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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1767/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1767/2023 RG
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Francesconi (codice fiscale: ) e C.F._2 Parte_2
(codice fiscale: ), entrambi del Foro di Spoleto, ed elettivamente
[...] C.F._3
domiciliata presso il loro Studio sito in Campello sul Clitunno, alla Via Dante Alighieri, 2, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile ed allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(PI ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Simone ( ) del foro Controparte_2 C.F._4
di Foggia in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia all'ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Per le motivazioni addotte in premessa da intendersi in questa sede
pagina 1 di 11 interamente richiamate e trascritte, visti gli artt. 1766 c.c. 1218 c.c. accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta in forza del contratto intercorrente tra le parti e per l'effetto condannare
[...]
(codice fiscale e partita iva: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentate p.t., con sede in Bari, Via Strada Calvani, 8, ed indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal Registro Pubblico INI – PEC di al risarcimento dei danni patrimoniali Email_1 Controparte_1
e non patrimoniali subiti et subendi dalla sig.ra così come indicati e richiesti in narrativa, ovvero, a quelle Parte_1
diverse somme minori o maggiori che saranno eventualmente accertate in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al pagamento effettivo.
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e compenso professionale del giudizio e della negoziazione assistita, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano entrambi antistatari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni di parte convenuta: “a) Preliminarmente dichiararsi la incompetenza per territorio del Giudice adito non applicandosi nel caso di specie il foro del consumatore ex Dec legvo 2005 n. 206 e nemmeno l'art 19 e 20 cpc essendo competenti per territorio alternativamente il Tribunale di Bari ove ha sede la società e/o il Tribunale di Foggia nella cui giurisdizione ricade RO GA luogo dell'evento;
b) Nel merito dichiararsi inammissibile, improcedibile la domanda attorea e in subordine nel merito rigettarsi la domanda attorea infondata in fatto e in diritto;
c) In ulteriore subordine, per mero scrupolo difensivo, in caso di accoglimento della domanda attrice ridursi la domanda secondo
giustizia;
d) Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimb forf. 15% LP ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
per il risarcimento del danno dalla stessa subito in seguito all'inadempimento della stessa.
[...]
In particolare, l'attrice ha esposto di aver prenotato nel 2023 un soggiorno di una settimana (dal
18/06/2023 al 25/06/2023) presso la struttura ricettiva “Villaggio Uliveto” sita in loc. Contrada Ripa di pagina 2 di 11 RO GA (FG). Nella fase della prenotazione, secondo la prospettazione attorea, la aveva Pt_1
ottenuto rassicurazioni telefoniche dal personale del Villaggio circa la presenza di un parcheggio custodito
(circostanza decisiva per la avendo da poco acquistato un'auto di rilevante valore), pertanto Pt_1
effettuava il versamento di un primo acconto di Euro 232,00, cui seguiva, nei mesi successivi, il pagamento del saldo per un totale complessivo di Euro 985,60. Tuttavia, durante il detto soggiorno, ed in particolare il
20/06/2023, l'odierna attrice subiva la fraudolenta sottrazione (da parte di ignoti) del veicolo di sua proprietà, che, nel frangente, era stato parcheggiato nell'apposita area adibita alla sosta dei veicoli presente all'interno della struttura ricettiva. Peraltro, per tale ragione la , in data 21/06/2023, interrompeva Pt_1
anticipatamente il soggiorno presso la struttura.
Alla luce dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta, ha chiesto nella Parte_1
presente sede il risarcimento del danno economico, costituito, in primo luogo, dal danno emergente correlato al valore commerciale del veicolo Land Rover, modello Evoque 1° serie, targato FE343VG, che aveva un valore commerciale di circa Euro 26.000,00; in secondo luogo, quello costituito dalle spese necessarie all'immatricolazione di un veicolo avente le stesse caratteristiche di quello oggetto della fraudolenta sottrazione e pari, nella specie, ad €823,00; in terzo luogo, il danno da vacanza rovinata che, in via equitativa, è stato richiesto in Euro 2.000,00.
Si è costituita in giudizio la eccependo in primo luogo l'incompetenza dell'adito Controparte_1
Tribunale in favore del Tribunale di Bari, ex art. 19 c.p.c., ovvero di Foggia, circondario in cui sarebbe avvenuto l'evento ex art. 20 c.p.c.. Nel merito, ha evidenziato come non sussistesse alcun vincolo contrattuale fra le parti in relazione alla custodia dell'auto, potendosi al più parlare di “comodato-locazione gratuito [di] uno spazio ove ricoverare l'auto”, e quindi nemmeno un inadempimento addebitabile alla convenuta.
Infine, ha contestato anche nel quantum la pretesa risarcitoria dell'attrice, non provata e sproporzionata.
Il procedimento è stato istruito mediante espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ed escussione dei testi ammessi;
ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, la stessa
è stata rinviata per l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c., che si è svolta ex art.
pagina 3 di 11 127ter c.p.c. in data 19/12/2024. All'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni come sopra detto, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre analizzare la questione di competenza sollevata da parte convenuta.
Ebbene, la ha sostenuto “essere competente il Tribunale di Bari ove ha sede la società convenuta Controparte_1
oppure il Tribunale di Foggia atteso che RO GA, luogo ove sarebbe accaduto l'evento dedotto in giudizio, ricade nella giurisdizione di Codesto Tribunale”. Ciò in considerazione del fatto che “nel caso di specie non è applicabile il foro esclusivo e inderogabile del consumatore previsto dalla Legislazione in materia (Dec Levo 206 del 2005) che si applica in tutt'altre fattispecie”.
La doglianza pare inammissibile e, comunque, infondata.
Quanto al primo profilo, occorre rilevare che l'eccezione di incompetenza è, per come formulata, inammissibile e deve in conseguenza ritenersi tamquam non esset in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato e ribadito, fra le altre, da Cass. Civ., ord. n. 2548/2022.
Nella propria eccezione, infatti, parte opponente ha contestato l'incompetenza del Tribunale adito in favore, alternativamente, del Tribunale di Bari, ove ha la propria sede legale, o del Tribunale di Foggia, ove
“è avvenuto il fatto”. Quindi il primo foro in applicazione del disposto dell'art. 19 c.p.c., mentre il secondo non è nemmeno indicato che tipo di foro si tratta;
sembra, in verità, che la parte faccia riferimento al foro delle obbligazioni da atto illecito, ossia il forum commissi delicti. Viceversa, a prescindere dall'effettiva sussistenza di un titolo contrattuale valido, è chiaro che parte attrice faccia riferimento a una obbligazione contrattuale inadempiuta e che, pertanto, debba farsi riferimento all'art. 20 c.p.c., nella forma del forum contractus e del forum destinatae solutionis. Al massimo, può intendersi l'allegazione di parte convenuta “luogo in cui è avvenuto il fatto”, come il luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione asseritamente inadempiuta.
Tuttavia, già senza entrare nel merito dell'eccezione, si rileva come l'opponente non abbia validamente individuato tutti i fori alternativi ritenuti competenti non essendo stato contestato quantomeno il foro in cui l'obbligazione è sorta, in ossequio a quanto disposto dalla prima parte dell'art. 20 c.p.c.. Sul punto, parte pagina 4 di 11 opponente ha mancato di allegare il luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione e il corrispondente foro competente, formulando in questo modo un'eccezione incompleta e quindi non valutabile dal giudice.
In ogni caso, anche qualora volesse considerarsi ammissibile ed esaminabile l'eccezione della convenuta, devesi evidenziare come la medesima sia infondata in quanto è applicabile nel caso di specie il foro del consumatore. Infatti, come già anticipato, la Suprema Corte di Cassazione da tempo afferma il principio giuridico in forza del quale il giudice competente va determinato a priori secondo la prospettazione fornita dall'attore nella propria domanda (ex multis Cass. Civ., sent. n. 7182/14; Cass. Civ., ord. n. 21547/15).
Pertanto, non colgono nel segno le doglianze di parte convenuta la quale asserisce non tanto che parte attrice non avrebbe i requisiti soggettivi per essere considerata consumatrice, quanto piuttosto perché non sussisterebbe l'obbligazione contrattuale di custodia allegata come inadempiuta dall'attrice. Ebbene, alla luce del principio di diritto sopra indicato, l'effettiva sussistenza di un tale rapporto contrattuale fra le parti
è una questione di merito, che non incide sulla questione pregiudiziale di competenza, la quale rimane determinata in base alla prospettazione attorea.
Dunque, nelle allegazioni attoree, emerge chiaramente come la rivesta la qualifica di Pt_1
consumatrice e come il Tribunale di Spoleto sia competente alla luce del suo luogo di residenza.
L'eccezione in questione appare, dunque, meritevole di rigetto.
2. Passando al merito della domanda occorre evidenziarne l'infondatezza.
Da un punto di vista generale, l'art. 1785quinquies c.c. esclude che l'albergatore risponda della custodia dei veicoli portati con sé dai clienti in forza del mero rapporto di albergo;
né è nella specie provato e neppure semplicemente allegato che un tale servizio sia stato espressamente previsto dalle parti quale accessorio del servizio principale di albergo al momento della conclusione del relativo contratto o, con apposita pattuizione (non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione che il villaggio fosse dotato di parcheggio gratuito nella mail di conferma di avvenuta prenotazione), al momento dell'inizio del soggiorno o, nel corso di esso, in un qualche momento successivo al suo inizio.
pagina 5 di 11 In tale situazione si pone allora la questione, al fine di individuare il regime di responsabilità applicabile, di qualificare il rapporto che è comunque venuto a costituirsi fra le parti per facta concludentia, per effetto della mera circostanza che presso la struttura alberghiera gestita dalla esisteva un'area di sua Controparte_1
pertinenza adibita a parcheggio dei clienti e l'attrice vi ha posteggiato la sua auto per il tempo della sua permanenza in albergo.
Un siffatto rapporto è in astratto riconducibile sia ad un contratto di locazione o di comodato sia ad un contratto di parcheggio, che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (v. per tutte Cass. Civ. sent. del 01/12/2004 n. 22598), configura un contratto atipico, soggetto alla disciplina del deposito.
Dovrà ritenersi ricorrere locazione o comodato ove si tratti del mero godimento da parte del cliente, per la durata del rapporto di albergo, di un certo spazio a ciò specificamente dedicato presso la struttura, a titolo oneroso, con il pagamento di un sovrapprezzo dei servizi alberghieri, nel qual caso si avrà locazione, o a titolo gratuito, nel qual caso si avrà comodato, senza che, in entrambi questi casi, potrà predicarsi alcuna responsabilità in capo all'albergatore, per qualsivoglia inconveniente venga a verificarsi a carico del veicolo, per danneggiamento, furto parziale o di cose lasciate al suo interno, o furto totale. Dovrà per contro ritenersi ricorrere parcheggio, contratto atipico di parcheggio, dal quale discenderebbe quindi in capo all'albergatore l'ordinaria responsabilità ex recepto facente carico al depositario a norma degli artt. 1766 e segg. c.c., allorché vi siano in concreto elementi tali da indurre il convincimento che sia stato suscitato nel cliente un legittimo affidamento nel fatto che l'albergatore si facesse carico, oltre che di consentire la sosta presso la propria struttura, anche di adoperarsi al fine di garantire la custodia dei veicoli presso di sé posteggiati.
Ebbene, in assenza di espressa pattuizione, la giurisprudenza è solita individuare tali elementi sintomatici in circostanze ricorrenti, che devono essere oggetto di analisi da parte del giudice del merito, e fra le altre: - il fatto che all'atto del posteggio il veicolo sia consegnato a personale dell'albergo, anche mediante la sola consegna delle relative chiavi (cfr Cass. Civ. sent. del 12/03/2010 n. 6048); - il fatto che l'esistenza di un parcheggio con determinate caratteristiche sia evidenziata nell'offerta al pubblico dei servizi alberghieri;
- il pagina 6 di 11 fatto che in corrispettivo del posteggio sia richiesto il pagamento di un apposito prezzo;
- il fatto che gli spazi presso la struttura adibiti a parcheggio siano dotati di specifici sistemi di protezione contro l'intrusione di malintenzionati, mediante la predisposizione di servizi di guardiania e/o l'adibizione al posteggio di appositi spazi chiusi o di spazi appositamente recintati.
2.1 Ciò posto in via generale e passando al caso di specie, occorre rilevare come sia pacifico che l'attrice avesse effettivamente posteggiato l'autovettura all'interno di un'area a ciò destinata di proprietà privata della struttura, come è ben visibile dalle foto allegate e risultante dalle escussioni testimoniali, riservata ai clienti del villaggio stesso.
Occorre analizzare, dunque, la presenza o meno degli indici sintomatici sopra evidenziati:
- consegna del veicolo al personale dell'albergo, anche mediante la sola consegna delle relative chiavi (cfr
Cass. Civ. sent. del 12/03/2010 n. 6048): circostanza pacificamente non avvenuta, il veicolo dell'attrice non
è mai stato consegnato alla struttura, le chiavi sono sempre state detenute dalla proprietaria che era libera di usare lo stesso, entrare e uscire dal parcheggio senza preavviso o contatti con la struttura (come ha fatto la mattina stessa del furto);
- esistenza di un parcheggio con determinate caratteristiche, evidenziata nell'offerta al pubblico dei servizi alberghieri: ebbene, nel caso di specie non risulta l'offerta al pubblico effettuata nel sito della struttura medesima.
Agli atti vi è un preventivo asseritamente trasmesso all'attrice tramite mail, nel quale si faceva espressamente riferimento a un parcheggio “non custodito”. Tale trasmissione, tuttavia, è stata contestata dall'attrice medesima ed in effetti è noto che nel caso di mail ordinaria, qualora la relativa ricezione sia contestata dalla presunta ricevente e non vi siano elementi estrinseci che comprovino tale ricezione, non può attribuirsi efficacia probatoria alla medesima. Nel caso in esame, comunque, risulta che l'invio di tale conferma di prenotazione con relativo opuscolo informativo sia stata confermato sia dalla teste
[...]
sia dalla teste entrambe dipendenti della la seconda Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
delle quali avrebbe provveduto all'effettivo invio della missiva. Pertanto, di tale elemento documentale, pur pagina 7 di 11 non avendo l'efficacia probatoria di una p.e.c., non può non tenersi conto unitamente agli altri elementi indiziari.
Inoltre, non può nemmeno sottacersi, ed è questo il punto centrale del presente elemento indiziario, come non sia stata in alcun modo indicata, nell'offerta al pubblico, l'esistenza di un parcheggio. Invero, le mere schermate riprodotte da parte attrice appartengono a siti terzi che pubblicizzano autonomamente la struttura in questione, e comunque indicano genericamente la presenza di un parcheggio, senza specificare se custodito o meno.
Ancora, nemmeno è risultata prova di presunte rassicurazioni telefoniche in merito all'asserita vigilanza dell'area destinata a parcheggio;
l'unico teste di parte attrice che ha saputo riferire sul punto è
[...]
, compagno dell'attrice, il quale ha dapprima dichiarato “ci avevano detto che era custodito quando Testimone_3
avevamo prenotato. Questo lo so perché una ragazza del villaggio durante la prenotazione al telefono ci aveva detto che il parcheggio era custodito”, per poi precisare “posso confermare [le asserite rassicurazioni telefoniche del personale della struttura sulla presenza di parcheggio custodito in sede di prenotazione] perché ero presente personalmente che parlando al telefono con una ragazza della struttura ha chiesto se il parcheggio fosse custodito. Poi mi Pt_1 Pt_1
ha confermato di aver ricevuto risposta positiva. Altrimenti non saremmo nemmeno partiti”. In conclusione, il teste non ha sentito la risposta del personale della struttura, ma ha riferito la medesima solo per averla sentita dalla parte stessa. Ebbene, è noto il principio per cui tali dichiarazioni non hanno alcuna efficacia;
la giurisprudenza di legittimità è constante nel ritenere che “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di
persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio
e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice” (cfr ex multis Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 3137/16).
Peraltro, la circostanza è smentita dalle dichiarazioni della teste la dipendente che si è Testimone_2
occupata materialmente della prenotazione in esame, la quale ha riferito “confermo che nell'aprile 2023 ho
pagina 8 di 11 ricevuto una telefonata dalla stessa [la ] che mi chiedeva informazioni sui servizi offerti nel centro. Nell'occasione, Pt_1
la non mi segnalò alcuna esigenza particolare”. Pt_1
In conclusione, quanto all'asserita pubblicizzazione della presenza di un parcheggio custodito, non può ritenersi sussistente nel caso di specie.
- il fatto che in corrispettivo del posteggio sia richiesto il pagamento di un apposito prezzo: come è pacifico fra le parti, alcun corrispettivo era richiesto;
- il fatto che gli spazi presso la struttura adibiti a parcheggio siano dotati di specifici sistemi di protezione contro l'intrusione di malintenzionati, mediante la predisposizione di servizi di guardiania e/o l'adibizione al posteggio di appositi spazi chiusi o di spazi appositamente recintati: ancora, non risulta provata l'esistenza di sistemi di protezione contro l'intrusione di esterni: invero, è pacifica l'assenza di un sistema di videosorveglianza (né contraria indicazione era stata fornita alla attrice) e di custodia. La mera presenza di una casetta con su scritto custode non è indicativa dell'esistenza di tale servizio, tanto che nemmeno l'attrice ha sostenuto che vi fosse nel caso di specie.
Deve invece evidenziarsi come, dalle fotografie prodotte e agli atti, risulti che l'area destinata a posteggio sia stata delimitata, sia attraverso strutture di protezione parasole e agenti atmosferici. Inoltre, dall'istruttoria espletata sono emersi ulteriori elementi indiziari: invero, risulta che il parcheggio in questione fosse recintato e chiuso con due cancelli, come ci ha riferito la teste e confessato, in sede di Tes_4
interrogatorio formale, dal legale rappresentante della convenuta che ha confermato la seguente circostanza
“vero che il parcheggio è ubicato all'interno della struttura ricettiva, è recintato e l'ingresso è regolato da due cancelli”.
Significativo che tale soggetto affermando che, posta l'esistenza di due cancelli, “uno è aperto di giorno”, implicitamente abbia affermato che l'altro cancello è sempre chiuso (e che, pertanto, per accedere deve esservi una modalità di apertura sulla quale lo stesso non ha riferito) e che l'altro è chiuso di notte.
Viceversa, dubbia la presenza dei cartelli nel parcheggio con l'indicaizone “parcheggio non custodito”, prodotti in fotografia dalla convenuta;
invero, da una parte i testi di parte attrice, e TI
, rispettivamente compagno della madre dell'attrice e dell'attrice stessa, hanno Testimone_3
pagina 9 di 11 riferito di non averli visti durante il loro soggiorno. Dall'altra, e Testimone_1 Tes_2
dipendenti della convenuta, hanno riferito che gli stessi vengono apposti ogni anno a inizio
[...]
stagione e rimossi alla fine. Ebbene, dinanzi alla scarsa attendibilità soggettiva di tali testi, per i rispettivi rapporti con le parti in causa, nonché alla contraddittorietà delle dichiarazioni, non può che ritenersi come tale circostanza non sia provata e risulti neutra ai fini della valutazione in esame.
In conclusione, alla luce delle sopra esposte considerazioni, anche a volersi prescindere dell'effettiva presenza di una pattuizione scritta fra le parti che escludesse la custodia del parcheggio (stante la formale contestazione della missiva di conferma dell'offerta), devesi rilevare come in realtà la maggior parte degli elementi sintomatici di un contratto atipico di posteggio siano insussistenti. Peraltro, ad autorizzare la presunzione (che per facta concludentia un tale contratto sia stato concluso), a mente dell'art. 2729, co. 1, c.c., occorrerebbe che, se non tutti, quanto meno molti di tali elementi concorressero, con significato univoco.
Sul punto, peraltro, non si contraddice l'esito cui è giunto il Tribunale di Roma nel precedente allegato dall'attrice in citazione;
anche in quel caso il Tribunale aveva valutato singolarmente la presenza di elementi indiziari significativi della conclusione tacita di un contratto di posteggio, giungendo tuttavia alla conclusione positiva state la presenza di molti degli stessi, contrariamente al caso di specie.
Per tali ragioni, la domanda merita rigetto.
3. Le spese di lite seguiranno la soccombenza e dovranno porsi, dunque, a carico di parte attrice;
le medesime saranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022,
tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della semplicità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale che giustificano l'utilizzo di valori inferiori ai parametri medi dello scaglione di riferimento (26.001,00 – 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa pagina 10 di 11 ▪ Rigetta la domanda di parte attrice;
▪ condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in euro 3.900,00 (1.000,00 per fase di studio, 700,00 per fase introduttiva, 1.000,00
[...]
per fase di trattazione/istruttoria, 1.200,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorario ed IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 07/01/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 11 di 11
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1767/2023 RG
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Francesconi (codice fiscale: ) e C.F._2 Parte_2
(codice fiscale: ), entrambi del Foro di Spoleto, ed elettivamente
[...] C.F._3
domiciliata presso il loro Studio sito in Campello sul Clitunno, alla Via Dante Alighieri, 2, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile ed allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(PI ), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Simone ( ) del foro Controparte_2 C.F._4
di Foggia in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia all'ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Per le motivazioni addotte in premessa da intendersi in questa sede
pagina 1 di 11 interamente richiamate e trascritte, visti gli artt. 1766 c.c. 1218 c.c. accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta in forza del contratto intercorrente tra le parti e per l'effetto condannare
[...]
(codice fiscale e partita iva: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentate p.t., con sede in Bari, Via Strada Calvani, 8, ed indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal Registro Pubblico INI – PEC di al risarcimento dei danni patrimoniali Email_1 Controparte_1
e non patrimoniali subiti et subendi dalla sig.ra così come indicati e richiesti in narrativa, ovvero, a quelle Parte_1
diverse somme minori o maggiori che saranno eventualmente accertate in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al pagamento effettivo.
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e compenso professionale del giudizio e della negoziazione assistita, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano entrambi antistatari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni di parte convenuta: “a) Preliminarmente dichiararsi la incompetenza per territorio del Giudice adito non applicandosi nel caso di specie il foro del consumatore ex Dec legvo 2005 n. 206 e nemmeno l'art 19 e 20 cpc essendo competenti per territorio alternativamente il Tribunale di Bari ove ha sede la società e/o il Tribunale di Foggia nella cui giurisdizione ricade RO GA luogo dell'evento;
b) Nel merito dichiararsi inammissibile, improcedibile la domanda attorea e in subordine nel merito rigettarsi la domanda attorea infondata in fatto e in diritto;
c) In ulteriore subordine, per mero scrupolo difensivo, in caso di accoglimento della domanda attrice ridursi la domanda secondo
giustizia;
d) Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimb forf. 15% LP ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
per il risarcimento del danno dalla stessa subito in seguito all'inadempimento della stessa.
[...]
In particolare, l'attrice ha esposto di aver prenotato nel 2023 un soggiorno di una settimana (dal
18/06/2023 al 25/06/2023) presso la struttura ricettiva “Villaggio Uliveto” sita in loc. Contrada Ripa di pagina 2 di 11 RO GA (FG). Nella fase della prenotazione, secondo la prospettazione attorea, la aveva Pt_1
ottenuto rassicurazioni telefoniche dal personale del Villaggio circa la presenza di un parcheggio custodito
(circostanza decisiva per la avendo da poco acquistato un'auto di rilevante valore), pertanto Pt_1
effettuava il versamento di un primo acconto di Euro 232,00, cui seguiva, nei mesi successivi, il pagamento del saldo per un totale complessivo di Euro 985,60. Tuttavia, durante il detto soggiorno, ed in particolare il
20/06/2023, l'odierna attrice subiva la fraudolenta sottrazione (da parte di ignoti) del veicolo di sua proprietà, che, nel frangente, era stato parcheggiato nell'apposita area adibita alla sosta dei veicoli presente all'interno della struttura ricettiva. Peraltro, per tale ragione la , in data 21/06/2023, interrompeva Pt_1
anticipatamente il soggiorno presso la struttura.
Alla luce dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta, ha chiesto nella Parte_1
presente sede il risarcimento del danno economico, costituito, in primo luogo, dal danno emergente correlato al valore commerciale del veicolo Land Rover, modello Evoque 1° serie, targato FE343VG, che aveva un valore commerciale di circa Euro 26.000,00; in secondo luogo, quello costituito dalle spese necessarie all'immatricolazione di un veicolo avente le stesse caratteristiche di quello oggetto della fraudolenta sottrazione e pari, nella specie, ad €823,00; in terzo luogo, il danno da vacanza rovinata che, in via equitativa, è stato richiesto in Euro 2.000,00.
Si è costituita in giudizio la eccependo in primo luogo l'incompetenza dell'adito Controparte_1
Tribunale in favore del Tribunale di Bari, ex art. 19 c.p.c., ovvero di Foggia, circondario in cui sarebbe avvenuto l'evento ex art. 20 c.p.c.. Nel merito, ha evidenziato come non sussistesse alcun vincolo contrattuale fra le parti in relazione alla custodia dell'auto, potendosi al più parlare di “comodato-locazione gratuito [di] uno spazio ove ricoverare l'auto”, e quindi nemmeno un inadempimento addebitabile alla convenuta.
Infine, ha contestato anche nel quantum la pretesa risarcitoria dell'attrice, non provata e sproporzionata.
Il procedimento è stato istruito mediante espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ed escussione dei testi ammessi;
ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, la stessa
è stata rinviata per l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c., che si è svolta ex art.
pagina 3 di 11 127ter c.p.c. in data 19/12/2024. All'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni come sopra detto, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre analizzare la questione di competenza sollevata da parte convenuta.
Ebbene, la ha sostenuto “essere competente il Tribunale di Bari ove ha sede la società convenuta Controparte_1
oppure il Tribunale di Foggia atteso che RO GA, luogo ove sarebbe accaduto l'evento dedotto in giudizio, ricade nella giurisdizione di Codesto Tribunale”. Ciò in considerazione del fatto che “nel caso di specie non è applicabile il foro esclusivo e inderogabile del consumatore previsto dalla Legislazione in materia (Dec Levo 206 del 2005) che si applica in tutt'altre fattispecie”.
La doglianza pare inammissibile e, comunque, infondata.
Quanto al primo profilo, occorre rilevare che l'eccezione di incompetenza è, per come formulata, inammissibile e deve in conseguenza ritenersi tamquam non esset in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato e ribadito, fra le altre, da Cass. Civ., ord. n. 2548/2022.
Nella propria eccezione, infatti, parte opponente ha contestato l'incompetenza del Tribunale adito in favore, alternativamente, del Tribunale di Bari, ove ha la propria sede legale, o del Tribunale di Foggia, ove
“è avvenuto il fatto”. Quindi il primo foro in applicazione del disposto dell'art. 19 c.p.c., mentre il secondo non è nemmeno indicato che tipo di foro si tratta;
sembra, in verità, che la parte faccia riferimento al foro delle obbligazioni da atto illecito, ossia il forum commissi delicti. Viceversa, a prescindere dall'effettiva sussistenza di un titolo contrattuale valido, è chiaro che parte attrice faccia riferimento a una obbligazione contrattuale inadempiuta e che, pertanto, debba farsi riferimento all'art. 20 c.p.c., nella forma del forum contractus e del forum destinatae solutionis. Al massimo, può intendersi l'allegazione di parte convenuta “luogo in cui è avvenuto il fatto”, come il luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione asseritamente inadempiuta.
Tuttavia, già senza entrare nel merito dell'eccezione, si rileva come l'opponente non abbia validamente individuato tutti i fori alternativi ritenuti competenti non essendo stato contestato quantomeno il foro in cui l'obbligazione è sorta, in ossequio a quanto disposto dalla prima parte dell'art. 20 c.p.c.. Sul punto, parte pagina 4 di 11 opponente ha mancato di allegare il luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione e il corrispondente foro competente, formulando in questo modo un'eccezione incompleta e quindi non valutabile dal giudice.
In ogni caso, anche qualora volesse considerarsi ammissibile ed esaminabile l'eccezione della convenuta, devesi evidenziare come la medesima sia infondata in quanto è applicabile nel caso di specie il foro del consumatore. Infatti, come già anticipato, la Suprema Corte di Cassazione da tempo afferma il principio giuridico in forza del quale il giudice competente va determinato a priori secondo la prospettazione fornita dall'attore nella propria domanda (ex multis Cass. Civ., sent. n. 7182/14; Cass. Civ., ord. n. 21547/15).
Pertanto, non colgono nel segno le doglianze di parte convenuta la quale asserisce non tanto che parte attrice non avrebbe i requisiti soggettivi per essere considerata consumatrice, quanto piuttosto perché non sussisterebbe l'obbligazione contrattuale di custodia allegata come inadempiuta dall'attrice. Ebbene, alla luce del principio di diritto sopra indicato, l'effettiva sussistenza di un tale rapporto contrattuale fra le parti
è una questione di merito, che non incide sulla questione pregiudiziale di competenza, la quale rimane determinata in base alla prospettazione attorea.
Dunque, nelle allegazioni attoree, emerge chiaramente come la rivesta la qualifica di Pt_1
consumatrice e come il Tribunale di Spoleto sia competente alla luce del suo luogo di residenza.
L'eccezione in questione appare, dunque, meritevole di rigetto.
2. Passando al merito della domanda occorre evidenziarne l'infondatezza.
Da un punto di vista generale, l'art. 1785quinquies c.c. esclude che l'albergatore risponda della custodia dei veicoli portati con sé dai clienti in forza del mero rapporto di albergo;
né è nella specie provato e neppure semplicemente allegato che un tale servizio sia stato espressamente previsto dalle parti quale accessorio del servizio principale di albergo al momento della conclusione del relativo contratto o, con apposita pattuizione (non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione che il villaggio fosse dotato di parcheggio gratuito nella mail di conferma di avvenuta prenotazione), al momento dell'inizio del soggiorno o, nel corso di esso, in un qualche momento successivo al suo inizio.
pagina 5 di 11 In tale situazione si pone allora la questione, al fine di individuare il regime di responsabilità applicabile, di qualificare il rapporto che è comunque venuto a costituirsi fra le parti per facta concludentia, per effetto della mera circostanza che presso la struttura alberghiera gestita dalla esisteva un'area di sua Controparte_1
pertinenza adibita a parcheggio dei clienti e l'attrice vi ha posteggiato la sua auto per il tempo della sua permanenza in albergo.
Un siffatto rapporto è in astratto riconducibile sia ad un contratto di locazione o di comodato sia ad un contratto di parcheggio, che, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (v. per tutte Cass. Civ. sent. del 01/12/2004 n. 22598), configura un contratto atipico, soggetto alla disciplina del deposito.
Dovrà ritenersi ricorrere locazione o comodato ove si tratti del mero godimento da parte del cliente, per la durata del rapporto di albergo, di un certo spazio a ciò specificamente dedicato presso la struttura, a titolo oneroso, con il pagamento di un sovrapprezzo dei servizi alberghieri, nel qual caso si avrà locazione, o a titolo gratuito, nel qual caso si avrà comodato, senza che, in entrambi questi casi, potrà predicarsi alcuna responsabilità in capo all'albergatore, per qualsivoglia inconveniente venga a verificarsi a carico del veicolo, per danneggiamento, furto parziale o di cose lasciate al suo interno, o furto totale. Dovrà per contro ritenersi ricorrere parcheggio, contratto atipico di parcheggio, dal quale discenderebbe quindi in capo all'albergatore l'ordinaria responsabilità ex recepto facente carico al depositario a norma degli artt. 1766 e segg. c.c., allorché vi siano in concreto elementi tali da indurre il convincimento che sia stato suscitato nel cliente un legittimo affidamento nel fatto che l'albergatore si facesse carico, oltre che di consentire la sosta presso la propria struttura, anche di adoperarsi al fine di garantire la custodia dei veicoli presso di sé posteggiati.
Ebbene, in assenza di espressa pattuizione, la giurisprudenza è solita individuare tali elementi sintomatici in circostanze ricorrenti, che devono essere oggetto di analisi da parte del giudice del merito, e fra le altre: - il fatto che all'atto del posteggio il veicolo sia consegnato a personale dell'albergo, anche mediante la sola consegna delle relative chiavi (cfr Cass. Civ. sent. del 12/03/2010 n. 6048); - il fatto che l'esistenza di un parcheggio con determinate caratteristiche sia evidenziata nell'offerta al pubblico dei servizi alberghieri;
- il pagina 6 di 11 fatto che in corrispettivo del posteggio sia richiesto il pagamento di un apposito prezzo;
- il fatto che gli spazi presso la struttura adibiti a parcheggio siano dotati di specifici sistemi di protezione contro l'intrusione di malintenzionati, mediante la predisposizione di servizi di guardiania e/o l'adibizione al posteggio di appositi spazi chiusi o di spazi appositamente recintati.
2.1 Ciò posto in via generale e passando al caso di specie, occorre rilevare come sia pacifico che l'attrice avesse effettivamente posteggiato l'autovettura all'interno di un'area a ciò destinata di proprietà privata della struttura, come è ben visibile dalle foto allegate e risultante dalle escussioni testimoniali, riservata ai clienti del villaggio stesso.
Occorre analizzare, dunque, la presenza o meno degli indici sintomatici sopra evidenziati:
- consegna del veicolo al personale dell'albergo, anche mediante la sola consegna delle relative chiavi (cfr
Cass. Civ. sent. del 12/03/2010 n. 6048): circostanza pacificamente non avvenuta, il veicolo dell'attrice non
è mai stato consegnato alla struttura, le chiavi sono sempre state detenute dalla proprietaria che era libera di usare lo stesso, entrare e uscire dal parcheggio senza preavviso o contatti con la struttura (come ha fatto la mattina stessa del furto);
- esistenza di un parcheggio con determinate caratteristiche, evidenziata nell'offerta al pubblico dei servizi alberghieri: ebbene, nel caso di specie non risulta l'offerta al pubblico effettuata nel sito della struttura medesima.
Agli atti vi è un preventivo asseritamente trasmesso all'attrice tramite mail, nel quale si faceva espressamente riferimento a un parcheggio “non custodito”. Tale trasmissione, tuttavia, è stata contestata dall'attrice medesima ed in effetti è noto che nel caso di mail ordinaria, qualora la relativa ricezione sia contestata dalla presunta ricevente e non vi siano elementi estrinseci che comprovino tale ricezione, non può attribuirsi efficacia probatoria alla medesima. Nel caso in esame, comunque, risulta che l'invio di tale conferma di prenotazione con relativo opuscolo informativo sia stata confermato sia dalla teste
[...]
sia dalla teste entrambe dipendenti della la seconda Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1
delle quali avrebbe provveduto all'effettivo invio della missiva. Pertanto, di tale elemento documentale, pur pagina 7 di 11 non avendo l'efficacia probatoria di una p.e.c., non può non tenersi conto unitamente agli altri elementi indiziari.
Inoltre, non può nemmeno sottacersi, ed è questo il punto centrale del presente elemento indiziario, come non sia stata in alcun modo indicata, nell'offerta al pubblico, l'esistenza di un parcheggio. Invero, le mere schermate riprodotte da parte attrice appartengono a siti terzi che pubblicizzano autonomamente la struttura in questione, e comunque indicano genericamente la presenza di un parcheggio, senza specificare se custodito o meno.
Ancora, nemmeno è risultata prova di presunte rassicurazioni telefoniche in merito all'asserita vigilanza dell'area destinata a parcheggio;
l'unico teste di parte attrice che ha saputo riferire sul punto è
[...]
, compagno dell'attrice, il quale ha dapprima dichiarato “ci avevano detto che era custodito quando Testimone_3
avevamo prenotato. Questo lo so perché una ragazza del villaggio durante la prenotazione al telefono ci aveva detto che il parcheggio era custodito”, per poi precisare “posso confermare [le asserite rassicurazioni telefoniche del personale della struttura sulla presenza di parcheggio custodito in sede di prenotazione] perché ero presente personalmente che parlando al telefono con una ragazza della struttura ha chiesto se il parcheggio fosse custodito. Poi mi Pt_1 Pt_1
ha confermato di aver ricevuto risposta positiva. Altrimenti non saremmo nemmeno partiti”. In conclusione, il teste non ha sentito la risposta del personale della struttura, ma ha riferito la medesima solo per averla sentita dalla parte stessa. Ebbene, è noto il principio per cui tali dichiarazioni non hanno alcuna efficacia;
la giurisprudenza di legittimità è constante nel ritenere che “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di
persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio
e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice” (cfr ex multis Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 3137/16).
Peraltro, la circostanza è smentita dalle dichiarazioni della teste la dipendente che si è Testimone_2
occupata materialmente della prenotazione in esame, la quale ha riferito “confermo che nell'aprile 2023 ho
pagina 8 di 11 ricevuto una telefonata dalla stessa [la ] che mi chiedeva informazioni sui servizi offerti nel centro. Nell'occasione, Pt_1
la non mi segnalò alcuna esigenza particolare”. Pt_1
In conclusione, quanto all'asserita pubblicizzazione della presenza di un parcheggio custodito, non può ritenersi sussistente nel caso di specie.
- il fatto che in corrispettivo del posteggio sia richiesto il pagamento di un apposito prezzo: come è pacifico fra le parti, alcun corrispettivo era richiesto;
- il fatto che gli spazi presso la struttura adibiti a parcheggio siano dotati di specifici sistemi di protezione contro l'intrusione di malintenzionati, mediante la predisposizione di servizi di guardiania e/o l'adibizione al posteggio di appositi spazi chiusi o di spazi appositamente recintati: ancora, non risulta provata l'esistenza di sistemi di protezione contro l'intrusione di esterni: invero, è pacifica l'assenza di un sistema di videosorveglianza (né contraria indicazione era stata fornita alla attrice) e di custodia. La mera presenza di una casetta con su scritto custode non è indicativa dell'esistenza di tale servizio, tanto che nemmeno l'attrice ha sostenuto che vi fosse nel caso di specie.
Deve invece evidenziarsi come, dalle fotografie prodotte e agli atti, risulti che l'area destinata a posteggio sia stata delimitata, sia attraverso strutture di protezione parasole e agenti atmosferici. Inoltre, dall'istruttoria espletata sono emersi ulteriori elementi indiziari: invero, risulta che il parcheggio in questione fosse recintato e chiuso con due cancelli, come ci ha riferito la teste e confessato, in sede di Tes_4
interrogatorio formale, dal legale rappresentante della convenuta che ha confermato la seguente circostanza
“vero che il parcheggio è ubicato all'interno della struttura ricettiva, è recintato e l'ingresso è regolato da due cancelli”.
Significativo che tale soggetto affermando che, posta l'esistenza di due cancelli, “uno è aperto di giorno”, implicitamente abbia affermato che l'altro cancello è sempre chiuso (e che, pertanto, per accedere deve esservi una modalità di apertura sulla quale lo stesso non ha riferito) e che l'altro è chiuso di notte.
Viceversa, dubbia la presenza dei cartelli nel parcheggio con l'indicaizone “parcheggio non custodito”, prodotti in fotografia dalla convenuta;
invero, da una parte i testi di parte attrice, e TI
, rispettivamente compagno della madre dell'attrice e dell'attrice stessa, hanno Testimone_3
pagina 9 di 11 riferito di non averli visti durante il loro soggiorno. Dall'altra, e Testimone_1 Tes_2
dipendenti della convenuta, hanno riferito che gli stessi vengono apposti ogni anno a inizio
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stagione e rimossi alla fine. Ebbene, dinanzi alla scarsa attendibilità soggettiva di tali testi, per i rispettivi rapporti con le parti in causa, nonché alla contraddittorietà delle dichiarazioni, non può che ritenersi come tale circostanza non sia provata e risulti neutra ai fini della valutazione in esame.
In conclusione, alla luce delle sopra esposte considerazioni, anche a volersi prescindere dell'effettiva presenza di una pattuizione scritta fra le parti che escludesse la custodia del parcheggio (stante la formale contestazione della missiva di conferma dell'offerta), devesi rilevare come in realtà la maggior parte degli elementi sintomatici di un contratto atipico di posteggio siano insussistenti. Peraltro, ad autorizzare la presunzione (che per facta concludentia un tale contratto sia stato concluso), a mente dell'art. 2729, co. 1, c.c., occorrerebbe che, se non tutti, quanto meno molti di tali elementi concorressero, con significato univoco.
Sul punto, peraltro, non si contraddice l'esito cui è giunto il Tribunale di Roma nel precedente allegato dall'attrice in citazione;
anche in quel caso il Tribunale aveva valutato singolarmente la presenza di elementi indiziari significativi della conclusione tacita di un contratto di posteggio, giungendo tuttavia alla conclusione positiva state la presenza di molti degli stessi, contrariamente al caso di specie.
Per tali ragioni, la domanda merita rigetto.
3. Le spese di lite seguiranno la soccombenza e dovranno porsi, dunque, a carico di parte attrice;
le medesime saranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022,
tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e della semplicità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale che giustificano l'utilizzo di valori inferiori ai parametri medi dello scaglione di riferimento (26.001,00 – 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa pagina 10 di 11 ▪ Rigetta la domanda di parte attrice;
▪ condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in euro 3.900,00 (1.000,00 per fase di studio, 700,00 per fase introduttiva, 1.000,00
[...]
per fase di trattazione/istruttoria, 1.200,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorario ed IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 07/01/2025
Il giudice
Federico Falfari
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