Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1005/2023 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la ordinanza ex art.702bis c.p.c. n. 1022/2023 a definizione del procedimento RG n°8/2017 emessa dal Tribunale di Imperia, in data 13.01.2023 e comunicata via pec in data 16.01.2023, promossa da:
, Torino 25.05.1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Bettazzi del Foro di Parte_1
Imperia, in forza di delega allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sanremo, Via XX Settembre n°19/11
APPELLANTE contro
, Torino 24.06.1961, , Tione degli Abruzzi (AQ) P_ Controparte_2
31.07.1960, rappresentati e difesi dall'Avv. G. Amedeo Caratti del Foro di Savona, giusta procura alle liti posta a margine della memoria di costituzione e risposta datata 5 maggio 2017 depositata in primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Savona, via Paleocapa n°18/5
APPELLATI
avente a oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“NEL MERITO: accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei Signori e nel P_ Controparte_2 decesso della Signora condannarli al risarcimento di tutti i danni Persona_1 patiti e patiendi dal Signor iure proprio e quale coerede per 1/6 della Signora Parte_1 tessa, da quantificarsi in una somma non inferiore ad € 520.000,00 o, comunque, Persona_1 nella somma meglio ritenuta da Codesto Ill.mo Giudice anche tenuto conto delle Tabelle di Milano
2022;
1
al patrocinio a spese dello Stato.”
[...]
PER GLI APPELLATI COSTITUITI
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia e previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su domande nuove e/o diverse ex adverso formulate: in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor in quanto Parte_1 formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c., per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione in appello;
in via principale: respingere l'appello proposto dal signor in quanto inammissibile e, Parte_1 comunque, infondato sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare sul punto
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Imperia, in persona del Giudice, dott.ssa
Silvana Oronzo, a definizione del procedimento n. 8/2017 R.G.; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento quanto richiesto in via preliminare ed in via principale dagli appellati, contenere espressamente l'eventuale risarcimento da corrispondere all'appellante a quanto effettivamente sia oggetto di rigorosa prova;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, comprensive degli oneri fiscali
e previdenziali di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702bis c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Imperia il fratello la cognata . P_ Controparte_2
Il ricorrente esponeva, in particolare, quanto segue:
- riteneva i convenuti responsabili dell'esplosione del 01.02.2016 che aveva cagionato la morte della madre, Persona_1
- detta esplosione era avvenuta nella casa di proprietà dei resistenti, ove la madre risiedeva stabilmente, quale ospite;
- la proprietà dove si era verificato il sinistro faceva parte di una villa denominata “Villa delle Rose”, suddivisa in tre piani, uno in parte sottostrada, uno costituito da due alloggi separati e l'ultimo adoperato come mansarda abitabile;
- tale immobile sito a Sanremo (IM) in via Privata delle Rose n°32, essendo di proprietà degli allora resistenti aveva fatto sorgere l'obbligo, in capo agli stessi, di custodia in caso di verificazione di fatti lesivi scaturenti dal bene stesso;
- la causa dell'esplosione e del successivo incendio, d'altra parte, risultava, ragionevolmente, essere riconducibile ad una perdita di gas GPL proveniente dal malfunzionante piano cottura della
Persona_1
- nel caso in esame, peraltro, vi era una carenza originaria di regolarità dell'impianto a gas e di manutenzione della cucina della vittima;
- non era, inoltre, possibile contemplare un'ingerenza di operazioni sulle tubazioni del gas da parte della vittima tali da cagionare la fuoriuscita di gas, stante il fatto che il piano cottura si trovava incassato nell'ambito di arredi fissi e fissati alle pareti;
- era stato stimato un arco temporale all'incirca di un'ora, o poco meno, nel quale era avvenuta la perdita prima dell'esplosione;
2 - dall'analisi delle altre cucine presenti nella Villa delle Rose, era da considerarsi probabile che la cucina della vittima fosse priva delle aperture di aerazione previste dalle norme UNI-CIG 7129
(“Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione”), fondamentali per assicurare l'afflusso naturale dell'aria necessaria per la combustione e che, conseguentemente, non fosse possibile definire l'installazione a regola d'arte, poichè non conforme alle norme vigenti;
- era risultato che la tubazione in gomma non era stata sostituita alla scadenza, nel 2014, sì da dimostrare la carente manutenzione dell'impianto;
- e non avevano fornito la “Dichiarazione di conformità” P_ Controparte_2 rilasciata dal tecnico che aveva eseguito l'impianto, in quanto detta documentazione sarebbe stata custodita nella parte di edificio colpita dall'incendio;
- era stato confermato da persone assunte a S.I.T., nel corso delle indagini penali, il malfunzionamento del piano cottura della vittima;
- sussisteva, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 cc della proprietà per una mancata manutenzione delle apparecchiature in cucina, manutenzione che avrebbe evitato l'esplosione e, dunque, la morte della che risiedeva nell'edificio a titolo di ospitalità, non esistendo Persona_1 alcun contratto di locazione e/o di comodato registrato;
- ricorrevano, dunque, i presupposti per agire nei confronti di e P_ CP_2 per il risarcimento dei danni patiti e patiendi, in proprio e in qualità di coerede della vittima
[...]
, conseguenti alla morte di quest'ultima; Persona_1
- la quota di spettanza iure hereditatis corrispondeva alla percentuale di 1/6 – in quanto ancora in vita il marito della defunta a cui spettava 1/3 dell'eredità e concorrendo i quattro figli al restante 2/3 – da liquidarsi con riferimento alle Tabelle di Milano o anche in via equitativa.
I resistenti, e , si costituivano in giudizio ritenendo il ricorso P_ Controparte_2 ex adverso notificato infondato, in particolare deducendo:
- che la ricostruzione dei fatti proposta era errata, sì da rappresentare un diverso inquadramento della fattispecie;
- che la porzione di villetta abitata dalla era di sua esclusiva Persona_1 pertinenza ed ella consentiva o rifiutava ingerenze esterne in modo autonomo, consapevole e ferreo;
- che, d'altra parte, i rapporti fra i proprietari e la defunta erano assenti dal 2010;
- che il ricorso, comunque, era nullo per indeterminatezza delle ragioni costitutive della domanda, affermando che controparte aveva svolto mere affermazioni di principio prive di fondamenta fattuali e probatorie a sostegno.
I resistenti medesimi, altresì, esponevano che il sinistro era imputabile al caso fortuito, circostanza esimente dalla responsabilità ex art. 2051 cc, e che – in ogni modo – essi deducenti erano stati privi di un effettivo potere fisico di controllo e/o di governo della cosa, con ciò escludendosi un eventuale obbligo di custodia.
e , inoltre, contestavano la sussistenza di qualsivoglia P_ Controparte_2 danno al ricorrente, atteso che non aveva assolto l'onere di allegazione e dimostrazione Parte_1 dei lamentati pregiudizi derivanti dalla morte di . Persona_1
All'esito della trattazione, il giudizio giungeva in decisione con ordinanza del 13.01.2023, allorquando il Tribunale così statuiva:
“…
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione monocratica, rigetta il ricorso proposto da avverso Parte_1 P_
e e lo condanna alla rifusione delle spese in loro favore liquidate in €
[...] Controparte_2
7.254,00 per compenso professionale oltre spese generali ed accessori di legge.
…”. Il Tribunale motivava la decisione assunta come segue:
- risultava irrilevante stabilire se la si trovasse nella villetta dei Persona_1 convenuti a titolo di atto di tolleranza o per contratto di comodato, stante la sua indiscutibile permanenza stabile presso l'immobile;
- il sinistro era occorso a causa di un malfunzionamento tecnico dell'impianto a gas dell'immobile ove risiedeva la vittima, porzione di proprietà esclusivamente utilizzata dalla stessa Persona_1
- il perito incaricato nel procedimento penale (RGNR 269/16), Ing. Vaudano, aveva affermato che la deflagrazione e la conseguente morte della erano scaturiti Persona_1 da una fuoriuscita di gas GPL dal piano di cottura della donna;
- dalla perizia era emerso, altresì, che nessun apporto causale avevano avuto, presumibilmente, la mancata regolarità dell'impianto a gas a seguito di una difettosa areazione e il fatto che il tubo del gas della cucina in oggetto avesse superato la sua naturale scadenza;
- aveva piena disponibilità del piano cottura e piena contezza Persona_1 del suo malfunzionamento;
- mancava, pertanto, il rapporto fattuale di custodia fra i convenuti e la cosa che aveva determinato l'evento letale.
Nei confronti della predetta ordinanza ha proposto tempestivo appello con atto Parte_1
09.11.23, nel quale, dopo una premessa “ in fatto” meramente assertiva delle precedenti difese, ha dedotto i seguenti motivi.
I° MOTIVO Responsabilità degli odierni resistenti
Con tale motivo, il ricorrente ha inteso appellare la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità ex art. 2051 cc in capo a e P_ CP_2
[...]
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'errata interpretazione della nozione di 'custode' operata dal Giudice Unico, atteso che, in tesi, il Tribunale avrebbe dovuto diversamente individuare i proprietari della Villa delle Rose nella loro qualità di custodi, comportandone così un addebito di responsabilità per i fatti occorsi.
II° MOTIVO Contratto di comodato
Con tale motivo l'appellante ha contestato la sentenza del Giudice di prime cure in quanto non forniva una valutazione adeguata riguardo il contratto di comodato che gli odierni appellati avevano depositato agli atti.
In merito, l' appellante ha inteso sottolineare: - che tale contratto era emerso nel corso del procedimento di primo grado solo dopo che una testimone, amica della lo aveva Persona_1 menzionato;
- che, peraltro, il contratto de quo non era sottoscritto dalla defunta, rendendolo nullo per difetto di forma;
- che, nonostante ciò, essendo firmato da e , P_ Controparte_2 le dichiarazioni in esso contenute potevano essere usate contro di loro;
- che tale contratto, dunque, metteva in luce come gli appellati fossero proprietari degli arredi della villa e di tutto ciò in essa contenuto, inclusa la cucina.
4 pertanto, ha dedotto la responsabilità gli appellati per aver fornito una cucina Parte_1 malfunzionante alla vittima, cucina di cui erano custodi.
III° MOTIVO Utilizzo esclusivo dei locali da parte della Parte_2 ha lamentato l'errata considerazione svolta dal Tribunale circa il fatto che la
[...] fosse stata l'unica utilizzatrice della cucina da cui era scaturita la deflagrazione. Persona_1
Tale assunto, infatti, era smentito, secondo l'appellante, sia da alcune SIT rese nel procedimento penale, sia dal contratto di comodato summenzionato.
, inoltre, ha posto in luce come dalle planimetrie allegate al contratto di comodato Parte_1 risultasse che la villa, nel suo complesso, si presentava come un unico edificio, di esclusiva proprietà degli appellati, ove gli stessi risiedevano ufficialmente.
IV° MOTIVO Conoscenza della difettosità della cucina a gas
L'appellante, con tale motivo di gravame, ha inteso evidenziare che gli appellati erano, peraltro, oltremodo consapevoli del malfunzionamento della cucina, stante le dichiarazioni rese dai parenti stretti della vittima sul punto.
, poi, ha contestato la motivazione del Tribunale, rispetto alla volontà della Parte_1
la quale, lungi dall'opporsi alla riparazione della cucina, voleva solo non vedersi Persona_1 sostituito il piano a gas con uno ad induzione, che ella trovava meno adatto alle sue esigenze.
V° MOTIVO Conoscibilità del malfunzionamento
Alla luce delle precedenti considerazioni, con tale motivo di gravame, l'appellante ha sottolineato che pacifica era la responsabilità degli odierni appellati ex art. 2051 cc, sottolineando che questi ultimi avrebbero dovuto provare di essere inconsapevoli del malfunzionamento della cucina gas a causa di forza maggiore o del caso fortuito, per poter rivendicare la propria estraneità ai fatti.
VI° MOTIVO Responsabilità della vittima
In tale motivo di doglianza, l'appellante ha lamentato che, in realtà, la vittima, benché non avesse alcuna intenzione di procedere alla sostituzione della cucina a gas con una ad induzione, avrebbe ben tollerato la riparazione della cucina già in uso o, in alternativa, la sostituzione con altro modello a gas, sì che, poiché gli appellati, in tesi, avevano accesso all'abitazione della Persona_1 essi avrebbero dovuto, con la dovuta diligenza, intervenire in tal senso.
VII° MOTIVO Sussistenza del danno
L'appellante, con l'ultimo motivo di gravame, ha inteso far emergere la sussistenza, sia del danno biologico da morte in capo alla e, pertanto, iure hereditatis in capo allo Persona_1 stesso, sia il danno iure proprio, da perdita parentale.
Sul punto, ha richiamato la perizia del Dott. in atti, che conteneva Parte_1 Per_2 elementi indicatori di segno positivo circa la sopravvivenza, agonizzante, della vittima, protrattasi per un indecifrato lasso temporale a seguito dell'esplosione fino al decesso.
Si sono costituiti in giudizio di fronte a questa Corte, e i P_ Controparte_2 quali hanno contestato tutto quanto dedotto in appello e hanno chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto.
In particolare, gli appellati hanno eccepito quanto segue.
In via preliminare, gli appellati hanno contestato l'ammissibilità dell'appello proposto, poiché contrario al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., post-riforma, che richiede per ciascun motivo
5 l'indicazione “in modo chiaro, sintetico e specifico” del capo della sentenza appellata, delle censure
“alla ricostruzione dei fatti”, delle “violazioni di legge” e della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. A tal riguardo, gli appellati hanno lamentato la mancanza di chiarezza e specificità dei motivi di impugnazione proposti da controparte.
In merito al I° motivo di appello, a fronte del fatto che l'appellante aveva chiesto affermarsi la definizione di 'custode', già utilizzata dalla Corte di Appello di Genova ( secondo cui: “custode è colui che sulla cosa ha un potere non solo giuridico, ma anche fattuale, ovvero ha su di essa un'effettiva signoria tale da consentirgli di controllarla puntualmente ed impedirle con azioni concrete e tempestive che arrechi danni a terzi”), gli appellati hanno assunto che il Tribunale di Imperia aveva, in ordine a detta definizione, posto correttamente l'accento sulla relazione fattuale con il bene, che non necessariamente corrispondeva ad un rapporto di proprietà, possesso o detenzione qualificata.
e , in merito, hanno affermato come dovesse essere P_ Controparte_2 differenziata la posizione del custode della cosa e quella l'utilizzatore della stessa, dovendosi, sul punto, accertare se “per specifico accordo delle parti o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione e intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia” (Cass. n. 15096/2013).
In conclusione, gli appellati hanno insistito per la mancanza di responsabilità ex art. 2051 cc, in quanto la cucina oggetto di odierno giudizio era sempre stata in uso e nella disponibilità esclusiva della Persona_1
In merito al II° motivo di appello, gli appellati hanno affermato che il Giudice di prime cure, ferma la prova del comodato stesso, aveva comunque ritenuto non dirimente, nel giudizio, il contratto prodotto, statuendo: “l'assenza di rilevanza dello stabilire se la sig.ra occupasse Parte_3
l'alloggio del figlio e della nuora a titolo di atto di tolleranza o per contratto di comodato, essendo certa in ogni caso la sua stabile permanenza presso l'immobile, poiché la mera relazione giuridica con la cosa non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ex art. 2051 c.c.” (pag. 2 ordinanza impugnata).
In merito al III° motivo di appello, gli appellati hanno confermato che i locali in cui si era originato l'incendio erano utilizzati esclusivamente dalla contestando l'affermazione Persona_1 che, avendo la nipote usufruito della cucina della nonna per la notte di Capodanno, i locali sarebbero stati in uso ad altre persone, oltre alla vittima.
e , inoltre, hanno ribadito che non vi erano problematiche P_ Controparte_2 relative all'edificio nel suo complesso, ma solo un malfunzionamento della cucina nell'abitazione della vittima, per la quale ella era responsabile.
In merito al IV° motivo di appello, gli appellati hanno sostenuto di non essere stati a conoscenza del malfunzionamento della cucina e che le affermazioni della controparte sul punto risultavano tendenziose, vaghe ed infondatamente accusatorie: in forza delle dichiarazioni rese e del provvedimento di archiviazione agli atti era emerso, infatti, chiaramente che la vittima esercitava un pieno controllo sulla propria abitazione e prendeva decisioni in merito alla manutenzione e alla gestione dell'immobile in maniera autonoma.
In merito al V° motivo di appello, e hanno confermato Controparte_2 P_ quanto esposto circa il motivo precedente, sottolineando l'irrilevanza della conoscenza o meno del malfunzionamento della cucina, conoscenza che era irrilevante rispetto alla prospettata responsabilità per custodia della cosa ex art. 2051 cc.
In merito al VI° motivo di appello, secondo gli appellati il richiamo operato dal Giudice di primo grado alla sentenza n. 2480/2018 della Suprema Corte era pertinente alla controversia in esame, in quanto coerente ad un principio consolidato e ribadito dalla Corte di Cassazione.
6 A tal riguardo, e hanno posto in risalto che, in forza di tale Controparte_2 P_ principio, quanto maggiore è la prevedibilità e superabilità della situazione di possibile danno mediante l'adozione, da parte del danneggiato, di cautele ordinariamente attese e ragionevolmente esigibili in relazione alle circostanze, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel processo causale del danno, il che può giungere fino all'interruzione del nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, qualora il comportamento del danneggiato medesimo non possa ritenersi una conseguenza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, distinguendosi, invece, per un'esclusiva efficienza causale nella produzione del danno.
Il Tribunale, dunque, aveva, secondo gli appellati, correttamente concluso che, nel caso concreto, la sussistenza del caso fortuito poteva ritenersi già accertata, fermo restando che detto elemento risultava superato dalla circostanza, ritenuta decisiva, afferente all'assenza di un rapporto fattuale – e quindi di custodia – tra e la cosa che aveva originato l'evento letale. P_ CP_2
Gli appellati medesimi, dunque, hanno sottolineato che era stato pacificamente accertato come l'unico soggetto che aveva la possibilità di utilizzare e, dunque, riparare– ma non intendeva farlo, pur essendo consapevole dei difetti di funzionamento – il piano cottura della cucina era la vittima stessa.
In merito al VII° motivo di appello, gli appellati hanno contestato le pretese risarcitorie avanzate dall'appellante per assenza di prova dell'effettività dei danni richiesti, sia iure hereditatis che iure proprio, sostenendo, sul punto, quanto segue:
- circa il danno biologico da morte, la giurisprudenza consolidata (Cass. 870/2008, S.U.
15350/2015) richiedeva un “apprezzabile lasso di tempo” tra lesioni e morte per configurare un danno biologico risarcibile, detto intervallo, nello specifico, dovendo consentire il consolidamento del danno, elemento assente nel caso in esame, dato che la vittima era deceduta pochi istanti dopo l'evento lesivo, come confermato dalla perizia medico-legale;
- circa il danno catastrofale era necessaria una lucidità della vittima sufficiente a farle prefigurare l'evento imminente. Nel caso concreto, era mancata la prova della lucidità della nel brevissimo tempo intercorso tra l'esplosione e il decesso. Persona_1
Gli appellati hanno poi evidenziano l'assenza di prove sulla sussistenza di un reale legame affettivo tra l'appellante e la vittima, assumendo la necessità che il danno da perdita parentale dovesse essere allegato e provato, con particolare riferimento alla modificazione peggiorativa della qualità della vita conseguente alla perdita: nel caso di specie, in tesi, si era limitato a Parte_1 dichiarazioni generiche e non supportate da fatti specifici, sì da non integrare l'effettiva sussistenza di rapporti tra le parti negli anni precedenti il decesso.
Contestando, pertanto, tutte le doglianze avversarie, e P_ Controparte_2 hanno chiesto il rigetto del gravame, concludendo come sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte di quanto sopra, va osservato, preliminarmente, che l'eccezione di inammissibilità del gravame risulta infondata, atteso che le doglianze, in rapporto ai passaggi motivazionali di riferimento e la ritenuta errata applicazione dei principi di diritto sottesi, come desumibile dalla stessa narrativa sopra riportata, sono sufficienti ad integrare i presupposti di cui all'art.342 c.p.c.
Passando, dunque, alla disamina del gravame, reputa la Corte di dover trattare unitariamente il primo ed il secondo motivo, che rappresentano il fondamento giuridico della prospettata responsabilità, invocata in termini extracontrattuali, ai sensi dell'art.2051 c.c., ma, di fatto, connotata, rispetto alla qualità di custode, anche dal rapporto negoziale esistente fra la vittima e i proprietari.
7 Muovendo dai presupposti dell'art. 2051 c.c., è necessario, in ragione di quanto argomentato in diritto dall'appellante, chiarire gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e ormai consolidatisi, che non vi è ragione di porre in discussione, cui questa Corte intende attenersi nella decisione del gravame, ponendo, pertanto, in risalto quanto segue:
- la responsabilità ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima, ciò a prescindere da qualunque connotato di colpa, estraneo al criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale norma;
- per l'effetto, giova evidenziare, la deduzione e prova di omissioni, di violazioni di legge o di regole tecniche o di criteri di comune prudenza, se rilevano rispetto ad una domanda ex art.2043 c.c., viceversa, con riguardo ad una richiesta risarcitoria fondata sul rapporto di custodia ex art.2051
c.c., possono soltanto connotare le caratteristiche della cosa, in termini di capacità di arrecare danno, rispetto all'onere probatorio afferente al nesso causale;
- in merito, comunque, al citato potere di controllo sulla “cosa”, va sottolineato che quest'ultimo, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla “res”, tale da rendere attuale e diretto il potere medesimo, consistente nell' esercizio di una signoria di fatto sulla “res” stessa, di cui il soggetto ha la disponibilità materiale, così da trovarsi nella situazione garanzia , in termini di azioni precauzionali e preventive, il che costituisce il criterio di imputazione della responsabilità de qua rispetto ai danni derivanti dai contatti fra bene custodito e terzi;
- devesi , in ogni caso, chiarire, anche con riferimento al disposto di cui all'art.2051 c.c., che incombe sul danneggiato ( nel caso sull'appellante) provare, oltre all'evento dannoso ed il danno, il nesso eziologico con la cosa custodita, in rapporto alla condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa stessa, occorrendo, peraltro, precisare che tale prova prescinde dalla pericolosità e dalle caratteristiche intrinseche del bene di cui si tratta, che possono rilevare, tuttavia, anche, come detto, in rapporto ad eventuali omissioni del custode, per agevolare la prova del nesso causale medesimo;
- tale specifico, e più limitato, rispetto alla responsabilità ex art.2043 c.c., onere probatorio, che , secondo quanto già chiarito, è correlato all'allocazione dell'imputazione della responsabilità ex art.2051 c.c. al di fuori dell'alveo della colpa del custode, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta di un'esplosione conseguente all'uso di una cucina economica;
- discende, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, come detto in capo al danneggiato, per essere assolto, implica, in ogni caso, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima;
- acquisita tale prova, è indubbio, peraltro, che detto nesso sia eliso, allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità, inteso, sia quale fattore esterno alla cosa, così da interferire nella situazione in modo tale da produrre di per sé l'evento, sia allorquando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto eccezionale ed imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato;
- fermo tutto quanto sopra, come detto, la condotta del danneggiato può assumere la valenza di “caso fortuito”, allorquando è connotata dall'esclusiva efficienza causale nella determinazione dell'evento, atteggiandosi diversamente rispetto all'interazione specifica con la cosa anche ex art.1227 c.1 c.c., sì da richiedere un'attenta valutazione, che tenga conto del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., con l'effetto che: “… quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio di regolarità causale…” ( Cass. SS.UU. n.20943, 30.6.22), così da integrare, in rapporto alla fattispecie concreta, un uso “abnorme”,
8 da intendersi, si noti, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, come quello che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto ( oltre alla citata sentenza delle SS.UU., vedasi anche Cass., sez. 3, n. 2480, 1.2.2018, Cass., sez.3, n.2481, 1.2.2018, nonché, sulla nozione di “uso abnorme”, Cass., sez.3, n.25766, 4.9.23; vedasi, ancora, Cass., sez. 3, n. 21675, 20.7.23, che evidenzia la valenza comunque assorbente dell'agevole prevedibilità e percepibilità financo di una specifica pericolosità della cosa.
Fatta tale premessa, nel caso di specie, come detto nella prima parte della motivazione, devesi ritenere acquisito al processo che fra gli odierni appellati e la vittima, madre anche dell'appellante, intercorresse un rapporto negoziale di comodato. Circa la sussistenza di quest'ultimo, va detto che risulta agli atti una scrittura privata autenticata dal Notaio in data 22.5.2000, in forza della quale e Persona_3 P_ CP_2 concedevano in comodato a , madre e suocera degli stessi,
[...] Persona_1 l'appartamento ove poi si è verificato il sinistro, ciò dal 22.5.2000 al 21.5.2030: il comodato comprendeva, devesi osservare, anche tutti gli arredi, fra cui mobili ed elettrodomestici, che la comodataria dava atto di aver visionato e di obbligarsi a custodire e restituire, salvo il normale deterioramento, il tutto con richiamo all'art.1804 c.1, c.c. In merito a tale contratto, se è vero che la copia prodotta in atti non è sottoscritta dalla
è altrettanto vero che la teste , amica intima della vittima, con Persona_1 Testimone_1 frequentazione quasi quotidiana, ha rammentato, sentita quale teste il 19.6.2018, che la vittima medesima abitava un alloggio autonomo, ricavato nell'edificio, lato est, dando atto dell'esistenza del comodato come segue: “... Avendo un contratto in comodato d'uso con il figlio e la P_ moglie per lei era logico e praticamente obbligatorio fare le riparazioni, io ho visto il contratto. Fra l'altro alcuni piccoli interventi li faceva mio marito…”. Ciò impone, dunque, di considerare raggiunta la prova del contratto stesso, attesa la certezza della sottoscrizione da parte dei comodanti, in ragione della probabile distruzione , in esito al sinistro, dello stesso documento in possesso della vittima, sottoscritto dalla stessa, considerato, comunque, che: - pacificamente il comodato non ha forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. ( ex plurimis
Cass., sez. 3 n. 1293 del 29/01/2003, secondo cui: “ Per il perfezionamento del contratto di comodato, per il quale non è richiesta la forma scritta, essendo sufficiente un comportamento concludente, occorre comunque, avuto riguardo alla natura reale del contratto, la consegna della cosa, la quale non deve tuttavia rivestire forme solenni ne' avvenire materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già detenuta dal comodatario “); - la prova dello stesso può essere data in ogni modo ( ex plurimis
Cass. Sentenza n. 8548 del 03/04/2008, secondo cui: “L'onere della forma scritta nei contratti, previsto dall'art. 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni”). Detta conclusione, considerati gli anni passati, dal 2000 al 2016, oltre che valutati i rapporti parentali esistenti, risulta convincente oltre ogni dubbio, i pretesi sospetti, reiterati in sede di memorie finali dall'appellante, scontrandosi con i dati fattuali certi acquisiti come sopra, rispetto anche ad una teste di cui non si ha motivo concreto di dubitare.
Tale rapporto negoziale, occorre sottolineare, ove considerato, di per sé, non incompatibile con la pretesa risarcitoria extracontrattuale ex art.2051 c.c., rileva, sine dubio, ai fini del rapporto esistente fra cosa e vittima, un rapporto che era qualificato, circa la custodia della Persona_1 rispetto a ciò che ella ebbe a ricevere nel, come detto, anno 2000 e ciò che cagionò il sinistro 16 anni dopo: se si considera quanto previsto dagli artt.1804, 1807, 1808 e 1812 c.c., norme che disegnano in capo al comodatario doveri concreti di attivazione ( anche rispetto al rischio di danni per sé), la considerazione espressa risulta ancor più significativa, soprattutto a fronte delle sollecitazioni che, come si dirà nei seguiti, avvennero, nel caso di specie, rispetto alla sostituzione della cucina economica, trovando l'opposizione della medesima ( vedasi, sul punto, Persona_1 sebbene in tema di locazione e rispetto alla responsabilità verso i terzi, dunque, a maggior ragione, Cass. sez. 3, n. 10983 del 26/04/2023 , secondo cui : “In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di
9 un improvviso "black-out" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità). Certo è, in ogni caso, che del tutto contraddittoria ed insostenibile è la contestuale pretesa dell'appellante, come da citato secondo motivo, da un lato di rafforzare la posizione di “garanzia” degli appellati, rispetto alla cucina economica da cui è probabile ebbe a scaturire l'esplosione, deducendo il valore confessorio del citato testo negoziale, dall'altro assumere la nullità del contratto medesimo per mancanza di forma, così da elidere gli effetti conseguenti in punto obbligazioni della comodataria.
Ciò detto, la stessa relazione tecnica disposta dalla Procura, acquisita agli atti, a firma dell'Ing. Vaudano , del 5.5.2106, depone per l'autonomia dell'appartamento, come descritto nel comodato, a fronte della presenza di più cucine e del fatto che si distingua chiaramente, nella relazione stessa, la parte interessata dall'esplosione e quella locata transitoriamente ai noti artisti e indicati, infatti, dal perito del P.M., come locatari, dandosi, altresì, Parte_4 Parte_5 atto di un doppio impianto di riscaldamento e per fornire acqua calda. Nello stesso senso, d'altra parte, depongono le dichiarazioni rese da e _2
, direttamente coinvolti nella ristrutturazione, il primo continuativamente, fino ai fatti, Testimone_3 per interventi di varia natura ( vedasi verbali 19.6.18 e 16.1.18), il tutto a fronte delle “ondivaghe” dichiarazioni di , moglie dell'appellante, non più abitante nella villa dal 2008 (vedasi Testimone_4 verbale 16.1.18, quando comunque la donna, in modo significativo, affermava: “ Mia suocera ha abitato nella sua parte negli anni quantomeno dal 2004 in poi che è quando io l'ho conosciuta”). Discende da quanto sopra, per l'effetto, che le prospettazioni dell'appellante, di cui si è detto, non colgono nel segno, rispetto alla pronuncia impugnata, con riferimento alla titolarità della custodia e, appunto, alla valenza eziologica potenziale della condotta della vittima, da valutarsi rispetto alla specifica causa dell'esplosione, rispetto e nei limiti di ciò che è stato possibile accertare. Giova, ancora, chiarire che di nessun rilievo, ai fini delle doglianze dell'appellante, è la presunzione che anche la cucina distrutta dall'evento non fosse dotata, dal punto di vista strutturale, delle aperture di areazione previste dalla norme UNI-CIG 7129, sia perché tale assunto non ha trovato, con riferimento alla cucina certamente in uso continuativo da più tempo, alcuna certezza o concreto riscontro (l'esplosione avendo impedito ogni verifica), sia, soprattutto ed in via dirimente, perché lo stesso Ing. Vaudano, si rammenta perito del P.M., ha, nel suo elaborato, chiarito in modo inequivocabile quanto segue: “…Si precisa che la presenza di tale apertura di aerazione pur essendo utile non è comunque sufficiente ad evitare un accumulo di gas in caso dì perdite o fuoriuscite, in quanto la dimensione della stessa è stabilita dalla Legge per altre finalità…” pag.8).
Analogamente, merita di essere evidenziato, di nessun rilievo, a prescindere dalla competenza a cambiarla, è risultato essere che la tubazione in gomma, di collegamento tra il rubinetto del gas ed il piano cottura, fosse “ scaduta” nel 2014, avendo il Perito dato atto di averla trovata, comunque, ancora in buone condizioni ed esente da segni di combustione, così da escludere qualsivoglia valenza causale di tale manufatto.
Rispetto, dunque, ai due motivi in esame, devesi pervenire alla conclusione che primaria custode della cucina economica fosse la stessa danneggiata, al di là della proprietà della cucina economica stessa, e che, dunque, particolarmente rilevante è la valenza della condotta che la assunse rispetto alla serie causale che ha determinato la di lei morte. Persona_1
Passando all'esame congiunto del terzo, quarto, quinto e sesto motivo, tutti interconnessi, nel dare atto, anche in questo caso, della contraddittorietà dell'appellante, che invoca gli effetti di un contratto, poco prima assunto per nullo, è, comunque, necessario ripercorrere brevemente gli elementi fattuali acquisiti al processo ed esaminati dal Tribunale:
- è incontestato e pacifico che la donna vivesse nell'appartamento in cui si è verificata l'esplosione, appartamento facente parte di un immobile più grande, appartamento comunque occupato ed abitato, al momento del fatto, dalla ( vedasi anche Persona_1
10 la deposizione in sede civile della sorella resa il 16.1.18, così anche TI da , in pari data, a conferma di quanto già sopra ricordato); Testimone_6
- è incontestato e pacifico che l'esplosione, come anche verificato in sede penale, ebbe origine con assoluta probabilità, da una dispersione di gas, originata da uno dei fornelli del piano cottura che la donna usava, fornello che aveva mostrato da tempo problemi di accensione ( vedasi le conclusioni dell'Ing. Vaudano pag.12 della sua relazione);
- il fatto che , nipote della vittima, avesse soggiornato nell'abitazione della Persona_4 nonna, nel periodo di capodanno, notando tale problematica e ricevendo conferma dalla del fatto che uno dei fuochi non si accedeva affatto, se non con accendino, Persona_1 altro non dimostra che la sicura conoscenza, in capo alla medesima, della Persona_1 condizione di malfunzionamento del piano cottura;
- detta presenza di , viceversa, non smentisce affatto che la di lei nonna Persona_4 avesse la piena disponibilità dell'alloggio in questione e della cucina relativa, se non in forza di una mera suggestione difensiva;
- la piena consapevolezza, ancora, in capo alla del malfunzionamento del Persona_1 piano cottura risulta riferita, in sede penale, anche dalla sorella della vittima, TI
, la quale era conoscenza del problema dall'estate precedente e, si noti, la sera
[...] prima del sinistro, aveva ricevuto la telefonata della “ de cuius”, che lamentava difficoltà a far accendere i fuochi, senza accendino, rappresentando di aver dovuto aprire la finestra per l'odore di gas ( vedasi quanto risulta dalla richiesta di archiviazione 25.7.2016, rispetto alla s.i.t., il tutto in modo coerente alla testimonianza resa dalla congiunta in questione in sede civile il 16.1.18);
- risulta, peraltro, acquisito al fascicolo come la donna resistesse a cambiare la cucina economica, pur sollecitata, temendo che venisse posto in uso un piano cottura ad induzione e non a gas, così da continuare ad usare un piano cottura difettoso;
- detto uso, peraltro, continuò da parte della con scarsa attenzione, atteso Persona_1 che, devesi rilevare, l'esplosione avvenne ( secondo l'ipotesi più probabile, in alternativa, si noti, alla mancata individuazione della causa), poiché la donna, il 1.2.16, non ebbe ad avvedersi che un fornello non era acceso, benchè aperto, con relativa fuoriuscita di gas
(o che comunque il gas stata uscendo da un fornello), il tutto, merita di essere ancora ricordato, come già verificatosi la sera precedente, in rapporto a quanto riferito dalla sorella e dagli altri abitanti l'edificio, e che avevano percepito un Tes_5 Pt_4 Pt_5 odore strano ( vedasi la richiesta di archiviazione 25.7.16);
- risulta, a tal riguardo, che detto utilizzo della cucina avvenne, da parte della Persona_1 senza neppure chiedere un intervento di verifica ordinario del piano cottura, tentando la riparazione, nulla a riguardo essendo emerso, nonostante la sollecitazione dei congiunti e terzi, e benché, inoltre, ella si reputasse del tutto libera e capace di decidere riparazioni ed altro ( vedasi le testimonianze di , anche circa gli interventi effettuati Testimone_3 per altre ragioni, così come quella della sorella come da verbale TI 16.1.18, ed ancora le testimonianze dell'amica , resa il 19.6.18 ed, in Testimone_1 pari data, circa le riparazioni, di , al di là della dissonante testimonianza _2 di , moglie dell'appellante, comunque “ de relato”, in modo impreciso e Testimone_4 generico, se non tendenzioso, essendo , d'altra parte, tale testimone fuori dal contesto abitativo in esame dal 2008, per sua stessa ammissione);
- a fronte di ciò, l'esplosione, seguita da incendio, ebbe a derivare, come detto, con ogni probabilità, dalla perdita di gas da un fornello, perdita, devesi sottolineare, che non avrebbe dovuto verificarsi, a fronte delle caratteristiche della cucina economica ( dotata di termocoppie di sicurezza), perdita, quella mattina, che ebbe a protrarsi, comunque, per un tempo apprezzabile, senza che la donna, presente in casa, si avvedesse del fatto che il “ fuoco” che riteneva accesso, era, in realtà, spento o, comunque, si avvedesse dell'odore di gas, esattamente come, invece, accaduto la sera precedente ( vedasi la relazione del Perito Vaudano già citata, pag.12). Orbene, in forza di dette acquisizioni, risulta, dunque, di ogni evidenza che l'evento dannoso, tenuto conto della “posizione di fatto e giuridica” della donna rispetto alla cosa, oltre che considerata, comunque, la piena e crescente consapevolezza del rischio di perdite da
11 parte della sia eziologicamente stato determinato, in via assorbente, da Persona_1 un'inconsulta doppia imprudenza ed imperizia della stessa, consistita, sia nel Persona_1 continuare ad usare un piano cottura con un fuoco difettoso, sia nell' omettere di porre in essere, comunque, la vigilanza necessaria, una volta deciso di usare comunque l'impianto, per accorgersi subito del difetto ed interrompere la serie di fatti che, la mattina del 1.2.2016, portarono alle tragiche conseguenze di cui è causa: ciò, reputa la Corte, palesa, come ritenuto dal primo Giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., l'interruzione del nesso causale con la posizione di garanzia del proprietario dell'impianto, palesando la totale ed esclusiva responsabilità della donna. Il fatto, poi, che in passato fosse stata segnalata dall'attuale appellato, P_
, alla madre, poi deceduta, la necessità di sostituzione della cucina, se consente di
[...] dire che, effettivamente, l'uomo era a conoscenza del problema ( certo non nei termini poi manifestatisi la sera prima e la mattina dell'esplosione), nulla toglie alla riottosità della d accettare cambiamenti, vissuti come intrusioni: tenuto conto, infatti, di quanto Persona_1 fattole notare dalla nipote, poco tempo prima, oltre che da terzi, tenuto conto, ancor più, di quanto verificatosi, come detto, la sera precedente, quando la medesima, Persona_1 direttamente, rilevò un grave malfunzionamento, impossibile è non ravvedere in quanto accaduto la mattina successiva la piena consapevolezza del rischio in capo alla donna e la di lei determinazione di agire con, di fatto, una fatale imprudenza e imperizia, così da cagionare l'evento. In merito, non deve tacersi, infatti, che con minimo impegno, anche solo controllando la “fiamma” in modo ripetuto, financo non continuativo ( o tenendo chiuso, durante il non uso, il rubinetto centrale di accesso del gas alla cucina, o tenendo aperta la finestra), la il citato 1.2.16, avrebbe certamente evitato l'evento e si sarebbe salvata: se si Persona_1 osserva, in ultimo, che non vi è traccia di richieste di intervento tecnico fra la sera precedente e la mattina, fino all'esplosione, la conclusione espressa risulta , secondo la Corte, metallica e riconduce l'evento letale di cui è causa ad un uso dissennato della cucina economica in questione da parte della vittima, uso che ebbe a protrarsi fino all'esplosione, nonostante, appunto, l'episodio allarmante e grave della serata precedente. Le doglianze dell'appellante, dunque, non si confrontano realmente con le acquisizioni processuali, mirando a colpevolizzare del tragico fatto i congiunti senza considerare l'obiettività della condotta materna, sì da arrivare, pare comprendersi, a prospettare, financo, interventi “ manu militari” che gli appellati avrebbero dovuto porre in essere, circa il cambio del piano cottura, interventi non leciti rispetto, ancor più, ad una persona che risulta fosse capace di intendere e di volere, al di là del rapporto parentale, interventi che neppure un comodato, né la qualità di proprietario avrebbero reso leciti, al di là della particolare gravità dell'episodio della sera prima, poi esitato, la mattina dopo, nei tragici termini riportati ( interventi che, peraltro, neppure risulta l'appellante abbia posto in essere o chiesto per, in tesi, “salvare” la madre, nonostante, sempre in tesi, l'importante rapporto affettivo coltivato con la stessa). Le doglianze de quibus, pertanto, con riferimento ai diversi profili dedotti, sono tutte infondate e ricostruiscono gli eventi ex post, in modo schiettamente partigiano. Le difese finali dell'appellante non modificano le considerazioni che precedono, atteso che tali difese non tengono in alcuna reale considerazione la valenza dell'insieme delle acquisizioni processuali, muovendo da presupposti di fatto smentiti in concreto, sì da invocare precedenti di questa Corte che, come sempre in materia di responsabilità ex art.2051 c.c., devono necessariamente rapportarsi alla fattispecie concreta, a maggior ragione tenuto conto delle peculiarità della responsabilità a tale titolo, ancor più nel caso in esame.
Passando al settimo motivo, afferente al “ quantum” ed alla tipologia di danni richiesti, rileva la Corte come lo stesso sia assorbito dalla mancanza di responsabilità, così da non richiedere di essere trattato.
*** *** ***
12 Da quanto sopra discende, dunque, l'infondatezza dell'appello, che va integralmente respinto, con conseguente condanna dell'appellante alle spese di lite, da liquidarsi, in ragione del parametro medio, per lo scaglione di valore compreso fra 260.000€ e 520.000,00€ ( come indicato nel ricorso ex art.702bis c.p.c.), esclusa la fase istruttoria/trattazione, che non vi è, di fatto, stata, in complessivi € 14.239,00, oltre al 15% per spese generali ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza in capo a dei presupposti di cui Parte_1 all'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02 ( richiamato, per quanto occorrente, quanto statuito da Cass. SS.UU. nn. 4315/20 e 23535/19, in rapporto alla deduzione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la ordinanza ex art. 702bis c.p.c. n. 1022/2023 a definizione del procedimento RG n°8/2017 emessa dal Tribunale di Imperia, in data
13.01.2023 e comunicata via pec in data 16.01.2023, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA il provvedimento impugnato;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di e , spese che liquida in complessivi € 14.239,00, oltre al Controparte_2 P_ 15% per spese generali ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
DA' ATTO che, atteso il totale rigetto del gravame, ricorrono. in capo a , i presupposti Parte_1 per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002, se dovuto.
Genova, lì 26.11.24
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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