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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Maria Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 577 /2024 R.G.L. promossa da:
Dott. (c.f.: ) residente in Parte_1 C.F._1
NO Via Issiglio n. 112 rappresentato e difeso nel presente grado di giudizio dall'Avv. Andrea C. Maggisano, del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 9 e dall'Avv. Walter Massara del Foro di Milano, con studio in Milano Corso di Porta Vittoria n. 46 anche disgiuntamente tra loro.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 di NO (P.IVA ), con
[...] P.IVA_1
sede in NO, C.so Bramante 88, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dalle avv.te Giovanna Manzoli e Claudia Loiacono con elezione di domicilio presso le stesse, in NO, Corso Bramante n. 88.
APPELLATA
Oggetto: Altre ipotesi
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 29.11.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata in data 28.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, avanti al Tribunale di
NO in funzione di Giudice del lavoro, il dott. Parte_1 ha convenuto in giudizio l Controparte_2
(d'ora in avanti anche
[...]
l ). CP_1
Ha esposto di essere dipendente dell' Controparte_2
convenuta sin dal 2004 con mansione di Collaboratore
[...]
Professionale Sanitario Senior Infermiere e di avere ottenuto l'incarico di coordinamento presso il reparto “neurologia” con decorrenza dall'1.10.2021 (doc. 1 di parte ricorrente).
Incarico che era stato successivamente revocato per valutazione negativa (doc. 11 di parte ricorrente).
Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento, in quanto:
- alla valutazione del suo operato non avrebbe partecipato il Direttore della Struttura complessa Neurologia, in violazione del verbale d'intesa del 22.10.2020 (doc. 2 di parte ricorrente);
- l'amministrazione avrebbe omesso la notificazione del verbale di audizione in contraddittorio, redatto nel corso della valutazione di seconda istanza, in violazione del verbale d'intesa sopra citato che impone la notificazione della valutazione finale;
- il punteggio di 51,11, riportato in sede di valutazione, secondo quanto previsto dal verbale d'intesa, non costituirebbe valutazione negativa, rientrando nella fascia di giudizio per il quale il soggetto valutato è “autonomo nello svolgimento della funzione”.
In ragione dei dedotti profili di illegittimità dell'atto di revoca, ha
2 domandato in giudizio “la dichiarazione di invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o illegittimità del provvedimento di revoca della funzione di coordinamento […], in quanto la valutazione annuale conseguita dal coordinatore per l'anno 2022 non è negativa” e per l'effetto ha chiesto di essere reintegrato nell'esercizio della funzione di coordinamento, oltre alla condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità di coordinamento dal mese di agosto 2023 sino all'effettiva “reintegrazione nell'esercizio della medesima funzione”.
Si è ritualmente costituita in giudizio l
[...]
, contestando Controparte_2
la sussistenza dei vizi formali del provvedimento di revoca dell'incarico di coordinamento dedotti dal ricorrente ed argomentando in ordine alla correttezza della valutazione negativa dell'operato del sig. . Pt_1
Il Tribunale non ha ammesso le prove dedotte da parte ricorrente e, all'udienza del 30.05.2024, all'esito della discussione, ha deciso la causa respingendo il ricorso e condannando la parte ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.1472/2024) il dott. chiedendo la riforma della stessa e Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Resiste l , nel costituirsi in appello, chiedendo la reiezione CP_1 del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 10.04.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo giudice, dopo avere disatteso l'eccezione di
3 indeterminatezza della domanda, sollevata da parte convenuta, ha deciso la causa con la seguente motivazione che si riporta:
“
2. Qualificazione della domanda e tutela richiesta
Il sig. lamenta l'illegittimità dell'atto del datore di lavoro di revoca Pt_1 dell'incarico di coordinamento per violazione delle disposizioni contenute nel verbale di intesa 22.10.2020 e per l'effetto domanda la “reintegrazione” nello svolgimento dell'incarico.
La domanda va dunque qualificata come di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., per contrarietà dell'atto di revoca dell'incarico di coordinamento alle disposizioni contenute nell'accordo aziendale. La domanda di “reintegra” va quindi intesa come domanda di esatto adempimento (conferma nell'incarico di coordinamento, per valutazione positiva) ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Così riqualificata la domanda di “reintegrazione nell'esercizio della funzione di coordinamento”, essa deve ritenersi preclusa, da un lato dalla insussistenza dei vizi formali dedotti dal ricorrente e, dall'altro, dalla natura discrezionale della valutazione, rispetto alla quale l'eventuale illegittimità giustificherebbe unicamente l'esatto adempimento nei soli termini di riedizione del potere valutativo o la tutela risarcitoria per equivalente.
È affermazione pacifica in giurisprudenza, infatti, che un potere sostitutivo del giudice è configurabile solo in casi di attività vincolata (Cass. civ. Sez.
L, 24/09/2015 n. 18972).
Nessuna delle due tutele da ultimo richiamate (riedizione del potere valutativo o risarcimento del danno) è oggetto di domanda nel presente giudizio.
3. I vizi formali dell'atto di valutazione 3.1 Il soggetto valutatore
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità della scheda di valutazione (doc. 4 di parte ricorrente) su cui si fonda l'atto di revoca dell'incarico di coordinamento, in quanto la valutazione è stata svolta unicamente dalla dott.ssa , dirigente della Struttura Complessa Direzione Persona_1
Professioni Sanitarie (DiPSA), indicata nella scheda come unico soggetto valutatore, e quindi senza la partecipazione del dott. , Persona_2
Direttore della Struttura Complessa “Neurologia”, come invece prescritto
4 dal verbale di intesa del 22.10.2020 (doc. 2 di parte ricorrente).
La doglianza non ha pregio.
Il verbale di intesa del 22.10.2020 indica quale valutatore del Collaboratore
Professionale Sanitario Senior la figura del “Direttore S.C. congiuntamente
a ”. Controparte_3
Tale indicazione, in assenza di diversa specificazione, deve intendersi nel senso che il riferimento alla Struttura complessa Direzione Professioni
Sanitarie (DiPSA) si estenda anche alla figura del Direttore di Struttura
Complessa, sicché il valutatore è proprio il Direttore S.C. DiPSA e non il direttore di altre strutture complesse.
Tale interpretazione risulta corroborata ed integrata dal contratto di affidamento dell'incarico (doc. 2 di parte convenuta), sottoscritto dal ricorrente in data 27.9.2021, dove al punto 4) è specificato: “il dipendente titolare della funzione di coordinamento è assoggettato a valutazione annuale a cura della S.C. Di.P.Sa, nelle sue articolazioni organizzative”; sia dal Regolamento aziendale per il conferimento delle funzioni di coordinamento al personale del Comparto Sanità (doc. 5 di parte convenuta), dove si legge “la valutazione ha cadenza annuale ed è effettuata, per competenza, dalla nelle sue articolazioni CP_3 organizzative”, senza alcun cenno al Direttore di Struttura in cui opera il coordinatore.
Anche tale motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.
3.2 La notificazione del provvedimento finale di valutazione
Parte ricorrente si duole dell'omessa notificazione del verbale di contraddittorio in sede di valutazione di seconda istanza.
La doglianza non è fondata.
Al di là del fatto che il presente giudizio, in materia di pubblico impiego privatizzato, verte sul rapporto e non sull'atto, si osserva che, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta, il verbale d'intesa 22.10.2020 impone all'amministrazione la notificazione del solo
“esito del contraddittorio”, e non del verbale di audizione.
In ogni caso, si osserva che da un lato, lo stesso verbale di intesa fa sempre salvo il diritto di accesso del valutato;
e dall'altro, non risulta
5 specificamente indicato il vulnus al diritto di difesa del sig. che, Pt_1 per contro, ha sviluppato, nel presente giudizio, ampie difese a sostegno delle proprie domande.
3.3 La sufficienza della valutazione riportata
Parte ricorrente afferma che la votazione di 51,11 non integrerebbe valutazione insufficiente sulla base di quanto indicato nel verbale d'intesa
22.10.2020.
La piana lettura di quest'ultimo, tuttavia, evidenzia che il punteggio è espresso in centesimi e nell'individuare le fasce di voto, il suddetto verbale indica il punteggio di 60 quale punteggio minimo per il giudizio “autonomo”, mentre ogni punteggio compreso tra 40 e 59,99 rientra nella fascia “non sufficiente necessita di supervisione”. La tesi di parte ricorrente appare pertanto smentita dallo stesso documento invocato.
Il fatto, poi, che le valutazioni superiori ai 30 punti debbano ritenersi sufficienti è smentito dal tenore letterale della scheda di valutazione allegata al verbale di intesa, laddove, per i punteggi di 40 e 50 diporta l'espressa dicitura “non sufficiente”, sebbene seguita dall'indicazione
“necessita di supervisione”. In assenza di automatismi imposti dal verbale, la decisione dell'amministrazione di revocare l'incarico, anziché disporre l'ulteriore supervisione, appare frutto di una scelta discrezionale, non sindacabile in questa sede.
4. Considerazioni sul merito della valutazione riportata
In merito alla correttezza nel merito del punteggio assegnato si ribadisce, in primo luogo, che la discrezionalità nell'assegnazione del punteggio in capo al datore di lavoro impedisce ogni potere sostitutivo da parte del giudice.
Peraltro, non solo non viene dedotta specifica domanda di assegnazione di un punteggio superiore (giacché inammissibile, in ragione della richiamata discrezionalità, limitandosi il ricorrente nelle conclusioni a sostenere che il punteggio conseguito di 51,11 debba ritenersi sufficiente), ma i capitoli di prova dedotti dalla difesa di parte ricorrente sul punto, volti ad affermare l'illegittimità del punteggio assegnato (lo si ribadisce, in assenza di specifica domanda) vertono in parte su circostanze irrilevanti (i capp. da 1 a
5), in parte appaiono generici (capp. 6 e 11) e in parte generici e valutativi (i
6 capp. da 7 a 10 e 12)”.
2.
L'appellante ribadisce anche in questo grado di giudizio i motivi posti a fondamento del ricorso di primo grado.
2.1
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza evidenziando l'illegittimità del procedimento poiché nel verbale di intesa del 2020, sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative del comparto, unitamente alla parte datoriale, è stabilito che deputato alla valutazione è il Direttore della Struttura
Complessa di appartenenza del dipendente, in questo caso
Neurologia presso cui era assegnato il dott. e, quindi, la Pt_1
valutazione spettava in primis al suo Direttore il dott. Per_2
che avrebbe dovuto agire congiuntamente al DiPSA.
[...] CP_3
Siccome, invece, l'iter valutativo poi sfociato nel provvedimento di revoca della funzione di coordinamento si era svolto senza la partecipazione del Dott. - e dei Dottori e Per_2 Pt_2
-, in aperto contrasto con quanto impone l'accordo Parte_3
sindacale, lo stesso avrebbe dovuto essere ritenuto: nullo/annullabile e/o illegittimo.
2.2
La sentenza viene inoltre censurata poiché il verbale di seconda istanza non era mai stato notificato all'appellante il quale ne aveva avuto contezza solo grazie alla istanza di accesso agli atti, successivamente al provvedimento di revoca della funzione del
31.07.2023.
Viene rammentato che nel citato verbale è espressamente previsto che:
“la S.C. Amministrazione del Personale e Formazione – Settore
Valutazione – riceve dal valutatore di seconda istanza la valutazione
7 finale e notifica tempestivamente l'esito del contraddittorio al valutato
e al valutatore di prima istanza”.
3.
Non ritiene il Collegio di condividere i motivi di appello.
Ora, con riferimento al soggetto valutatore il Tribunale è chiarissimo nell'analizzare la previsione contrattuale e nel ritenere che il senso letterale della locuzione "il Direttore S.C. congiuntamente a
[...]
" indica, infatti, inequivocabilmente, che l'acronimo CP_3
"Di.P.Sa" (Direzione Professioni Sanitarie) è riferito sia al Direttore della Struttura Complessa (S.C.), sia al Collaboratore Professionale
Sanitario Senior ( . CP_3
Pertanto, i soggetti valutatori, per espressa previsione del verbale di intesa 22/10/2020, sono il Direttore e il Collaboratore Professionale
Sanitario Senior della Parte_4
Del resto, che questa sia l'esatta interpretazione trova riscontro
(come evidenziato dal primo Giudice) nel contenuto delle norme del contratto individuale di lavoro e del regolamento aziendale per il conferimento delle funzioni di coordinamento che specificano ulteriormente che la valutazione del personale del comparto è di esclusiva competenza della Parte_4
Inoltre, come evidenziato dalla difesa dell'azienda, irrilevanti sono le argomentazioni di parte appellante sulla prevalenza, quale norma di rango superiore, dell'accordo sindacale del 2020 rispetto al contratto individuale di lavoro sottoscritto dal dott. e al Regolamento Pt_1
aziendale per il conferimento delle funzioni di coordinamento. Posto che il primo giudice ha utilizzato tali disposizioni al solo fine di interpretare correttamente il contenuto di quelle previste nell'accordo sindacale in questione.
Il motivo deve essere disatteso.
3.1
8 Per quanto concerne la notifica del provvedimento finale di valutazione si deve evidenziare che nel verbale di accordo sopracitato del 22/10/2020 si legge: “ la S.C. Amministrazione del
Personale e Formazione – Settore Valutazione – riceve dal valutatore di seconda istanza la valutazione finale e notifica tempestivamente l'esito del contraddittorio al valutato e al valutatore di prima istanza".
Ora, l'esito del contraddittorio non equivale al verbale di seconda istanza che altro non è che la relazione di quanto accaduto durante la seduta di contraddittorio mentre l'esito del contraddittorio è la semplice comunicazione delle risultanze della stessa (docc.33 e 35 di parte convenuta in primo grado).
L'appellata ha notificato l'esito del contraddittorio in data 31/07/2023 nel pieno rispetto delle disposizioni dell'accordo sindacale e, pertanto, anche sotto tale profilo il motivo deve essere respinto, richiamando per il resto, quanto già condivisibilmente osservato dal primo giudice sulla assenza di violazione del diritto di difesa.
4.
Con il secondo motivo di appello la difesa del dott. ribadisce Pt_1
che la valutazione ottenuta dal suo assistito di 51,11 punti si colloca nella stringa autonoma e, dunque, non si traduce in una valutazione negativa e pertanto non vi erano i presupposti per la revoca dell'incarico.
Ora non condivide il Collegio tale motivo e, nel richiamare quanto ritenuto dal primo Giudice, si deve evidenziare, in proposito, che nella tabella di descrizione dei punteggi di cui all'accordo 22/10/2020, la valutazione di “autonomia” inizia dal punteggio di 60 che rappresenta la soglia minima dell'autonomia stessa.
Quindi tutta la fascia di punteggi intermedi tra 50 e 59,99 ricadono nella descrizione “non sufficiente, necessita di supervisione”.
9 Tant'è che il Tribunale ha accertato che la piana lettura dell'accordo
22/10/2020 "evidenzia che il punteggio è espresso in centesimi e nell'individuare le fasce di voto, il suddetto verbale indica il punteggio di 60 quale punteggio minimo per il giudizio «autonomo», mentre ogni punteggio compreso tra 40 e 59,99 rientra nella fascia «non sufficiente necessita di supervisione»".
Del resto, è ovvio che in una scala di punteggio in centesimi il valore di sessanta sia quello rappresentativo della sufficienza/autonomia.
Il motivo deve essere respinto.
5.
Infine, l'appellante lamenta (con un terzo motivo) la non ammissione da parte del primo Giudice dei capi di prova formulati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Viene evidenziato che le circostanze oggetto della prova testimoniale sono finalizzate non, come ha intesto il Giudice, all'ottenimento di un punteggio superiore da parte del ricorrente che non è mai stato oggetto di domanda, ma a dimostrare, se ve ne fosse ancora bisogno, la fallacia della valutazione operata dall'Azienda ospedaliera.
Non ritiene il Collegio di condividere il motivo posto che: a) la valutazione non viene impugnata con riferimento all'entità del punteggio attribuito;
b) i capi di prova dedotti avevano ad oggetto non circostanze riscontrabili ma mere valutazioni come evidenziato dal primo giudice.
Il motivo deve essere, pertanto, respinto.
6.
In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002
10 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione se dovuto.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 2000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 10.4.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Piero Rocchetti
11