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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 496/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Tommasi Simonetta Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14.01.2023, adiva il Giudice del Lavoro Parte_1 di Lecce chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' a titolo di una prestazione di invalidità civile Controparte_2 non spettante.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva: di essere titolare di indennità di accompagnamento dal
1.12.2016; che a decorrere dal 1.07.2021, al raggiungimento del requisito anagrafico, la prestazione veniva trasformata in assegno sociale;
che con due distinte note di pari data 1.04.2022 l' le CP_1 aveva comunicato che “per il periodo dal 01.07.2017 al 30.04.2022, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07109299 per un importo complessivo di euro 42.243,27 per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti. E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” di cui ne chiedeva la restituzione.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, anche per assoluta genericità e mancanza della motivazione, chiedeva accertarsi che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero delle somme asseritamente corrispostegli dall' per mancanza di dolo, con vittoria CP_2 di spese di giudizio.
L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza dell'11.05.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Ed invero vanno richiamati i principi recentemente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. 28771/2018, n. 10642/2019, n 4668/2021) con cui si è affermato “che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate
“al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)”.
Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tanto premesso e venendo ad esaminare il caso di specie, va rilevato che l'indebito di € 42.243,27
è dovuto a ratei di pensione cat. INVCIV n.07109299 erroneamente liquidati nel periodo dal
1.07.2017 al 30.04.2022 atteso che a seguito di visita di revisione del 14.06.2017 (regolarmente notificata alla ricorrente) la ricorrente era stata riconosciuta invalida nella sola misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento precedentemente riconosciuta. Con successiva visita di revisione del 11.04.2019 (anche questa notificata alla ricorrente) la ricorrente veniva riconosciuta invalida al 75% con diritto al solo assegno di invalidità civile, non spettante per il superamento del limite reddituale a seguito di liquidazione, a partire da 01.11.2015, di pensione di vecchiaia.
2 Nella fattispecie in esame va rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole della L. n. CP_2
448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della prima visita di revisione del 14.06.2017 ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione fino al 30.04.2022.
Ne consegue che nel caso di specie, si è venuta a configurare, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistita, che si è sviluppata oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' CP_1
Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012).
Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione (v. Cass 4668/2021).
Per tal motivo il ricorso va accolto e la somma di € 42.243,27 richiesta dall' con le CP_1 comunicazioni del 1.04.2022, a titolo di indebito per il periodo dal 1.07.2017 al 30.04.2022 va dichiarata irripetibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 42.243,27 corrisposta alla sig.ra a titolo Parte_1 di ratei di pensione cat. INVCIV n. 07109299 erogati nel periodo dal 1.07.2017 al 30.04.2022 e chiesta in restituzione con note del 1.04.2022 e condanna l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.
Lecce, 11.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 496/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Tommasi Simonetta Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 14.01.2023, adiva il Giudice del Lavoro Parte_1 di Lecce chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' a titolo di una prestazione di invalidità civile Controparte_2 non spettante.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva: di essere titolare di indennità di accompagnamento dal
1.12.2016; che a decorrere dal 1.07.2021, al raggiungimento del requisito anagrafico, la prestazione veniva trasformata in assegno sociale;
che con due distinte note di pari data 1.04.2022 l' le CP_1 aveva comunicato che “per il periodo dal 01.07.2017 al 30.04.2022, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07109299 per un importo complessivo di euro 42.243,27 per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti. E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” di cui ne chiedeva la restituzione.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, anche per assoluta genericità e mancanza della motivazione, chiedeva accertarsi che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero delle somme asseritamente corrispostegli dall' per mancanza di dolo, con vittoria CP_2 di spese di giudizio.
L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza dell'11.05.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento.
Ed invero vanno richiamati i principi recentemente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. 28771/2018, n. 10642/2019, n 4668/2021) con cui si è affermato “che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate
“al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)”.
Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tanto premesso e venendo ad esaminare il caso di specie, va rilevato che l'indebito di € 42.243,27
è dovuto a ratei di pensione cat. INVCIV n.07109299 erroneamente liquidati nel periodo dal
1.07.2017 al 30.04.2022 atteso che a seguito di visita di revisione del 14.06.2017 (regolarmente notificata alla ricorrente) la ricorrente era stata riconosciuta invalida nella sola misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento precedentemente riconosciuta. Con successiva visita di revisione del 11.04.2019 (anche questa notificata alla ricorrente) la ricorrente veniva riconosciuta invalida al 75% con diritto al solo assegno di invalidità civile, non spettante per il superamento del limite reddituale a seguito di liquidazione, a partire da 01.11.2015, di pensione di vecchiaia.
2 Nella fattispecie in esame va rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole della L. n. CP_2
448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della prima visita di revisione del 14.06.2017 ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione fino al 30.04.2022.
Ne consegue che nel caso di specie, si è venuta a configurare, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistita, che si è sviluppata oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' CP_1
Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012).
Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione (v. Cass 4668/2021).
Per tal motivo il ricorso va accolto e la somma di € 42.243,27 richiesta dall' con le CP_1 comunicazioni del 1.04.2022, a titolo di indebito per il periodo dal 1.07.2017 al 30.04.2022 va dichiarata irripetibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 42.243,27 corrisposta alla sig.ra a titolo Parte_1 di ratei di pensione cat. INVCIV n. 07109299 erogati nel periodo dal 1.07.2017 al 30.04.2022 e chiesta in restituzione con note del 1.04.2022 e condanna l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.
Lecce, 11.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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