Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6125 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. D'AMICO LUIGIA e
CP_1
Avv. FERRERI MICHELE Avv. CUSANO MARIASTELLA Avv. SCARDAMAGLIA ANDREA
e Controparte_2 CP_3
[...] Parte_2
Avv. LA PORTA VALENTINA Avv. LULLI RICCARDO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 341 del 2020 con cui il Tribunale di Velletri ha così statuito: “Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi l'intestato Controparte_1
Tribunale nonché per sentir Parte_1 Controparte_4 accogliere le seguenti conclusioni: “ previo accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra la ed il proprio marito nella Controparte_5 conduzione della ditta a questi intestata alla data di stipula del preliminare di compravendita e previo accertamento del credito di Controparte_1
contro
Parte_4 Controparte_4 Parte_1
alle condizioni di cui al preliminare citato in premessa, che si
[...] produce, del seguente bene: unità immobiliare sita nel Comune di Rocca Priora (RM) Via Mediana n. 137, costituita da casa di civile abitazione
[...]con ordine al Conservatore della competente Agenzia del Territorio di provvedere alla relativa trascrizione ed esonero di ogni sua responsabilità. Voglia quindi il Giudice subordinare il trasferimento della proprietà del suddetto bene immobile al pagamento da parte degli acquirenti del corrispettivo come previsto nel preliminare 29/9/2010, con le modalità e rispettive entità stabilite dagli art, 2 e 7 di tale contratto. In via subordinata Voglia il Tribunale adito, in ipotesi di mancato trasferimento dell'immobile condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni da questa subiti a seguito del mancato recupero del proprio credito di 68.000,00, oltre interessi e rivalutazioni di legge ”. All'udienza del 16/02/2016, l'attrice precisava le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale adìto, accertata la società di fatto tra Parte_1
e il proprio marito nella conduzione dell'azienda a
[...] Controparte_6 questo intestata, accertato il credito di nella misura di € Controparte_1
68.000,00 e rilevato il mancato consenso di all'acquisto Controparte_4 del 50% dell'immobile alle condizioni di cui al preliminare di compravendita, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni da questa subiti, da quantificarsi in € 68.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite.” È da precisare che l'attrice “ stante la mancata adesione dell'atro promittente compratore , pur coobbligato nel preliminare del CP_4
29.09.2010, ha abbandonato la domanda ex art. 2932 c.c.” pertanto, “ aveva richiesto ed ha mantenuto la domanda di Controparte_1 risarcimento del danno, da quantificarsi in € 68.000,00, previo accertamento del proprio credito di pari importo, vantato dall'attrice, e della pregressa società di fatto esistita tra ed il marito Parte_1
, nell'attività di coltivazione e commercio di funghi” ( comparsa CP_6 conclusionale). Si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto Parte_1 della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
pag. 2/15 La causa veniva istruita documentalmente ed espletamento di prova testimoniale e all'udienza dell'25.06.2019, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali. Anzitutto, va preso atto che l'attore ha rinunciato alla domanda principale ex art. 2932 c.c., intervenuta all'udienza 16/02/2016, nonché ribadita in sede di comparsa conclusionale;
di talché, va dichiarata in proposito la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse manifestata dalla Controparte_1
Passando ad esaminare la domanda subordinata spiegata dall'attore, in punto di diritto va premesso che la società di fatto si sostanzia in un soggetto giuridico la cui costituzione prescinde da una formale dichiarazione in tal senso da parte dei soci. Più precisamente, si definisce di fatto quella società che abbia preso vita da un accordo verbale tra i soci oppure da comportamenti concludenti di questi ultimi tesi al comune svolgimento dell'attività di impresa. Si tratta, pertanto, di un fenomeno che evidentemente viene in rilievo soltanto in tema di società di persone, con esclusione peraltro della società in accomandita semplice, stante la rigida disciplina dettata dalla legge con riguardo, invece, alla costituzione delle società di capitali.
Infatti, la società semplice, così come quella in nome collettivo, è l'unica a prestarsi a una pattuizione di tipo verbale o determinata da fatti concludenti. A riprova di ciò, l'art. 2251 c.c. stabilisce che per la stipulazione del contratto sociale di cui all'art. 2247 c.c. non sono previste forme speciali, eccettuate quelle strettamente connesse alla natura dei beni oggetto di conferimento;
inoltre, l'art. 2297 c.c. rinvia espressamente alle norme dettate in tema di società semplice fino a quando la società in nome collettivo non venga iscritta nel registro delle imprese, essendo però a tal fine necessario un atto sottoscritto dai soci.
Inoltre, occorre precisare che il fenomeno della società di fatto va tenuto distinto dal diverso istituto della società irregolare. Quest'ultima si configura allorché l'atto costitutivo della società sia privo dei requisiti necessari affinché si proceda alla sua iscrizione nel registro delle imprese, che, tuttavia, non è condizione di validità della stessa. Al più, può registrarsi una sovrapposizione tra le due ipotesi in questione, il che avviene quando l'assenza dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito registro dipenda per l'appunto dalla mancata stipulazione per iscritto del contratto sociale.
pag. 3/15 In sintesi, l'assenza di un atto scritto che dia vita a una società semplice o a una società in nome collettivo non impedisce in alcun modo ai soci, ancorché di fatto, di esercitare in comune l'attività di impresa, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2251 ss. c.c. Tuttavia, maggiori problemi si pongono con riferimento alla prova da fornire in giudizio circa l'effettiva esistenza di una società di fatto ove sorga una controversia tra gli asseriti soci.
pag. 4/15 A tal riguardo, la giurisprudenza è da tempo unanime nel ritenere che, sotto il profilo sostanziale, la prova dell'esistenza di una società di fatto debba passare attraverso la dimostrazione della sussistenza, in concreto, di tre elementi fondamentali: il fondo comune, la partecipazione comune dei soci di fatto agli utili e alle perdite dell'attività e, in un'ottica prettamente soggettiva, l'affectio societatis (cfr., ex multis, Cass., n. 5961/2010). Per fondo comune si intende il patrimonio ascrivibile alla società, di cui quest'ultima è esclusiva titolare in quanto soggetto di diritto distinto rispetto ai soci;
tale patrimonio è volto al concreto svolgimento dell'attività di impresa ed è costituito dai conferimenti che i soci si impegnano ad effettuare sì da dotare la società delle risorse necessarie per poter avviare e svolgere la propria attività. Quanto al secondo requisito, invece, la partecipazione comune dei soci di fatto agli utili e alle perdite della società è presupposto imprescindibile che, per vero, riguarda qualunque attività di impresa, atteso che, per il tramite di quest'ultima, i soci perseguono uno scopo di lucro, esponendosi al contempo al rischio di subire eventuali perdite. Infine, il terzo elemento che viene in rilievo ha natura soggettiva: trattasi della c.d. affectio societatis, la quale consiste nel vincolo intercorrente tra i soci avente ad oggetto l'instaurazione di una vera e propria collaborazione ai fini del raggiungimento di un risultato comune. Sotto il profilo più strettamente processuale, poi, la giurisprudenza ha altresì chiarito come nell'ambito del giudizio di merito l'esistenza di una società di fatto vada provata, in difetto di un contratto scritto, attraverso il ricorso a qualunque mezzo probatorio contemplato dall'ordinamento giuridico, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., purché l'accertamento dei tre requisiti sostanziali su cui si fonda la società di fatto avvenga in maniera rigorosa. In proposito, infatti, si è ritenuto di dover tenere distinta, da un lato, la prova del rapporto intercorrente internamente tra i soci e, dall'altro lato, la prova dei rapporti esterni esistenti tra questi ultimi e i terzi: mentre la prima non può che passare attraverso tutti gli elementi essenziali sopra menzionati sui quali si fonda la struttura della società di fatto, per la seconda è al contrario sufficiente che il vincolo sociale venga esteriorizzato per il tramite di comportamenti idonei a far sorgere in capo ai terzi un legittimo affidamento circa l'esistenza di una struttura societaria, con conseguente responsabilità solidale ex artt. 2267 e 2297 c.c. dei soci di fatto (Cass., S.U., 2243/2015). Le considerazioni che precedono consentono a questo giudice di pronunciarsi nel merito della causa rigettando la domanda attorea.
pag. 5/15 Invero, parte attrice, che ha instaurato il presente giudizio al fine di vedere accertata l'esistenza di una società di fatto tra la convenuta Parte_1 ed il marito , non ha tuttavia fornito prove sufficienti a
[...] Controparte_6 dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla giurisprudenza con riguardo ai rapporti interni ed esterni dei soci. Infatti, dalle dichiarazioni rese dai testimoni , non è emerso in alcun modo l'eventuale misura della partecipazione della stessa Parte_1 all'attività di impresa né tantomeno l'esistenza e ammontare di eventuali conferimenti. In particolare, i testi di parte attrice, e ON ES
, non hanno riferito circostanze utili a ritenere provata la Testimone_3 sussistenza di una società di fatto tra la ed il marito. Parte_1
In particolare, la teste dichiara : “ignoro che tipo di attività Tes_3 svolgesse la signora , se la svolgesse all'interno della ditta del sig.
I rapporti diretti fino al 2000 li ho avuti con il sig. Controparte_6
; allo stesso modo, il teste dichiara : “ ero Controparte_6 ON
Presidente dal 2006 di una associazione di produttori e in tale qualità mi occupavo della acquisizione del prodotto dalle ditte associate (…omissis…) in tutto quel periodo non ho avuto rapporti con la _1
(…omissis…) prima del 2006 ho intrattenuto rapporti commerciali sia con sia con ( …omissis…) gli ordinativi erano quasi sempre CP_6 _1 fatti dal mentre per quello che riguardava la parte CP_6 amministrativa ho avuto anche rapporti con la;
il teste _1 ES
, il quale è proprietario di una parte di quote della società attrice,
[...] dichiarava che la collaborava con il marito ma non era in grado di _1 dire che tipo e qualità di collaborazione. Allo stesso modo i testi escussi di parte convenuta , ES
, e , hanno riferito che la non
[...] Testimone_5 Tes_6 _1 gestiva di fatto la società del marito ne esercitava compiti decisionali limitandosi ad eventuale attività di contabilità. Ne tantomeno, la collaborazione tra i coniugi nello svolgimento dell'attività commerciale emergere dalle prove documentali in atti. In particolare, parte attrice ha posto a fondamento della propria domanda di accertamento della sussistenza della suddetta società di fatto, da un lato, il contratto preliminare concluso tra le parti del presente giudizio, dall'altro, la visura camerale da cui emerge il fallimento della ditta individuale del Cipollone, infine, la costituzione della società
[...] da parte della convenuta ed altri soggetti. CP_7
pag. 6/15 Ebbene , la richiamata documentazione non risulta idonea a provare l'esistenza della società di fatto tra la ed il marito Parte_1
trattandosi tutti di elementi non idonei a provare Controparte_6
l'eventuale partecipazione della all'attività di impresa Parte_1 del marito. In particolare, quanto al primo, trattasi di contratto preliminare intercorso tra le stesse parti del presente giudizio in cui all'art. 7 del suddetto contratto, rubricato delegazione di pagamento, è prevista che la parte promittente venditrice autorizza la parte promittente acquirente a consegnare al momento della stipula parte del prezzo dovuto alle Società onché alla Controparte_1 Parte_5
Ebbene, parte attrice sostiene che attraverso la suddetta clausola di delegazione la intendeva in realtà estinguere i debiti Parte_1 della ditta nei confronti della stante la CP_6 Controparte_1 sussistenza della società di fatto;
prosegue parte attrice sostenendo che pertanto la risultava a sua volta essere debitrice delle Parte_1 forniture effettuate dalla alla ditta Controparte_1 Controparte_6
Quanto sostenuto dalla risulta tuttavia sfornito di prova Controparte_1 nel caso concreto. Infatti, le stesse fatture prodotte, attengono esclusivamente ai rapporti tra la e la ditta , ma non sono certo idonee a Controparte_1 CP_6 provare l'esistenza di una società di fatto tra la ed il Parte_1 marito. Occorre ribadire che, ai fini dell'accertamento dell'invocata sussistenza della società di , siano provati tutti e tre i requisiti sostanziali su cui Pt_6 si fonda la società di fatto e che tale prova sia fornita in maniera rigorosa, prova che appunto difetta nel caso di specie. Ne consegue che la risulta del tutto estranea ai Parte_1 rapporti credito- debito tra la e la Controparte_1 Controparte_8
[...]
Del resto, la delegazione di pagamento assume rilievo nell'ambito delle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto in sede di conclusione del contratto definitivo, ma non può, di per sé assurgere a prova dell'esistenza della struttura societaria. Sul punto ed in generale, tuttavia, non può tacersi che, pur essendo vero che i conferimenti possono consistere anche nell'erogazione di somme di denaro o nella prestazione di garanzie personali in favore dell'ente di fatto o, più semplicemente, di taluni soci, tale elemento non può, da sé solo, assurgere a prova dell'esistenza della struttura societaria.
pag. 7/15 Allo stesso modo, sprovvisto di prova è l'assunto di parte attrice secondo cui “ quand'anche non si dovesse riscontrare l'esistenza della società di fatto tra la e il marito, la promessa di quest'ultima assunta con il _1 preliminare di pagare i debiti del marito è perfettamente valida ed efficace in quanto riconducibile all'adempimento dell'obbligo del terzo” ( comparsa conclusionale attore). Trattasi di un contratto preliminare di compravendita dal quale si ricava l'impegno al pagamento del prezzo secondo le specifiche modalità indicate in seno all'accordo, ma non è dato evincere che lo stesso avviene in adempimento dell'obbligo del terzo difettando ancora una volta la relativa prova nel caso concreto. L'insufficienza del compendio probatorio con riguardo al conferimento e, a fortiori, al patrimonio della presunta società di fatto oggetto della presente controversia deve essere riferita anche agli altri due presupposti sostanziali richiesti dalla giurisprudenza. Più precisamente, non vi è stata prova di alcuna partecipazione agli utili e alle perdite della società, né può parlarsi di affectio societatis stante la mancanza di prova circa l'effettiva collaborazione della nella gestione della ditta Parte_1 individuale del marito e nel raggiungimento di risultati comuni. Infatti, come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità e di merito, si ribadisce che ai fini della prova dell'esistenza di una società di fatto è necessario che l'accertamento dei tre requisiti sostanziali su cui si fonda la società di fatto avvenga in maniera rigorosa, prova che difetta nel caso concreto. Dalle risultanze istruttorie non emerge l'esistenza di alcuna società di fatto tra le convenuta ed il marito Parte_1 Parte_7 nell'attività di coltivazione e di commercio dei funghi. Pertanto, il credito vantato dalla e indicato nelle fatture Controparte_1 prodotte , resta pur sempre credito nei soli confronti della ditta individuale di Cipolloni restando la posizione della convenuta CP_6 Parte_1 del tutto estranea alle pretese creditorie avanzate da parte attrice.
[...]
Pertanto, dal complesso dell'attività istruttoria svolta non risulta provata la sussistenza dei requisiti come sopra delineati e necessari ai fini della configurazione di una società di fatto tra la convenuta Parte_1 ed il marito Controparte_6
Ne discende, in definitiva, come la domanda attrice sia da rigettare per difetto di allegazione e prova in ordine agli elementi che consentano l'individuazione di una società di fatto tra la convenuta e il marito
Controparte_6
pag. 8/15 Viepiù, la domanda risarcitoria è sfornita di allegazione e prova sulla natura e sull'entità del danno asseritamente subìto e da risarcire. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero l'altrui fatto illecito, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/05: “Sia nell'ipotesi di responsabilita' extracontrattuale, sia in quella di responsabilita' contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilita' al fatto del debitore…”). Inoltre, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa dei presupposti costitutivi dell'illecito civile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza stessa del lamentato danno. Tanto premesso, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, appare evidente che la domanda risarcitoria debba essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. arg. ex Cass. 378/05; Cass. 15111/13).
pag. 9/15 Alla luce di quanto suddetto, la domanda attorea va pertanto rigettata e le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito. Per quanto concerne le spese di lite stante origine e natura della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica di identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi ex art. 92, comma II, cod.proc.civ. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Claudia Ummarino , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda formulata dall'attore ex art. 2932 c.c. per le ragioni precisate in motivazione;
2. rigetta la restante domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti.” La ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ed ha proposto CP_1 appello incidentale. e , Controparte_2 Parte_2 quali eredi di , si sono costituite ed hanno chiesto il Controparte_3 rigetto degli appelli. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello principale appare parzialmente fondato. L'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale compensato le spese di lite con la controparte, malgrado la totale soccombenza di questa ed il difetto dei presupposti per la compensazione. Tale motivo è fondato. Effettivamente la parte attrice ha rinunciato in corso di causa alla domanda proposta ex art. 2932 c.c. ed ha coltivato la domanda risarcitoria che è stata rigettata. Sicchè la sua soccombenza è totale. Conseguentemente, non v'era luogo a compensazione. Osserva la Corte, oltretutto, che la motivazione adottata dal Tribunale non potrebbe in ogni caso essere condivisa in quanto, in disparte il fatto che non è stato neppure esplicitato a quali “decisioni altalenanti” si riferisca, deve pag. 10/15 rilevarsi che le “gravi ed eccezionali ragioni” che sorreggono la pronuncia di compensazione (in base alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis) non possono di certo essere costituite da pronunce che hanno variamente affrontato, come sembra adombrare il Tribunale, i singoli casi né da quella che viene definita in sentenza come una “difficoltà pratica di identificare la fattispecie corrispondente”, senza che siano indicati né le sentenze alle quali si riferisce, né il tipo di difficoltà, né su cosa vertano. Sicchè la va condannata alla rifusione delle spese di lite del CP_1 primo grado.
Col secondo motivo la impugna la sentenza che ha omesso di _1 pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria. Ritiene la Corte che non sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda non essendo ravvisabile mala fede o colpa grave nella scelta di agire in giudizio. Va aggiunto che la aveva _1 formulato la domanda in primo grado senza argomentare affatto in ordine alla pretesa fatta valere e senza indicare quale condotta avrebbe dovuto essere valutata come caratterizzata da mala fede o colpa grave. Solo nel presente grado la evidenzia il fatto che, malgrado la rinuncia _1 all'azione ex art. 2932 c.c., la abbia mantenuto la trascrizione CP_1 della domanda. Sul punto è appena il caso di rilevare che, secondo quanto documentato dalla stessa la trascrizione è stata fatta da e non _1 Parte_4 dall'odierna appellata. Le domande proposte, in ogni caso, appaiono corrispondere ad aspettative della parte che, per quanto erronee, non sono caratterizzate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appello incidentale è infondato. L'appellante si duole che il Tribunale non abbia accolto la sua pretesa risarcitoria ed assume che questa ha come presupposti l'inadempimento della e del (altro promittente acquirente) rispetto al contratto _1 CP_4 preliminare ed il danno subito, pari ad euro 68.000,00 corrispondente al debito del che la coniuge ) si era impegnata ad CP_6 _1 estinguere col preliminare, che sarebbero in nesso di causalità. Orbene, osserva la Corte, che è stata la stessa appellante incidentale a rinunciare in primo grado alla domanda formulata ex art. 2932 c.c. e, quindi, al trasferimento dell'immobile in sua proprietà. Non è
pag. 11/15 configurabile, pertanto, un danno che derivi dal mancato acquisto dello stesso. Sotto diverso ed autonomo profilo va aggiunto che, stando all'allegazione della “Le risultanze istruttorie di natura documentale, e CP_1 quindi di sicura attendibilità, propongono come innegabile la società di fatto tra i coniugi citati. Per tale fatto non vi è dubbio che la sia tenuta al Parte_1 pagamento del debito contratto con la . Controparte_1
Sicchè, secondo la tesi di solo previo accertamento della CP_1 società di fatto in discorso e dell'inadempimento della al contratto _1 preliminare, costei potrebbe ritenersi responsabile del mancato pagamento di un debito apparentemente contratto solo dal . CP_6
Osserva la Corte che, tuttavia, l'odierna appellante incidentale non ha fornito la prova dell'esistenza della società di fatto tra i coniugi Parte_8
[...]
Ed invero, il Giudice di prime cure dopo aver ricostruito dettagliatamente gli elementi fondamentali della società di fatto (il fondo comune, la partecipazione dei soci e l'affectio solidalis) rileva come questi debbano essere tutti egualmente provati in maniera rigorosa per quanto riguarda i rapporti interni tra i soci e che deve essere puntualmente provata l'esteriorizzazione del vincolo sociale nei rapporti con i terzi. Il Tribunale accerta che, tuttavia, la non ha fornito la prova CP_1 né dell'una né dell'alta circostanza e giunge a tale conclusione previo esame delle deposizioni dei testi citati da entrambe le parti. Quanto, poi, alla documentazione prodotta dall'attrice ritiene che non è idonea a dimostrare l'eventuale partecipazione della alla società del _1 marito rilevando che: “In particolare, quanto al primo, trattasi di contratto preliminare intercorso tra le stese parti del presente giudizio in cui all'art.7 del suddetto contratto, rubricato delegazione di pagamento, è prevista che la parte promittente venditrice autorizza la parte promittente acquirente a consegnare al momento della stipula parte del prezzo dovuto alla società nonché alla Ebbene, parte CP_1 Parte_9 attrice, sostiene che attraverso la suddetta clausola di delegazione la intendeva in realtà estinguere i debiti della ditta Parte_1
Cipollone nei confronti della stante la sussistenza della CP_1 società di fatto;
prosegue parte attrice sostenendo che pertanto la
[...]
risultava a sua volta essere debitrice delle forniture effettuate Parte_1 dalla alla ditta Quanto sostenuto dalla CP_1 Controparte_6 risulta tuttavia sfornito di prova nel caso concreto. Infatti, le CP_1
pag. 12/15 stesse fatture prodotte, attengono esclusivamente ai rapporti tra la e la ditta , ma non sono certo idonee a provare CP_1 CP_6
l'esistenza di una società di fatto tra la ed il marito.” E Parte_1 prosegue ritenendo come la “delegazione di pagamento assume rilievo nell'ambito delle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto in sede di conclusione del contratto definitivo, ma non può, di per sé assurgere a prova dell'esistenza della struttura societaria”. Il Giudice ritiene inoltre “sprovvisto di prova l'assunto di parte attrice secondo cui “quand'anche non si dovesse riscontrare l'esistenza della società di fatto tra la e il marito, la promessa di quest'ultima _1 assunta con il preliminare di pagare i debiti del marito è perfettamente valida ed efficace in quanto riconducibile all'adempimento dell'obbligo del terzo” (comparsa conclusionale attore). Trattasi di un contratto preliminare di compravendita dal quale si ricava l'impegno al pagamento del prezzo secondo le specifiche modalità indicate in seno all'accordo, ma non è dato evincere che lo stesso avviene in adempimento dell'obbligo del terzo difettando ancora una volta la relativa prova nel caso concreto. L'insufficienza del compendio probatorio con riguardo al conferimento e, a fortiori, al patrimonio della presunta società di fatto oggetto della presente controversia deve essere riferita anche agli altri due presupposti sostanziali richiesti dalla giurisprudenza. Più precisamente non vi è stata prova di alcuna partecipazione agli utili e alle perdite della società, né può parlarsi di affectio solidalis stante la mancata prova circa l'effettiva collaborazione della nella gestione della ditta Parte_1 individuale del marito e nel raggiungimento di risultati comuni ”. A fronte di una motivazione siffatta, l'appellante incidentale non ha argomentato né specificato quali errori avrebbe commesso il Tribunale e, comunque, non ne ha fornito la prova. Orbene, oltre a non aver dimostrato l'esistenza della società di fatto, poichè la non ha domandato la risoluzione del contratto per CP_1 inadempimento, non può comunque far valere l'inadempimento della né del , ai soli fini risarcitori. Ed invero, essendo rimasto in _1 CP_4 vigore il contratto preliminare (sebbene inadempiuto) e non essendo configurabile una risoluzione per facta concludentia (vertendosi in ipotesi in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam) resta in capo alle parti di esso il diritto di chiederne l'adempimento. Sotto diverso ed autonomo profilo, osserva la Corte che la CP_1
(per suo assunto, non contestato dalle altre parti) avrebbe dovuto essa stessa acquistare l'immobile per cui è causa. Conseguentemente, avrebbe pag. 13/15 avuto diritto alla disponibilità dello stesso, pagando un prezzo di euro 400.000,00, decurtato di euro 68.000,00. L'importo decurtato, tuttavia, non configura un danno poiché, per ottenere la decurtazione, avrebbe dovuto pagare l'intero prezzo dell'immobile, mentre non vi ha provveduto neppure in parte. Va aggiunto, infine, che la a sostegno della fondatezza CP_1 dell'appello incidentale ha così concluso nella sua comparsa di costituzione: “la mancata sottoscrizione del rogito ha comportato, a svantaggio della , il mancato recupero del proprio credito di € CP_1
68.000, che avrebbe, invece, trovato piena soddisfazione con il totale adempimento del contratto preliminare e della delegazione di pagamento ivi prevista. Come si vede, sia l'inadempimento, sia il danno subìto sono stati sia allegati sia anche provati, risultando dai documenti prodotti. La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento formulata dalla
, pertanto, era pienamente fondata ed è stata ingiustamente CP_1 disattesa.” Rileva la Corte che le allegazioni di relative al suo diritto di CP_1 percepire 68.000,00 euro in esecuzione della delegazione di pagamento (in suo favore) contenuta nel contratto preliminare sono del tutto in contraddizione con la sua legittimazione attiva in relazione a tutte le domande proposte ove l'appellante incidentale agisce in qualità di promittente acquirente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del tutto prevalente della
, stante la natura accessoria della domanda di condanna per CP_1 lite temeraria (Cass. 15102 del 2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello principale e respinge l'appello incidentale;
per l'effetto, condanna la alla rifusione in favore di CP_1
delle spese di lite del primo grado che liquida in Parte_1 euro 18.000,00 e di quelle del secondo grado che liquida in euro 11.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
condanna la alla rifusione in favore di CP_1 CP_2
e delle spese di lite del secondo grado
[...] Parte_2 che liquida in euro 10.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
pag. 14/15 Dà atto, quanto all'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.1.2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 15/15