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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1853/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1853/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, per procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Cosimo CAPPELLI e dall'Avv. Francesca SANI, presso il cui studio - in Firenze, Piazza Nannotti n. 11 - sono elettivamente domiciliate
- ATTRICI CONTRO
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...] C.F. ), in persona del suo procuratore speciale, con sede in Controparte_2 P.IVA_2
San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6-6/B, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Fabio NANNOTTI ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Pistoia, Piazza Giovanni XXIII n. 3;
- CONVENUTA E CONTRO (C.F. ); Controparte_3 C.F._3
(C.F. ); CP_4 C.F._4 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano Controparte_5
(TV), Via V. Alfieri n. 1 (C.F. ); P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. ; P.IVA_4
- CONVENUTE CONTUMACI Conclusioni delle parti
Per parte attrice, e : Parte_1 Parte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 10.11.2022, nella parte in cui sospende ex art. 623 c.p.c. i termini della procedura esecutiva, per i motivi esposti in narrativa;
- per
l'effetto confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ex art. 623 c.p.c. adottato dal Giudice dell'esecuzione in data 10.11.2022. - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge». Per parte convenuta Controparte_1 «Perché piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 10/11/2022, nella parte in cui sospende ex art. 623 cpc i termini della procedura esecutiva per tutto quanto dedotto nella presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 07/12/2023 con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento ex art. 623 c.p.c. reso dal Giudice dell'Esecuzione in data 10/11/2022.
Vittoria di spese e compensi difensivi».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio e Controparte_3 CP_4 Controparte_1 Controparte_5
introducendo il giudizio di merito relativo Parte_3 all'opposizione all'esecuzione già proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento esecutivo n. 658/2016 R.G.E. del Tribunale di Firenze.
A fondamento della domanda, e hanno dedotto: a) di aver presentato Parte_1 Parte_2 offerta di partecipazione alla vendita telematica per l'acquisto del compendio pignorato nel procedimento esecutivo immobiliare n. 658/2016 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, versando la cauzione di € 58.875,00, pari al 10% del prezzo offerto, e di essersi aggiudicate il bene immobile al prezzo di € 699.900,00, in data 27.9.2022; b) che, a seguito dell'aggiudicazione, avevano presentato richiesta di mutuo al proprio istituto bancario di fiducia, in vista del termine del 20.1.2023, fissato per il versamento del saldo prezzo;
c) che, in pendenza di tale termine, in data
10.11.2022, il Giudice dell'esecuzione aveva emesso un'ordinanza con cui veniva dato atto della sospensione dell'esecuzione ex art. 623 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 20 L. n. 44/1999, fino al giorno 21.8.2023, con richiesta al professionista delegato di comunicare alle aggiudicatarie il provvedimento, informandole del fatto che la procedura e i termini ad essa relativi (ivi compresi quelli per il versamento del saldo prezzo) sarebbero rimasti sospesi sino alla data indicata;
d) che tale ordinanza era stata emessa a seguito del provvedimento del 25.10.2022 del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, trasmesso dal Prefetto di Firenze al
Giudice dell'esecuzione, con cui era stato espresso parere favorevole all'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 20 L. n. 44/1999, formulata da e quali Controparte_3 CP_4 persone offese, in quanto eredi di nell'ambito del procedimento penale n. Persona_1
8848/2022 R.G.N.R. iscritto a carico di alcuni funzionari bancari per il reato di cui all'art. 644 cod. pen.; e) che, in data 30.11.2022, e avevano presentato ricorso in Parte_1 Parte_2 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di sospensione, nella parte in cui sospendeva gli atti della procedura aventi effetti nei confronti delle aggiudicatarie e, in particolare, i termini per il versamento del saldo prezzo e per l'emanazione del relativo decreto di trasferimento, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: revocare
l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 10.11.2022, nella parte in cui sospende ex art. 623 c.p.c. i termini della procedura esecutiva, per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: revocare e/o sospendere l'efficacia dell'ordinanza fino all'ottenimento delle informazioni necessarie alla verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti di concessione della sospensione ex art. 20 co. 4 l. 44/1999, per i motivi di cui supra;
in ogni caso: con vittoria di spese
e competenze professionali”; f) che, in pendenza del giudizio di opposizione, le debitrici, CP_4
e avevano presentato un'istanza di correzione del termine di sospensione
[...] Controparte_3 del processo esecutivo, con la quale, rappresentando che il primo comma dell'art. 20 L. n. 44/1999, così come modificato dall'art. 38-bis, d.l. n. 113/2018, non prevedeva la sospensione per il termine di 300 giorni, bensì per due anni dall'adozione del provvedimento, chiedevano al giudice di indicare quale termine ultimo del periodo di sospensione la data del 25.10.2024; g) che il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 7.12.2023, preso atto del sopravvenuto provvedimento del
Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che, anche all'esito dell'incidente probatorio, aveva espresso parere favorevole alla revoca della sospensione del processo esecutivo, aveva accolto l'istanza di sospensione, sospendendo l'efficacia esecutiva del provvedimento ex art. 623 cod. proc. civ. adottato il 10.11.2022 e assegnando alla parte interessata termine perentorio fino all'8.2.2024 per l'introduzione del giudizio di merito;
h) che lo stesso Giudice, con separato provvedimento, rigettata l'istanza di correzione dell'ordinanza di sospensione formulata dalle debitrici, non avendo le stesse proposto tempestiva opposizione ex art. 617, co. 2, cod. proc. civ. rispetto a detto provvedimento, venuta meno la sospensione ex art. 623 cod. proc. civ., intervenuta in fase di decorrenza dei termini per il versamento del saldo prezzo, aveva stabilito la decorrenza dei termini per il versamento del prezzo dell'immobile dalla data del provvedimento.
Le odierne attrici hanno quindi introdotto il presente giudizio di merito, domandando di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione emessa ex art. 623 cod. proc. civ. dal Giudice dell'esecuzione in data 10.11.2022, in quanto adottata sulla base di un'erronea applicazione della L. n. 44/1999, chiedendo altresì la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di opposizione. Si è costituita chiedendo anch'essa di dichiarare l'illegittimità Controparte_1 dell'ordinanza di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ. del 10.11.2022, con conseguente conferma del successivo provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di tale ordinanza, emesso in data 7.12.2023.
In merito all'illegittimità dell'ordinanza opposta, la convenuta ha sostanzialmente condiviso le argomentazioni difensive delle odierne attrici, deducendo, inoltre, l'inammissibilità nei propri confronti, nonché l'infondatezza, del provvedimento di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ., dal momento che il parere favorevole del Pubblico Ministero, di cui il giudice dell'esecuzione aveva preso atto, era stato adottato in ragione della pendenza di un incidente probatorio, disposto al fine di accertare la sussistenza di eventuali tassi usurari, rispetto al quale il titolo di credito azionato dalla creditrice procedente, successivamente ceduto a Parte_4 era del tutto estraneo. L'incidente probatorio, infatti, sarebbe stato Controparte_1 circoscritto esclusivamente al mutuo stipulato nel 2000 da e Persona_1 Parte_5
(danti causa delle debitrici esecutate e con la Persona_2 Controparte_3 CP_4
Banca Commerciale Italiana, poi Cassa di Risparmio di Firenze ed infine Controparte_5
Con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione della prima udienza, le parti costituite hanno dato atto del deposito del saldo prezzo da parte delle odierne attrici e che, in data 24.5.2024, è stato emesso, in favore delle stesse, il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato nell'ambito del procedimento esecutivo n. 658/2016 R.G.E..
Il Giudice, con provvedimento dell'1.7.2024, rilevata la mancata costituzione in giudizio dei convenuti ed Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, ne ha dichiarato la contumacia. Parte_3
All'udienza del 13.1.2025, il Giudice ha autorizzato a produrre l'ordinanza Controparte_1 resa dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale il 10.7.2024 e depositata il 13.9.2024, all'esito del reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. proposto da e Controparte_3 CP_4
avverso l'ordinanza emessa in data 24.5.2024, nell'ambito di un ulteriore subprocedimento
[...] della procedura esecutiva immobiliare n. 658/2016 R.G.E. (sub-procedimento n. 5); ha quindi fissato udienza per rimettere la causa in decisione al 7.7.2025, con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
All'udienza del 7.7.2025 la causa è passata in decisione.
******
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i seguenti motivi. Le odierne attrici hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento di sospensione emesso dal
Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., in quanto lo stesso sarebbe stato adottato in conseguenza di un'erronea interpretazione della L. n. 44/1999 e, in particolare, del ruolo che la stessa attribuisce al Pubblico Ministero, nonché in violazione della procedura disposta dalla medesima normativa e, in ogni caso, in mancanza dei presupposti legittimanti la sospensione ai sensi dell'art. 20 della legge ridetta.
Tali doglianze sono prive di pregio. In via preliminare, occorre rilevare che la sospensione oggetto del presente giudizio è quella disciplinata dall'art. 623 cod. proc. civ.. Tale norma contempla due distinte ipotesi di sospensione dell'esecuzione forzata: quella legale e quella giudiziale. Mentre la seconda risponde all'esercizio di un potere discrezionale dell'organo giudicante, quella legale è prevista in ipotesi tassative dalla legge e, dunque, esclude qualsiasi valutazione discrezionale del giudice in ordine all'opportunità di disporla.
Nella fattispecie in esame viene in rilievo una speciale ipotesi di sospensione legale, prevista dalla L. n. 44/1999, che disciplina il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, stabilendo le condizioni e i limiti per l'elargizione di benefici economici a favore di queste ultime.
In particolare, viene in rilievo l'art. 20 della legge citata, nella parte in cui prevede, a favore dei soggetti che abbiano richiesto tali elargizioni, la sospensione, per un periodo di due anni, dei termini dei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
In tali casi, l'iter procedimentale disciplinato dalla norma prevede che il Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti di estorsione o usura, informato dal
Prefetto dell'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente l'elargizione, valuti i presupposti per la sospensione dell'esecuzione forzata e trasmetta il proprio provvedimento al
Giudice dell'esecuzione.
A questo punto, come espressamente previsto dal settimo comma della norma in esame, la sospensione del processo esecutivo ha effetto solo a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica. Orbene, già dal tenore letterale della norma si evince che il legislatore ha attribuito ogni valutazione sulla necessità della sospensione dell'esecuzione al Pubblico Ministero titolare delle indagini. Tale valutazione non può essere scrutinata dal Giudice dell'esecuzione, al quale non residua alcun potere discrezionale rispetto alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo, dovendosi il G.E. limitare a prendere atto dell'intervenuta sospensione.
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che “il
Giudice dell'esecuzione cui sia stato trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell'elenco fornito dal prefetto, dispone la “sospensione dei termini” di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui alla L. n. 44 del 1999, non può sindacare nè la valutazione con cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, nè l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato. Spetta invece al Giudice dell'esecuzione sia il controllo della riconducibilità del provvedimento del alla norma sopra citata, sia Parte_6
l'accertamento che esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio, sia la verifica che nel processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione possa dispiegare i suoi effetti” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
20.9.2017, n. 21854). È evidente, dunque, che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della sospensione e l'idoneità della procedura esecutiva a incidere sull'efficacia del beneficio richiesto dall'interessato spetta unicamente al Pubblico Ministero, in quanto espressione dell'esercizio di un potere allo stesso affidato che, come sottolineato dalla Suprema Corte, “implica una prognosi favorevole circa la concedibilità dell'elargizione, ma anche una positiva valutazione dell'opportunità che, in funzione della effettività dello scopo dell'elargizione la misura sospensiva abbia corso”.
Si tratta di valutazioni che non possono essere poste in discussione dal Giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie, nel corso del procedimento esecutivo n. 658/2016 R.G.E. è stato depositato dalle debitrici esecutate il provvedimento di sospensione ex art. 20 L. n. 44/1999 emesso dal Sostituto Procurato del Tribunale di Firenze il 25.10.2022.
Con tale provvedimento, il P.M. esprimeva parere favorevole all'istanza di sospensione formulata da e quali persone offese nell'ambito procedimento penale n. Controparte_3 CP_4
8848/2022 carico di alcuni funzionari bancari per il reato di cui all'art. 644 cod. pen.. CP_6
Tale decisione era motivata dalla necessità di procedere, mediante incidente probatorio, autorizzato dal Giudice per le Indagini Preliminari, ad accertare la sussistenza di eventuali tassi usurari nei rapporti di finanziamento segnalati negli esposti dalle parti offese. Il Giudice dell'esecuzione, preso atto di tale provvedimento di sospensione, inequivocabilmente riconducibile alla L. n. 44/1999, verificato che lo stesso riguardava il processo esecutivo n. 658/2016 R.G.E. a carico di e pendente dinanzi al suo ufficio, ha CP_4 Controparte_3 quindi dato atto dell'intervenuta sospensione ex art. 623 cod. proc. civ., disponendo la sospensione dei termini per il saldo prezzo dell'immobile da parte delle aggiudicatarie.
Ne deriva, pertanto, che nella fattispecie in esame l'ordinanza di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. dell'art. 20 L. n. 44/1999, è stata emessa nel rispetto della normativa a tutela delle vittime di estorsione e usura nonché dei principi di diritto sopra richiamati.
Il Giudice dell'esecuzione, infatti, preso atto della sospensione disposta dal P.M., compiuti i dovuti controlli circa la riconducibilità del provvedimento alla L. n. 44/1999, verificato che lo stesso riguardava un processo esecutivo pendente dinanzi a sé, nonché la decorrenza di un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti, non poteva fare altro che dare atto dell'intervenuta sospensione ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ.. Risultano infondate le doglianze delle odierne attrici in merito all'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione.
In primo luogo, è infondata la tesi secondo la quale l'illegittimità del provvedimento di sospensione deriverebbe da un'erronea interpretazione del contenuto del provvedimento del Pubblico Ministero, il quale, a sua volta, avrebbe male interpretato la normativa in oggetto, ritenendo di dover svolgere una mera funzione consultiva rispetto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione e qualificando il proprio atto non come “provvedimento favorevole” bensì come mero “parere favorevole”. L'interpretazione della normativa richiamata dal Pubblico Ministero nel proprio provvedimento e la qualificazione dello stesso come parere piuttosto che provvedimento sono circostanze che non avrebbero potuto essere oggetto di valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione, al quale non spetta alcun controllo sulla conformità del provvedimento del P.M. alla normativa citata.
A fronte dell'espresso e motivato parere favorevole del P.M. investito delle indagini per comportamenti possibilmente ascrivibili a condotte di usura, in relazione agli elementi dallo stesso rinvenuti negli atti di indagine e per l'accertamento dei quali si riteneva necessario procedere ad incidente probatorio, non vi era altro provvedimento adottabile se non quello di sospensione del processo esecutivo ex art. 623 cod. proc. civ.. Parimenti infondata la doglianza in merito alla dedotta violazione della procedura di cui all'art. 20
L. n. 44/1999, nella parte in cui prevede che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere il provvedimento direttamente al Giudice dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione al
Prefetto. Nel caso di specie, invece, il provvedimento del Pubblico Ministero sarebbe stato trasmesso prima al Prefetto, il quale, qualificandolo come “provvedimento favorevole”, lo aveva poi inviato al Giudice dell'esecuzione.
Si tratta, invero, di una mera irregolarità dell'iter procedurale indicato dall'art. 20 L. n. 44/1999 che, in assenza di una espressa previsione di legge, non può comportare la mancata sospensione del processo esecutivo né l'illegittimità dell'ordinanza ex art. 623 cod. proc. civ. oggetto di impugnazione.
La stessa, peraltro, in ragione dei già esposti limiti al sindacato del Giudice dell'esecuzione, non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione in sede esecutiva.
Infondata risulta anche la doglianza in merito alla carenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento favorevole alla sospensione. Sul punto, le opponenti hanno dedotto che già al momento della presentazione dell'istanza ex art. 20
L. n. 44/1999 e del successivo rilascio del parere favorevole, non sussistevano le condizioni per concedere la sospensione prevista da suddetta norma. Hanno quindi lamentato, in tale fase, una mancata verifica, da parte del P.M., sull'effettiva concedibilità del beneficio. L'assenza dei requisiti per la sospensione dell'esecuzione sarebbe stata poi confermata dall'esito dell'incidente probatorio, da cui era emerso come in nessuno dei contratti di mutuo oggetto di indagine i tassi di interesse applicati fossero usurari, in considerazione del quale lo stesso P.M. aveva espresso parere favorevole alla revoca del provvedimento di sospensione, chiedendo, peraltro, l'archiviazione del procedimento penale. Ebbene, per quanto riguarda il primo aspetto, è sufficiente richiamare quanto già chiarito circa i limiti del sindacato del Giudice dell'esecuzione, al quale è preclusa ogni verifica sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio della sospensiva, trattandosi di valutazioni discrezionali di esclusiva competenza del Pubblico Ministero. Il secondo aspetto, invece, è del tutto irrilevante ai fini della prova dell'illegittimità del provvedimento di sospensione impugnato, avendo ad oggetto circostanze sopravvenute allo stesso, di cui il Giudice dell'esecuzione ha correttamente preso atto, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ. e la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare. Sono, infine, prive di pregio le doglianze delle attrici nella parte in cui hanno dedotto la violazione dei principi di immutabilità delle condizioni di vendita e di stabilità del trasferimento coattivo, di cui è espressione anche l'art. 2929 cod. civ..
Tale norma, come noto, tutela l'affidamento incolpevole del terzo in buona fede, stabilendo che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.
Ebbene, nella fattispecie in esame la stabilità dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato non è messa in discussione dalla nullità di atti esecutivi che hanno preceduto la vendita, venendo in rilievo una mera ipotesi di sospensione legale del processo esecutivo, di cui il Giudice, ex art. 623 cod. proc. civ., è tenuto a prendere atto, e che, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. civ., impedisce il compimento di qualsiasi atto esecutivo, salva diversa disposizione del Giudice dell'esecuzione. Peraltro, come evidenziato dal Giudice con l'ordinanza del 7.12.2023, la tipologia di provvedimento, recepito ex art. 623 cod. proc. civ., e la particolare gravità delle condotte (di usura e non mera appropriazione indebita) delineate in sede penale e confermate dal P.M. nell'esprimere parere favorevole alla sospensione, “non avrebbe consentito sic et simpliciter la applicazione dei generali principi in materia di valenza dell'aggiudicazione provvisoria, visto il necessario bilanciamento tra interessi dell'aggiudicatario ed interessi di tutela che trovano particolare riscontro nella l. 44/1999 c.d. antiusura e successive modifiche”. Venendo all'esame delle doglianze dell'odierna convenuta, va innanzitutto osservato che la stessa, in merito all'illegittimità dell'ordinanza di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ., ha fatto proprie e condiviso le deduzioni di parte attrice, donde valgono sul punto le considerazioni già esposte sopra. ha inoltre dedotto l'inammissibilità, nei propri confronti, del Controparte_1 provvedimento di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ. e, in ogni caso, la non assoggettabilità alla sospensione del termine di pagamento del saldo prezzo, in quanto termine di natura sostanziale.
Per quanto riguarda la prima doglianza, la convenuta ha dedotto che il parere favorevole del Pubblico Ministero, di cui il Giudice dell'esecuzione aveva preso atto, era stato adottato in ragione della pendenza di un incidente probatorio, disposto al fine di accertare la sussistenza di eventuali tassi usurari, rispetto al quale il titolo di credito azionato dalla creditrice procedente,
[...]
successivamente ceduto a era Parte_7 CP_2 Controparte_1 del tutto estraneo. L'incidente probatorio, infatti, sarebbe stato circoscritto esclusivamente ad un diverso contratto di mutuo, stipulato nel 2000 da e Persona_1 Parte_5 [...]
(danti causa delle debitrici esecutate e , con la Banca Per_2 Controparte_3 CP_4
Commerciale Italiana, poi Cassa di Risparmio di Firenze ed infine Controparte_5
Anche tale doglianza risulta priva di pregio. L'estraneità del titolo del credito azionato dalla creditrice rispetto Controparte_1 all'incidente probatorio autorizzato nel procedimento penale n. 8848/2022 R.G.N.R. costituisce una circostanza che, in virtù del già richiamato principio di insindacabilità del provvedimento del P.M. da parte del Giudice dell'esecuzione, quest'ultimo non avrebbe potuto valutare. Pertanto, preso atto del parere favorevole del Sostituto Procuratore alla sospensione di cui all'art. 20
L. n. 44/1999, quantunque l'incidente probatorio disposto riguardasse solo uno dei titoli azionati nella procedura, il Giudice dell'esecuzione non poteva che prendere atto dell'eccezionale ipotesi di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ., disponendo la sospensione del termine per il versamento del saldo prezzo. Dell'impossibilità per il Giudice di svolgere, sul punto, qualsiasi valutazione discrezionale, si dà atto anche nell'ordinanza del 24.5.2024 emessa nel sub-procedimento n. 5 della procedura esecutiva immobiliare n. 658/2016 R.G.E. (doc. 12 di parte convenuta) e richiamata proprio da parte convenuta a sostegno delle proprie pretese. È, infine, infondata anche l'ulteriore doglianza di parte convenuta, in merito alla dedotta non assoggettabilità alla sospensione dell'esecuzione del termine di pagamento del saldo prezzo, in quanto termine di natura sostanziale. Tale principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità per escludere l'assoggettabilità di tale termine alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 1 della L. n. 742/1969 (cfr. Cass. civ., n. 18421 del 08.06.2022), risulta del tutto irrilevante nel caso specie.
Come già chiarito, infatti, l'art. 20 L. n. 44/1999 disciplina una speciale ipotesi di sospensione dei termini del processo esecutivo, tra cui sono espressamente compresi anche quelli relativi alla vendita e alle assegnazioni forzate. Non vi è motivo, dunque, per ritenere escluso dall'ambito applicativo di tale sospensione legale il termine per il pagamento del saldo prezzo, che, pacificamente, costituisce una fase della vendita forzata. Alla luce di tutto quanto precede, l'opposizione va integralmente rigettata.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificati motivi, anche tenuto conto dell'oggetto dell'opposizione, per l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 1853/2024 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Firenze, 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
Provvedimento redatto con la collaborazione della ott.ssa Francesca Grasso. CP_7
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1853/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, per procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Cosimo CAPPELLI e dall'Avv. Francesca SANI, presso il cui studio - in Firenze, Piazza Nannotti n. 11 - sono elettivamente domiciliate
- ATTRICI CONTRO
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...] C.F. ), in persona del suo procuratore speciale, con sede in Controparte_2 P.IVA_2
San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6-6/B, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Fabio NANNOTTI ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Pistoia, Piazza Giovanni XXIII n. 3;
- CONVENUTA E CONTRO (C.F. ); Controparte_3 C.F._3
(C.F. ); CP_4 C.F._4 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano Controparte_5
(TV), Via V. Alfieri n. 1 (C.F. ); P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. ; P.IVA_4
- CONVENUTE CONTUMACI Conclusioni delle parti
Per parte attrice, e : Parte_1 Parte_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 10.11.2022, nella parte in cui sospende ex art. 623 c.p.c. i termini della procedura esecutiva, per i motivi esposti in narrativa;
- per
l'effetto confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ex art. 623 c.p.c. adottato dal Giudice dell'esecuzione in data 10.11.2022. - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge». Per parte convenuta Controparte_1 «Perché piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 10/11/2022, nella parte in cui sospende ex art. 623 cpc i termini della procedura esecutiva per tutto quanto dedotto nella presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 07/12/2023 con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento ex art. 623 c.p.c. reso dal Giudice dell'Esecuzione in data 10/11/2022.
Vittoria di spese e compensi difensivi».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio e Controparte_3 CP_4 Controparte_1 Controparte_5
introducendo il giudizio di merito relativo Parte_3 all'opposizione all'esecuzione già proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento esecutivo n. 658/2016 R.G.E. del Tribunale di Firenze.
A fondamento della domanda, e hanno dedotto: a) di aver presentato Parte_1 Parte_2 offerta di partecipazione alla vendita telematica per l'acquisto del compendio pignorato nel procedimento esecutivo immobiliare n. 658/2016 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, versando la cauzione di € 58.875,00, pari al 10% del prezzo offerto, e di essersi aggiudicate il bene immobile al prezzo di € 699.900,00, in data 27.9.2022; b) che, a seguito dell'aggiudicazione, avevano presentato richiesta di mutuo al proprio istituto bancario di fiducia, in vista del termine del 20.1.2023, fissato per il versamento del saldo prezzo;
c) che, in pendenza di tale termine, in data
10.11.2022, il Giudice dell'esecuzione aveva emesso un'ordinanza con cui veniva dato atto della sospensione dell'esecuzione ex art. 623 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 20 L. n. 44/1999, fino al giorno 21.8.2023, con richiesta al professionista delegato di comunicare alle aggiudicatarie il provvedimento, informandole del fatto che la procedura e i termini ad essa relativi (ivi compresi quelli per il versamento del saldo prezzo) sarebbero rimasti sospesi sino alla data indicata;
d) che tale ordinanza era stata emessa a seguito del provvedimento del 25.10.2022 del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, trasmesso dal Prefetto di Firenze al
Giudice dell'esecuzione, con cui era stato espresso parere favorevole all'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 20 L. n. 44/1999, formulata da e quali Controparte_3 CP_4 persone offese, in quanto eredi di nell'ambito del procedimento penale n. Persona_1
8848/2022 R.G.N.R. iscritto a carico di alcuni funzionari bancari per il reato di cui all'art. 644 cod. pen.; e) che, in data 30.11.2022, e avevano presentato ricorso in Parte_1 Parte_2 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di sospensione, nella parte in cui sospendeva gli atti della procedura aventi effetti nei confronti delle aggiudicatarie e, in particolare, i termini per il versamento del saldo prezzo e per l'emanazione del relativo decreto di trasferimento, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: revocare
l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 10.11.2022, nella parte in cui sospende ex art. 623 c.p.c. i termini della procedura esecutiva, per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: revocare e/o sospendere l'efficacia dell'ordinanza fino all'ottenimento delle informazioni necessarie alla verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti di concessione della sospensione ex art. 20 co. 4 l. 44/1999, per i motivi di cui supra;
in ogni caso: con vittoria di spese
e competenze professionali”; f) che, in pendenza del giudizio di opposizione, le debitrici, CP_4
e avevano presentato un'istanza di correzione del termine di sospensione
[...] Controparte_3 del processo esecutivo, con la quale, rappresentando che il primo comma dell'art. 20 L. n. 44/1999, così come modificato dall'art. 38-bis, d.l. n. 113/2018, non prevedeva la sospensione per il termine di 300 giorni, bensì per due anni dall'adozione del provvedimento, chiedevano al giudice di indicare quale termine ultimo del periodo di sospensione la data del 25.10.2024; g) che il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 7.12.2023, preso atto del sopravvenuto provvedimento del
Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che, anche all'esito dell'incidente probatorio, aveva espresso parere favorevole alla revoca della sospensione del processo esecutivo, aveva accolto l'istanza di sospensione, sospendendo l'efficacia esecutiva del provvedimento ex art. 623 cod. proc. civ. adottato il 10.11.2022 e assegnando alla parte interessata termine perentorio fino all'8.2.2024 per l'introduzione del giudizio di merito;
h) che lo stesso Giudice, con separato provvedimento, rigettata l'istanza di correzione dell'ordinanza di sospensione formulata dalle debitrici, non avendo le stesse proposto tempestiva opposizione ex art. 617, co. 2, cod. proc. civ. rispetto a detto provvedimento, venuta meno la sospensione ex art. 623 cod. proc. civ., intervenuta in fase di decorrenza dei termini per il versamento del saldo prezzo, aveva stabilito la decorrenza dei termini per il versamento del prezzo dell'immobile dalla data del provvedimento.
Le odierne attrici hanno quindi introdotto il presente giudizio di merito, domandando di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione emessa ex art. 623 cod. proc. civ. dal Giudice dell'esecuzione in data 10.11.2022, in quanto adottata sulla base di un'erronea applicazione della L. n. 44/1999, chiedendo altresì la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di opposizione. Si è costituita chiedendo anch'essa di dichiarare l'illegittimità Controparte_1 dell'ordinanza di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ. del 10.11.2022, con conseguente conferma del successivo provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di tale ordinanza, emesso in data 7.12.2023.
In merito all'illegittimità dell'ordinanza opposta, la convenuta ha sostanzialmente condiviso le argomentazioni difensive delle odierne attrici, deducendo, inoltre, l'inammissibilità nei propri confronti, nonché l'infondatezza, del provvedimento di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ., dal momento che il parere favorevole del Pubblico Ministero, di cui il giudice dell'esecuzione aveva preso atto, era stato adottato in ragione della pendenza di un incidente probatorio, disposto al fine di accertare la sussistenza di eventuali tassi usurari, rispetto al quale il titolo di credito azionato dalla creditrice procedente, successivamente ceduto a Parte_4 era del tutto estraneo. L'incidente probatorio, infatti, sarebbe stato Controparte_1 circoscritto esclusivamente al mutuo stipulato nel 2000 da e Persona_1 Parte_5
(danti causa delle debitrici esecutate e con la Persona_2 Controparte_3 CP_4
Banca Commerciale Italiana, poi Cassa di Risparmio di Firenze ed infine Controparte_5
Con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione della prima udienza, le parti costituite hanno dato atto del deposito del saldo prezzo da parte delle odierne attrici e che, in data 24.5.2024, è stato emesso, in favore delle stesse, il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato nell'ambito del procedimento esecutivo n. 658/2016 R.G.E..
Il Giudice, con provvedimento dell'1.7.2024, rilevata la mancata costituzione in giudizio dei convenuti ed Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, ne ha dichiarato la contumacia. Parte_3
All'udienza del 13.1.2025, il Giudice ha autorizzato a produrre l'ordinanza Controparte_1 resa dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale il 10.7.2024 e depositata il 13.9.2024, all'esito del reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. proposto da e Controparte_3 CP_4
avverso l'ordinanza emessa in data 24.5.2024, nell'ambito di un ulteriore subprocedimento
[...] della procedura esecutiva immobiliare n. 658/2016 R.G.E. (sub-procedimento n. 5); ha quindi fissato udienza per rimettere la causa in decisione al 7.7.2025, con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
All'udienza del 7.7.2025 la causa è passata in decisione.
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L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i seguenti motivi. Le odierne attrici hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento di sospensione emesso dal
Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., in quanto lo stesso sarebbe stato adottato in conseguenza di un'erronea interpretazione della L. n. 44/1999 e, in particolare, del ruolo che la stessa attribuisce al Pubblico Ministero, nonché in violazione della procedura disposta dalla medesima normativa e, in ogni caso, in mancanza dei presupposti legittimanti la sospensione ai sensi dell'art. 20 della legge ridetta.
Tali doglianze sono prive di pregio. In via preliminare, occorre rilevare che la sospensione oggetto del presente giudizio è quella disciplinata dall'art. 623 cod. proc. civ.. Tale norma contempla due distinte ipotesi di sospensione dell'esecuzione forzata: quella legale e quella giudiziale. Mentre la seconda risponde all'esercizio di un potere discrezionale dell'organo giudicante, quella legale è prevista in ipotesi tassative dalla legge e, dunque, esclude qualsiasi valutazione discrezionale del giudice in ordine all'opportunità di disporla.
Nella fattispecie in esame viene in rilievo una speciale ipotesi di sospensione legale, prevista dalla L. n. 44/1999, che disciplina il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, stabilendo le condizioni e i limiti per l'elargizione di benefici economici a favore di queste ultime.
In particolare, viene in rilievo l'art. 20 della legge citata, nella parte in cui prevede, a favore dei soggetti che abbiano richiesto tali elargizioni, la sospensione, per un periodo di due anni, dei termini dei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
In tali casi, l'iter procedimentale disciplinato dalla norma prevede che il Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti di estorsione o usura, informato dal
Prefetto dell'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente l'elargizione, valuti i presupposti per la sospensione dell'esecuzione forzata e trasmetta il proprio provvedimento al
Giudice dell'esecuzione.
A questo punto, come espressamente previsto dal settimo comma della norma in esame, la sospensione del processo esecutivo ha effetto solo a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica. Orbene, già dal tenore letterale della norma si evince che il legislatore ha attribuito ogni valutazione sulla necessità della sospensione dell'esecuzione al Pubblico Ministero titolare delle indagini. Tale valutazione non può essere scrutinata dal Giudice dell'esecuzione, al quale non residua alcun potere discrezionale rispetto alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo, dovendosi il G.E. limitare a prendere atto dell'intervenuta sospensione.
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che “il
Giudice dell'esecuzione cui sia stato trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell'elenco fornito dal prefetto, dispone la “sospensione dei termini” di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui alla L. n. 44 del 1999, non può sindacare nè la valutazione con cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, nè l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato. Spetta invece al Giudice dell'esecuzione sia il controllo della riconducibilità del provvedimento del alla norma sopra citata, sia Parte_6
l'accertamento che esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio, sia la verifica che nel processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione possa dispiegare i suoi effetti” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
20.9.2017, n. 21854). È evidente, dunque, che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della sospensione e l'idoneità della procedura esecutiva a incidere sull'efficacia del beneficio richiesto dall'interessato spetta unicamente al Pubblico Ministero, in quanto espressione dell'esercizio di un potere allo stesso affidato che, come sottolineato dalla Suprema Corte, “implica una prognosi favorevole circa la concedibilità dell'elargizione, ma anche una positiva valutazione dell'opportunità che, in funzione della effettività dello scopo dell'elargizione la misura sospensiva abbia corso”.
Si tratta di valutazioni che non possono essere poste in discussione dal Giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie, nel corso del procedimento esecutivo n. 658/2016 R.G.E. è stato depositato dalle debitrici esecutate il provvedimento di sospensione ex art. 20 L. n. 44/1999 emesso dal Sostituto Procurato del Tribunale di Firenze il 25.10.2022.
Con tale provvedimento, il P.M. esprimeva parere favorevole all'istanza di sospensione formulata da e quali persone offese nell'ambito procedimento penale n. Controparte_3 CP_4
8848/2022 carico di alcuni funzionari bancari per il reato di cui all'art. 644 cod. pen.. CP_6
Tale decisione era motivata dalla necessità di procedere, mediante incidente probatorio, autorizzato dal Giudice per le Indagini Preliminari, ad accertare la sussistenza di eventuali tassi usurari nei rapporti di finanziamento segnalati negli esposti dalle parti offese. Il Giudice dell'esecuzione, preso atto di tale provvedimento di sospensione, inequivocabilmente riconducibile alla L. n. 44/1999, verificato che lo stesso riguardava il processo esecutivo n. 658/2016 R.G.E. a carico di e pendente dinanzi al suo ufficio, ha CP_4 Controparte_3 quindi dato atto dell'intervenuta sospensione ex art. 623 cod. proc. civ., disponendo la sospensione dei termini per il saldo prezzo dell'immobile da parte delle aggiudicatarie.
Ne deriva, pertanto, che nella fattispecie in esame l'ordinanza di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. dell'art. 20 L. n. 44/1999, è stata emessa nel rispetto della normativa a tutela delle vittime di estorsione e usura nonché dei principi di diritto sopra richiamati.
Il Giudice dell'esecuzione, infatti, preso atto della sospensione disposta dal P.M., compiuti i dovuti controlli circa la riconducibilità del provvedimento alla L. n. 44/1999, verificato che lo stesso riguardava un processo esecutivo pendente dinanzi a sé, nonché la decorrenza di un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti, non poteva fare altro che dare atto dell'intervenuta sospensione ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ.. Risultano infondate le doglianze delle odierne attrici in merito all'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione.
In primo luogo, è infondata la tesi secondo la quale l'illegittimità del provvedimento di sospensione deriverebbe da un'erronea interpretazione del contenuto del provvedimento del Pubblico Ministero, il quale, a sua volta, avrebbe male interpretato la normativa in oggetto, ritenendo di dover svolgere una mera funzione consultiva rispetto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione e qualificando il proprio atto non come “provvedimento favorevole” bensì come mero “parere favorevole”. L'interpretazione della normativa richiamata dal Pubblico Ministero nel proprio provvedimento e la qualificazione dello stesso come parere piuttosto che provvedimento sono circostanze che non avrebbero potuto essere oggetto di valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione, al quale non spetta alcun controllo sulla conformità del provvedimento del P.M. alla normativa citata.
A fronte dell'espresso e motivato parere favorevole del P.M. investito delle indagini per comportamenti possibilmente ascrivibili a condotte di usura, in relazione agli elementi dallo stesso rinvenuti negli atti di indagine e per l'accertamento dei quali si riteneva necessario procedere ad incidente probatorio, non vi era altro provvedimento adottabile se non quello di sospensione del processo esecutivo ex art. 623 cod. proc. civ.. Parimenti infondata la doglianza in merito alla dedotta violazione della procedura di cui all'art. 20
L. n. 44/1999, nella parte in cui prevede che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere il provvedimento direttamente al Giudice dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione al
Prefetto. Nel caso di specie, invece, il provvedimento del Pubblico Ministero sarebbe stato trasmesso prima al Prefetto, il quale, qualificandolo come “provvedimento favorevole”, lo aveva poi inviato al Giudice dell'esecuzione.
Si tratta, invero, di una mera irregolarità dell'iter procedurale indicato dall'art. 20 L. n. 44/1999 che, in assenza di una espressa previsione di legge, non può comportare la mancata sospensione del processo esecutivo né l'illegittimità dell'ordinanza ex art. 623 cod. proc. civ. oggetto di impugnazione.
La stessa, peraltro, in ragione dei già esposti limiti al sindacato del Giudice dell'esecuzione, non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione in sede esecutiva.
Infondata risulta anche la doglianza in merito alla carenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento favorevole alla sospensione. Sul punto, le opponenti hanno dedotto che già al momento della presentazione dell'istanza ex art. 20
L. n. 44/1999 e del successivo rilascio del parere favorevole, non sussistevano le condizioni per concedere la sospensione prevista da suddetta norma. Hanno quindi lamentato, in tale fase, una mancata verifica, da parte del P.M., sull'effettiva concedibilità del beneficio. L'assenza dei requisiti per la sospensione dell'esecuzione sarebbe stata poi confermata dall'esito dell'incidente probatorio, da cui era emerso come in nessuno dei contratti di mutuo oggetto di indagine i tassi di interesse applicati fossero usurari, in considerazione del quale lo stesso P.M. aveva espresso parere favorevole alla revoca del provvedimento di sospensione, chiedendo, peraltro, l'archiviazione del procedimento penale. Ebbene, per quanto riguarda il primo aspetto, è sufficiente richiamare quanto già chiarito circa i limiti del sindacato del Giudice dell'esecuzione, al quale è preclusa ogni verifica sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio della sospensiva, trattandosi di valutazioni discrezionali di esclusiva competenza del Pubblico Ministero. Il secondo aspetto, invece, è del tutto irrilevante ai fini della prova dell'illegittimità del provvedimento di sospensione impugnato, avendo ad oggetto circostanze sopravvenute allo stesso, di cui il Giudice dell'esecuzione ha correttamente preso atto, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ. e la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare. Sono, infine, prive di pregio le doglianze delle attrici nella parte in cui hanno dedotto la violazione dei principi di immutabilità delle condizioni di vendita e di stabilità del trasferimento coattivo, di cui è espressione anche l'art. 2929 cod. civ..
Tale norma, come noto, tutela l'affidamento incolpevole del terzo in buona fede, stabilendo che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.
Ebbene, nella fattispecie in esame la stabilità dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato non è messa in discussione dalla nullità di atti esecutivi che hanno preceduto la vendita, venendo in rilievo una mera ipotesi di sospensione legale del processo esecutivo, di cui il Giudice, ex art. 623 cod. proc. civ., è tenuto a prendere atto, e che, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. civ., impedisce il compimento di qualsiasi atto esecutivo, salva diversa disposizione del Giudice dell'esecuzione. Peraltro, come evidenziato dal Giudice con l'ordinanza del 7.12.2023, la tipologia di provvedimento, recepito ex art. 623 cod. proc. civ., e la particolare gravità delle condotte (di usura e non mera appropriazione indebita) delineate in sede penale e confermate dal P.M. nell'esprimere parere favorevole alla sospensione, “non avrebbe consentito sic et simpliciter la applicazione dei generali principi in materia di valenza dell'aggiudicazione provvisoria, visto il necessario bilanciamento tra interessi dell'aggiudicatario ed interessi di tutela che trovano particolare riscontro nella l. 44/1999 c.d. antiusura e successive modifiche”. Venendo all'esame delle doglianze dell'odierna convenuta, va innanzitutto osservato che la stessa, in merito all'illegittimità dell'ordinanza di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ., ha fatto proprie e condiviso le deduzioni di parte attrice, donde valgono sul punto le considerazioni già esposte sopra. ha inoltre dedotto l'inammissibilità, nei propri confronti, del Controparte_1 provvedimento di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ. e, in ogni caso, la non assoggettabilità alla sospensione del termine di pagamento del saldo prezzo, in quanto termine di natura sostanziale.
Per quanto riguarda la prima doglianza, la convenuta ha dedotto che il parere favorevole del Pubblico Ministero, di cui il Giudice dell'esecuzione aveva preso atto, era stato adottato in ragione della pendenza di un incidente probatorio, disposto al fine di accertare la sussistenza di eventuali tassi usurari, rispetto al quale il titolo di credito azionato dalla creditrice procedente,
[...]
successivamente ceduto a era Parte_7 CP_2 Controparte_1 del tutto estraneo. L'incidente probatorio, infatti, sarebbe stato circoscritto esclusivamente ad un diverso contratto di mutuo, stipulato nel 2000 da e Persona_1 Parte_5 [...]
(danti causa delle debitrici esecutate e , con la Banca Per_2 Controparte_3 CP_4
Commerciale Italiana, poi Cassa di Risparmio di Firenze ed infine Controparte_5
Anche tale doglianza risulta priva di pregio. L'estraneità del titolo del credito azionato dalla creditrice rispetto Controparte_1 all'incidente probatorio autorizzato nel procedimento penale n. 8848/2022 R.G.N.R. costituisce una circostanza che, in virtù del già richiamato principio di insindacabilità del provvedimento del P.M. da parte del Giudice dell'esecuzione, quest'ultimo non avrebbe potuto valutare. Pertanto, preso atto del parere favorevole del Sostituto Procuratore alla sospensione di cui all'art. 20
L. n. 44/1999, quantunque l'incidente probatorio disposto riguardasse solo uno dei titoli azionati nella procedura, il Giudice dell'esecuzione non poteva che prendere atto dell'eccezionale ipotesi di sospensione ex art. 623 cod. proc. civ., disponendo la sospensione del termine per il versamento del saldo prezzo. Dell'impossibilità per il Giudice di svolgere, sul punto, qualsiasi valutazione discrezionale, si dà atto anche nell'ordinanza del 24.5.2024 emessa nel sub-procedimento n. 5 della procedura esecutiva immobiliare n. 658/2016 R.G.E. (doc. 12 di parte convenuta) e richiamata proprio da parte convenuta a sostegno delle proprie pretese. È, infine, infondata anche l'ulteriore doglianza di parte convenuta, in merito alla dedotta non assoggettabilità alla sospensione dell'esecuzione del termine di pagamento del saldo prezzo, in quanto termine di natura sostanziale. Tale principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità per escludere l'assoggettabilità di tale termine alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 1 della L. n. 742/1969 (cfr. Cass. civ., n. 18421 del 08.06.2022), risulta del tutto irrilevante nel caso specie.
Come già chiarito, infatti, l'art. 20 L. n. 44/1999 disciplina una speciale ipotesi di sospensione dei termini del processo esecutivo, tra cui sono espressamente compresi anche quelli relativi alla vendita e alle assegnazioni forzate. Non vi è motivo, dunque, per ritenere escluso dall'ambito applicativo di tale sospensione legale il termine per il pagamento del saldo prezzo, che, pacificamente, costituisce una fase della vendita forzata. Alla luce di tutto quanto precede, l'opposizione va integralmente rigettata.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificati motivi, anche tenuto conto dell'oggetto dell'opposizione, per l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 1853/2024 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Firenze, 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
Provvedimento redatto con la collaborazione della ott.ssa Francesca Grasso. CP_7
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.