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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2962/2019
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 27.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2962/2019 del R.G. dell'anno 2019 ritenuta in decisione nell'udienza del 27/11/2025 con concessione dei termini ex art. 281 sexies c.p.c., vertente t r a nata ad [...] il [...] e residente in [...]
n.01 (cf: ), rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall' Avv. C.F._1
RM RI ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via Briga e Tenda n.6;
- Opponente-
e con sede in Eboli (SA) alla località Santa Cecilia Controparte_1
C Con SS18 Km 83.400 p.iva , in persona dell 'amm. , sig. , rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1 Parte_2
RA LA RA elett.te dom.ta in Battipaglia (SA) alla via Plava n.6 presso il suo studio;
-Opposta-
OGGETTO: n. 379/2019 R.D.I. reso in data 01.02.2019 nel procedimento iscritto al n. 978/2019 dal
Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso monitorio presentato dalla società il Tribunale di Salerno Controparte_1 ingiungeva a il pagamento LA somma di € 14.260,48 iva compresa quale Parte_1 corrispettivo residuo maturato per lavori eseguiti nell'anno 2018 nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con la controparte, oltre interessi.
Avverso tale decreto proponeva opposizione, eccependo: - l'inesigibilità del Parte_1 credito vantato con ricorso monitorio, e la inidoneità LA documentazione a comprovare il credito per le prestazioni eseguiti.
Si costituiva la ditta contestando puntualmente tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto LA opposizione.
La causa veniva istruita con prove orali e CTU estimativa e rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 27/11/2025 con concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie conclusionali.
Tanto premesso, l'opponente contesta il credito azionato, poiché si basa su un computo metrico che essa disconosce essendo privo di data, intestazione e sottoscrizione, non vi è apposta neanche la sottoscrizione e/o timbro LA stessa società opposta;
precisa che non è dato neanche desumere da chi sia stato elaborato;
che riporta cancellazioni e/o correzioni eseguite a penna sia nei singoli prezzi, mai pattuiti, nonché negli importi indicati quali acconti e quant'altro riportato a penna senza alcuna logica contabile.
Inoltre, i lavori in esso indicati non sono stati eseguiti e/o sono state ripetute alcune voci relative al precedente computo metrico approvato del 17.01.2018, i prezzi indicati e corretti a penna non sono mai stati visionati e/o concordati con la parte opponente, ma predisposti unilateralmente dalla società opposta, senza alcuna senza alcuna preventiva pattuizione con la opponente.
In definitiva, la contesta l'importo di € 13.712,00 oltre iva non essendo stato individuato il Pt_1 procedimento di elaborazione di tale calcolo, nonché le modalità di elaborazione dell'importo complessivo del valore dell'appalto di € 59.712,00 oltre iva, (comprensivo LA somma di € 2.416,00, di cui non è chiara a quale lavoro e/o voce si riferisca) e risultano poi indicati in modo errati anche gli acconti ricevuti al
20.07.2018, in quanto ammontavano ad € 33.400,00 anziché 32.000,00.
A tal proposito l'opponente eccepisce di aver pagato integralmente i lavori eseguiti dalla società opposta, che ammontavano, diversamente dalla somma indicata da controparte, in € 47.257,84, di cui €
39.000,00, come da contratto, e la restante somma di € 8.257,84 relativi ai lavori extra, concordati ed eseguiti, e riportati nel computo metrico del 01.08.2018 a firma del D.L. Ing. ed Persona_1 eccepisce di aver pagato anche tali lavori extra contratto mediante corresponsione alla società opposta dell'importo complessivo di € 47.400,00 (e non solo 46.000,00 come riferito da controparte), come si pagina 2 di 5 evince dagli assegni bancari ed estratti conto allegati in atti per un importo di € 36.000,00 nonché dalle ricevute di pagamento di € 11.400,00 sottoscritte dalla società opposta.
L'odierna opponente sostiene dunque di non dovere alcuna somma per i lavori di cui al computo metrico allegato al decreto ingiuntivo opposto, in quanto i lavori effettivamente eseguiti sono stati regolarmente saldati e pagati dalla opponente alla quale ad oggi non è stata inviata ancora fattura e per l'effetto chiede la revoca del D.I. opposto.
Parte opposta viceversa eccepisce che dalla documentazione versata in atti si evince come l'importo ingiunto pari ad euro 13.712.00 oltre IVA, rappresenti il residuo del valore dei lavori eseguiti che ammontano ad € 59.712.00 (totale dei lavori contrattuali ed extra contratto) da cui devono essere detratti gli acconti versati con assegni bancari, pari ad euro 36.000.00 - IVA 4% = 34.600,00 ed in contanti per euro
11400.00, sicché gli acconti totali ammontano ad euro 46000,00 e dall'importo totale dei lavori pari ad euro
59.712.00 detratta la somma di euro 46000.00 risulta l'importo ingiunto (pari 13.712 euro).
Esperita la prova orale, il precedente G.I. disponeva l'espletamento di una CTU contabile affinché verificasse la fondatezza del motivo di opposizione dedotto da Parte_1
Il CTU nominato, in risposta al primo quesito, afferente all'accertamento e la descrizione dei lavori commissionati alla ditta opposta ha riscontrato che “che i lavori “commissionati” dalla Sig.ra (parte Pt_1 opponente) all' (parte opposta) nella loro maggior parte sono quelli elencati, ancorché in carenza di Parte_3 indicazioni sulle loro specifiche caratteristiche qualitative, quantitative e di modalità esecutive, nel Contratto di appalto a corpo
e nel relativo computo metrico, per come trovati agli atti di causa. Per la restante parte, pur avendone le espletate indagini confermata l'effettuazione, le già menzionate carenze si sono rivelate ancora più accentuate e, solo in seguito a mirati confronti con i Consulenti tecnici di parte e con le Parti stesse, ne è scaturito quell'elenco poi riportato nel verbale di sopralluogo del 27 novembre 2023”.
In risposta al secondo quesito, afferente all'accertamento e alla descrizione dei lavori effettuati dalla ditta opposta presso l'immobile di proprietà opponente;
il consulente nominato afferma che “tali lavori sono quelli riportati nei quadri di raffronto elaborati dalle Parti ed allegati alla presente relazione (All 5, All 6)”.
Infine, in risposta all'ultimo quesito, relativo alla quantificazione dei lavori eseguiti, il CTU ha accertato che la somma dei lavori effettuati e non ancora pagati all'impresa opposta, dalla sig.ra CP_1
è pari a 11.000,00 euro, importo peraltro a cui il CTU è pervenuto a seguito del contributo in Pt_1 contraddittorio delle parti e dei loro consulenti di parte. Venivano riconosciuti i lavori vantati dalla ditta opposta;
era conteso solo l'importo per la “Realizzazione cavedio con lastre in fibrocemento e installazione camino, canna fumaria, rivestimento controsoffitti soggiorno”; per tale lavoro l'Impresa chiedeva la somma di € 2.349,00, mentre la Sig.ra riteneva di dover corrispondere l'importo di € 860,00. Mediando tra le Pt_1 contrapposte posizioni, il CTU perveniva quindi all'importo di € 11.000,00 e la differenza tra tale somma e l'importo del decreto ingiuntivo va ricercata proprio nella riduzione del corrispettivo per la realizzazione pagina 3 di 5 del cavedio con lastre in fibrocemento e installazione camino, canna fumaria, rivestimento controsoffitti soggiorno.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vengono condivise dal Tribunale;
peraltro non sono pervenute osservazioni alla bozza, come dichiarato in perizia, proprio perché l'importo indicato dal CTU è stato stimato con il contributo in contraddittorio con le parti.
In considerazione dell'accertamento di un credito inferiore a quello indicato nel D.I. opposto, questo va revocato, in applicazione del condivisibile principio espresso dalla Cassazione in sentenza n. 21840/13:
“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento LA decisione che occorre avere riguardo per la verifica LA sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento LA domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.
L'opponente va condannata al pagamento dell'importo rideterminato dal CTU oltre interessi al tasso legale dal giorno LA domanda giudiziaria fino al soddisfo.
L'eccezione di compensazione di tale somma con quella versata dalla committente mediante il versamento di €.7.400,00 a mezzo dei titoli allegati (cfr doc. 6, doc.7 e doc.8) nonché per i restanti
€.3.600,00, mediante il maggiore valore LA pedissequa merce acquistata e pagata direttamente dalla committente (cfr. doc. Fatture n.866 del 18.06.2018 di € 4.126,52, n.594 del 30.04.218 di Per_2
€.220,00 – limitatamente al solo piatto doccia-, n.446 del 31.03.2018 di €.396,99, per un totale di €.4.743,51, allegate alla memoria di Parte opponente ex art. 183 co.6 n.2 cpc) è inammissibile perché proposta direttamente con le note conclusionali e non con l'atto di citazione in opposizione e neppure nel verbale di
I udienza di comparizione ex art 185 c.p.c. in cui il difensore LA si è limitato a riportarsi ai Pt_1 propri atti e documenti, ad opporsi alla concessione LA provvisoria esecuzione del D.I. opposto ed a richiedere i termini ex art 183 co 6 c.p.c. Ad ogni buon conto, se la parte riferisce la compensazione alle somme versate in contanti per complessivi di € 11.400,00, si evidenzia che la rideterminazione dell'importo residuo ancora dovuto di € 11.000,00 è al netto di tali versamenti in contanti.
L'opponente va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza, con liquidazione in via mediana tra i parametri minimi e medi secondo lo scaglione di valore LA causa individuato sulla base del decisum.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) revoca il Decreto Ingiuntivo n. 379/2019 R.D.I. reso in data 01.02.2019 dal Tribunale di Salerno;
pagina 4 di 5 2) accerta che il credito vantato da parte opposta nei confronti LA opponente ammonta a €
11.000,00 euro;
3) per l'effetto condanna a pagare alla controparte l'importo di € 11.000,00 euro, Parte_1 oltre interessi al tasso legale dal giorno LA messa in mora fino al soddisfo;
4) condanna, inoltre, parte opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% nonché IVA e CPA se dovute, da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
5) pone definitivamente il compenso per il CTU a carico di parte opponente, con diritto di regresso a favore di parte opposta di quanto versato al perito;
Così deciso in Salerno
27.11.2025 Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 27.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2962/2019 del R.G. dell'anno 2019 ritenuta in decisione nell'udienza del 27/11/2025 con concessione dei termini ex art. 281 sexies c.p.c., vertente t r a nata ad [...] il [...] e residente in [...]
n.01 (cf: ), rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall' Avv. C.F._1
RM RI ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via Briga e Tenda n.6;
- Opponente-
e con sede in Eboli (SA) alla località Santa Cecilia Controparte_1
C Con SS18 Km 83.400 p.iva , in persona dell 'amm. , sig. , rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1 Parte_2
RA LA RA elett.te dom.ta in Battipaglia (SA) alla via Plava n.6 presso il suo studio;
-Opposta-
OGGETTO: n. 379/2019 R.D.I. reso in data 01.02.2019 nel procedimento iscritto al n. 978/2019 dal
Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso monitorio presentato dalla società il Tribunale di Salerno Controparte_1 ingiungeva a il pagamento LA somma di € 14.260,48 iva compresa quale Parte_1 corrispettivo residuo maturato per lavori eseguiti nell'anno 2018 nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con la controparte, oltre interessi.
Avverso tale decreto proponeva opposizione, eccependo: - l'inesigibilità del Parte_1 credito vantato con ricorso monitorio, e la inidoneità LA documentazione a comprovare il credito per le prestazioni eseguiti.
Si costituiva la ditta contestando puntualmente tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto LA opposizione.
La causa veniva istruita con prove orali e CTU estimativa e rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 27/11/2025 con concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie conclusionali.
Tanto premesso, l'opponente contesta il credito azionato, poiché si basa su un computo metrico che essa disconosce essendo privo di data, intestazione e sottoscrizione, non vi è apposta neanche la sottoscrizione e/o timbro LA stessa società opposta;
precisa che non è dato neanche desumere da chi sia stato elaborato;
che riporta cancellazioni e/o correzioni eseguite a penna sia nei singoli prezzi, mai pattuiti, nonché negli importi indicati quali acconti e quant'altro riportato a penna senza alcuna logica contabile.
Inoltre, i lavori in esso indicati non sono stati eseguiti e/o sono state ripetute alcune voci relative al precedente computo metrico approvato del 17.01.2018, i prezzi indicati e corretti a penna non sono mai stati visionati e/o concordati con la parte opponente, ma predisposti unilateralmente dalla società opposta, senza alcuna senza alcuna preventiva pattuizione con la opponente.
In definitiva, la contesta l'importo di € 13.712,00 oltre iva non essendo stato individuato il Pt_1 procedimento di elaborazione di tale calcolo, nonché le modalità di elaborazione dell'importo complessivo del valore dell'appalto di € 59.712,00 oltre iva, (comprensivo LA somma di € 2.416,00, di cui non è chiara a quale lavoro e/o voce si riferisca) e risultano poi indicati in modo errati anche gli acconti ricevuti al
20.07.2018, in quanto ammontavano ad € 33.400,00 anziché 32.000,00.
A tal proposito l'opponente eccepisce di aver pagato integralmente i lavori eseguiti dalla società opposta, che ammontavano, diversamente dalla somma indicata da controparte, in € 47.257,84, di cui €
39.000,00, come da contratto, e la restante somma di € 8.257,84 relativi ai lavori extra, concordati ed eseguiti, e riportati nel computo metrico del 01.08.2018 a firma del D.L. Ing. ed Persona_1 eccepisce di aver pagato anche tali lavori extra contratto mediante corresponsione alla società opposta dell'importo complessivo di € 47.400,00 (e non solo 46.000,00 come riferito da controparte), come si pagina 2 di 5 evince dagli assegni bancari ed estratti conto allegati in atti per un importo di € 36.000,00 nonché dalle ricevute di pagamento di € 11.400,00 sottoscritte dalla società opposta.
L'odierna opponente sostiene dunque di non dovere alcuna somma per i lavori di cui al computo metrico allegato al decreto ingiuntivo opposto, in quanto i lavori effettivamente eseguiti sono stati regolarmente saldati e pagati dalla opponente alla quale ad oggi non è stata inviata ancora fattura e per l'effetto chiede la revoca del D.I. opposto.
Parte opposta viceversa eccepisce che dalla documentazione versata in atti si evince come l'importo ingiunto pari ad euro 13.712.00 oltre IVA, rappresenti il residuo del valore dei lavori eseguiti che ammontano ad € 59.712.00 (totale dei lavori contrattuali ed extra contratto) da cui devono essere detratti gli acconti versati con assegni bancari, pari ad euro 36.000.00 - IVA 4% = 34.600,00 ed in contanti per euro
11400.00, sicché gli acconti totali ammontano ad euro 46000,00 e dall'importo totale dei lavori pari ad euro
59.712.00 detratta la somma di euro 46000.00 risulta l'importo ingiunto (pari 13.712 euro).
Esperita la prova orale, il precedente G.I. disponeva l'espletamento di una CTU contabile affinché verificasse la fondatezza del motivo di opposizione dedotto da Parte_1
Il CTU nominato, in risposta al primo quesito, afferente all'accertamento e la descrizione dei lavori commissionati alla ditta opposta ha riscontrato che “che i lavori “commissionati” dalla Sig.ra (parte Pt_1 opponente) all' (parte opposta) nella loro maggior parte sono quelli elencati, ancorché in carenza di Parte_3 indicazioni sulle loro specifiche caratteristiche qualitative, quantitative e di modalità esecutive, nel Contratto di appalto a corpo
e nel relativo computo metrico, per come trovati agli atti di causa. Per la restante parte, pur avendone le espletate indagini confermata l'effettuazione, le già menzionate carenze si sono rivelate ancora più accentuate e, solo in seguito a mirati confronti con i Consulenti tecnici di parte e con le Parti stesse, ne è scaturito quell'elenco poi riportato nel verbale di sopralluogo del 27 novembre 2023”.
In risposta al secondo quesito, afferente all'accertamento e alla descrizione dei lavori effettuati dalla ditta opposta presso l'immobile di proprietà opponente;
il consulente nominato afferma che “tali lavori sono quelli riportati nei quadri di raffronto elaborati dalle Parti ed allegati alla presente relazione (All 5, All 6)”.
Infine, in risposta all'ultimo quesito, relativo alla quantificazione dei lavori eseguiti, il CTU ha accertato che la somma dei lavori effettuati e non ancora pagati all'impresa opposta, dalla sig.ra CP_1
è pari a 11.000,00 euro, importo peraltro a cui il CTU è pervenuto a seguito del contributo in Pt_1 contraddittorio delle parti e dei loro consulenti di parte. Venivano riconosciuti i lavori vantati dalla ditta opposta;
era conteso solo l'importo per la “Realizzazione cavedio con lastre in fibrocemento e installazione camino, canna fumaria, rivestimento controsoffitti soggiorno”; per tale lavoro l'Impresa chiedeva la somma di € 2.349,00, mentre la Sig.ra riteneva di dover corrispondere l'importo di € 860,00. Mediando tra le Pt_1 contrapposte posizioni, il CTU perveniva quindi all'importo di € 11.000,00 e la differenza tra tale somma e l'importo del decreto ingiuntivo va ricercata proprio nella riduzione del corrispettivo per la realizzazione pagina 3 di 5 del cavedio con lastre in fibrocemento e installazione camino, canna fumaria, rivestimento controsoffitti soggiorno.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vengono condivise dal Tribunale;
peraltro non sono pervenute osservazioni alla bozza, come dichiarato in perizia, proprio perché l'importo indicato dal CTU è stato stimato con il contributo in contraddittorio con le parti.
In considerazione dell'accertamento di un credito inferiore a quello indicato nel D.I. opposto, questo va revocato, in applicazione del condivisibile principio espresso dalla Cassazione in sentenza n. 21840/13:
“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento LA decisione che occorre avere riguardo per la verifica LA sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento LA domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.
L'opponente va condannata al pagamento dell'importo rideterminato dal CTU oltre interessi al tasso legale dal giorno LA domanda giudiziaria fino al soddisfo.
L'eccezione di compensazione di tale somma con quella versata dalla committente mediante il versamento di €.7.400,00 a mezzo dei titoli allegati (cfr doc. 6, doc.7 e doc.8) nonché per i restanti
€.3.600,00, mediante il maggiore valore LA pedissequa merce acquistata e pagata direttamente dalla committente (cfr. doc. Fatture n.866 del 18.06.2018 di € 4.126,52, n.594 del 30.04.218 di Per_2
€.220,00 – limitatamente al solo piatto doccia-, n.446 del 31.03.2018 di €.396,99, per un totale di €.4.743,51, allegate alla memoria di Parte opponente ex art. 183 co.6 n.2 cpc) è inammissibile perché proposta direttamente con le note conclusionali e non con l'atto di citazione in opposizione e neppure nel verbale di
I udienza di comparizione ex art 185 c.p.c. in cui il difensore LA si è limitato a riportarsi ai Pt_1 propri atti e documenti, ad opporsi alla concessione LA provvisoria esecuzione del D.I. opposto ed a richiedere i termini ex art 183 co 6 c.p.c. Ad ogni buon conto, se la parte riferisce la compensazione alle somme versate in contanti per complessivi di € 11.400,00, si evidenzia che la rideterminazione dell'importo residuo ancora dovuto di € 11.000,00 è al netto di tali versamenti in contanti.
L'opponente va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza, con liquidazione in via mediana tra i parametri minimi e medi secondo lo scaglione di valore LA causa individuato sulla base del decisum.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) revoca il Decreto Ingiuntivo n. 379/2019 R.D.I. reso in data 01.02.2019 dal Tribunale di Salerno;
pagina 4 di 5 2) accerta che il credito vantato da parte opposta nei confronti LA opponente ammonta a €
11.000,00 euro;
3) per l'effetto condanna a pagare alla controparte l'importo di € 11.000,00 euro, Parte_1 oltre interessi al tasso legale dal giorno LA messa in mora fino al soddisfo;
4) condanna, inoltre, parte opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% nonché IVA e CPA se dovute, da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
5) pone definitivamente il compenso per il CTU a carico di parte opponente, con diritto di regresso a favore di parte opposta di quanto versato al perito;
Così deciso in Salerno
27.11.2025 Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
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