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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA USI CIVICI così composta:
Franca Mangano Presidente
Gisella Dedato Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1451 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del
6.5.2025, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata in , Via Lungoporto Gramsci n. 63, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Rodolfo Antonini che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
E
(C.F. , CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), (C.F. C.F._3 Controparte_4
, (C.F. C.F._4 CP_5
), (C.F. C.F._5 Controparte_6
), C.F._6 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._7 Parte_3
, elettivamente domiciliati in , C.F._8 Parte_1
Via Giordano Bruno n. 18, presso lo studio dell'Avv. Annamaria
Celano che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati
E
(C.F. ), Controparte_7 C.F._9 CP_8
(C.F. ),
[...] C.F._10 Controparte_9
(C.F. , (C.F. C.F._11 CP_10
), (C.F. C.F._12 CP_11
1 ), (C.F. C.F._13 Parte_4
), (C.F. C.F._14 Parte_5
), (C.F. C.F._15 Parte_6
e (C.F. C.F._16 Parte_7
), elettivamente domiciliati in , Via C.F._17 Parte_1
Giordano Bruno n. 18, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Bianchini che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati
E
(C.F. ), in persona del Controparte_12 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio
Sbragaglia ed elettivamente domiciliato in , Piazzale Parte_1
Guglielmotti n. 7, presso la sede della Casa comunale in forza di procura in atti appellato
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., CP_13 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Santo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in forza di procura in atti appellata
E
, Controparte_14 CP_15 [...]
, , , CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_19
e
[...] Controparte_20 appellati contumaci
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le Regioni , Umbria e Toscana n. CP_13
2/2024, depositata in data 2.1.2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni CP_1
, Umbria e Toscana, con la sentenza n. 2/2024 depositata in data
2.1.2024: dichiarava che “i fondi siti in e censiti al Parte_1 catasto al foglio 17, particelle nn. 1028 sub. 6, 1028 sub. 25, 1071 sub.
2 501-502, 1073 sub. 501, 1081 sub. 501, 1084 sub. 1-2-3-4, 1085 sub. 1,
1087 sub. 1-2, 1093 sub. 501-3, 1066, 1028 sub. 501-505-506, 1084 sub. 1-4, 1094 sub. 1-2-3, particella 1101, 1103, 1104 sub. 1, 1109 sub.
1-2-3, 1110 sub. 1-2-3, 1111 sub. 1-2-3, 1112 sub. 1-2, 1113 sub. 1-2-
3, particella 1113 sub. 1-2-3, hanno natura allodiale e non sono gravati da usi civici”; condannava l' a Parte_1 rifondere a , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, Parte_2 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , , CP_10 CP_11 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e le spese di lite del grado,
[...] Parte_7 Parte_3 liquidate in euro 12.489,10, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condannava l' a rifondere Parte_1
a le spese di lite del grado, liquidate in euro Controparte_20
12.489,10, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condannava l' a rifondere al Parte_1 le spese di lite del grado, liquidate in euro Controparte_12
12.489,10, oltre alle spese del giudizio di Cassazione liquidate in euro
6.585,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute;
condannava l' a rifondere alla le Parte_1 CP_13 spese di lite del grado, liquidate in euro 12.489,10, oltre alle spese del giudizio di Cassazione liquidate in euro 6.585,00, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. se dovute;
poneva definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. Parte_1
2. Avverso tale sentenza proponeva appello l' Parte_1
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva
[...] della statuizione di condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali: di accertare e dichiarare, per pretermissione di litisconsorti necessari e/o per essere stato lo stesso stato avviato in difetto d'impulso di parte o per nullità delle opposizioni introduttive o per difetto d'integrità del contraddittorio, la nullità del procedimento definito con sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il CP_1
, l'Umbria e la Toscana n. 2/2024, con rinvio della causa in primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; in via subordinata, di riformare nel merito la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici CP_1 per il , l'Umbria e la Toscana n. 2/2024 e, per l'effetto, dichiarare, per avvenuta devoluzione ex ipsa operatione legis delle quote di terre enfiteutiche della tenuta delle RT (non essendo state apportate le migliorie alla cui realizzazione e al cui mantenimento erano tenuti gli enfiteuti, né avendo gli aventi causa di questi ultimi dimostrato l'osservanza degli obblighi al cui rispetto erano tenuti i loro danti causa, pena la devoluzione ipso jure del terreno enfiteutico), la demanialità
3 collettiva dei terreni di sedime e delle corti “dei fabbricati di cui al primo punto del dispositivo della sentenza impugnata e di cui i soggetti che hanno aderito all'opposizione proposta dal
[...]
e quelli che hanno proposto autonome opposizioni si CP_12 dicono proprietari”; in via gradata, nella denegata ipotesi di non riconoscimento della demanialità collettiva, di dichiarare (non essendo state apportate le migliorie alla cui realizzazione e al cui mantenimento erano obbligati gli enfiteuti, né essendo state affrancate tali enfiteusi nei confronti della Comunità dopo la realizzazione delle migliorie) la sussistenza di tutti gli usi civici essenziali, mai liquidati, sui terreni di sedime e sulle corti “dei fabbricati di cui al primo punto del dispositivo della sentenza impugnata e di cui i soggetti che hanno aderito all'opposizione proposta dal e quelli che Controparte_12 hanno proposto autonome opposizioni si dicono proprietari”; in subordine, di dichiarare i terreni di sedime e le corti dei fabbricati di cui al primo punto del dispositivo della sentenza impugnata gravati da uso civico di pascolo;
comunque e in ogni caso, “dichiarando nullo il procedimento e la sentenza nei confronti di per difetto Controparte_17 di valida instaurazione del contraddittorio;
correggendo la motivazione della sentenza impugnata sul punto di cui al quinto motivo di appello;
dando atto che la sentenza impugnata ha pronunciato solo con riguardo agli immobili di cui agli atti di adesione all'opposizione comunale sottoscritti dai soggetti elencati nell'epigrafe della sentenza e nei confronti degli apparenti sottoscrittori degli atti di opposizione e non di altri immobili e di altri soggetti;
dichiarando il difetto di legittimazione ad causam e d'interesse ad agire in capo al
[...]
e alla;
comunque dichiarando l'uno e CP_12 CP_13
l'altra tenuti alla compartecipazione alle spese di giudizio e in particolare obbligati in solido per il pagamento delle spese legate all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e la CP_13 obbligata in tutto o in parte alla rifusione delle spese di lite agli opponenti che si sono costituiti in giudizio”; in estremo subordine,
“compensando comunque le spese tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio e in tal senso riformando la sentenza impugnata”; con salvezza di spese.
3. Si costituivano in giudizio , , CP_1 CP_2 CP_3
,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
e chiedendo, previo rigetto Parte_2 Parte_3 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del capo di sentenza relativo alle spese, di rigettare l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata. Con condanna dell' di Parte_1
4 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Parte_1 favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 Parte_4 Parte_5
, e chiedendo, previo rigetto
[...] Parte_6 Parte_7 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del capo di sentenza relativo alle spese, di rigettare l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata. Con condanna dell' Parte_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in
[...] favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_12 dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la chiedendo di rigettare CP_13
l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competente e onorari.
, , , Controparte_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17
e rimanevano CP_18 CP_19 Controparte_20 contumaci.
4. All'udienza del 6.5.2025, parte appellante rinunciava agli atti del giudizio. Le parti appellate accettavano la rinuncia, dichiarando di essere favorevoli alla compensazione delle spese di lite. Il Procuratore generale esprimeva parere favorevole all'estinzione del giudizio. La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Si premette che, secondo la norma di cui all'art. 306, comma 1, c.p.c.,
“il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”. Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio dell' , accettata dalle Parte_1 parti costituite.
6. Le spese di lite del grado sono integralmente compensate tra le parti, come concordato dalle stesse. Nulla sulle spese di lite in relazione agli appellati non costituiti, già contumaci in primo grado.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, sul gravame presentato da
, nei confronti di Parte_1
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
5 , , , , , CP_10 CP_11 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , ,
[...] CP_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
e avverso la sentenza n. CP_18 CP_19 Controparte_20
2/2024 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le CP_1 Regioni , Umbria e Toscana:
1) dichiara estinto il procedimento avente R.G. n. 1451/2024 per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio dell'appellante, accettata dalle controparti;
2) compensa le spese di lite tra le parti costituite;
3) nulla sulle spese di lite per le parti rimaste contumaci. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 7.5.2025.
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
6