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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2024, n. 5430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5430 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5981 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. LA ROCCA Parte_1
ANNA MARIA);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 28/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 29/10/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 10/05/2024, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Trapani del
[...]
21/02/2024, notificato all'interessato in data 26/04/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 13/03/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia il 12/05/2022; CP_1 di avere svolto, durante il periodo di permanenza in Italia, diverse attività lavorative;
che, a far data dal 02 febbraio 2024, lavora come bracciante agricolo, con regolare contratto a tempo determinato;
di aver partecipato ad un programma di alfabetizzazione presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di CP_1
di aver frequentato l'autoscuola per il conseguimento della patente di guida.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine del 29/10/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di respingimento, espulsione o estradizione “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine)”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 Al comma 2 del D.L. n.
20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso in esame la novella è applicabile dato che l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata il 13/03/2023.
Ritiene il collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia tuttavia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19 continuano comunque ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di cassazione, evidenziata la necessità di «valutare anche il profilo 'dell'effettivo inserimento sociale in Italia' dello straniero» (Cass. n.
28149/2023 e n. 28162/2023) poichè «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria»
(Cass. 28162/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, può ritenersi il ricorrente meritevole della protezione speciale: invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2022, e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente ha documentato di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta con sede legale ad Alcamo (Tp), C/da Controparte_4
Palmeri 250/C, in forza di un contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere dal 25/01/2023, con la qualifica di muratore in mattoni, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative al mese di gennaio e febbraio 2023 (cfr. produzione documentale al ricorso); alle dipendenze della ditta
“Lavanderia dei mille Snc di Maiorana V e Vivona L”, con sede legale a Calatafimi
Segesta, C.da Sasi Zona Artigianale Est 32-33, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 02/05/2023 al 13/10/2023, con la qualifica di operatore alla lavanderia, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative al mese di maggio, giugno e luglio 2023 (cfr. produzione documentale al ricorso); alle dipendenze di ”, con sede legale ad Alcamo, via Pietro Nenni 15, in Parte_2
forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 02/02/2024 al 30/06/2024, con la qualifica di bracciante agricolo, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative al mese di febbraio e marzo 2024 (cf. produzione documentale al ricorso); alle dipendenze di “ , con sede ad Alcamo, Piazza Ciullo Persona_1
23, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 24/10/2024 al
30/06/2025, con la qualifica di cameriere di bar, come risulta dalla comunicazione
Unilav e dalle buste paga relative al periodo intercorrente da aprile 2024 a settembre
2024 (cfr. all. alle note del 28/10/2024).
Il richiedente ha, inoltre depositato un attestato di iscrizione per l'anno scolastico
2023/2024 al “Percorso di I LIVELLO” conseguito presso il CPIA di in data CP_1
15/12/2023 (cfr. produzione documentale al ricorso). A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2022 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 06/11/2024. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5981 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. LA ROCCA Parte_1
ANNA MARIA);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 28/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 29/10/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 10/05/2024, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Trapani del
[...]
21/02/2024, notificato all'interessato in data 26/04/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 13/03/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia il 12/05/2022; CP_1 di avere svolto, durante il periodo di permanenza in Italia, diverse attività lavorative;
che, a far data dal 02 febbraio 2024, lavora come bracciante agricolo, con regolare contratto a tempo determinato;
di aver partecipato ad un programma di alfabetizzazione presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di CP_1
di aver frequentato l'autoscuola per il conseguimento della patente di guida.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine del 29/10/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di respingimento, espulsione o estradizione “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine)”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 Al comma 2 del D.L. n.
20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso in esame la novella è applicabile dato che l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata il 13/03/2023.
Ritiene il collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia tuttavia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19 continuano comunque ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di cassazione, evidenziata la necessità di «valutare anche il profilo 'dell'effettivo inserimento sociale in Italia' dello straniero» (Cass. n.
28149/2023 e n. 28162/2023) poichè «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria»
(Cass. 28162/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, può ritenersi il ricorrente meritevole della protezione speciale: invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2022, e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente ha documentato di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta con sede legale ad Alcamo (Tp), C/da Controparte_4
Palmeri 250/C, in forza di un contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere dal 25/01/2023, con la qualifica di muratore in mattoni, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative al mese di gennaio e febbraio 2023 (cfr. produzione documentale al ricorso); alle dipendenze della ditta
“Lavanderia dei mille Snc di Maiorana V e Vivona L”, con sede legale a Calatafimi
Segesta, C.da Sasi Zona Artigianale Est 32-33, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 02/05/2023 al 13/10/2023, con la qualifica di operatore alla lavanderia, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative al mese di maggio, giugno e luglio 2023 (cfr. produzione documentale al ricorso); alle dipendenze di ”, con sede legale ad Alcamo, via Pietro Nenni 15, in Parte_2
forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 02/02/2024 al 30/06/2024, con la qualifica di bracciante agricolo, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative al mese di febbraio e marzo 2024 (cf. produzione documentale al ricorso); alle dipendenze di “ , con sede ad Alcamo, Piazza Ciullo Persona_1
23, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 24/10/2024 al
30/06/2025, con la qualifica di cameriere di bar, come risulta dalla comunicazione
Unilav e dalle buste paga relative al periodo intercorrente da aprile 2024 a settembre
2024 (cfr. all. alle note del 28/10/2024).
Il richiedente ha, inoltre depositato un attestato di iscrizione per l'anno scolastico
2023/2024 al “Percorso di I LIVELLO” conseguito presso il CPIA di in data CP_1
15/12/2023 (cfr. produzione documentale al ricorso). A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2022 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 06/11/2024. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.