questioni trattate e del limitato sforzo difensivo conseguente all'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 926/2025 R.G., così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Commissione Tributaria Regionale competente con riguardo alla opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ. avverso la cartella n. 04120220001604664000;
- compensa per metà le spese del giudizio e, già operata detta compensazione, condanna parte opponente a rifondere a e Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate Controparte_2 per ciascuna parte in € 1.698,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Luisa Todisco.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 926/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in calce all'atto Parte_1 C.F._1 introduttivo dagli Avv.ti Gianfranco GARRO e Kishore BOMBACI, presso il cui studio - in Firenze, Viale Belfiore n. 50 - è elettivamente domiciliata;
ATTRICE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Filippo CHIODINI, presso il cui studio - in Arezzo, Via Francesco Petrarca n. 9 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA NONCHÈ CONTRO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici - in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 - è legalmente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ..
Conclusioni delle parti Per parte Attrice: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa e reietta: - In via preliminare e urgente: Sospendere l'efficacia della cartella odiernamente impugnata n. n. 04120220001604664000 e gli importi per capitale, sanzioni e interessi ivi contenuti;
- Nel merito: in tesi: - Accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella odiernamente impugnata n. 04120220001604664000 e per l'effetto, dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata;
- Accertare e dichiarare che l'odierna parte opponente nulla deve in forza del titolo esecutivo;
- In denegata ipotesi: tenuto conto della mancata responsabilità della Sig.ra
nella produzione di quanto occorso, ridurre il “quantum” dovuto mediante Parte_1 defalcazione degli interessi di mora e delle sanzioni applicate nella cartella n. n. 04120220001604664000». Per parte convenuta : «Voglia il Giudice adito, ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare e pregiudiziale accertare che la cartella opposta è relativa a crediti di natura tributaria iscritti a ruolo dall'Agenzia delle
1 Entrate, Direzione provinciale di Firenze, Ufficio Controlli;
per l'effetto, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario (segnatamente in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze); in via cautelare atteso il difetto di giurisdizione, accertare e dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della “efficacia della cartella odiernamente impugnata”, ovvero l'impossibilità di esaminare e/o di provvedere sulla predetta istanza cautelare;
in rito previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso: - in tesi, differire l'udienza di prima comparizione ordinando alla parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore legittimato passivo e litisconsorte necessario
in persona del suo CP_1 Controparte_3 direttore e legale rappresentante pro-tempore con sede in Firenze (FI), Via Santa Caterina D'Alessandria n. 23; - in ipotesi, autorizzare la convenuta a Controparte_1 chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) nei confronti di
[...]
in persona del suo direttore e legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro-tempore con sede in Firenze (FI), Via Santa Caterina D'Alessandria n. 23 e, pertanto, differire l'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire ad la citazione CP_4 dell'ente creditore nel rispetto dei termini di legge;
nel merito - accertare che la cartella n. 04120220001604664000 è relativa a crediti di natura tributaria iscritti a ruolo dall'
[...]
( ed Controparte_3 CP_1 Controparte_5
è opponibile con lo strumento tipico del ricorso ex art. 19 D.Lgs. n. 546/92 dinanzi al Giudice Tributario;
accertare inoltre che non si verte in presenza di procedure esecutive e/o atti di esecuzione forzata e che la non ha dedotto e/o contestato alcun fatto sopravvenuto Parte_1
(alla notifica della cartella) estintivo e modificativo del credito tributario o fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella;
per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e delle domande avversarie;
- accertate e dichiarare la tardività, inammissibilità e la preclusione delle allegazioni e delle contestazioni svolte dall'opponente poiché le stesse investono la fase genetica di formazione della pretesa creditoria, la legittimità degli atti emessi e notificati dall' di Firenze ovvero il merito del credito Controparte_3 erariale/tributario (an e quantum) portato negli avvisi di accertamento pacificamente ricevuti in notifica nel 2021 divenuti definitivi ed inoppugnabili con conseguente irretrattabilità del credito tributario;
per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione e le domande avversarie;
- accertate in ogni caso la tardività e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione, delle domande, e delle contestazioni ed allegazioni avversarie con conseguente declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'opposizione e delle domande svolte da . In ogni caso con vittoria di Parte_1 compensi e spese di lite». Per parte intervenuta Controparte_2
: «SI CONCLUDE per il rigetto di ogni avversa domanda perché improponibile,
[...] inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con condanna di parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3. Vinte le spese».
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, per brevità, anche Parte_1
l'opponente) ha citato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_6
, domandando di accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata n.
[...]
04120220001604664000 e, per l'effetto, di dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata.
2 A supporto della propria domanda, parte attrice ha premesso che: a) in data 25.3.2021, le erano stati notificati gli atti n. 2015 IT 013474000 e n. 2015 IT 013475 000; b) con il primo atto (doc.1) si contestava alla la decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa”, con conseguente Pt_1 applicazione dell'imposta di registro in misura ordinaria, oltre all'applicazione degli interessi e delle sanzioni per la quota di 1/2, trattandosi di immobile in comproprietà con Persona_1
c) si contestava alla il fatto che, dopo avere acquistato, unitamente a Pt_1 Persona_1 con atto ai rogiti del Notaio , in data 10.7.2015, quartiere per civile abitazione ubicato in Per_2
Campi Bisenzio, alla Via di Sotto n. 7, chiedendo l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota fissa al 2%, oltre alle ipotecarie e catastali in misura fissa, aveva poi rivenduto detto immobile con atto ai rogiti del Notaio n data 21.9.2017, salvo riacquistare la nuda proprietà Per_3 di immobile, sempre ubicato in Campi Bisenzio, alla Via di Sotto n. 7, con atto ai rogiti del Notaio
in data 11.7.2018, ma senza spostarvi la propria residenza;
d) con il secondo atto (doc. 2), Per_2 invece, si contestava alla la decadenza dai benefici fiscali, in punto di applicazione Pt_1 dell'imposta sostitutiva, con aliquota agevolata dello 0,25%, quanto alla stipula del contratto di mutuo fondiario in data 10.7.2015, stipulato per l'acquisto dell'immobile succitato, destinato ad abitazione e ubicato in Campi Bisenzio, alla Via di Sotto n. 7; venivano, per l'effetto, ricalcolate le somme dovute all'Erario, con applicazione delle sanzioni previste per legge, per un totale di imposta, interessi e sanzioni, rispettivamente di € 2.272,67 e di € 1.942,55; e) successivamente, e precisamente in data 16.6.2021, venivano notificati due nuovi atti di accertamento (n. 002015IT13474000, prot. n. 69039 del 04.05.2021 e n. 0002015IT13475000, prot. n. 69045 del 04.05.2021), in sostituzione di quelli già notificati (docc. 3 e 4); la interponeva Parte_1 avverso i suddetti atti di accertamento innanzi alla competente Commissione Tributaria un'opposizione che, tuttavia, non perveniva ad alcun esito per “mancata iscrizione a ruolo”; f) alla medesima, nel frattempo, sulla scorta dei ridetti avvisi di pagamento, veniva notificata la cartella esattoriale di pagamento n. 04120220001604664000, che intimava all'odierna ricorrente il pagamento della somma di € 5.975,66 (doc.5). Fatte tali premesse, a fondamento del proprio atto di citazione, parte attrice ha dedotto l'infondatezza della cartella di pagamento, atteso che la stessa risulta affetta da una nullità derivata, a sua volta scaturente dall'invalidità degli atti presupposto e, segnatamente, degli avvisi di accertamento. La ha infatti contestato la prospettazione dell' , Pt_1 Controparte_2 in punto di mancata destinazione dell'immobile acquistato a propria abitazione, osservando che con il terzo atto di compravendita - quello rogato dal Notaio in data 23.7.2018 - aveva Per_2 acquistato la quota di 3/4 della nuda proprietà dell'immobile di cui già deteneva la quota di 1/4. Tale immobile, erroneamente indicato con il civico n.
5 - interno 2, corrispondeva al civico n. 7 della Via di Sotto in Campi Bisenzio, ove la aveva sempre avuto la propria residenza sino al Pt_1
20.7.2015 (data di stipula della prima compravendita). Ha aggiunto l'opponente che quanto sopra emerge anche dall'atto di compravendita ai rogiti del Notaio , che ne dà atto (doc. 10), Per_2 oltre che dal certificato storico di residenza (doc. 12). In ragione di tali doglianze, parte opponente ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Si è costituta la parte opposta , preliminarmente Controparte_1 deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore del giudice tributario, trattandosi di opposizione nell'ambito della quale non viene contestata la validità di un atto della procedura esecutiva, ma si eccepiscono vizi di nullità derivata della cartella di pagamento. Sempre in via preliminare, parte opposta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Provinciale di Firenze, instando per il conseguente spostamento della prima udienza al CP_2 fine di consentire la citazione del terzo chiamato nel rispetto dei termini di legge. Nel merito, ha
3 concluso per l'inammissibilità dell'opposizione, attesa l'irretrattabilità della pretesa tributaria diventata definitiva per mancata impugnazione, ovvero comunque per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. È intervenuta in giudizio l' Controparte_2
, con intervento adesivo ad adiuvandum, sostanzialmente articolando le medesime difese
[...] dell' e domandando altresì la condanna Controparte_1 dell'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ.. Con provvedimento reso il 16.4.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rilevando, in punto di delibazione del fumus boni iuris, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario. All'udienza del 15.9.2025, il Giudice, esperito preliminarmente il tentativo di conciliazione delle parti, con esito negativo, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza del 15.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario. Appare preliminarmente opportuno rilevare che, in tema di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, sono intervenute plurime pronunce della giurisprudenza di legittimità volte a fare chiarezza sul corretto riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice tributario, laddove sia impugnata una cartella esattoriale per fa valere l'estinzione della pretesa creditoria, come nel caso de quo. Nel caso in esame, infatti, la contribuente nulla ha eccepito in punto di validità della notifica della cartella esattoriale, di talchè la valida notificazione della medesima può ritenersi circostanza pacifica in atti. Le contestazioni di parte opponente riguardano il fondamento della pretesa creditoria fatta valere dall'Erario; la ha contestato la decadenza dai benefici fiscali relativi Pt_1 all'acquisito dell'immobile ubicato in Campi Bisenzio, Via di Sotto n. 7, quale prima casa, e al connesso mutuo fondiario, deducendo che ella aveva ivi trasferito la propria residenza, essendo il riferimento ad un diverso civico, precisamente il n.
5 - interno 2, frutto di un mancato aggiornamento dei numeri. Detta contestazione non si incentra su fatti, estintivi o modificativi, intervenuti successivamente alla valida notifica del titolo esecutivo, bensì su circostanze antecedenti alla medesima ed è volta evidentemente a neutralizzare, in chiave estintiva, la pretesa creditoria dell'Erario. Fatta tale premessa, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (si veda sul punto Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 21642/2021 del 28.7.2021). Più precisamente, richiamando la pronuncia n. 114/2018 della Corte Costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del
4 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza n. 7822 del 14.4.2020: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie deve ribadirsi che la doglianza proposta in via principale dall'opponente, come già osservato, concerne il fondamento della pretesa creditoria fatta valere dall'Erario sulla base di circostanze preesistenti alla data di notifica della cartella odiernamente impugnata. Poiché, dunque, la giurisdizione appartiene al giudice tributario, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Deve essere respinta la domanda volta ad ottenere la condanna dell'opponente per lite temeraria. Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità aggravata presuppone la prova che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede - ossia nella coscienza dell'infondatezza della propria pretesa - ovvero con colpa grave, consistente in un
5 macroscopico difetto di diligenza nel valutare l'infondatezza della medesima (cfr. ex multis, Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza n. 36591 del 30.12.2023). Nel caso di specie, l'opposizione, pur infondata, non può dirsi manifestamente pretestuosa, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sussistete in subiecta materia. Le spese vanno parzialmente compensate ex art. 92, co. 2, cod. proc. civ. a fronte della contrastata evoluzione giurisprudenziale di legittimità in punto di giurisdizione in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria. La residua parte viene posta a carico di parte opponente e liquidata a favore dell'opposta e dell'intervenuta (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 11670 del 14.5.2018) come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nei valori medi, in considerazione delle questioni trattate e del limitato sforzo difensivo conseguente all'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 926/2025 R.G., così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Commissione Tributaria Regionale competente con riguardo alla opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ. avverso la cartella n. 04120220001604664000;
- compensa per metà le spese del giudizio e, già operata detta compensazione, condanna parte opponente a rifondere a e Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate Controparte_2 per ciascuna parte in € 1.698,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Luisa Todisco.
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